Sentenza 10 marzo 2009
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), il consenso o l'acquiescenza della persona di cui sia falsificata la firma, non svolge alcun rilievo, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sé un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso costituisce una inescusabile ignoranza della legge penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2009, n. 16328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16328 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 10/03/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 571
Dott. RAFFAELLO Federico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 25401/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI LE, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 3-4-08 dalla Corte di appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Rocchi Marco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 28-5-04 il Tribunale di Firenze assolveva LI AN dall'addebito di falso ex art 485 c.p., contestatogli per avere contraffatto un'istanza di rettifica di classamento di un immobile, di proprietà dei fratelli LL LL e LL AS, presentata il 26-4-01 presso l'agenzia del territorio Ufficio Provinciale di Firenze, apponendovi la firma apocrifa del citato LL LL.
A seguito di gravame del Procuratore Generale la Corte di appello, con pronuncia 31-4-08, dichiarava l'imputato responsabile dell'imputazione ascrittagli e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Avverso la decisione di secondo grado il LI ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per omessa considerazione delle argomentazioni difensive in ordine:
alla inattendibilità del querelante circa il suo dissenso;
alla intempestività dell'atto di querela;
alla ritenuta ricorrenza del dolo specifico;
alla configurabilità di ipotesi di falso ideologico in scrittura privata, come tale non punibile.
Procedendo in ordine logico la Corte osserva.
In tema di querela, è onere dell'imputato indicare al giudice elementi dimostrativi della tardività dell'istanza punitiva ed in particolare del momento in cui il querelante ebbe conoscenza del fatto lamentato (Cass. 14-0-94 n. 3103 Rv. 197287; Cass. 21-1-99 n. 2344 Rv. 212621; Cass. 21-2-06 n. 15853 Rv. 234498). Nel caso in esame siffatto onere non risulta essere stato ottemperato, essendosi limitato il LI, in ricorso, ad assumere che poteva "dubitarsi" della tempestività della querela. Tanto premesso, essendo pacifica la falsità della firma de qua, tutte le considerazioni difensive, in ordine alla circostanza che il querelante avesse manifestato o meno il suo dissenso alla presentazione dell'istanza di rettifica, sono irrilevanti. Invero, ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata non ha alcuna incidenza il consenso o l'acquiescenza della persona di cui venga falsificata la firma, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a se un vantaggio o per arrecare ad altri un danno;
pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso costituisce una inescusabile ignoranza della legge penale (Cass. 24-10-03 n. 42790 Rv. 227615). Per quanto concerne il dolo specifico, le censure si risolvono in apodittiche affermazioni di assenza di svantaggio per la persona offesa e di vantaggio per il di lui fratello;
d'altro canto nel provvedimento impugnato è stato evidenziato che sin dal 1999 il LL LL era contrario alla richiesta di declassamento dei terreni ereditati, voluta dal LL AS ed all'uopo va puntualizzato che ai sensi della norma incriminatrice il vantaggio o il danno possono essere di natura, sia patrimoniale, sia non patrimoniale.
Infine è infondata l'obiezione circa la ricorrenza di falsità ideologica, non punibile, poiché l'apporre su una scrittura privata una sottoscrizione apocrifa integra un'ipotesi di formazione di documento non genuino, in quanto proveniente da un autore diverso da quello effettivo e quindi falso ex art. 485 c.p.. In conclusione s'impone il rigetto del ricorso, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2009