Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2009, n. 16328
CASS
Sentenza 10 marzo 2009

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Ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), il consenso o l'acquiescenza della persona di cui sia falsificata la firma, non svolge alcun rilievo, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sé un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso costituisce una inescusabile ignoranza della legge penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2009, n. 16328
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16328
    Data del deposito : 10 marzo 2009

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