Sentenza 21 maggio 1999
Massime • 1
La nullità del decreto di citazione a giudizio, comminata nell'ipotesi in cui il decreto non sia stato preceduto dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio rivolto all'indagato, non si estende al caso in cui il decreto di citazione sia emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/1999, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Gennaro Salvatore TRIDICO Presidente del 21.5.1999
1. Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
2. " OL CH " N.1949
3. " ER MANNINO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.5061/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Belluno
avverso l'ordinanza 22.12.1998 pronunziata dal Pretore di Belluno nei confronti di:
CI GI, n. a Castellavazzo il 6.1.1955
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE Lette le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza dibattimentale del 22.12.1998 il Pretore di Belluno, nel procedimento penale instaurato nei confronti di CI GI, quale legale rappresentante della s.r.l. "Galvanotecnica", imputato dei reati di cui:
- all'art 24, 1^ comma, D.P.R. 24.5.1988, n. 203 (per avere iniziato, senza la prescritta autorizzazione, la costruzione di un nuovo impianto produttore di emissioni nell'atmosfera - acc. in Soverzene, il 13.6.1995);
- all'art. 24, 2^ comma, D.P.R. 24.5.1988, n. 203 (per avere attivato l'esercizio di un nuovo impianto, produttore di emissioni nell'atmosfera, senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorità competenti);
- all'art. 221 T.U. leggi sanitarie (per avere messo in uso i locali di un edificio, sito in via Piave, n. 10, senza la prescritta licenza di agibilità);
- all'art. 26 D.P.R. 10.9.1982, n. 915 (per avere effettuato, senza la prescritta autorizzazione, fasi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi),
dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponeva la trasmissione degli atti al P.M., assumendo che - a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge 16.7.1997, n. 234 - l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, 3^ comma, c.p.p., deve essere rivolto all'indagato non soltanto nel caso previsto dall'art. 555 c.p.p. ma anche nell'ipotesi in cui il decreto di citazione a giudizio sia stato emesso, come nella fattispecie in esame, in seguito alla proposta opposizione a decreto penale di condanna.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Belluno, denunciandolo quale "atto abnorme ed estraneo alle tipologie del processo" che introduce arbitrariamente una sanzione di nullità non prevista dal sistema processuale, dal momento che la normativa introdotta dalla legge n. 234/1997 si limita a modificare, per quanto concerne il procedimento pretorile, l'art.555 c.p.p. e quindi la disciplina del decreto del decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. ex art. 554 c.p.p., mentre non contiene alcun riferimento alla fattispecie dell'emissione di decreto che dispone il giudizio in seguito ad opposizione a decreto di condanna.
Rileva inoltre il P.M., ricorrente che il Pretore, in violazione della disposizione dell'art. 464, n. 3, c.p.p., non ha provveduto a revocare il decreto di condanna ed ha trasmesso però gli atti all'Ufficio della pubblica accusa per il compimento di un adempimento istruttorio, modificando in tal modo "l'iter procedimentale previsto dalle norme in tema di giudizio per decreto in totale assenza di una espressa disciplina, e con la conseguente contaminazione dell'istituto processuale disciplinato dagli artt. 459 e segg. c.p.p.". MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'ordinanza impugnata, infatti, è abnorme in quanto snatura la fisionomia del rito monitorio. Deve evidenziarsi in proposito che:
a) l'art. 2 della legge n. 234/1997 non ha contemplato espressamente l'art. 464 c.p.p., ma soltanto gli artt. 416 e 555 dello stesso codice;
b) la ratio delle nuove disposizioni è rivolta a fare assumere all'interrogatorio della persona indagata (cui è funzionale l'invito a presentarsi contemplato dalle anzidette previsioni normative) natura di "garanzia" - rispetto a quella "investigativa" che aveva precedentemente - nel senso che, attraverso quest'atto, si è intesa assicurare all'indagato medesimo la possibilità di espletare la propria difesa prima della decisione definitiva del P.M. circa l'esercizio dell'azione penale, attuato con la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.) ovvero con l'emissione del decreto di citazione a giudizio (art. 555 c.p.p.). Ne discende che, allorquando l'esito dell'interrogatorio dovesse risultare liberatorio, si aprirebbe la strada alla procedura di archiviazione.
Una possibilità siffatta risulta preclusa, invece, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, e ciò perché la richiesta di emissione del decreto stesso ex art. 459 c.p.p., in base alla previsione degli artt. 405 e 60 c.p.p., implica già l'esercizio di quell'azione penale che, per sua natura, è irretrattabile ex artt. 50, 3^ comma, e 60, 2^ comma, c.p.p.
Deve logicamente concludersi, allora, che - essendo preclusa, nella situazione da ultimo considerata, la possibilità di accedere all'archiviazione - l'interrogatorio preventivo non potrebbe comunque assolvere la compiuta funzione che esso adempie, invece, in sede diversa dal giudizio monitorio (dove precede l'inizio dell'azione penale).
Lo stesso interrogatorio, pertanto, in tali condizioni sarebbe provocato "inutiliter", tanto più che, in ogni caso, il contraddittorio risulta compiutamente assicurato dal giudizio conseguente alla eventuale proposizione dell'opposizione al decreto penale.
Detto decreto, infatti - tenuto conto degli esiti peculiari che si prefigge, nel sistema della legge processuale, la conoscenza di esso da parte dell'imputato - viene notificato al destinatario nella duplice componente di provvedimento di condanna e di "atto di contestazione formale del fatto" (vedasi, in tal senso, la Relazione al progetto preliminare del Codice del 1988), sicché l'interrogatorio finirebbe con l'appesantire inutilmente, snaturandola, la struttura semplificata del rito monitorio che, nel sistema del codice di rito vigente, quale strumento privilegiato di definizione anticipata del procedimento, realizza l'unico esempio di accertamento sommario a contraddittorio eventuale e differito, voluto dal legislatore (che ne ha altresì ampliato l'ambito di operatività) proprio in funzione dello scopo deflattivo perseguito e dei casi presumibilmente semplici e di non particolare gravità considerati.
Si tenga conto, inoltre, che il giudice - qualora non accolga la richiesta di emissione del decreto formulata dal P.M., ovvero qualora non sia possibile notificare lo stesso all'imputato - non può instaurare direttamente il giudizio ordinario mediante emissione del decreto di citazione ma deve restituire gli atti allo stesso pubblico ministero (artt. 459, 3^ comma, e 460, 4^ comma, c.p.p.), il quale potrà indirizzare il procedimento verso il rito ordinario ovvero verso rito semplificati con l'osservanza (in tal caso) delle nuove disposizioni legislative.
L'ordinanza impugnata, per le considerazioni dianzi svolte, deve essere annullata senza rinvio (vedi, nello stesso senso, Cass., Sez. III, ud. 9.3.1999, ric. Scala) e gli atti devono essere trasmessi alla Pretura di Belluno. Per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 569, 611 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Pretura di Belluno, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999