Articolo 20 della Legge 12 febbraio 1981, n. 17
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 marzo 1981
Art. 20.
I limiti di somme indicati negli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , gia' raddoppiati con legge 25 maggio 1978, n. 233 , sono ulteriormente raddoppiati per i dirigenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Entrata in vigore il 1 marzo 1981
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