Ordinanza cautelare 12 luglio 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2025, proposto da
OV IO, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via G. Verdi n. 18;
contro
Conservatorio di Musica Alfredo Casella L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Cavaliere IU, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
dei seguenti atti relativi alla procedura elettiva di nomina del OR del precitato Conservatorio:
- determinazioni di cui al verbale prot. n. 2797 del 8 aprile 2025 del Comitato dei garanti del Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” di L’Aquila, nella parte in cui è stata dichiarata ammissibile la candidatura del M° IU Cavaliere per l’elezione a OR del Conservatorio per il triennio 2025/26-2027/28;
- operazioni elettorali del 20 maggio 2025 e delle determinazioni di cui al verbale prot. n. 3776 del 20 maggio 2025 con il quale il Comitato dei garanti del Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” di L'Aquila ha convalidato lo scrutinio ed ha proclamato eletto quale nuovo OR il M° IU Cavaliere;
- ogni altro atto connesso, ivi compreso, ove occorra, il non meglio specificato “decreto n. 3 del 02.02.2023 del Conservatorio di Musica "Alfredo Casella” citato a sostegno della autodichiarazione del M° Cavaliere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IU Cavaliere e del Conservatorio di Musica Alfredo Casella L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. SS LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” di L'Aquila, odierno resistente, ha indetto con decreto del Presidente del Comitato dei garanti del 3 aprile 2025, ai sensi degli art. 20 e 32 del proprio Statuto, le elezioni per la nomina del OR per il triennio decorrente dall’a.a. 2025/26 sino al termine dell’a.a. 2027/28.
Per quanto qui di interesse, va ricordato che l’art. 3 del Regolamento per l’elezione del OR, riportato all’art. 3 del D.P. di indizione, prevede che “ l’elettorato passivo è riservato ai docenti in servizio presso l'Istituzione e ai docenti di discipline musicali in servizio presso altre Istituzioni di pari grado, con incarico a tempo indeterminato e che inoltre: a) abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza; b) (…) ”.
Per il predetto posto di OR hanno presentato domanda di candidatura alla procedura elettorale il M° IO OV, odierno ricorrente, e il M° IU Cavaliere, odierno controinteressato.
Nella propria domanda il M° Cavaliere ha prima dichiarato di “ aver maturato in qualità di docente un servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza ” e poi, previa formula di rito, ha autodichiarato “ Servizio effettivo nel ruolo di appartenenza: anni 10, come da decreto n 3 del 02.02.2023 del Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” ”.
Preso atto di tale dichiarazione, il Comitato dei garanti, nella funzione di Commissione elettorale, con verbale prot. n. 2797 dell’8 aprile 2025, riferendosi ad una “ dichiarazione della direttrice amministrativa che conferma la sussistenza del requisito autocertificato dal candidato relativo all'anzianità nel ruolo di docente ”, ha dichiarato ammissibili entrambe le candidature.
Le operazioni elettorali si sono svolte il 20 maggio 2025 e, nella medesima data, il Comitato dei garanti, con verbale prot. n. 3776, ha convalidato lo scrutinio (che ha visto il M° OV conseguire 48 voti e il M° Cavaliere conseguirne 63) ed ha proclamato eletto quale nuovo OR il M° IU Cavaliere.
A seguito del risultato elettorale il M° OV, con nota pec del 29 maggio 2025 indirizzata al Presidente del Conservatorio, ha rilevato che, dall’accesso al dato ufficiale acquisito e acquisibile dal sito MIUR, il M° Cavaliere, risultando immesso in ruolo nell’a.a. 2020/2021, non sarebbe stato in possesso del suindicato requisito essenziale prescritto dall’art. 3 del Regolamento per l’elezione del OR (anzianità di 6 anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza).
Sulla base di tale constatazione, il M° OV ha invitato il Conservatorio ad intervenire in urgente autotutela sul vizio della procedura elettiva risalente all’ammissione del M° Cavaliere ed invalidante anche la successiva elezione convalidata che, invece, sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe dovuto vedere il M° OV quale unico candidato.
Preso atto della mancata risposta alla sopra menzionata nota da parte del Conservatorio, il M° OV ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 18 giugno 2025, con cui ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura elettorale in epigrafe indicati, previa sospensione dell’efficacia, deducendo il seguente articolato motivo:
- Sulla illegittimità della ammissione della candidatura del M° IU Cavaliere e sulla illegittimità derivata della conseguente elezione: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del Regolamento per l’elezione del OR del Conservatorio e del correlato art. 7 del Decreto di indizione delle elezioni in questione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.
Si è costituito in giudizio, in data 20 giugno 2025, il M° IU Cavaliere, depositando poi relativa memoria in data 4 luglio 2025 con cui ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato.
Si è costituito in giudizio, in data 20 giugno 2025, il Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” di L’Aquila, depositando poi documentazione in data 2 luglio 2025 e memoria in data 3 luglio 2025 con cui ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2025 è stata emessa l’ordinanza n. 161/2025 con cui, ritenuto che la complessità delle questioni oggetto del giudizio richiedeva un approfondimento incompatibile con la sommarietà propria della fase cautelare, è stata fissata la discussione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 22 ottobre 2025.
Il controinteressato e parte ricorrente hanno poi depositato memorie finali rispettivamente in data 19 settembre 2025 e 1° ottobre 2025 e, infine, all’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è fondato nel merito e va accolto.
2.1. - Con l’unico, articolato motivo di ricorso parte ricorrente ha affermato dapprima che “ Dalla documentazione ufficiale reperibile sul sito istituzionale del MIUR risulta inequivocabilmente che il M° IU Cavaliere è stato immesso in ruolo (rectius: assunto a tempo indeterminato) solo a decorrere dall'a.a. 2020/21, vale a dire dal 1° novembre 2020. ”.
Precisato quanto sopra parte ricorrente sostiene poi che “ Conseguentemente, alla data di indizione della procedura elettiva (aprile 2025) e della candidatura, il M° Cavaliere aveva maturato meno di 5 anni di servizio effettivo nel ruolo di docente a tempo indeterminato, risultando quindi privo del requisito essenziale dei 6 anni prescritto dalla normativa regolamentare. L'interpretazione del requisito in questione non può che seguire il criterio letterale della norma regolamentare, che fa espresso riferimento al "servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza"; laddove "servizio effettivo" si riferisce univocamente al servizio prestato effettivamente nel “ruolo di appartenenza” indicativo dell’immissione a tempo indeterminato dei docenti nell’organico del Conservatorio o di altre istituzioni di pari grado, escludendo quindi: - il servizio pre-ruolo a tempo determinato; - il servizio equiparabile per effetto di retrodatazione giuridica; - il servizio interrotto per assenze non giustificate. ”.
A sostegno della propria tesi parte ricorrente menziona poi la sentenza del TAR Firenze n. 191/2024 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2927/2024 che ha confermato la prima affermando che, da tale ultima sentenza, è dato evincere che “- per "ruolo" deve intendersi "ruolo del personale docente assunto a tempo indeterminato"; - il servizio pre-ruolo è da escludersi nel computo dell'anzianità richiesta ai fini dell'elettorato passivo; - solo eccezionalmente è previsto di tener conto dei servizi pre-ruolo, il che presuppone che detti servizi siano contemplati in modo esplicito ed inequivoco nella normativa di riferimento, trattandosi di una deroga alla regola generale; - non sussiste alcuna discriminazione del lavoro a termine rispetto al lavoro a tempo indeterminato in contrasto con la disciplina dell'Unione Europea (Direttiva n. 99/70/CE). ”.
2.2. - Il motivo è fondato.
Il Collegio osserva che risulta incontestata la circostanza che il M° Cavaliere non ha un’anzianità di sei anni nel ruolo in quanto lo stesso, come da documentazione in atti (Decreto del Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila n. 3 del 2 febbraio 2023), è stato immesso in ruolo con decorrenza ai fini giuridici a far data dal 1° novembre 2020 e decorrenza ai fini economici dall’8 febbraio 2021 e, dunque, lo stesso non aveva un’anzianità nel ruolo di appartenenza di almeno sei anni al momento della candidatura espressa.
Lo stesso ha dichiarato nella domanda di partecipazione di avere maturato un servizio effettivo nel ruolo pari ad anni 10 cumulando i servizi pre-ruolo svolti, riconosciuti dal sopra menzionato Decreto n. 3 pari ad anni 5, mesi 2 e giorni 20 ai fini giuridici, ai servizi di ruolo svolti dal momento della sua immissione in ruolo avvenuta, come detto sopra, solamente in data 1° novembre 2020, ma il Collegio rileva, al riguardo, che tale operazione non poteva essere svolta ai fini del possesso del requisito degli anni di servizio effettivo richiesti dal Bando in quanto il servizio pre-ruolo svolto non poteva essere computato ai fini della maturazione del richiesto servizio effettivo perché tale servizio doveva essere stato svolto “nel ruolo di appartenenza… ” e, dunque, solamente i servizi svolti dall’immissione in ruolo sono rilevanti ai fini del possesso del requisito esperienziale di che trattasi.
In altri termini, il Collegio rileva che i servizi prestati dal M° Cavaliere quale docente prima dell’immissione in ruolo costituiscono servizi pre-ruolo e non possono essere parificati ai servizi resi nel ruolo e conteggiati al fine del raggiungimento del requisito del “ servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza ” richiesto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale del Conservatorio, come affermato in un caso analogo da condivisibile giurisprudenza secondo cui “ la possibilità di computare anche il servizio pre-ruolo avrebbe richiesto una diversa formulazione dello Statuto, tale da distinguere il requisito della dipendenza di ruolo da una P.A. dal requisito dell’anzianità “di servizio effettivo” (cfr. C.d.S., Sez. V, ord. 9 giugno 2010, n. 2677/2010; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 10 maggio 2012, n. 468, che ha preso atto di tale ordinanza). Ciò, senza tralasciare l’eccezionalità delle previsioni che consentono di tenere conto dei servizi pre-ruolo (Cass. civ., Sez. lav., 30 gennaio 2015, n. 1749) il che presuppone che tali servizi siano contemplati in modo esplicito e inequivoco, circostanza che nel caso di specie è del tutto assente; ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 2927/2024).
La diversità ontologica fra servizio pre-ruolo e servizio nel ruolo risulta, dunque, chiara e, nella presente vicenda, comporta la mancanza del requisito di anzianità di servizio nel ruolo in capo al M° Cavaliere ai fini della nomina a OR in quanto il Regolamento per l’elezione del OR del Conservatorio (e lo Statuto prima) chiaramente richiede che il servizio effettivo di sei anni sia stato svolto “ nel ruolo di appartenenza… ”, non facendo alcuna menzione espressa ai servizi pre-ruolo.
Risultano dunque condivisibili su tale punto le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui “ il requisito dell’essere “docenti in servizio (…) con incarico a tempo indeterminato” è la precondizione (ripresa dalla lettera e dalla logica delle suindicate disposizioni dell’art. 20 dello Statuto) che fa da cornice logica-interpretativa del successivo requisito, aggiuntivo e concorrente (“inoltre”), dell'anzianità di “almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza”, inteso ancora e necessariamente come “ruolo”, ossia incarico a tempo indeterminato. ”.
Con riferimento alla sopra menzionata previsione dello Statuto e del Regolamento elettorale, poi, il Collegio osserva che la stessa risulta essere del tutto logica in quanto la possibilità di candidarsi per la carica di OR per i soli soggetti che hanno maturato una esperienza di “ almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza ” valorizza l’esperienza maturata nello svolgimento del servizio di docente con continuità, ossia senza interruzioni in tale servizio, come affermato dalla già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2927/2024 secondo cui “ la continuità del servizio come docente di ruolo e in ruolo è di per sé indicativa di un livello minimo di maturazione in capo al candidato del requisito esperienziale, alla cui verifica è rivolta la previsione statutaria in esame: per i servizi pre-ruolo, invece, una simile continuità è o può risultare assente ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 2927/2024).
Inoltre la predetta previsione, interpretata come necessità di anzianità nel ruolo in seguito ad assunzione a tempo indeterminato con servizio svolto in base a tale assunzione di almeno sei anni, risulta conforme alla Costituzione ed alla disciplina unionale (fra cui va segnalata la direttiva n. 99/70/CE) volta a vietare le discriminazioni del lavoro a termine rispetto al lavoro a tempo indeterminato atteso che, come dedotto dalla più volte citata sentenza n. 2927/2024 del Consiglio di Stato, “ le riferite ragioni oggettive (la maturazione di un requisito esperienziale minimo che la norma statutaria fa discendere non irragionevolmente dalla prestazione con continuità del servizio “in ruolo” per almeno sei anni: v. infra) impongono di differenziare le situazioni, ferme restando tutte le tutele di natura giuridica, economica, previdenziale ecc. del lavoro a tempo determinato nelle fattispecie - diverse da quella ora in esame - in cui, invece, tali ragioni oggettive non sussistano; ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 2927/2024).
2.3. - Statuito quanto sopra, il Collegio rileva che nella presente vicenda risultano infondate le argomentazioni di segno contrario formulate da parte resistente e dal controinteressato.
Nello specifico la difesa del Conservatorio ha affermato dapprima che l’art. 20 dello Statuto, secondo cui “ In sede di prima applicazione l’elettorato passivo è riservato: a) ai professori che abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza ”, vada interpretato nel senso che la stessa sarebbe “ chiara nel prevedere, per la candidatura alla carica di OR, esclusivamente “un servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza” “maturato in qualità di docenti”, valorizzando, quindi, esclusivamente l’esistenza di un servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza da parte del docente, senza distinzione tra servizio prestato a tempo determinato e servizio prestato a tempo indeterminato . Quella appena esposta appare, ad avviso dell’Amministrazione l’unica interpretazione conforme al dato testuale della norma. ”.
La sopra riportata argomentazione è infondata atteso che la stessa reca un’interpretazione abrogante delle parole “ nel ruolo ” che, come detto sopra, individuano chiaramente il servizio prestato a seguito di assunzione a tempo determinato e sono presenti nella norma con un ben preciso significato che non può essere obliterato.
Ne deriva dunque che l’interpretazione fornita dall’Avvocatura erariale, contrariamente a quanto dalla stessa affermato, non tiene conto del dato testuale della norma proprio perché omette di dare alle parole “ nel ruolo ” il significato che spetta alle stesse, ignorandole ed interpretando la norma come se la stessa chiedesse unicamente sei anni di servizio effettivo come docente.
Parimenti infondata su tale punto risulta, poi, l’argomentazione sostenuta dalla difesa del controinteressato secondo cui “ nessuna rilevanza può avere la circostanza se il docente abbia acquisito esperienza, e quindi professionalità, a seguito di un servizio svolto con contratto a tempo determinato o con contratto a tempo indeterminato. Ciò che rileva è che tale esperienza sia stata effettiva e continuativa e che sia stata acquisita nel ruolo di appartenenza, ossia, come infra meglio argomentato, nel profilo (nel ruolo appunto) e nella funzione di interesse, quindi, nel caso che occupa, nella funzione di docente di I fascia. ”.
La sopra riportata argomentazione attribuisce alle parole “ nel ruolo ” un significato del tutto estraneo (e, dunque, non corretto), confondendo i due diversi concetti del ruolo, da intendere quale elenco del personale di un Ente assunto a tempo indeterminato, e del profilo professionale del soggetto inserito nel ruolo, da intendersi quale funzione effettivamente svolta dal soggetto e che, chiaramente, può essere svolta anche come servizio pre-ruolo.
La difesa erariale evidenzia poi che “ Occorre considerare, peraltro, che, quando furono emanati il D.P.R. n. 132 del 2003 e lo stesso Statuto del Conservatorio Casella di L’Aquila…, rispettivamente nel 2003 e nel 2004, oltre alla categoria dei docenti vi era quella degli accompagnatori al pianoforte. Con il CCNL sottoscritto il 16 febbraio 2005 - quindi successivamente all’emanazione del D.P. R. 132 e dello Statuto - l’area professionale dei docenti è stata, poi, articolata in due fasce: docenti di prima e di seconda fascia. Infine, con D.M. n. 565 del 29 aprile 2021, tutte le cattedre di seconda fascia sono state trasformate in cattedre di prima fascia. Evidentemente, quindi, sia il D.P.R. 132 che lo Statuto del Conservatori di L’Aquila, emanati rispettivamente nel 2003 e nel 2004 non potevano tener conto di queste nuove articolazioni, all’epoca inesistenti. Ciò conferma, ad avviso dell’Amministrazione, che il riferimento al “servizio effettivo nel ruolo di appartenenza”, presente all’art. 20 dello Statuto del resistente Conservatorio, non può che essere inteso se non come periodo di servizio complessivamente ed effettivamente svolto in qualità di docente .”.
Anche la sopra riportata argomentazione risulta infondata in quanto continua, in linea con la precedente argomentazione, a trascurare del tutto la presenza ed il significato delle parole “ nel ruolo ” (che limitano il servizio tenuto in considerazione ai fini della candidatura escludendo il servizio effettivo svolto come pre-ruolo) e si concentra sui diversi profili professionali che, con la presente vicenda, nulla hanno a che vedere.
Con altra successiva argomentazione (svolta anche dalla difesa del controinteressato), la difesa erariale evidenzia dapprima che “ il Consiglio Accademico del Conservatorio odierno resistente, nella riunione del 26 settembre 2019, aveva proposto di modificare l’articolo 3, comma 1, lett. a) del Regolamento Elettorale emanato con D.P. n. 408 del 18 marzo 2019…, proprio nel senso ora auspicato dal ricorrente, proponendo di aggiungere, dopo le parole “abbiano maturato in qualità di docente” le parole a “tempo indeterminato”. ” e poi sostiene che “ il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio odierno resistente, con delibera n. 28 del 17 ottobre 2019…, ha deciso all’unanimità di non accogliere della proposta, poiché si sarebbe trattato di una modifica del regolamento elettorale in contrasto, per l’appunto, con lo Statuto dell’Ente…, che all’art. 20 non distingue, si ripete, ai fini della candidabilità a OR, tra servizio svolto dal docente a tempo determinato rispetto a quello prestato a tempo indeterminato. In buona sostanza, la proposta in quella sede avanzata dal Consiglio di Amministrazione - che nel richiedere la modifica del Regolamento elettorale avrebbe voluto limitare la candidabilità a OR ai soli docenti con una effettiva anzianità di servizio di sei anni a tempo indeterminato (che è poi la tesi in questa sede propugnata dal ricorrente) - è stata rigettata dal Consiglio di Amministrazione…in quanto detta modifica avrebbe introdotto una illegittima limitazione dell’elettorato passivo non prevista dall’art. 20 dello Statuto per l’elezione alla carica di OR. La posizione, in quell’occasione, assunta dall’Amministrazione resistente si pone, pertanto, in chiara coerenza con l’interpretazione della norma statutaria operata nella procedura elettorale ora all’attenzione. ”.
Al riguardo, il Collegio rileva che la sopra riportata circostanza risulta ininfluente ai fini del presente giudizio, atteso che la mancata previsione espressa nel Regolamento elettorale delle parole “ a tempo indeterminato ” non rende priva di significato, come detto più volte, la previsione ben presente nello stesso Regolamento e nello Statuto circa la necessità di avere maturato “ in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza; ”, previsione che, come detto più volte, va interpretata nel senso letterale della stessa ossia che il servizio effettivo di almeno 6 anni deve essere stato svolto “ nel ruolo di appartenenza ” e non anche con servizi pre-ruolo.
Del tutto inconferente risulta, poi, il richiamo dell’Avvocatura erariale al concorso del 2011 per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, circostanza in cui alcuni candidati, che avevano maturato un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni per effetto del decreto di ricostruzione di carriera cumulando il servizio a tempo indeterminato con il servizio a tempo determinato, hanno proposto ricorso.
L’Avvocatura dello Stato ricorda che, in tale situazione, i ricorrenti hanno richiamato le statuizioni della Corte di Giustizia Europea che, con la sentenza nel procedimento C-177/10, ha sancito il principio secondo il quale nei concorsi pubblici il servizio a tempo determinato va valutato alla stregua di quello a tempo indeterminato ottenendo una pronuncia favorevole da parte del TAR Lazio con la sentenza n. 8086/2013.
Analoga argomentazione è stata svolta anche dalla difesa del controinteressato, la quale ha affermato che “ l’interpretazione del requisito di elettorato passivo proposta dalla parte ricorrente si pone, altresì, in contrasto con i principi dettati dalla Direttiva del Consiglio europeo 1999/70/CE…e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea…Il non considerare il servizio svolto in forza di contratti a tempo determinato, in mancanza di ragioni obiettive che possano giustificare l’omessa considerazione, pone in essere una discriminazione verso il lavoratore a tempo determinato .”.
Al riguardo il Collegio osserva che la presente vicenda nulla ha a che vedere con il concorso per Dirigenti Scolastici, né con altri concorsi tesi tutti al conseguimento di un posto di lavoro, atteso che la questione di che trattasi attiene, pacificamente, all’elezione di un organo del Conservatorio e, dunque, come affermato da condivisibile giurisprudenza, “ è dubbio che la partecipazione alla procedura elettiva per la carica di direttore possa essere fatta rientrare tra le “condizioni di impiego ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 2927/2024).
Inoltre, per quanto già detto sopra, la previsione dello Statuto e del Regolamento di elezione del OR del Conservatorio, nella interpretazione sopra stabilita, risulta non in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea menzionata dal controinteressato.
Il Collegio osserva, poi, che parte resistente ha citato a sostegno della propria tesi nella presente vicenda la sentenza del TAR Lazio n. 8086/2013 relativa al concorso per dirigenti scolastici e la successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 4724/2014 (che ha confermato la prima), sostenendo la loro applicabilità alla presente vicenda pur se emesse nel (del tutto diverso) contesto dei concorsi pubblici (argomentazione che, per quanto sopra statuito, è del tutto infondata) ed ha poi sostenuto, così come ha fatto anche la difesa del controinteressato, la mancata rilevanza ai fini del presente giudizio delle sentenze (citate lungamente da parte ricorrente) del TAR Firenze n. 191/2024 e del Consiglio di Stato n. 2927/2024 (che ha confermato la prima) rese proprio rispetto ad una vicenda del tutto sovrapponibile alla presente, ossia l’elezione del OR dell’Accademia delle Belle Arti di Carrara.
Al riguardo il Collegio rileva, invece, che le sopra menzionate sentenze risultano del tutto conferenti rispetto alla presente fattispecie, atteso che anche nel presente caso, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del Conservatorio e del controinteressato, vi sono previsioni di Statuto e di Regolamento elettorale che risultano del tutto simili a quelle della vicenda decisa dal Tar Firenze.
Nello specifico, infatti, va rilevato che la previsione dello Statuto dell’Accademia delle Belle Arti di Carrara, come riportata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2927/2024, stabilisce che il direttore dell’Accademia “ viene eletto, in prima applicazione, fra i docenti di ruolo titolari di cattedra anche di altre istituzioni con almeno 6 anni di anzianità nel ruolo in possesso di particolari requisiti di comprovata esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali ”.
La sopra riportata previsione risulta quindi del tutto simile a quella dello Statuto e del Regolamento elettorale del Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila che prevede quanto segue: “ l’elettorato passivo è riservato: a) ai professori che abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza;… ”.
Risultano dunque condivisibili, sul punto, le osservazioni di parte ricorrente secondo cui nel caso dell’Accademia di Carrara “ la norma statutaria (art. 12, comma 5) prevede che il direttore dell’Accademia “viene eletto, in prima applicazione, fra i docenti di ruolo titolari di cattedra anche di altre istituzioni con almeno 6 anni di anzianità nel ruolo in possesso di particolari requisiti di comprovata esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali”. Quindi, innanzitutto, anche in quel caso come nel caso in esame ci si riferisce espressamente alla anzianità “nel ruolo” e non “di ruolo” come sostenuto strumentalmente dal controinteressato modificando il dato letterale della norma statutaria. ”.
3. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è fondato nel merito e va accolto.
4. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA ZI, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
SS LD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS LD | MA ZI |
IL SEGRETARIO