Sentenza 25 gennaio 2011
Massime • 1
Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a carico dello Stato, previsto dall'art. 316-ter, cod. pen., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-bis, cod. pen., l'indebito conseguimento di un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione, attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva contenente dati non veritieri in ordine all'entità dei redditi percepiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2011, n. 6915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6915 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 25/01/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 217
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 27314/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA EO, nato il [...];
avverso la sentenza del 17/12/2009 della Corte di Appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tindari Baglione che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 17/12/2009, la Corte di Appello di Bari, pur riducendo la pena, confermava la sentenza pronunciata in data 24/09/2009 dal Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto MA DO responsabile del delitto di cui all'art. 640 bis c.p. per avere, mediante l'artifizio della falsificazione dei dati relativi al reddito personale, indotto in errore il Comune di Gravina di Puglia che erogava a suo favore la somma di Euro 1.605,74 quale contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione e per avere dichiarato falsamente, mediante dichiarazione sostitutiva, di non percepire alcun reddito.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione degli artt. 640 bis e 316 ter c.p. per avere la Corte territoriale ritenuto la configurabilità del reato di truffa piuttosto che di quello di cui all'art. 316 ter c.p. stante il fatto che l'erogazione era avvenuta a seguito della mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante.
3. Il ricorso è fondato.
La condotta ascritta all'imputato, va ricompresa nell'ambito di operatività dell'art. 316 ter c.p. essendo volta al conseguimento - com'è specificato nello stesso capo d'imputazione - di un "contributo integrativo" per l'affitto di un alloggio. In ordine al rapporto fra l'art. 640 bis c.p. - art. 640 c.p., comma 2, n.
1 - art. 316 ter c.p., questa Corte (ex plurimis Cass. 21609/2009 - Cass. 8613/2009 riv 243313 - Cass. 1162/2008 riv 242717
- Cass. 32849/2007 riv 236966 - Cass. 45422/2008 riv 242302 - Cass. 10231/2006 riv 233449 -Cass. 23623/2006 riv 234996), ha avuto modo di affermare che la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p. ha carattere residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ed integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa fattispecie criminosa siano integrati gli altri presupposti. Al riguardo si è infatti posto in evidenza come la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla tematica de qua, nella ordinanza n. 95 del 2004, dopo aver rammentato la coincidenza della questione con quella in passato sollevata per la previsione punitiva di cui alla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2, ha rilevato che "il carattere sussidiario e "residuale" dell'art. 316 ter c.p., rispetto all'art. 640 bis c.p., - a fronte del quale la prima norma è destinata a colpire fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda -costituisce dato normativo assolutamente in equivoco". Ha in tal modo escluso la automatica sovrapponibilità delle condotte individuate nell'art. 316 ter c.p. (dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) con quelle di cui all'art. 640 c.p., cioè con gli artifici e raggiri. Ha tuttavia espressamente riservato all'"ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall'art. 316 ter c.p., integri anche la figura descritta dall'art. 640 bis c.p., facendo applicazione in tal caso solo di quest'ultima previsione punitiva". E ciò perché la stessa Corte ha ritenuto evidente, anche in ragione delle preoccupazioni espresse dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari, che l'art. 316 ter c.p. sia volto ad assicurare agli interessi da esso considerati una tutela aggiuntiva e "complementare" rispetto a quella già offerta dall'art. 640 bis c.p., "coprendo", in specie, gli eventuali margini di scostamento, - per difetto - dal paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode "in materia di spese". Ciò sta dunque a significare che nella valutazione della fattispecie concreta è rimesso al giudice stabilire se la condotta che si è risolta in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico quadro normativo di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri l'artificio di cui all'art. 640 c.p. e se da esso sia poi derivata l'induzione in errore di chi è chiamato a provvedere sulla richiesta di erogazione. La condotta descritta dal richiamato art. 316 ter c.p. si distingue, dunque, dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore. La sussistenza, dunque, della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall'altro, non possono che formare oggetto di una disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto: in terminis SS.UU. le quali con la sentenza n 16568/2007 riv 235962, hanno proprio affermato che "(....) l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale". Orbene, applicando i suddetti principi alla concreta fattispecie in esame, deve allora concludersi per la fondatezza del ricorso. Infatti, la Corte territoriale, lungi dall'indicare quali fossero stati gli artifizi o raggiri adoperati dall'imputato, si è limitata a rilevare che "l'acclarata utilizzazione ad opera del NF di un'autocertificazione inveritiera riguardo all'entità della percezione reddituale (...) e dunque la mendace rappresentazione di un presupposto giustificativo del contributo finanziario integrativo quali espedienti attuati in funzione del relativo conseguimento, rendono evidente la concorrente configurazione della fattispecie ex artt. 640 bis e 483 c.p.".
La suddetta motivazione è, però, censurabile in quanto la Corte territoriale ha ritenuto che la semplice presentazione di un'autocertificazione inveritiera (comportamento già previsto e sanzionato dall'art. 316 ter c.p.) costituisca, di per sè, un artificio o raggiro, senza considerare che quel comportamento diventa sussumibile nell'ipotesi delittuosa della truffa solo ove presenti un quid pluris che lo caratterizzi e qualifichi come un comportamento di natura fraudolenta.
Essendo pacifici gli elementi fattuali della fattispecie, la sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio, dovendosi il fatto qualificare, ai sensi dell'art. 316 ter c.p., comma 2, come una semplice sanzione amministrativa - essendo stata la somma indebitamente percepita inferiore ad Euro 3.999,96 - per la quale è competente il Prefetto di Bari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto, qualificato come violazione dell'art. 316 ter c.p., non è previsto dalla legge come reato.
Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Bari per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011