Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10579 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
1.05 79 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P LA CORTE SU REM DI CASSAZIONE Oggetto EZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente R.G.N. 3514/99 Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron.28182 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 2177 Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI Ud. 04/03/02Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GL EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato ALBISINNI LUIGI, che lo difende unitamente all'avvocato CASTELLI IL SOLE 24 ORE 155 AVOLIO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
20 LUG. 2002 - ricorrente IL CANCELLIERS contro € 0,77 L.1500 IN IV AB, IN NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL BABUINO 155, presso lo studio dell'avvocato CANEVACCI PAOLO, che li difende, G889676 giusta delega in atti;
2002 controricorrenti G889655 557 avverso la sentenza n. 1999/98 del Tribunale di ROMA, 1 sezione III Civile emessa il 27/1/1998, depositata il 04/02/98; RG.23649/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato GIUSEPPE CASTELLACCI AVOLIO;
udito l'Avvocato PAOLO CANEVACCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Pretore di Roma, con sentenza accoglimento15.11.1996/14.1.1997, in della domanda proposta da NI IV RI e NI ON, dichiarava la nullità della clausola n.5 del contratto di locazione stipulato dagli NI, quali conduttori e da GL ZE, quale locatore, ed avente ad og- getto un immobile adibito ad uso non abitativo. Affermava che la suddetta clausola, con la quale si prevedeva, a partire dal settimo anno del rapporto, l'aumento del 10% del canone, in aggiunta all'adeguamento di legge, violava l'art. 32 della legge n. 392/78, e condannava il GL alla restituzione, in favore dei conduttori, della somma di lire 42.438.732, oltre interessi legali dalla domanda. GL ZE proponeva appello affermando la li- 2 ceità della clausola in questione perché essa era volta a stabilire le modalità del canone globalmente determi- nato, nonché a garantire i conduttori contro l'eventuale intento del locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza dei primi sei anni e nella pre- visione della espansione commerciale dei conduttori. Il Tribunale di Roma, con sentenza 27.1/4.2.1998, rigettava l'appello, osservando che dall'esame del con- tratto risultava l'intento delle parti di eludere la norma dell'art. 32 legge 392/78, mancando in esso la determinazione complessiva del canone per tutta la du- rata del rapporto, nonché alcun elemento di collegamen- to con previsioni di crescente e graduale sviluppo dell'attività dei conduttori о comunque di ordine eco- nomico. Riteneva di non ammettere le prove richieste per- ché volte a dimostrare l'esistenza di accordi non pre- visti dal contratto. GL ZE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Motivi della decisione Con il primo mezzo il ricorrente deduce la viola- zione degli artt. 32 e 79 legge 392/78, nonché omessa о insufficiente motivazione. Osserva che il giudice a quo, nel ritenere la nul- 3 lità della clausola n. 5 del contratto di locazione, é incorso nel duplice errore di aver dedotto tale vizio dall'assenza di collegamento tra l'aumento crescente del canone e lo sviluppo dell'azienda dei conduttori e di aver omesso di considerare che l'art. 32 é volto a proteggere il conduttore prima della perfezione del contratto, ma non dopo. Sotto il primo profilo il ricorrente rileva che il presupposto indicato dal Tribunale non é contemplato dalla legge;
che il divieto di aumento si riferisce al canone dovuto, ma non al canone liberamente concordato tra le parti in misura fissa o crescente. Sotto il secondo profilo il ricorrente osserva che la clausa in questione risulta apposta a beneficio dei conduttori essendo il locatore nelle condizioni previ- , ste dalla legge (art. 29 lett. b) per poter negare il rinnovo del contratto alla prima scadenza Premesso che la motivazione resa dal Tribunale é certamente sufficiente a sostenere la decisione deve- si rilevare che essa non si pone in contrasto con la volontà di legge espressa dagli artt.32 e 79 legge 392/78, ma si sviluppa nel solco della consolidata in- terpretazione di legittimità delle predette norme E' stato infatti affermato che la clausola conven- zionale che prevede la determinazione del canone in mi- 4 sura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, per essere secundum legem, deve chiaramente riferirsi ad elementi predeter- minati desumibili dal contratto ed idonei ad influire sull'equilibrio economico del rapporto, in modo autono- mo dalle variazioni annue del potere di acquisto della moneta;
mentre é contra legem se costituisce un espe- diente volto a neutralizzare gli effetti della svaluta- zione monetaria (vedi Cass. sez. III 1.2.2000 n. 1070). Il Tribunale ha ritenuto che, per il periodo sus- seguente ai primi sei anni, l'aumento del canone non fosse riferibile ad alcun elemento predeterminato desu- mibile dal contratto e quindi neanche alla previsione di crescente e graduale sviluppo del volume di affari dei conduttori ed ha così ritenuto la nullità della clausola, siccome volta ad eludere il divieto di legge. Né può ragionevolmente sostenersi come fatto dal ' ricorrente che la norma in questione sia volta alla tutela del conduttore prima della perfezione del con- tratto, essendo invece evidente che essa si riferisce al contratto stesso. Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale. Anche tale censura non merita accoglimento, giacché il Tribunale ha motivato in maniera sufficiente sul punto, 5 avendo rilevato che la prova veniva richiesta su ele- menti dell'accordo non risultanti dal contratto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio e al rimborso degli onorari, liqui- dati in euro millecinquecento, in favore dei resisten- ti. Così deciso in Roma, addì 4.3.2002. Il Cons. est. Il Presidente жинина вбалChanda -13911 IL CANCELLIERE 01 Dott.ssa Maria Aiello 2.66 149.77 Depositata in Cancelleria Oggi, 19.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 37302