Sentenza 14 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 14/04/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA
composta dai seguenti magistrati:
ER LO FLOREANI Presidente LE BENIGNI Consigliere relatore Antonino GRASSO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21728 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione contro:
UG Di LA, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gian LO Soave, del Foro di Genova, in Genova Via Palestro n. 2/7, da cui è rappresentato e difeso;
Uditi, nella pubblica udienza del 27 novembre 2025, il relatore, cons. LE BE, l’avv. Barbara Pedretti, in sostituzione dell’avv. Soave, per il dott. Di LA e il rappresentante del Pubblico ministero, in persona del viceprocuratore generale, Adriano Gribaudo;
F A T T O
SENT. n. 28/2026 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Sezione, il dott. UG Di LA, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 54.177,81, oltre accessori e spese di giudizio.
2. Oggetto della contestazione è la perdita patrimoniale della maggiore somma di 90.296,35 subita dall’ASL 2 NE a seguito della liquidazione della medesima, in data 7 giugno 2018, in favore di C.V., a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla subita lesione permanente della salute pari al 25%.
L’Ufficio requirente ha prodotto il fascicolo dell’ASL 2 relativo al sinistro ospedaliero, da cui si evincerebbe la grave negligenza tenuta dal convenuto, consistente nella mancata diagnosi di due fratture, una alle vertebre e una al polso destro, a seguito di una caduta verificatasi nella propria abitazione cagionata da un attacco di sincope.
3. In seguito alla notifica dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione, il convenuto ha depositato deduzioni difensive seguite dalla comparsa di costituzione e risposta.
4. Il Dott. Di LA, in via pregiudiziale, ha chiesto una declaratoria di inammissibilità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 13 L. n. 24/2017, non essendo stato coinvolto nel procedimento transattivo stragiudiziale.
Nel merito, ha sottolineato che la mancata diagnosi è stata dipesa dall’assenza di dolori lamentati dal V. nelle zone interessate: in particolare, non vi era alcuna sintomatologia al polso destro, pienamente manovrabile in quel momento; al contrario, avendo constatato dalla radiografia la presenza di una frattura con deformazione a cuneo anteriore del soma di D 12, aveva operato la manovra di percussione a pugno chiuso senza che il paziente manifestasse alcuna particolare sofferenza.
Non può escludersi che, a causa delle particolari condizioni in cui versava, il V. fosse successivamente caduto a casa di nuovo, come sempre più frequentemente gli stava succedendo, e che sia stata quella la causa determinante delle due fratture.
A prescindere da tali aspetti, comunque, l’eventuale ritardo diagnostico di una settimana non può avere comportato successivi aggravamenti o complicanze.
In via subordinata, ha chiesto la decurtazione dall’importo dovuto, della somma corrispondente al concorso causale degli altri sanitari, con rigetto degli accessori richiesti.
In via istruttoria ha chiesto che fosse disposta CTU ai fini dell’accertamento della condotta tenuta e della sua eventuale gravità.
5. Nell’odierna udienza, il P.M. dopo avere sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 13 L. n. 24/2017, ha confermato le conclusioni formulate nell’atto di citazione.
La difesa del dott. Di LA ha invece ribadito l’assenza del rapporto di causalità tra la condotta complessivamente tenuta dall’assistito e gli eventi imputatigli dalla Procura erariale;
in particolare, non c’è alcun elemento che possa comprovare la circostanza che la frattura del braccio sia stata antecedente alla data del 7 dicembre 2015.
Su domanda del Collegio, il Pubblico ministero ha confermato l’assenza di radiografie effettuate sul braccio infortunato nella giornata di cui sopra.
D I R I T T O
1. Il principio c.d. della “ragione più liquida”, applicabile anche alle questioni di rito (Cass. Sez. un. 29 agosto 2025, n. 24172), consente di esaminare la questione nel merito, con l’assorbimento della richiesta istruttoria e della pregiudiziale di rito sollevate dalla difesa.
2. L’azione risarcitoria promossa dalla Procura regionale non è fondata, per le ragioni che ora si espongono.
3. I fatti costitutivi della domanda giudiziale riguardano la vicenda sanitaria di C.V. ricoverato presso l’Ospedale S.
Corona di Pietra Ligure (SV) il 7 dicembre 2015 a seguito di una caduta a seguito della quale aveva subito una frattura scomposta della testa omerale destra, una frattura vertebrale e una frattura al polso destro; solo la prima era stata correttamente trattata dal dott. Dott. Di LA, in servizio quel giorno al Pronto Soccorso a differenza della seconda, gravemente trascurata e della terza neppure diagnostica, aggravando in questo modo le condizioni del paziente.
Più specificamente, i fatti intercorsi che hanno portato a tale esito, descritti in ordine cronologico a partire dalla precedente data del 28 settembre 2014, ritenuti dirimente per chiarezza espositiva, sono i seguenti:
il 28 settembre 2014, alle ore 09:49, il V. si è presentato in ambulanza per la prima volta presso il pronto soccorso dell’Ospedale S. Corona, a seguito di una caduta che aveva portato alla perdita di coscienza e ad una afasia espressiva. A seguito dei risultati degli esami del sangue immediatamente effettuati e di una tomografia assiale computerizzata al cranio, il medico di turno aveva diagnosticato un avvenuto "episodio lipotimico prolungato", prescrivendo una semplice terapia antidolorifica;
il 21 ottobre 2014, alle ore 13:42, il V. ha richiesto l'invio di una autoambulanza presso la propria residenza per essere ricoverato in pronto soccorso, in quanto protagonista di una seconda perdita di coscienza da sincope. Anche in questo caso è stato dimesso con una mera terapia antidolorifica;
il 3 febbraio 2015, alle ore 03:52, il V. è stato nuovamente trasportato al pronto soccorso per un terzo episodio sincopale comportante un trauma cranico, la frattura di un dente incisivo centrale e una ferita lacero-contusa che aveva richiesto l'applicazione di vari punti di sutura. In questa occasione il paziente era stato dimesso con la più specifica diagnosi di episodio sincopale preceduto da prodromi in corso di diarrea acuta e la prescrizione di un Tilt Test eseguito il successivo 18 febbraio presso lo stesso ospedale. Il massaggio al seno carotideo ed il Tilt test riportavano un esito positivo per sincope con risposta di tipo misto dopo potenziamento con Natispray di 15' , nonché una ipersensibilità del seno carotideo;
il 7 dicembre 2015 (giornata in cui si sono verificati i fatti contestati al convenuto), V. è stato accompagnato per la quarta volta al pronto soccorso dello stesso ospedale a causa di un ulteriore mancamento in casa che lo aveva fatto cadere nuovamente a terra con un forte dolore lamentato alla spalla destra e al rachide lombare. A seguito di accurata visita sono stati effettuati vari accertamenti radiografici (spalla destra, colonna dorsale, colonna lombare), all'esito dei quali era riscontrata una frattura sottocapitata scomposta di omero DX e una frattura con deformazione a cuneo del soma di Dl 2. Esaminati i referti, Di LA ha prescritto l'applicazione di un tutore elastico, con la fissazione di un controllo ambulatoriale, per la rivalutazione dello stato di salute, a distanza di una settimana;
il 17 dicembre 2015, è stata individuata la patologia carCA (costituita dalla disfunzione del nodo seno-atriale),
che aveva dato luogo agli episodi sincopali e lipotimici più volte verificatisi, cui si provvedeva con l’applicazione di un impianto Pacemaker. Al contempo veniva per la prima volta individuata la "frattura della regione metaepifisaria distale del radio", tuttavia non trattata in quella sede;
il 24 dicembre 2015, il paziente è stato sottoposto ad una radiografia del polso destro (eseguito controllo ad uso specialistico ortopedico di frattura metaepifisaria distale di radio), cui seguiva il confezionamento di gesso al medesimo, asportato il successivo 12 gennaio 2016.
4. Il convenuto ha sottolineato che la sua condotta è stata improntata alla massima diligenza e che la mancata diagnosi delle due fratture era dipesa dall’assenza di dolori lamentati dal V. nelle zone interessate, con particolare riferimento al polso destro, pienamente manovrabile; per quanto riguarda la frattura con deformazione a cuneo anteriore del soma di D 12, aveva operato la manovra di percussione a pugno chiuso senza che il paziente manifestasse alcuna particolare sofferenza. Non può essere escluso che, una volta rientrato a domicilio il V. sia stato vittima di una quinta caduta (dal momento che tali episodi stavano divenendo sempre più frequenti) e che quest’ultima sia stata la causa determinante delle due fratture.
5. Tali considerazioni vanno condivise.
6. Va rilevato che, in primo luogo, al dott. Di LA é contestata una grave trascuratezza per non avere valutato la possibile esistenza di un problema cardiaco significativo, sussistente al punto da dovere giungere successivamente all’impianto di un pacemaker, non provvedendo a richiedere le necessarie consulenze neurologiche e cardiologiche; altrettanta inadeguatezza sarebbe presente nell’accertamento delle fratture perché anche in questo caso non si era provveduto a richiedere le dovute consulenze ortopediche o chirurgiche per potere eventualmente procedere ad un’ immediata stabilizzazione della frattura vertebrale emersa con la radiografia disposta in quella giornata.
Nulla di tutto ciò, in realtà, può essere attribuito al sanitario il quale, aspetto non trascurabile, ha visto il V. nella sola occasione del 7 dicembre 2015.
Tutti i consulenti di parte hanno registrato inadempienze e ritardi nella gestione cardiologica (e non ortopedica) del caso, in quanto il riscontro tempestivo del disturbo cardiaco, almeno dal secondo ingresso in Pronto Soccorso, avrebbe evitato le successive cadute del paziente che devono considerarsi come causa efficiente delle varie fratture di cui oggi si discute.
Pertanto, appare incongruo attribuire la responsabilità della mancata diagnosi cardiologica al Di LA tanto più che, successivamente non si erano più verificati episodi così gravi da necessitare un nuovo ingresso in ospedale.
6.1 Anche per quanto concerne il diverso aspetto relativo alle fratture, non emerge alcun elemento di responsabilità.
6.2 Ciò è particolarmente evidente per la frattura del radio, solitamente assai dolorosa, in relazione alla quale il V.
non ha mai manifestato alcuna sofferenza, neppure dopo il suo riscontro oggettivo, avvenuto il 17 dicembre 2015, al punto che gli approfondimenti radiologici e l’apposizione dei gessi sono stati effettuati solo una settimana dopo, il 24 dicembre, circostanza, questa sì, implausibile ed estremamente grave in caso di sofferenza e di richiesta di intervento da parte dell’interessato.
Inoltre, come ha affermato lo stesso pubblico ministero in udienza, non vi è alcun elemento idoneo per rilevare che la frattura si sia verificata prima dell’ingresso in pronto soccorso piuttosto che prima della visita di controllo del 17 dicembre dove era stata riscontrata.
Pertanto, limitatamente a questo episodio manca la prova dell’evento antecedente alla condotta sanitaria del Di LA (la frattura del braccio), la prova di un eventuale oggettivo danno subito derivante dalla mancata tempestiva ingessatura e, da ultimo, la prova di un inadempimento della prestazione sanitaria.
6.3 Con riferimento, invece, alla frattura vertebrale, non è stato accertato, sulla base del criterio della preponderanza dell’evidenza che la sua sottovalutazione abbia cagionato un danno diverso e differenziale, sotto il profilo dall’aggravamento della patologia, rispetto al danno biologico avente la sua fonte nella frattura medesima (e di cui sarebbero eventualmente responsabili i medici che hanno avuto in gestione il paziente nei precedenti ricoveri).
Lo stesso consulente tecnico del danneggiato, infatti, ha dovuto ammettere che sia solo possibile [quindi con una percentuale inferiore al 50%] che da questo evento sia derivato un maggior danno. Tale ventilata possibilità è comunque smentita dalla risonanza magnetica nucleare del 22 dicembre che non attesta peggioramenti rispetto alla precedente frattura somatica.
A prescindere dalla mancata prova del danno differenziale subito dal V. per l’eventuale inadempimento del Di LA, deve evincersi come tale inadempimento non vi sia neppure stato.
L’odierno convenuto, infatti nel corso della visita, ha utilizzato la tecnica manuale della percussione a pugno chiuso avente un tasso di specificità del 90% nella rilevazione di fratture sintomatiche della colonna vertebrale con l’implicazione di un solo 10% di falsi negativi. Appare di tutta evidenza come, a fronte del risultato negativo di tale test, si potesse ritenere ragionevolmente superfluo (anche in considerazione che si trattava di un intervento di pronto soccorso, reparto da sempre in grave difficoltà nel fare fronte alle varie richieste di chi vi sia costretto ad accedervi), effettuare un’ulteriore specifica radiografia, se non come atto di medicina difensiva volto a schermarsi da ogni eventuale successiva responsabilità.
7. Pertanto, l’azione erariale proposta va rigettata.
8. Con riferimento alla quantificazione del rimborso delle spese processuali, previsto dall’art. 31 c.g.c., il Collegio prende atto del recente orientamento della Suprema Corte di cassazione (Cass. 6 giugno 2022 n. 18046; Cass., SS.UU., 5 dicembre 2024 n. 31137) che ha affermato il diritto soggettivo, ai sensi degli artt. 3 della legge 20 dicembre 1996, n. 639 e 10bis della l gge2 dicembre 2005, n. 248, al ristoro integrale degli onorari e diritti difensivi anticipati o ancora da liquidarsi, con successiva azione dinanzi al giudice ordinario per l’eccedenza, qualora la somma indicata dal giudice contabile nella sentenza di rigetto della domanda non corrisponda a quella della parcella.
Poiché il verificarsi di tale evenienza comporta un duplice danno, sia al convenuto la cui responsabilità è stata completamente esclusa nel merito, il quale si troverebbe ad instaurare un successivo giudizio con i relativi tempi processuali per vedere attuato un diritto soggettivo già riconosciuto in un provvedimento giurisdizionale, sia per il sistema giustizia in senso lato, in quanto verrebbero spese risorse di personale e di tempo, altrimenti destinate allo smaltimento dell’arretrato, per lo svolgimento di un ulteriore giudizio dall’esito a questo punto scontato, il Collegio ritiene doveroso commisurare la liquidazione a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), del tutto inderogabile secondo l’insegnamento di Cass. 21 agosto 2023 n. 24882 (in questo senso, già C.d.C. Sez. giur. Liguria, 27 settembre 2024 n. 86; id.
24 gennaio 2025 n. 8).
Pertanto, le spese processuali da rimborsarsi vanno quantificate nella misura complessiva di € 7.500,00, comprensiva di spese forfettarie, IVA e CPA
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda risarcitoria proposta nei confronti di UG DI BL.
Liquida a carico dell’Amministrazione di competenza l’ammontare dei diritti e degli onorari spettanti alla difesa di UG DI BL, nella misura complessiva e totale di € 7.500,00;
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
(LE BE) (ER LO NI)
(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il _________ 2026 Per Il Direttore della Segreteria Elena Asta Il Funzionario Amministrativo
DO RI
F.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il Direttore della Segreteria
(Elena Asta)
F.to digitalmente Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52, limitatamente ai dati del soggetto danneggiato.
Il Presidente
(ER LO NI)
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Il Direttore della Segreteria
(Elena Asta)
F.to digitalmente