Sentenza 21 giugno 2000
Massime • 1
La valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non potendo estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia essere intesa alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, condizioni tra le quali deve ritenersi inclusa la configurabilità (non solo astratta) del reato legittimante l'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata; ne consegue che la semplice detenzione di sostanza stupefacente non legittima l'arresto in flagranza quando non emergono (non già gravi indizi, bensì) elementi sintomatici della destinazione della sostanza all'uso di terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2000, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LISCIOTTO Francesco Presidente del 21/06/2000
1. Dott. OLIVIERI Renato Consigliere SENTENZA
2. Dott. SAVINO Vito " N. 3726
3. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SPAGNUOLO Antonio " N.16905/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposta da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso G.I.P. TRIBUNALE ai SANTA MARIA CAPUA VETERE
nei confronti di: AN GE N. IL 02.07.1976 avverso ordinanza del 09.03.1999 G.I.P. TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
sentita la relazione svolta dal Consigliere BRUSCO CARLO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio MURA che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso avverso il provvedimento, in data 9 marzo 1999, del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di quella Città con il quale è stata rigettata la richiesta di convalida dell'arresto di AN GE. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 382 c.p.p. e omessa motivazione sull'omessa convalida del fermo.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. La Corte condivide la tesi secondo cui la valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto non può estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza (a differenza di quanto esplicitamente previsto per il fermo dall'art. 384 comma 1^ c.p.p.) e che debba quindi limitarsi, ai fini della convalida, alla verifica delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale da parte della polizia giudiziaria (o del privato quando gliene sia concessa facoltà). Ma tra queste condizioni legittimanti l'arresto non Può essere esclusa una valutazione sulla configurabilità, non solo in astratto, del reato ipotizzato e sulla possibilità di attribuirlo alla persona arrestata. Ciò del resto è implicito nella previsione del requisito della flagranza che implica quella particolare evidenza della prova che consente di attribuire questo potere (in deroga ad un principio stabilito, prima ancora che nel codice di rito, nell'art. 13 della Costituzione) ad organi diversi dall'autorità giudiziaria.
Del resto le valutazioni di merito non sono completamente estranee al giudizio di convalida dell'arresto ove si consideri che, nel caso di arresto facoltativo, la polizia giudiziaria deve operare una valutazione sulla "gravità del fatto" e sulla "pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto" e che, in materia di stupefacenti, è stata attribuita alla polizia giudiziaria (art. 380 comma 1^ lett. h c.p.p. come risultante dalla modifica introdotta dal d.l. 8 agosto 1991 n. 247 convertito nella l. 5 ottobre 1991 n. 314) anche la possibilità di ravvisare l'attenuante prevista dall'art. 73 comma 50 d.p.r. 309/1990 ai fini dell'obbligatorietà dell'arresto.
Applicando queste considerazioni alla detenzione di sostanze stupefacenti va rilevato che, a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo del 18 aprile 1993 e della conseguente approvazione del d.p.r. 5 giugno 1993 n. 171, la detenzione di sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale non costituisce più reato. Ne consegue che la semplice detenzione della sostanza stupefacente - in assenza di elementi sintomatici (non di gravi indizi) della destinazione della sostanza ad uso di terzi - non legittima l'arresto.
Ne consegue ancora che correttamente il giudice per le indagini preliminari, ove rilevi l'inesistenza degli indicati elementi sintomatici, rigetta la richiesta di convalida.
Nel caso in esame, peraltro, il giudice ha, nel suo provvedimento, omesso ogni motivazione sugli elementi indicati dal pubblico ministero nella richiesta di convalida a comprova della tesi di destinazione allo spaccio. Si legge infatti, nel provvedimento impugnato, questa unica frase a sostegno del diniego di convalida:
"l'arresto è stato eseguito illegittimamente in quanto non emergono, neppure in una mera prospettiva 'ex ante' il 'fumus' dell'ipotizzato delitto". Non una parola, quindi, sulla circostanza che la sostanza sequestrata all'arrestato era suddivisa in numerosi pezzi (quindici) omogenei, sulle modalità di occultamento della, sostanza, sulla circostanza che l'arrestato si trovasse in luogo frequentato da numerosi giovani e non in luogo dove abitualmente vengono consumate sostanze stupefacenti.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 21 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2000