Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10255 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EI POS O10255 01 LA CORTE SUPR M D SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente - R.G.N. 1507/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 22865 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 21/05/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LO ON, elettivamente domiciliato in CLODIO 14, presso 10 studio ROMA PIAZZALE dell'avvocato VALLEBONA ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO DI VIGILANZA "CITTA' DI ROMA SRL", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio degli avvocati CAPUA CARLO e PAVAROTTI 2001 FABRIZIO, che 10 rappresentano e difendono giusta 2428 delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 2847/98 del IB di ROMA, depositata il 16/02/98 R.G.N. 28577/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Pietro udienza del 21/05/01 dal CUOCO;
udito l'Avvocato VALLEBONA;
udito l'Avvocato CAPUA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 16 gennaio 1986 il OR di Roma in funzione di giudice del Lavoro dichiarò che MO MA, dipendente dell'Istituto di Vigilanza CITTA' DI ROMA S.r.l., aveva il diritto di svolgere le mansioni di produttore (terzo livello), affidategli di fatto dal maggio del 1981, ed a percepire il relativo trattamento economico, corrispondente alla media mensile delle provvigioni percepite nel 1981. libe In base a questa decisione, confermata in appello, il MA chiese ingiuntivamente il pagamento della somma di lire 58.260.678 (corrispondente alla media di queste provvigioni). La società propose opposizione, chiedendo la detrazione delle somme ricevute dal MA per provvigioni percepite nell'attività di produzione saltuariamente svolta nel predetto periodo. Il OR accolse l'opposizione, condannando la società al pagamento della minor somma di lire 21.577.908. Il IB modificò la decisione, riportando la condanna all'originaria somma fissata con il decreto ingiuntivo. Dopo la cessazione della sua attività, il MA, sostenendo che nella base del T.F.R. doveva essere inclusa anche la somma erogatagli con il predetto decreto ingiuntivo, e che essendo egli inquadrato nel personale impiegatizio, aveva diritto ad un'indennità di anzianità determinata con criteri più favorevoli nei confronti di quelli relativi alle guardie giurate, chiese l'ingiuntiva condanna al pagamento della somma di lire 121.406.400; e la domanda fu accolta con il conseguente decreto ingiuntivo. Decidendo sull'opposizione dell'Istituto, che aveva eccepito la natura risarcitoria della somma liquidata dal OR e l'inapplicabilità degli 3 invocati criteri per l'indennità di anzianità, in quanto previsti solo per gli impiegati addetti a mansioni di ufficio, il OR revocò il decreto ingiuntivo. Con sentenza del 16 febbraio 1998 il IB respinse l'appello. Afferma il IB che, in relazione alla natura retributiva o risarcitoria dell'attribuzione recata dalla sentenza pretorile di condanna (questione determinante al fine della decisione), il titolo del diritto era stato ivi espressamente qualificato come risarcitorio: le provvigioni maturate costituivano mero parametro di determinazione del diritto. D'altro canto, sul presupposto della natura risarcitoria era fondata la stessa eccezione proposta dal MA nel precedente giudizio (ed accolta nella sentenza del IB), per cui le provvigioni percepite non potevano essere detratte dalla somma dovuta. E l'espressione adottata dal IB in Para precedente sentenza del 15 marzo 1989 (per cui "il MA riceveva in un'unica busta paga il salario e le provvigioni, che figuravano come elementi della retribuzione"), riferendosi ad un periodo anteriore a quello in controversia ed alla natura subordinata del rapporto, erano irrilevanti.erandi La domanda diretta al riconoscimento della differenza di TFR a titolo risarcitorio in conseguenza dell'accertata illegittima sottrazione di mansioni dal giugno del 1981, essendo nuova prospettazione con mutamento della causa petendi, era inammissibile. Anche la domanda avente per oggetto il criterio di determinazione dell'indennità di anzianità era infondata. Ed invero, l'art. 77 del c.c.n.l. dettava disposizioni speciali per i produttori ed esattori, in tal modo sottraendo la disciplina degli istituti ivi previsti (ed in particolare la 4 determinazione dell'indennità di anzianità) alla generale normativa prevista dal contratto;
e pertanto l'art. 58 del c.c.n.l., invocato dal MA ai fini d'una diversa determinazione dell'indennità, non era applicabile. Per la cassazione di questa sentenza ricorre MO MA, percorrendo le linee di quattro motivi, poi coltivati con memoria. La società resiste con controricorso, poi coltivato con memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1099, 2103, 2120 e 2909 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata si fondava su un'espressione della sentenza pretorile del gennaio del 1986, che non costituiva antecedente logico necessario della decisione e non era poi riportata nella sentenza di appello: e pertanto sulla pretesa natura risarcitoria della somma attribuita non si era formato alcun giudicato. Il IB deduce la natura risarcitoria della somma liquidata dal OR (a causa della dequalificazione professionale) non da un precedente giudicato, bensì da due elementi: l'espressa qualificazione che il OR aveva dato alla somma ("diritto, a titolo risarcitorio, alle provvigioni non più percepite dal 30 maggio 1981"), e dalla stessa eccezione proposta nel precedente giudizio dal MA ed accolta dal IB (per cui le provvigioni percepite non potevano essere detratte dalla somma liquidata dal OR, poiché questa somma aveva natura risarcitoria). мехник Ed in relazione a questi elementi, ben validi sul piano logico, alcuna specifica censura propone il ricorrente. 5 Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 437 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che la domanda “di cui al secondo motivo d'appello", relativa alla spettanza, anche a titolo risarcitorio, della somma richiesta, “era stata espressa nel ricorso per decreto ingiuntivo nonché nella comparsa di costituzione in primo grado”: e pertanto non era inammissibile. Poiché i fatti esposti dal ricorrente sono privi della autosufficienza (Cass. 25 maggio 1995 n. 5748) necessaria al loro esame, anche questo motivo è infondato. الله Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 346 e 437 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata aveva fondato la reiezione del secondo motivo di appello (con cui si invocava l'applicazione di altro criterio di calcolo dell'indennità di anzianità) sull'art. 77 del c.c.n.l., disposizione che non era stata indicata dalle parti, e che, essendo parte di un contratto privatistico, non poteva essere applicata di ufficio dal giudice. Anche questo motivo è infondato. Nell'interpretazione del contratto, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l'art. 1362 primo comma cod. civ. presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell'interpretazione), la quale emerge solo (come l'incondizionata affermazione dell'art. 1363 cod. civ. esige) attraverso la connessione degli elementi letterali ("le une per mezzo delle altre"), la relativa integrazione ("il senso che risulta dal complesso dell'atto"), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (art. 1362 secondo comma cod. civ.): passaggi necessari del 6 procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. 27 giugno 1998 n. 6389). Da questa necessità si deduce che, poiché la singola clausola contrattuale (nella propria insufficienza) può essere letta solo attraverso l'atto nel suo complesso, la deduzione d'una clausola d'un contratto implica lo collettivo quale fondamento del diritto in controversia deduzione d'ogni altra disposizione contrattuale che consenta di leggere la clausola stessa. E pertanto il giudice di merito, investito della decisione della domanda зимий тегийната fondata la clausola, ha ben l'onere di valutare il diritto non solo in base alla clausola stessa bensì attraverso ogni altra disposizione del contratto che a consente di leggere la clausola stessa e valutarne il giuridico contenuto. La necessità di questa ampia lettura avrebbe limite solo nella norma contrattuale la cui applicazione esigesse il mutamento dei fatti materiali (quale causa petendi) a fondamento della domanda. l'acartamento E pertanto l'avere il MA chiesto nescimento d'un diritto fondato sull'art. 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro, non precludeva al giudice, in assenza del mutamento dei fatti materiali posti a fondamento della domanda, di accertare l'esistenza del diritto anche attraverso altra disposizione contrattuale (l'art. 77). Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 cod. civ., dell'art. 5 della legge 297 del 1982, dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1960 n. 1561 e dell'art. 113 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che a. il IB "non poteva giudicare, come aveva erroneamente fatto, secondo equità”; 7 b. il IB aveva poi respinto la predetta domanda (avente per oggetto l'applicazione di uno specifico criterio di calcolo dell'indennità di anzianità) in base ad una disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ignorando che la domanda era fondata anche su una norma di legge (art. 1 della legge n. 1561 del 1960); c. e, poiché il rapporto in controversia era sorto nel 1959, il richiamo del IB all'accordo del 1972 era irrilevante. Anche il quarto motivo è infondato. In primo luogo, la decisione del IB non è stata effettuata “secondo equità”. L'equità, cui il IB енно si richiama, è solo una valutazione ("appare pure conforme ad equità”) del criterio ("misto": "solo per il periodo fino al 1972 sono state utilizzate frazioni di mese, per il periodo successivo è stata considerata un'intera mensilità per ciascun anno di servizio") applicato dall'Istituto nella determinazione dell'indennità: valutazione (della natura favorevole, del criterio, all'interesse del lavoratore, poiché “tiene conto dell'evoluzione professionale dell'interessato"), che nel percorso logice del giudicante non assume, poi, funzione determinante ai fini della decisione. L'accordo intervenuto nel 1972, applicato dall'Istituto (e che fissa peraltro un criterio favorevole al dipendente), investe solo il periodo posteriore all'accordo. In secondo luogo, l'art. 77 del contratto collettivo, che il IB ritiene applicabile, conduce lo stesso IB ad affermare "l'applicabilità ai produttori (e quindi al MA) delle norme di legge relative alla determinazione dell'indennità di anzianità, alle quali esclusivamente rinvia il citato art. 77” (sentenza, pag. 10). 8 Vi sono giusti per Il ricorso deve esser respinto. E motivi qui dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2001. Cuor Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Pietro bellera Reghin IL CANCELLIERE Depositele in Angelleria 26 LUG. 2001 IL CANCELLIERE IL CAN ERE C1 Sparsella I D , O 0 L 1 L A . O S T B S R I A 'A T D 3 , 3 L A A L 5 E . D N I 7 S