TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 610
TAR
Ordinanza cautelare 23 giugno 2025
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TAR
Sentenza 28 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità art. 22 del piano generale degli impianti (p.g.i.)

    Il Collegio ritiene che l'art. 22 del p.g.i. non ostacoli l'attività economica, ma ne consenta lo svolgimento ordinato, bilanciando la libertà economica con interessi pubblici quali il decoro urbano e la prevenzione di prolungamenti intenzionali dei cantieri per sfruttare gli introiti pubblicitari.

  • Altro
    Ammissibilità modalità di ancoraggio del telo pubblicitario

    Il Collegio non esamina questo motivo in quanto il provvedimento impugnato è plurimotivato e la non illegittimità di un'altra motivazione è sufficiente a respingere il ricorso.

  • Rigettato
    Veridicità e completezza delle dichiarazioni in autocertificazione

    Il Collegio rileva che la relazione tecnica richiamava l'art. 22 del p.g.i. (limitando la pubblicità all'immobile in ristrutturazione) in contrasto con la rappresentazione grafica allegata, inducendo in errore l'amministrazione. Il tecnico incaricato ha responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni.

  • Rigettato
    Impugnazione atti presupposti (regolamento canone unico, piano generale impianti pubblicitari)

    Il ricorso viene respinto nel suo complesso, con conseguente rigetto dell'impugnazione degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 610
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 610
    Data del deposito : 28 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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