Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, avverso il decreto di sequestro emesso in via di urgenza dal P.M. l'ordinamento prevede un mezzo di tutela in forza dell'art. 322 bis cod. proc. pen. che, quale norma di chiusura, consente l'appello contro tutti i provvedimenti di sequestro preventivo.
Commentario • 1
- 1. Illegittimo l'intervento legislativo per riparare alla mancata tempestiva emanazione dei decreti di espropriazioneRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 31 gennaio 2009
Espropriazione per pubblica utilità. Ieri la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17. In particolare, è stata ritenuta illegittima la previsione con norma interpretativa della conservazione dell'efficacia dei verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualsiasi pretesa connessa alla procedura di espropriazione, indipendentemente dalla successiva tempestiva emanazione del decreto di espropriazione. L'ordinanza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente del 03/02/1999
2. Dott. RIZZO ALDO Consigliere SENTENZA
3. Dott. DE MAIO GUIDO Consigliere N. 00416
4. Dott. SCHETTINO OLINDO Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. FRANCO AMEDEO Consigliere N. 27906/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIB. LIBERTÀ di BARInei confronti di:
DE PA CE N. IL 15.02.1954
avverso ordinanza del 27.05.1998 TRIB. LIBERTÀ di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Nunzio: A. Con Rinvio. MOTIVAZIONE
In data 19.3.98 i Carabinieri di Bitonto eseguirono, in due esercizi pubblici di quella città, il sequestro di n. 5 apparecchi elettronici mediante i quali veniva esercitato il videogioco "Pool 10" che, a seguito di accertamento tecnico disposto dal P.M. presso la Pret. Circond. Di Bari, risultò essere pressoché identico (salvo che per alcuni dettagli: palle da biliardo numerate, al posto delle carte da gioco) al noto videopoker. Entrambi i titolari dei suddetti esercizi pubblici dichiararono oralmente alla P.G. che proprietario degli apparecchi sequestrati era tale De PA CE. In data 20.4.98 il P.M. presso la Pret. Circond. Di Bari dispose in via di urgenza, ai sensi dell'art. 321 co. 3 bis c.p.p., il sequestro preventivo di n. 9 apparecchi elettronici (ciascuno dei quali contenente la scheda relativa al gioco denominato "Pool 10") e di una scheda elettronica (anch'essa relativa a tale videogioco), tutte cose in precedenza rinvenute dalla P.G. presso l'abitazione del De PA, in conseguenza indagato per concorso nel reato di gioco d'azzardo.
Avverso tale decreto lo stesso De PA presentò istanza di riesame che il Tribunale di Bari - in funzione di Tribunale del Riesame - accolse con ordinanza in data 27.5.98, disponendo la restituzione all'avente diritto delle cose in sequestro. Il Tribunale pervenne a tale conclusione: a) perché "non è dato intendere il soggetto compartecipe .... del reato contestato al De PA"; b) perché il sequestro era avvenuto nell'abitazione dell'indagato, e non in un locale pubblico, aperto al pubblico o in un circolo privato.
Tale ordinanza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal P.M. presso il Tribunale di Bari, il quale ha denunciato: 1) violazione dell'art. 322 c.p.p., in base al quale l'istanza di riesame è ammissibile "contro il decreto di sequestro emesso dal giudice", e, quindi, non contro quello emesso in via d'urgenza dal P.M., "destinato ad un'automatica caducazione in caso di mancata convalida". Tale censura è infondata, pur essendo esatto che la richiesta di riesame, in base all'inequivoco disposto dell'art. 322 c.p.p. (che consente la richiesta di riesame "contro il decreto di sequestro emesso dal giudice"), non è ammissibile avverso il decreto di sequestro emesso in via d'urgenza dal P.M.; tuttavia, in relazione a tale provvedimento l'ordinamento prevede un mezzo di tutela in forza dell'art. 322 bis c.p.p. che, quale norma di chiusura, consente l'appello contro tutti i provvedimenti di sequestro preventivo. Quindi, il Tribunale del Riesame non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta di riesame, bensì qualificare la stessa come appello ex art. 322 bis c.p.p. (cfr., in termini, Cass. sez.III, 28.3.94 n. 2639, Sacco;
sez.I, 22.1.94 n. 4905, Guarienti di Brenzone). In tal senso, quindi, va solo corretta e integrata, a norma dell'art. 619 c.p.p., la motivazione del provvedimento impugnato.
Questo Collegio ritiene di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale citato, nonostante l'esistenza di una decisione contraria di questa S.C. (sez.III, 23.2.96 n. 4622, Gradin, la quale aveva ritenuto che il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal P.M. non è autonomamente impugnabile per la sua natura intrinsecamente provvisoria e per il principio di tassatività delle impugnazioni), perché, con la locuzione ordinanze in materia di sequestro preventivo l'art. 322 bis c.p.p. non ha inteso riferirsi soltanto ai provvedimenti con cui la misura cautelare viene disposta, ma a tutti quei provvedimenti che comunque operano in tema di misure cautelari reali. La norma stessa va pertanto, intesa, come già detto, quale norma di chiusura rispetto ai mezzi di tutela contro i provvedimenti di sequestro, anche in considerazione della sua introduzione con il sistema dell'interpolazione (avvenuta con l'art.17 del D.L.vo 14.1.91 n. 12) e della sua collocazione subito dopo l'art. 322 ("riesame del decreto di sequestro preventivo"). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia manifesta illogicità della motivazione, perché il P.M. presso la Pret. Circond. di Bari aveva disposto il sequestro dei nove videogiochi e della scheda elettronica non perché essi fossero installati e in uso presso l'abitazione del De PA, bensì perché "essendo emerso che i videogiochi installati in due locali pubblici di Bitonto erano di proprietà del De PA, aveva ipotizzato nei confronti di quest'ultimo il concorso, con i gestori dei locali stessi, nella loro installazione e tenuta". Anche tale motivo è infondato, avendo il Tribunale osservato al riguardo, con motivazione ineccepibile logicamente e giuridicamente, "che, nel caso in esame, a) non è dato intendere il soggetto compartecipe, in via principale, del reato contestato al De PA, b) le fattispecie incriminatrici, ..., necessitano, ai fini della loro configurabilità, dell'elemento indefettibile del particolare e qualificato locus, costituito dal locale pubblico o aperto al pubblico o dal circolo privato, senza del quale la detenzione è, per così dire, penalmente neutra". Questa motivazione non è scalfita dalle osservazioni contenute nel ricorso del P.M. e, in particolare, dal rilievo della compartecipazione criminosa, ipotizzata a carico del De PA, nel fatto contestato ai due titolari dei locali pubblici in Bitonto. L'impostazione del ricorrente, a ben vedere, rischia di sovrapporre, al piano dell'indagine circa il nesso di relazione tra le res sequestrate e il reato ipotizzato, una situazione, del tutto diversa, di tipo probatorio. Si vuol dire che una ipotesi di compartecipazione ben potrebbe, in astratto, essere basata sulla chiamata in correità dei due soggetti summenzionati e anche (come elemento di riscontro) sul rinvenimento, nell'abitazione del De PA, di ulteriori nove videogiochi dello stesso tipo, ma non può valere a criminalizzare la detenzione, di per sè lecita, dei videogiochi in questione. Una diversa opinione finirebbe, oltre tutto, con l'attribuire la connotazione di intrinsecamente criminose a cose che tale carattere non hanno. In altri termini, nel caso in esame difettano, in diretta conseguenza della localizzazione dei videogiochi, sia il fumus commissi delicti, sia il nesso di relazione con il reato ipotizzato. nulla, infatti, può, sotto tale secondo profilo, escludere che i videogiochi sequestrati nell'abitazione del De PA avessero una destinazione o addirittura lecita o, comunque, diversa da quella ipotizzata nella specifica direzione dei titolari dei due locali pubblici di Bitonto, la quale ultima, di conseguenza, è inidonea a configurare il necessario nesso di relazione con gli oggetti stessi (essendo, in base all'art. 321 c.p.p., consentito il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato ovvero anche di cose di cui è consentita la confisca).
Sulla base di tali rilievi, deve concludersi che, essendo infondate le censure mosse, il ricorso va rigettato.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 1999