Ordinanza cautelare 23 giugno 2025
Sentenza 28 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00610/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2025, proposto da
“Jazz Hotel s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Pasquale Cannas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Serusi e Manuela Gagliega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda servizi pubblici Olbia - “Aspo s.p.a.”, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza n. 19 del 26 marzo 2025, con la quale il dirigente del Settore pianificazione e gestione del territorio del Comune di Olbia ha ordinato l’inefficacia dell’autocertificazione prot. n. 29097 del 10 marzo 2025, codice univoco SUAPE 02950020921-10032025-2214.861915 e ha dichiarato, ai sensi dell’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla presentazione di detta autocertificazione;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o, comunque, connessi e segnatamente del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale - canone unico patrimoniale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 23 dell’11 marzo 2021;
- del piano generale degli impianti pubblicitari per la disciplina dell’installazione dei mezzi pubblicitari nel territorio comunale e dello stesso piano, approvato con delibera di consiglio comunale n. 127 del 29 novembre 2023, di quest’ultima delibera e di quella di approvazione del citato regolamento;
- “per quanto occorrer possa”, della proposta del Servizio insegne - Settore pianificazione e gestione del territorio del Comune di Olbia, menzionata nella citata ordinanza n. 19/2025;
- della nota del medesimo Settore in data 12 marzo 2025 e -ove occorra- della nota “Aspo s.p.a.” del 20 maggio 2025, recante diffida alla rimozione del manifesto pubblicitario di cui alla sopra citata pratica SUAPE;
-di ogni altro atto collegato, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Olbia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente, proprietaria di un immobile interessato da lavori di ristrutturazione e adibito a struttura alberghiera (“Jazz Hotel”) sito in Olbia, via degli Astronauti n. 2, presentava all’amministrazione comunale, il 10 marzo 2025, una autocertificazione a zero giorni per l’affissione di un telo pubblicitario (dimensioni 12 x 7 metri) da ancorare ad un profilo metallico installato sulla parete sud, con dicitura “ VENDESI l’immobile adiacente ad uso “Caserma dei Carabinieri” OTTIMO RITORNO DELL’INVESTIMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE Per informazioni chiamare al n° 00012345678 o scrivere a: info@eurodomos.it ” (documento 7 depositato dalla ricorrente, tavola 02).
2. Con plurimotivata ordinanza n. 19 del 26 marzo 2025 il Comune di Olbia dichiarava l’inefficacia dell’autocertificazione a zero giorni e dei benefici eventualmente conseguiti, in quanto, come indicato nella richiamata proposta di provvedimento interdittivo del 26 marzo 2025:
- l’art. 22 del piano generale degli impianti (p.g.i.) consentirebbe, nei cantieri edili, gigantografie recanti messaggi pubblicitari riguardanti “ esclusivamente la realizzazione e/o la ristrutturazione dell'edificio e le attività commerciali in esso presenti ” (pagina 2 del documento n. 6 depositato dall’amministrazione), mentre la società ricorrente avrebbe pubblicizzato la vendita di un immobile diverso da quello oggetto di ristrutturazione, ubicato in altra zona;
- il telo risulta legato ad un profilo metallico esistente fissato a parete non previsto dal p.g.i.;
- la d.u.a. riporterebbe dichiarazioni non veritiere.
3. Con il ricorso in esame la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, sostenendo, in estrema sintesi:
1) l’illegittimità del predetto art. 22, in quanto limiterebbe, senza alcuna ragione di utilità sociale, sicurezza, libertà e dignità umana, il principio della libertà di iniziativa economica sancito dall’art 41 della Costituzione, dal Trattato fondamentale della UE e dalla normativa di attuazione;
2) l’ammissibilità della modalità utilizzata per l’ancoraggio del telo pubblicitario (fissato a parete), che, proprio perché non prevista dal p.g.i., sarebbe consentita;
3) la veridicità e completezza delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.
4. Di qui la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione dell’efficacia e con vittoria delle spese.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Olbia, che, dopo avere replicato alle argomentazioni della società ricorrente, ne ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
6. Con ordinanza n. 170 del 23 giugno 2025 l’istanza cautelare è stata accolta, “ impregiudicata ogni considerazione sul fumus boni iuris , da valutare più propriamente – attesa la peculiarità della vicenda - nella fase del merito del giudizio, sussista il periculum in mora anche in ragione della temporaneità dell’esposizione del cartello pubblicitario, non essendo per contro emerso un significativo interesse pubblico alla sua immediata rimozione ”.
7. Il telo pubblicitario è stato comunque rimosso in data 29 settembre 2025, essendo cessate le “ esigenze di esposizione ”, lasciando tuttavia sulla parete la struttura metallica di ancoraggio (documento n. 8 depositato dalla società ricorrente).
8. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
9. Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026, sentiti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
1. Con il primo motivo di ricorso “Jazz Hotel s.r.l.” lamenta l’illegittimità dell’art. 22 del p.g.i., ritenuto lesivo della libertà di iniziativa economica, garantita a livello nazionale ed eurounitario.
Il motivo non è fondato.
Il citato art. 22, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, non ostacola l’attività economica, in quanto, come correttamente rilevato dall’amministrazione nelle proprie memorie, cantieri edili, facciate e pareti di immobili non sono considerati dalla normativa di riferimento supporti per l’installazione di gigantografie pubblicitarie e possono diventare tali solo se e nei limiti in cui ciò sia previsto dal p.g.i., la cui ratio va individuata nella necessità di escludere “ che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera causale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell’assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità ” (Corte costituzionale, n. 455/2002).
Pertanto, in assenza di specifica previsione del p.g.i., le gigantografie pubblicitarie nei cantieri sono abusive e sono sanzionate ai sensi dell’art. 1, c. 822 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Ciò premesso, nel caso di specie l’amministrazione comunale, nell’ambito della propria discrezionalità, ha ritenuto di consentire gigantografie pubblicitarie nei cantieri, a prescindere dall’ambito di zona (pagina 184 del documento n. 3 depositato dall’amministrazione), classificandole, a seconda della finalità perseguita, in:
- tipologia artistica, “ riproducenti (esclusivamente) immagini per parti o per intero riferite alle facciate coperte o retrostanti (senza pubblicità) ”;
- tipologia pubblicitaria, “ riproducenti messaggi pubblicitari inerenti al cantiere in oggetto ”;
- tipologia mista, riproducenti “ in modo combinato, tipologie artistiche con messaggi pubblicitari (inerenti al cantiere) dove la parte pubblicitaria non ecceda il 30 % del totale della parte artistica ”.
Le diverse tipologie descritte dall’art. 22 consentono di individuare chiaramente le convergenti finalità sottese alla possibilità di apporre (temporaneamente) gigantografie nei cantieri.
La tipologia artistica consente invero di assicurare il solo decoro urbano; la tipologia pubblicitaria e quella mista, oltre al decoro urbano, perseguono anche una finalità economica, favorendo le potenzialità dell’immobile e delle attività in esso svolte consentendone la promozione nella fase della ristrutturazione, che, in un circolo virtuoso, viene essa stessa così incentivata, con conseguente miglioramento delle caratteristiche estetiche del territorio.
Sotto altro profilo, gigantografie relative a beni o servizi del tutto estranei all’immobile oggetto di ristrutturazione potrebbero indurre il privato, specie in zone, quale quella in esame, caratterizzate da elevato flusso turistico nel periodo estivo e vicinanza a nodi nevralgici di trasporto, ad avviare lavori di ristrutturazione e a procastinarne intenzionalmente la conclusione, attesa l’elevata reddittività degli introiti pubblicitari, con conseguente detrimento per il pregio estetico dell’ambiente urbano.
In conclusione, l’art. 22 del p.g.i. lungi dal limitare la libertà economica, ne consente l’ordinato svolgimento attraverso un opinabile ma non irragionevole bilanciamento con gli interessi pubblici coinvolti, sottratto al sindacato di questo Giudice.
2. Con riferimento al secondo motivo di doglianza, relativo alle modalità di ancoraggio della gigantografia, è sufficiente rilevare che il provvedimento impugnato è plurimotivato, per cui la non illegittimità, per i profili sopra evidenziati, della motivazione secondo cui la gigantografia apposta nel cantiere deve pubblicizzare esclusivamente l’immobile o le attività in esso svolte, esime il Collegio dall’esame dell’ulteriore censura.
3. Quanto, infine, alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione, osserva il Collegio che la relazione tecnica, nella parte discorsiva, richiama espressamente l’art. 22 del p.g.i. - lasciando intenderne l’osservanza - relativo alla prescrizione secondo cui “ i messaggi pubblicitari devono riguardare esclusivamente la realizzazione e/o la ristrutturazione dell'edificio e le attività commerciali in esso presenti ” (pagina 2 della relazione tecnica contenuta nel documento n. 7 depositato dalla ricorrente), in netto contrasto con la rappresentazione grafica pure allegata alla d.u.a. (tavola 2 contenuta nel documento n. 7 depositato dalla ricorrente).
Si tratta, invero, di un comportamento idoneo ad indurre in errore l’amministrazione. Inoltre, la fuorviante trascrizione dell’art. 22 contenuta nella relazione tecnica permane a prescindere che la discrepanza con quanto illustrato nella rappresentazione grafica, pure allegata alla d.u.a., sia astrattamente rilevabile dal tecnico istruttore attraverso la comparazione dei plurimi atti allegati alla domanda autocertificativa unica.
Deve invero porsi in capo al privato il dovere di verificare che i presupposti di fatto siano chiaramente esposti per non indurre in errore l’amministrazione, anche perché il tecnico incaricato dal richiedente alla redazione della documentazione a corredo della domanda non è un mero intermediario del privato ma un soggetto qualificato, che assume funzioni di rilievo pubblicistico, tenuto a verificare la legittimità dell’intervento e la congruità delle proprie dichiarazioni, in capo al quale sorgono conseguenze disciplinari e penali in ordine alla veridicità ed esaustività delle dichiarazioni rese, con conseguente attenuazione, salvi i successivi controlli, della pregnanza dell’attività istruttoria pubblica in ordine alla rappresentazione dei fatti da lui prospettati.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
5. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
IO SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO SI | IT RU |
IL SEGRETARIO