Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00464/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2016, proposto da
CO ES, IA MM ES, IA NA ES, IA ES, AI ES, RL RT ES, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Grisanti, con domicilio eletto presso il Tar Lazio, sez. dist. di Latina, in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Sabaudia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso lo studio Tar Lazio sez. dist. di Latina, in Latina, via A. Doria, 4;
nei confronti
IA VI PA, ER IO PA, rappresentati e difesi dagli avvocati Irene Giuseppa Bellavia, Giuseppe Lavitola, con domicilio eletto presso lo studio TO Avv. Maggiore in Latina, via Malta,7;
per il risarcimento
del danno da ritardo causato per la mancata percezione dei frutti percepito dall'investimento in un paniere di titoli di Stato pluriennali dell'importo ricavato dalla vendita dei villini dal 1975 con rivalutazione ed interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sabaudia e di IA VI PA e di ER IO PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa NA AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. I ricorrenti, con l’instaurazione del presente contenzioso, hanno agito per la condanna del comune di Sabaudia al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta omissiva e violativa dei giudicati “ definiti e resi certi in ultimo dalla stessa sentenza n. 2868 del 9.3.2016 del Tar Lazio anch’essa elusa e violata dalla successiva deliberazione n. 22 del 9.6.2016 ”.
1.1. Nel ricostruire i fatti di causa hanno premesso di rivestire la qualità di comproprietari di un terreno sito in Sabaudia di circa 52.000 mq. identificato in CT al foglio 100, p.lle 42, 44, 45, 95, 96, 97, 101, 102, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153 e 184 (in località Caterattino).
Il progetto di lottizzazione di tali terreni è stato approvato dalla Commissione edilizia, il 12 marzo 1963.
Successivamente, sono state presentate licenze edilizie, tutte approvate dalla Commissione edilizia e “ nuovi progetti per la costruzione di ulteriori villini sugli altri lotti e per la trasformazione in villino della casa rurale esistente su uno di essi ” (cfr. pag. 2 del ricorso) tutti regolarmente approvati, con rilascio di cinque licenze di costruzione per la realizzazione di altrettanti villini.
Nel 1972 il comune di Sabaudia ha adottato il P.R.G. (che la regione Lazio ha approvato definitivamente nel 1974) che ha destinato i terreni oggetto della convenzione a “ verde pubblico ” e “ verde privato vincolato ”.
La previsione è stata impugnata dai ricorrenti e annullata dalla sentenza Tar Lazio, sezione I, n. 441 del 14 luglio 1976.
Il Comune di Sabaudia, nonostante tale pronunciamento, ha approvato il nuovo P.R.G. con deliberazione n. 3729 del 2 agosto 1977, con cui ha ribadito la destinazione dell’area a verde pubblico, di fatto disattendendo quanto deciso dal Tar.
I ricorrenti hanno proposto ricorso anche avverso tale nuovo atto di pianificazione, ottenendone l’annullamento con sentenza Tar Lazio, sezione I, 7 novembre 1979, n. 862.
Successivamente, il Comune di Sabaudia ha adottato la variante al P.R.G. (Deliberazione del Consiglio comunale n. 44/2010), attribuendo nuovamente la destinazione dell’area in parte a “ verde pubblico ” in parte a “ verde privato paesistico ” in parte a “ verde privato vincolato degli insediamenti urbani ”.
Anche detta delibera è stata impugnata e dichiarata nulla dal Tar adito con sentenza n. 7250/2013, in cui sono state fatte salve “ tutte le valutazioni dell’amministrazione in sede di ripianificazione dell’area ”.
Il comune di Sabaudia – tuttavia – non ha dato esecuzione alla sentenza (rideterminando la destinazione urbanistica del suolo) per cui i ricorrenti hanno presentato ricorso per ottenerne l’ottemperanza: il ricorso è stato accolto con ordine al Comune di Sabaudia di ottemperare alla sentenza nel termine di sessanta giorni, con sentenza Tar Lazio, n. 2868 del 9 marzo 2016.
1.2. Venendo all’esame della domanda proposta con il ricorso, i ricorrenti – nel presupposto che il comune di Sabaudia abbia dolosamente o comunque con colpa grave posto in essere una serie di comportamenti violativi del giudicato e che quest’ultimo, senza concedere margini di discrezionalità, implicasse l’obbligo dell’amministrazione di permettere il completamento della lottizzazione – ne hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno patito.
Il danno è stato identificato nelle due seguenti componenti: a) perdita della possibilità di realizzare le previsioni edificatorie della lottizzazione (quantificato nella somma di euro 6.466.807,09, pari al valore derivante dalla realizzazione e vendita delle ville che avrebbero potuto costruire); b) danno da ritardo (consistente nei mancati frutti, quantificati in euro 867.437,81) che sarebbero maturati sulla somma in linea capitale che essi avrebbero potuto ottenere dal loro investimento in titoli pubblici.
Tuttavia, poiché i ricorrenti esplicitamente affermano di non aver rinunciato alla possibilità di ottenere la conferma delle previsioni edificatorie della lottizzazione, hanno limitato la loro domanda al danno da ritardo (cioè al danno di cui alla lettera b).
1.3. Il comune di Sabaudia si è costituito genericamente.
Si sono costituiti anche i sig.ri IA VI PA e ER IO PA che hanno rappresentato che il secondo è proprietario delle p.lle nn. 44, 45, 97, 146, 150 del foglio n. 100, mentre la prima è proprietaria della quota del 25% delle p.lle dello stesso foglio nn. 95, 144, 145, 151, 153 e 184 (di cui il residuo 75% è intestato ai ricorrenti). Hanno, quindi, chiesto limitarsi la pronuncia alla quota di proprietà spettante ai ricorrenti.
1.4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 28 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente, stante la mancata contestazione di quanto asserito dai controinteressati IA VI PA e ERgiorgio PA, nulla osta a limitare la pronuncia ai beni rientranti nella proprietà della parte ricorrente, secondo quanto indicato nella memoria di costituzione dei controinteressati.
3. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito esposti.
4. Va premesso che la tesi dei ricorrenti - secondo cui dai pronunciamenti indicati in narrativa scaturisse l’obbligo per il comune di ripianificare il suolo ripristinando le previsioni del piano di lottizzazione del 1961 senza che residuasse alcun margine di discrezionalità - è infondata e smentita da numerose pronunce tra cui quella resa nei confronti degli stessi ricorrenti dal Tar Lazio, Roma, sez. II stralcio, 20 dicembre 2024, n. 23220 che ha confermato la legittimità della delibera n. 22 del 9 giugno 2016, in cui si legge: “ 15. La delibera impugnata, dopo aver riconosciuto la validità della destinazione a sede turistico residenziale, precedentemente attribuita al terreno, stabilisce i limiti di tale destinazione, richiamando correttamente il piano regolatore generale, con il criterio della graduale attenuazione delle costruzioni passando dal centro abitato alle zone ad alto pregio ambientale, invocando la legge regionale numero 72 del 1975 e i parametri di cui all’articolo 16 bis delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale, disciplinanti altezze, numero dei piani, distanze dai confini delle costruzioni. 16. L’Amministrazione si è, dunque, limitata ad esercitare il proprio potere di pianificazione territoriale nel rispetto dei limiti segnati dalle sentenze medio tempore intervenute tra le parti. 17. Si rileva a riguardo che, ferma restando la destinazione urbanistica di tipo residenziale dell’area, l’estensione e le modalità di attuazione di tale destinazione devono essere parametrate ai limiti e ai vincoli successivamente intervenuti; nella fattispecie, quindi, l’esercizio del potere di ripianificazione non presenta i profili di illegittimità denunciati in quanto il commissario si è allo stato limitato a stabilire la decurtazione dei volumi esistenti da quelli complessivamente realizzabili come inevitabile conseguenza della necessità di tenere conto, nei limiti del possibile, dello stato di fatto e delle aspettative dei ricorrenti e, al contempo, assicurare, compatibilmente con il giudicato, il rispetto delle norme urbanistico-edilizie e dei vincoli paesaggistici ”.
5. Ciò posto, l’esecuzione del giudicato è, quindi, avvenuta con la citata delibera del C.C. n. 22 del 9 giugno 2016. Nella fattispecie, quindi, il giudicato è stato attuato con notevole (e non giustificato) ritardo e ciò si è tradotto in un danno ingiusto per i ricorrenti.
In proposito, in una sentenza resa nell’ambito della vicenda di cui trattasi, il Consiglio di Stato, nel confermare la condanna resa nei confronti del Comune di Sabaudia, ha chiarito che, nel caso in esame, il risarcimento del danno non è subordinato alla prova della spettanza, certa o probabile, del bene della vita, in quanto “ Il richiamato indirizzo giurisprudenziale non è confacente al caso di specie, poiché il danno quivi evocato non è un danno da ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo, sussumibile entro le norme di cui agli artt. 2-bis l. 241/1990 e 30 cod. proc. amm. (richiamate dalla difesa comunale), bensì un danno da ritardo nell'esecuzione di un giudicato (portato dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. 798 del 1982), tra l'altro intervenuto a seguito dell'illegittima privazione, ad opera dell'amministrazione, del bene della vita a suo tempo conseguito in base a una convenzione di lottizzazione. È dirimente osservare che il giudicato in questione, così come successivamente interpretato dalle numerose sentenze pronunciate nei giudizi di ottemperanza, ha riconosciuto ai ricorrenti la spettanza di un'utilità sostanziale, consistente nella conservazione della destinazione residenziale del terreno, inscalfibile dalla successiva attività pianificatoria del Comune, pena la violazione del giudicato stesso. Pertanto, l'intempestiva attribuzione, mediante la riedizione del potere di pianificazione urbanistica , di tale bene della vita, la cui spettanza è ormai attestata nel giudicato amministrativo, integra un danno ingiusto suscettibile di risarcimento .” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23 luglio 2025, n. 6558).
6. Avuto riguardo alla quantificazione del danno da liquidarsi, tuttavia, a fronte di un danno certo da ritardo si versa nell’impossibilità di stabilire (a causa dei margini di discrezionalità che il Comune ancora conserva in sede di ripianificazione del regime urbanistico dell’area) quale sia il parametro per la sua esatta quantificazione.
6.1. È noto che, qualora il danno da risarcire sia certo ma non possa essere determinato con esattezza col suo ammontare, la legge prevede e consente la liquidazione secondo equità ai sensi dell’art. 1226 c.c. Ciò può avvenire, nella specie, tenuto conto dei ai criteri già stabiliti con la citata sentenza di questo Tribunale n. 499/23, confermata in sede di appello dinanzi al Consiglio di Stato.
6.2. In particolare, ritiene il collegio di condividere quanto già osservato nella citata sentenza in merito alla denunciata inerzia del Comune di Sabaudia, secondo i ricorrenti, protrattasi per sessant’anni.
Nello specifico, in quell’occasione, il criterio impiegato è stato quello di ancorare la liquidazione al ritardo protrattosi tra la prima iniziativa per l’esecuzione della sentenza e il momento in cui la sentenza è stata in concreto ottemperata, in applicazione del parametro previsto dall’art. 1227, co. 2, c.c. e 30, co. 3, c.p.a.
In proposito, il collegio rileva che, a fronte di pronunciamenti risalenti al 1979, la prima iniziativa per l’esecuzione del giudicato risale al 2014 a cui è seguita la sentenza di accoglimento del 3 febbraio 2016, n. 2868. Ciò posto non può non rilevarsi che l’iniziativa per l’ottemperanza è stata esercitata con riferimento all’ultimo pronunciamento risalente al 2013, probabilmente al fine di evitare che, con riferimento ai giudicati formatisi anteriormente, prima della ripianificazione del 2010, fosse eccepita la relativa prescrizione dal Comune.
Di fatto, quindi, tenuto conto delle concrete iniziative delle parti ricorrenti, l’inerzia denunciata è riferibile all’ultimo dei pronunciamenti intervenuti, risalente, per l’appunto, al 2013.
6.3. Fatte tali dovute considerazioni, quindi, il ritardo imputabile all’amministrazione intimata può ritenersi colpevole per il solo periodo compreso tra la proposizione del ricorso per l’ottemperanza risalente al 2014, accolto con la sentenza sopra citata (Tar Lazio, n. 2868 del 9 marzo 2016); infatti, per il periodo precedente il ritardo avrebbe potuto essere evitato ove fossero stati tempestivamente azionati i mezzi a tutela del diritto all’esecuzione del giudicato e l’approvazione della delibera C.C. n. 22 del 9 giugno 2016 costituisce legittima esecuzione del giudicato, come sancito dallo stesso Tar Lazio.
Tale criterio è stato ritenuto corretto dal Consiglio di Stato, con pronuncia 6558/25 già citata, in cui è stato osservato che “ la circostanza che il procedimento amministrativo propedeutico all'ottemperanza del giudicato fosse da avviare d'ufficio non toglie rilievo al disinteresse dimostrato dagli appellanti nel lungo arco temporale antecedente al 2008, durante il quale questi non hanno in alcun modo tentato di porre fine all'indolenza dell'amministrazione, pur avendo a disposizione l'azione di ottemperanza, così concorrendo colposamente nella provocazione del danno da ritardo. A tale riguardo, non è vietato al giudice evidenziare, incidentalmente, che il diritto all'esecuzione del giudicato avrebbe potuto essere dichiarato prescritto, ove il Comune lo avesse eccepito, in quanto azionato dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza del 1982: non si tratta di rilevare d'ufficio la prescrizione, in spregio agli artt. 2946 e 2953 cod. civ. (applicabili all'ottemperanza, in ragione della natura prescrizionale – e non decadenziale – del termine di dieci anni sancito dall'art. 114, co. 1, cod. proc. amm.: sul punto, cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 4 dicembre 2020, n. 4), perché la considerazione spesa dal giudicante non è volta a respingere la domanda di ottemperanza (ormai accolta in via definitiva con la sentenza del Consiglio di Stato n. 797 del 2014); trattasi, piuttosto, di un'argomentazione volta a corroborare la sussistenza di un concorso colposo del danneggiato nella provocazione del danno ex art. 1227, co. 2, cod. civ., vista l'ingiustificata inerzia di questi nel proporre iniziative funzionali all'esecuzione del giudicato .”
6.4. In applicazione di tale criterio, ai fini della liquidazione del danno, deve tenersi conto di un un’inerzia protrattasi per circa due anni (dal 2014 - con l’iscrizione a ruolo del ricorso per l’ottemperanza - al 2016 – considerata l’adozione della delibera n. 22/2016)
Così delimitato l’arco di tempo in cui rileva il ritardo dell’amministrazione, ritiene il collegio che il danno possa essere equitativamente liquidato nella somma di euro dodicimila, oltre rivalutazione e interessi al saggio legale a decorrere dalla data dell’illecito (da individuarsi nella data di passaggio in giudicato della sentenza Tar Lazio, sez. II bis, n. 7250/2013).
In questi limiti il ricorso va accolto.
7. La peculiarità della vicenda costituisce giustificato motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, condanna il Comune di Sabaudia al pagamento nei confronti della parte ricorrente della somma di euro di euro dodicimila, oltre rivalutazione e interessi al saggio legale a decorrere dalla data dell’illecito (da individuarsi nella data di passaggio in giudicato della sentenza Tar Lazio, sez. II bis, n. 7250/2013).
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO IA BU, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
NA AU, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NA AU | TO IA BU |
IL SEGRETARIO