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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G n. 217 /2021
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dott. Natalino Sapone Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore
3) dott.ssa Rosa Maria Bova Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 217/2021 R. G., vertente tra
, nata a [...] il [...] ( Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PE Tortora ( – Pec C.F._2
- Fax 090/9795554, Email_1
APPELLANTE
e
, rappresentata e Controparte_1 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. – FAX P.IVA_1
0965/811224 – PEC , Email_2
APPELLATO
Oggetto: Responsabilità civile magistrati – Appello avverso la sentenza 1073/2020, emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il 18.11.2020 nell'ambito del procedimento n. 4986/2013
Fatto e svolgimento del processo
Con sentenza n. 881/1999, il Tribunale di Patti dichiarava il fallimento della società e della Parte_2
nonché dei rispettivi legali rappresentanti Parte_3 Parte_1
e Di CA UP PE.
Avverso tale pronuncia, proponeva opposizione deducendo che non vi Parte_1 fossero le condizioni per la dichiarazione di fallimento nei suoi confronti. Assumeva, in particolare, Par che per errore il Tribunale, considerando fallibile il legale rappresentante della , aveva indicato il nome della nella sentenza dichiarativa di fallimento, cosicché la stessa andava corretta ai Pt_1 sensi dell'art. 287 c.p.c.; evidenziava quindi di non appartenere all categoria di enti o persone assoggettabili al fallimento, per il solo fatto di ricoprire la carica di legale rappresentante della
[...] e, ove la sentenza avesse inteso dichiararne il fallimento in qualità di socio di fatto, la stessa Pt_2 sarebbe stata nulla perché ella non era mai stata convocata innanzi al giudice delegato, ancora perché mancava il suo stato di insolvenza, quindi perché non esisteva alcuna società di fatto.
Il Tribunale di Patti, pronunciando sull'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento n. 881/99, la dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione ad causam dell'attrice.
In motivazione rilevava che la sentenza oggetto di opposizione aveva escluso la sussistenza di una società di fatto e rilevava che, “sia ove la avesse inteso opporre la sentenza per motivi Pt_1 Pa afferenti alla dichiarazione di fallimento della , sia ove volesse opporla - come è accaduto nella specie - sotto il profilo della intervenuta dichiarazione di fallimento del legale rappresentante della Pa
, in ogni caso avrebbe dovuto agire nella suddetta qualità e non in proprio, come è accaduto nella fattispecie che ci occupa.”
Proseguiva affermando che “la , quale persona fisica, non è titolare del diritto azionato, ossia Pt_1
l'impugnazione di una sentenza che non la dichiara fallita in proprio, ossia quale socia di fatto Par della società fallita, bensì la dichiara fallita come legale rappresentante della .”
Ritenuto quindi che difettasse la legimatio ad causam e considerato altresì che tale difetto è rilevabile d'ufficio, dichiarava inammissibile l'opposizione (sentenza n. 157/08 del 26.05.2008)
Avverso tale pronuncia ella proponeva appello sostenendo che l'impugnazione era stata proposta da persona dotata di legittimatio ad causam, poiché il fallimento aveva riguardato, oltre alla società, anche i legali rappresentanti come persone fisiche nell'erroneo presupposto che il fallimento della società si estendesse anche alle persone fisiche dei legali rappresentanti come se si fosse trattato di procedura concorsuale aperta nei confronti di società di persone. Chiedeva, quindi, la revoca della dichiarazione di fallimento nei propri confronti perché personalmente destinataria degli effetti della sentenza.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 672/2012, riteneva che l'impugnazione proposta dalla in proprio fosse fondata e, dunque, meritevole di accoglimento. Pt_1
In particolare, il giudice del gravame osservava che la sentenza dichiarativa di fallimento impugnata aveva aperto la procedura concorsuale anche nei confronti del legale rappresentante della società di capitali fallita, cioè con ciò dichiarando fallimento della Parte_1 Pt_1 anche come persona fisica e non esclusivamente nella sua qualità di legale rappresentante della società.
In motivazione: “Infatti, intesa in senso restrittivo, ossia limitatamente alla posizione rivestita dalla
all'interno della società, la dichiarazione di fallimento sarebbe stata inutile e pleonastica Pt_1 non potendosi estendere al legale rappresentante di società di capitali il fallimento della persona giuridica analogamente a quanto accade per le società di persone i cui soci sono illimitatamente responsabili ed essendo stato escluso nella stessa motivazione della sentenza impugnata che non era esistita alcuna società di fatto tra la s.r.l. fallita ed il suo legale rappresentante. Esiste, pertanto, una contraddizione nella motivazione della decisione impugnata allorché si precisa che non era stato dichiarato il fallimento della come persona fisica ma della stessa quale legale rappresentante Pt_1 della e che solo in tale qualità ella avrebbe dovuto proporre impugnazione”. Parte_2
In parziale accoglimento della sentenza impugnata, la Corte d'Appello dichiarava che l'appellante era legittimata ad opporsi alla sentenza dichiarativa di fallimento e revocava la dichiarazione di fallimento di in proprio. Parte_1 In esito a tale articolata vicenda, con ricorso ex legge 117/1988, ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria la Controparte_1
chiedendo la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni subiti in
[...] conseguenza della sentenza n. 881/1999 emessa dal Tribunale di Patti, con la quale era stato dichiarato il fallimento della società e della nonché dei Parte_2 Parte_3 legali rappresentanti delle predette società e Di CA UP PE. Parte_1
L'odierna appellante riteneva che gli estensori della sentenza dichiarativa di fallimento fossero incorsi in colpa grave, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 117/1988, poiché “nessuna norma del diritto positivo consentiva di dichiarare il fallimento della persona fisica che rivestiva la carica di legale rappresentante di una società di capitali.”
Assumeva altresì che “l'unico spiraglio che poteva attribuire una parvenza di logica alla richiamata sentenza” era quello di accertare l'esistenza di una società di fatto tra l'amministratore e la società, evenienza questa non risultante dagli atti della procedura (assumeva, infatti, che non potesse desumersi l'esistenza di un tale tipo di società né dall'informativa della guardia di finanza, né da altri elementi probatori della fase prefallimentare), ed espressamente esclusa dalla sentenza contestata.
Sosteneva che il Tribunale di Patti aveva agito con colpa grave poiché “da un lato ha escluso l'esistenza di una società di fatto tra la e la dall'altro ha dichiarato il fallimento Pt_1 Pt_2 della quale legale rappresentante della società alla stregua di quanto avviene per Pt_1
l'amministratore e socio illimitatamente responsabile nelle società di persone!”
Riteneva sussistere “una gravissima violazione di legge determinata da errori macroscopici commessi dal Collegio e da negligenza assolutamente inescusabile” poiché il Tribunale aveva
“manipolato in maniera arbitraria il quadro normativo” e “reso una pronuncia avulsa dal sistema del diritto positivo e naturale, sconfinando nell'arbitrio e nel c.d. “diritto libero””.
Chiedeva, quindi, il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla erronea dichiarazione di fallimento, allegando la perdita della propria attività commerciale, la lesione della reputazione personale e professionale, la compromissione della capacità reddituale e l'impossibilità di accedere al credito bancario.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per decadenza e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per insussistenza del requisito della negligenza inescusabile ex art. 2 legge 117/1988.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica volta ad accertare l'entità del danno patrimoniale subito dalla , erano invece mentre rigettate le richieste istruttorie di parte attrice. Pt_1
Con ordinanza del 26.6.2014 il Tribunale rigettava l'eccezione di decadenza e dichiarava ammissibile l'azione risarcitoria.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo insussistente la colpa grave in capo ai magistrati del Tribunale di Patti.
In particolare, il collegio giudicante di prime cure ha ritenuto che la sentenza del 1999 non contenesse una volontà esplicita di dichiarare il fallimento della in proprio, ma che tale effetto fosse stato Pt_1 erroneamente desunto dagli organi del fallimento, il Giudice Delegato ed il Curatore, i quali avevano interpretato in modo estensivo e non conforme il dispositivo della pronuncia.
Il Tribunale ha escluso che la formulazione ambigua della sentenza potesse integrare una violazione macroscopica della legge o una negligenza inescusabile, tali da configurare la responsabilità civile del magistrato ai sensi della normativa invocata. Ha inoltre rilevato che la divergenza interpretativa tra i diversi organi giurisdizionali intervenuti nel tempo dimostrava la complessità della questione e l'assenza di un errore manifesto e grossolano.
Avverso tale decisione ha proposto appello reiterando le proprie doglianze Parte_1
e censurando la motivazione del giudice di primo grado, sostenendo che la sentenza del 1999 fosse inequivocabilmente errata e che l'errore fosse imputabile al collegio giudicante, il quale aveva omesso di distinguere tra la persona fisica e la società, determinando conseguenze gravemente lesive della sua sfera giuridica e personale.
In data 7.11.2023 la si è costituita in giudizio, contestando Controparte_1 integralmente la fondatezza del gravame.
Con ordinanza del 31.7.2023 il Collegio ha così disposto in merito alle istanze istruttorie “Rilevato che con l'atto introduttivo del giudizio di gravame parte appellante ha chiesto di “Ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente, ivi compresi quelli già articolati nel ricorso introduttivo, da intendersi ivi integralmente trascritti.” Ritenuto che, per le medesime ragioni poste in rilievo dal giudice di prime cure con l'ordinanza del 30 gennaio 2015, la prova testimoniale richiesta non può essere ammessa atteso che talune delle circostanze sono negative, altre documentali, alcune non rilevanti ai fini della decisione”
Successivamente, con ordinanza dell'11.6.2025, la causa è stata assegnata in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c di cui le parti hanno profittato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere erroneamente escluso la sussistenza della colpa grave in capo ai magistrati del Tribunale di Patti, ritenendo che la dichiarazione di fallimento della persona fisica fosse frutto di una mera interpretazione degli organi del fallimento.
Si legge in sentenza “…il Collegio fallimentare di Patti non ha dichiarato fallita in proprio la signora
, ma ne ha individuato con il suo nome e la sua persona solo la carica e la veste Parte_1 giuridica di legale rappresentante della società questa sì dichiarata fallita” e ancora Parte_2
“…l'apertura del fallimento a carico della persona fisica non è evento riconducibile alla Pt_1 sentenza n. 881 del 1999 - che parte attrice assume essere stata fonte dei danni patiti -, ma è evento attribuibile alla successiva erronea interpretazione della predetta sentenza e, pertanto, ad azioni od omissioni degli organi del fallimento (Giudice delegato e Curatore fallimentare).”
Secondo l'appellante, la sentenza n. 881/1999 contiene un dispositivo inequivocabile (“per la dichiarazione di fallimento della e dei soci illimitatamente responsabili, soc. Pt_2 [...]
e dei soci illimitatamente responsabili, di , in proprio e nella Parte_3 Parte_1 qualità di legale rappresentante della di in proprio e nella Pt_2 Controparte_2 Par qualità di legale rappr. della nonché di e , Parte_4 Controparte_3 Controparte_4 quali soci di fatto”), che estende il fallimento anche alla persona fisica, e tale errore sarebbe macroscopico e inescusabile, integrando gli estremi della colpa grave ai sensi dell'art. 2 della legge n. 117/1988.
La censura non è fondata.
Preliminarmente, occorre determinare il quadro normativo di riferimento. Alla controversia de quo si applica, ratione temporis, la disciplina dettata dalla L. 13 aprile 1988, n.
117, rubricata “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, nel testo precedente alle integrazioni, abrogazioni e modificazioni derivanti dalla entrata in vigore della L. 27 febbraio 2015, n. 18 (“Disciplina della responsabilità civile dei magistrati”).
Quest'ultima legge, in mancanza di una disciplina transitoria, si applica infatti ai soli fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli artt. 2 e 3, dalla data della sua entrata in vigore (19 marzo 2015).
Il testo della L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, (c.d. legge Vassalli), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18, è il seguente:
“Art.
2. Responsabilità per dolo o colpa grave.
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.”
Dunque, nella originaria formulazione della L. n. 117, all'affermazione di principio, contenuta nel comma 1 dell'art. 2, secondo la quale chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni, fa seguito, al comma 2, l'affermazione della area di salvaguardia, ovvero della sfera sottratta alla responsabilità civile, nel cui ambito l'attività giurisdizionale non è sindacabile, estesa a tutta l'attività di interpretazione di norme di diritto, ed anche alla attività di valutazione del fatto e delle prove.
Il successivo comma 3 individua poi quattro ipotesi di colpa grave rilevanti ai fini della affermazione della responsabilità civile del magistrato.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11747 del 3.05.2019, hanno in primo luogo ribadito che la nozione di colpa grave, come ipotizzata dall'originario art. 2 della L. n. 117 del 1988, art. 2, presuppone una negligenza inescusabile, “non spiegabile”, tale da determinare una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura di essa in contrasto con ogni criterio logico, oppure l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, o, ancora, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, infine, lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero. Dunque hanno evidenziato l'esistenza di tre categorie di ipotesi in cui l'errore del giudice può essere assoggettato a responsabilità civile perché sottratto alla clausola di salvaguardia:
- l'errore sulla individuazione della disposizione, ovvero sulla individuazione del significante;
- l'errore sulla applicazione della disposizione;
- l'errore sul significato della disposizione, ovvero l'attribuzione alla disposizione di un significante non compatibile con il significato, un non-significato.
In tutti e tre i casi, rilevano come fonte di responsabilità civile qualora integrino una grave violazione di legge che supera la soglia della negligenza inescusabile.
Innanzi tutto, può trattarsi della errata individuazione della disposizione da applicare alla fattispecie concreta, ed in questo caso è un errore percettivo sul significante della disposizione, ovvero è un errore che cade sulla identificazione stessa della disposizione da applicare al caso concreto. (sulla disposizione e non sulla norma, secondo ricostruzione cara a parte della dottrina, ma non unanimemente condivisa).
L'errore del giudice può essere fonte di responsabilità nell'accezione prevista dalla legge anche se interviene nella fase successiva: esaminata la fattispecie concreta, e ricondotta la stessa correttamente nell'ambito di un istituto o di una disciplina, dall'inquadramento giuridico, frutto del processo interpretativo, eseguito, può verificarsi un errore se non si associano alla fattispecie, correttamente inquadrata, gli effetti giuridici propri di quella disciplina (non le si associa nessuna disciplina, o le si associa una disciplina diversa, come nei casi in cui si applichi una pena detentiva per una ipotesi di reato che non la prevede, o che si applichi una pena superiore al massimo edittale). In questo caso,
l'errore cade sulla applicazione della disposizione.
Infine, vi è una terza, possibile categoria di errore che anch'essa si sottrae alla operatività della clausola di salvaguardia: l'errore che consiste nella attribuzione di un significante impossibile, un non-significato, ovvero un significante che va oltre ogni possibile significato testuale traibile dalla disposizione. In questo caso si ha una scelta solo formalmente interpretativa, ma talmente svincolata dai parametri normativi da non essere ad essi riconducibile, ovvero da non essere frutto di un processo interpretativo consapevole - come tale sottratto al campo della responsabilità civile - ma addirittura una scelta aberrante.
Secondo le Sezioni Unite, nella prima tipologia di errore (errore nella individuazione della disposizione) l'errore non deriva esso dall'interpretazione perché si colloca a monte del lavorio interpretativo, nella fase di analisi della fattispecie e di individuazione della disposizione ad essa applicabile. Può derivare da un difetto di conoscenza, che può mancare o essere troppo superficiale (qualora non si individui la disposizione da applicare alla fattispecie, in caso di successione delle leggi nel tempo o di altre variazioni, o si individui una disposizione in luogo di un'altra), e comunque cade sulla identificazione della disposizione da applicare alla fattispecie, che sarà poi oggetto di interpretazione, divenendo norma, ovvero assumendo, tramite l'interpretazione, il suo significato.
Nel secondo caso (errore sulla applicazione), individuata correttamente la disposizione, non si applica alla fattispecie, correttamente inquadrata nelle disposizioni che la delimitano, la disciplina appropriata, non se ne fanno discendere gli effetti dovuti.
La terza tipologia di errore (attribuzione al significante di un contenuto che non è nei suoi possibili significati) può aversi solo quando si attribuisce alla disposizione un significato che essa non può avere, che non è contenuto nel dato testuale, che si pone oltre e contro il suo significante. Se una disposizione può avere vari possibili significati, nessun significato, neanche quello più desueto e meno utilizzato, può esser fonte di responsabilità, purché si rimanga nell'ambito del possibile, ovvero della possibile scelta interpretativa. Per questo una decisione frutto di una interpretazione di minoranza non può, di per sé, essere reputata fonte di responsabilità.
Nel caso di specie, nella sentenza dichiarativa di fallimento è chiara la volontà e l'intenzione del
Tribunale di Patti di dichiarare il fallimento della persona giuridica (la società a responsabilità Par limitata ) e non anche quello di dichiarare il fallimento della persona fisica in proprio.
A tale conclusione può pervenirsi innanzi tutto sulla base del dato letterale. Ed invero si legge nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Patti “..dichiara il fallimento delle società con Parte_2 sede in BR via SI 14, della società con sede in BR, nonché Parte_3 dei legali rappresentanti n. SI il 4-8-1964 e n. Parte_1 Controparte_2
BR il 25-9-1970” .
La parte dispositiva non lascia adito a dubbi in ordine alla circostanza che la dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti di la riguardasse esclusivamente in quanto Parte_1 rappresentante legale.
Analogamente può dirsi con riferimento alla parte motiva della pronuncia impugnata.
Sul punto appare pienamente condivisibile quanto affermato dall'organo giudicante di prime cure:
“proprio dalla parte motiva della sentenza si ricava la considerazione che il Collegio fallimentare era pienamente consapevole di non potere, e non dovere, dichiarare il fallimento della signora
in proprio, ovverosia quale imprenditore individuale, atteso che, malgrado l'espressa Pt_1 richiesta di suo fallimento da parte dell'istante , non sussistevano i presupposti Parte_5
(l'insolvenza, da un lato, e l'esistenza di una società di fatto, dall'altro lato) per una siffatta declaratoria, che è stata disposta solo per la società in persona del suo legale Parte_2 rappresentante signora .” Parte_1
Nella parte motiva si dà atto dell'impossibilità, allo stato, di ritenere sussistente una società di fatto.
Nello stampato utilizzato per redigere la sentenza, nella parte motiva è appositamente cancellata la parola “imprenditore”, che avrebbe consentito di ipotizzare il fallimento della in tale Pt_1 qualità, e tale locuzione è stata sostituita con quella di “società”.
Pertanto, gli estensori della sentenza dichiarativa di fallimento non hanno inteso affermare il fallimento in proprio della , ma della società e della in quanto legale Pt_1 Parte_2 Pt_1 rappresentante (“dichiara il fallimento delle società con sede in BR via SI 14, della Parte_2 società con sede in BR, nonché dei legali rappresentanti Parte_3 Pt_1
n. SI il 4-8-1964 e n. BR il 25-9-1970” ).
[...] Controparte_2
Secondo la progettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe affetta non da un mero errore, ma addirittura avulsa dalla realtà giuridica, “perché nessuna norma del diritto positivo consentiva di dichiarare il fallimento della persona fisica che rivesta la carica di legale rappresentante”.
Afferma ancora parte appellante che il collegio giudicante, nel dichiarare il fallimento della Pt_1 quale legale rappresentante della società alla stregua di quanto avviene per l'amministratore e socio illimitatamente responsabile nelle società di persone, avrebbe effettuato “una manipolazione del diritto”, avrebbe proceduto alla “creazione” di “principi in netto contrasto con la realtà logico giuridica, storica e sociale di un Paese”.
Tale assunto non appare condivisibile. Escluso che la sentenza in questione intendesse dichiarare il fallimento di in Parte_1 proprio, altrettanto evidente, sulla scorta del tenore letterale della sentenza contestata, è che la pronuncia abbia inteso dichiarare il fallimento di due società a responsabilità limitata - società di capitali - e dei rispettivi legali rappresentanti.
Non altrettanto evidente, invece, è che tale dichiarazione - sulla scorta della legislazione allora vigente e della giurisprudenza all'epoca formatasi - fosse macroscopicamente ed inspiegabilmente errata, come sostenuto da parte appellante.
Ed invero, nella giurisprudenza di merito di quel periodo, l'evenienza che il fallimento della società
a responsabilità limitata potesse estendersi e comportare il fallimento di soggetti organicamente legati alla società medesima, non era affatto esclusa: “In caso d'insolvenza, è assoggettabile a fallimento il socio unico della s.r.l., quale socio illimitatamente responsabile, ai sensi dell'art. 147 l. fall.”
(Tribunale , Milano , 19/10/1995) e “Deve dichiararsi il fallimento in estensione della persona giuridica socio unico di s.r.l. ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2497 c.c.” (Tribunale, Bologna, 24/11/1998), nonché “Deve essere dichiarato fallito in estensione, ex art. 147 l. fall., il socio unico quotista di una s.r.l. dichiarata fallita che non abbia fatto iscrivere presso il registro delle imprese la dichiarazione di cui all'art. 2475 bis c.c., giacché in tale ipotesi si verifica il presupposto necessario e sufficiente ai fini dell'operatività della indicata norma della l. fall., costituito dall'esistenza di un socio illimitatamente responsabile, non operando l'art.
147 l. fall., alcuna distinzione, al fine della dichiarazione di fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, in ordine alla tipologia legale della società sottoposta a fallimento.”
(Tribunale, Tivoli , 19/03/2003).
Ed in termini analoghi era anche la giurisprudenza di legittimità: “La responsabilità dell'unico azionista per le obbligazioni sociali prevista dall'art. 2362 c.c. - che integra un'eccezionale deroga al principio della responsabilità esclusiva della società di capitali per le obbligazioni sociali, nell'ipotesi di mancanza della pluralità dei soci - sussiste sia nell'ipotesi che l'unico azionista sia una persona fisica sia in quella che socio unico sia una persona giuridica (nella specie, un'altra società per azioni). Tale principio ha trovato conferma nel nuovo testo dell'art. 2497, comma 2, c.c.
- introdotto con l'art. 7 del d.lgs. n. 88 del 1993, in attuazione della XIII direttiva CEE sul diritto delle società, relativa alle s.r.l. con unico socio (dir. n. 89/667 CEE) - che, al punto a, ha previsto che unico socio illimitatamente responsabile possa essere una persona giuridica.” (Cassazione civile
, sez. I , 28/04/1994 , n. 4111)
Del resto, l'art. 147 l. fall. nella formulazione allora vigente, non prevedeva alcuna limitazione alla estensione del fallimento nei confronti del socio illimitatamente responsabile con riferimento alla tipologia di società: “La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.(6) Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio.(5)((9))
Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle società cooperative.”
Dunque, benché la sentenza dichiarativa di fallimento non abbia espressamente indicato le ragioni del fallimento del rappresentante legale della società a responsabilità limitata, tale evenienza, nel contesto normativo e giurisprudenziale all'epoca vigente, era possibile al ricorrere di taluni presupposti. Peraltro, dal tenore letterale del dispositivo della sentenza dichiarativa del fallimento si desume che il fallimento della non è pronunciato nei suoi confronti in qualità di rappresentante Pt_1 legale, come fosse un'automatica conseguenza di tale ruolo (“..dichiara il fallimento delle società con sede in BR via SI 14, della società con sede in Parte_2 Parte_3
BR, nonché dei legali rappresentanti n. SI il 4-8-1964 e Parte_1 [...]
n. BR il 25-9-1970”), ma è pronunciato nei confronti del legale Controparte_2 rappresentante della società fallita, cioè in forza del rapporto esistente con la società.
Parte appellante, invero, non ha prodotto alcun documento dal quale possa evincersi la compagine sociale della limitandosi ad allegare la sua qualifica di rappresentante legale di detta società. Parte_2
Nell'istanza di fallimento formulata da si chiede che sia dichiarato il fallimento dei Parte_6 soci illimitatamente responsabili e tale richiesta è riportata altresì nella sentenza dichiarativa di fallimento.
Parte appellante nulla dice al riguardo, né fornisce documentazione atta a smentire che ella fosse socio illimitatamente responsabile. Dunque, tale circostanza, dedotta in una delle istanze dichiarative del fallimento, richiamata nella parte iniziale della sentenza dichiarativa di fallimento, non è contestata da parte appellante, né agli atti esiste documentazione che porti a ritenere tale fatto incontrastabilmente escluso, come previsto dall'art. 2 comma 3 della l. 117/18.
Parte appellante neppure indica quale disposizione di legge sarebbe stata erroneamente applicata e/o interpretata nella sentenza dichiarativa di fallimento.
Pertanto, nel quadro così delineato, non è possibile ritenere che il collegio che ha emesso la sentenza
881/1999 sia incorso in una violazione di legge per grave negligenza, con la conseguenza che l'appello deve essere integralmente rigettato.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del nesso causale tra l'operato del primo Collegio e l'apertura del fallimento a carico dell'attrice con conseguente mancato riconoscimento di alcun diritto al risarcimento dei danni subiti.
Alla luce delle considerazioni fatte, tale motivo risulta assorbito: venendo meno ogni responsabilità in capo ai magistrati, automaticamente viene meno la pretesa risarcitoria.
Sull'eccezione di decadenza sollevata con l'appello incidentale
In via incidentale, la ha impugnato il capo della sentenza con Controparte_1 cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di decadenza sollevata, ritenendo che la domanda di parte appellante non fosse tardiva in quanto proposta entro il biennio decorrente dalla sentenza n. 627/12 del 20.11.2012 con la quale la Corte d'Appello di SI aveva accolto il gravame proposto dalla controparte contro la sentenza del Tribunale di Patti.
L'appello incidentale proposto, oltre ad essere infondato, è inammissibile perché tardivo. Ed infatti parte appellata si è costituita in data 7 novembre 2023, ma la prima udienza effettiva, a seguito di una serie di di differimenti d'ufficio, è stata celebrata in data 15 giugno 2023.
Spese del giudizio
Sussistono le ragioni per compensare le spese del presente giudizio in forza della reciproca soccombenza ed in ragione della peculiarità della vicenda.
Doppio del contributo unificato Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Benché l'appello incidentale debba essere dichiarato improcedibile, secondo la giurisprudenza di legittimità non è possibile condannare l'amministrazione statale al pagamento del doppio contributo unificato (S.U. 4315/20).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1073/2020, Parte_1 pubblicata in data 18.11.2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. Compensa le spese di lite del grado di appello tra le parti.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 5.12.2025
La cons. rel. Il Presidente Dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dott. Natalino Sapone Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore
3) dott.ssa Rosa Maria Bova Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 217/2021 R. G., vertente tra
, nata a [...] il [...] ( Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PE Tortora ( – Pec C.F._2
- Fax 090/9795554, Email_1
APPELLANTE
e
, rappresentata e Controparte_1 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. – FAX P.IVA_1
0965/811224 – PEC , Email_2
APPELLATO
Oggetto: Responsabilità civile magistrati – Appello avverso la sentenza 1073/2020, emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il 18.11.2020 nell'ambito del procedimento n. 4986/2013
Fatto e svolgimento del processo
Con sentenza n. 881/1999, il Tribunale di Patti dichiarava il fallimento della società e della Parte_2
nonché dei rispettivi legali rappresentanti Parte_3 Parte_1
e Di CA UP PE.
Avverso tale pronuncia, proponeva opposizione deducendo che non vi Parte_1 fossero le condizioni per la dichiarazione di fallimento nei suoi confronti. Assumeva, in particolare, Par che per errore il Tribunale, considerando fallibile il legale rappresentante della , aveva indicato il nome della nella sentenza dichiarativa di fallimento, cosicché la stessa andava corretta ai Pt_1 sensi dell'art. 287 c.p.c.; evidenziava quindi di non appartenere all categoria di enti o persone assoggettabili al fallimento, per il solo fatto di ricoprire la carica di legale rappresentante della
[...] e, ove la sentenza avesse inteso dichiararne il fallimento in qualità di socio di fatto, la stessa Pt_2 sarebbe stata nulla perché ella non era mai stata convocata innanzi al giudice delegato, ancora perché mancava il suo stato di insolvenza, quindi perché non esisteva alcuna società di fatto.
Il Tribunale di Patti, pronunciando sull'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento n. 881/99, la dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione ad causam dell'attrice.
In motivazione rilevava che la sentenza oggetto di opposizione aveva escluso la sussistenza di una società di fatto e rilevava che, “sia ove la avesse inteso opporre la sentenza per motivi Pt_1 Pa afferenti alla dichiarazione di fallimento della , sia ove volesse opporla - come è accaduto nella specie - sotto il profilo della intervenuta dichiarazione di fallimento del legale rappresentante della Pa
, in ogni caso avrebbe dovuto agire nella suddetta qualità e non in proprio, come è accaduto nella fattispecie che ci occupa.”
Proseguiva affermando che “la , quale persona fisica, non è titolare del diritto azionato, ossia Pt_1
l'impugnazione di una sentenza che non la dichiara fallita in proprio, ossia quale socia di fatto Par della società fallita, bensì la dichiara fallita come legale rappresentante della .”
Ritenuto quindi che difettasse la legimatio ad causam e considerato altresì che tale difetto è rilevabile d'ufficio, dichiarava inammissibile l'opposizione (sentenza n. 157/08 del 26.05.2008)
Avverso tale pronuncia ella proponeva appello sostenendo che l'impugnazione era stata proposta da persona dotata di legittimatio ad causam, poiché il fallimento aveva riguardato, oltre alla società, anche i legali rappresentanti come persone fisiche nell'erroneo presupposto che il fallimento della società si estendesse anche alle persone fisiche dei legali rappresentanti come se si fosse trattato di procedura concorsuale aperta nei confronti di società di persone. Chiedeva, quindi, la revoca della dichiarazione di fallimento nei propri confronti perché personalmente destinataria degli effetti della sentenza.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 672/2012, riteneva che l'impugnazione proposta dalla in proprio fosse fondata e, dunque, meritevole di accoglimento. Pt_1
In particolare, il giudice del gravame osservava che la sentenza dichiarativa di fallimento impugnata aveva aperto la procedura concorsuale anche nei confronti del legale rappresentante della società di capitali fallita, cioè con ciò dichiarando fallimento della Parte_1 Pt_1 anche come persona fisica e non esclusivamente nella sua qualità di legale rappresentante della società.
In motivazione: “Infatti, intesa in senso restrittivo, ossia limitatamente alla posizione rivestita dalla
all'interno della società, la dichiarazione di fallimento sarebbe stata inutile e pleonastica Pt_1 non potendosi estendere al legale rappresentante di società di capitali il fallimento della persona giuridica analogamente a quanto accade per le società di persone i cui soci sono illimitatamente responsabili ed essendo stato escluso nella stessa motivazione della sentenza impugnata che non era esistita alcuna società di fatto tra la s.r.l. fallita ed il suo legale rappresentante. Esiste, pertanto, una contraddizione nella motivazione della decisione impugnata allorché si precisa che non era stato dichiarato il fallimento della come persona fisica ma della stessa quale legale rappresentante Pt_1 della e che solo in tale qualità ella avrebbe dovuto proporre impugnazione”. Parte_2
In parziale accoglimento della sentenza impugnata, la Corte d'Appello dichiarava che l'appellante era legittimata ad opporsi alla sentenza dichiarativa di fallimento e revocava la dichiarazione di fallimento di in proprio. Parte_1 In esito a tale articolata vicenda, con ricorso ex legge 117/1988, ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria la Controparte_1
chiedendo la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni subiti in
[...] conseguenza della sentenza n. 881/1999 emessa dal Tribunale di Patti, con la quale era stato dichiarato il fallimento della società e della nonché dei Parte_2 Parte_3 legali rappresentanti delle predette società e Di CA UP PE. Parte_1
L'odierna appellante riteneva che gli estensori della sentenza dichiarativa di fallimento fossero incorsi in colpa grave, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 117/1988, poiché “nessuna norma del diritto positivo consentiva di dichiarare il fallimento della persona fisica che rivestiva la carica di legale rappresentante di una società di capitali.”
Assumeva altresì che “l'unico spiraglio che poteva attribuire una parvenza di logica alla richiamata sentenza” era quello di accertare l'esistenza di una società di fatto tra l'amministratore e la società, evenienza questa non risultante dagli atti della procedura (assumeva, infatti, che non potesse desumersi l'esistenza di un tale tipo di società né dall'informativa della guardia di finanza, né da altri elementi probatori della fase prefallimentare), ed espressamente esclusa dalla sentenza contestata.
Sosteneva che il Tribunale di Patti aveva agito con colpa grave poiché “da un lato ha escluso l'esistenza di una società di fatto tra la e la dall'altro ha dichiarato il fallimento Pt_1 Pt_2 della quale legale rappresentante della società alla stregua di quanto avviene per Pt_1
l'amministratore e socio illimitatamente responsabile nelle società di persone!”
Riteneva sussistere “una gravissima violazione di legge determinata da errori macroscopici commessi dal Collegio e da negligenza assolutamente inescusabile” poiché il Tribunale aveva
“manipolato in maniera arbitraria il quadro normativo” e “reso una pronuncia avulsa dal sistema del diritto positivo e naturale, sconfinando nell'arbitrio e nel c.d. “diritto libero””.
Chiedeva, quindi, il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla erronea dichiarazione di fallimento, allegando la perdita della propria attività commerciale, la lesione della reputazione personale e professionale, la compromissione della capacità reddituale e l'impossibilità di accedere al credito bancario.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per decadenza e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per insussistenza del requisito della negligenza inescusabile ex art. 2 legge 117/1988.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica volta ad accertare l'entità del danno patrimoniale subito dalla , erano invece mentre rigettate le richieste istruttorie di parte attrice. Pt_1
Con ordinanza del 26.6.2014 il Tribunale rigettava l'eccezione di decadenza e dichiarava ammissibile l'azione risarcitoria.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo insussistente la colpa grave in capo ai magistrati del Tribunale di Patti.
In particolare, il collegio giudicante di prime cure ha ritenuto che la sentenza del 1999 non contenesse una volontà esplicita di dichiarare il fallimento della in proprio, ma che tale effetto fosse stato Pt_1 erroneamente desunto dagli organi del fallimento, il Giudice Delegato ed il Curatore, i quali avevano interpretato in modo estensivo e non conforme il dispositivo della pronuncia.
Il Tribunale ha escluso che la formulazione ambigua della sentenza potesse integrare una violazione macroscopica della legge o una negligenza inescusabile, tali da configurare la responsabilità civile del magistrato ai sensi della normativa invocata. Ha inoltre rilevato che la divergenza interpretativa tra i diversi organi giurisdizionali intervenuti nel tempo dimostrava la complessità della questione e l'assenza di un errore manifesto e grossolano.
Avverso tale decisione ha proposto appello reiterando le proprie doglianze Parte_1
e censurando la motivazione del giudice di primo grado, sostenendo che la sentenza del 1999 fosse inequivocabilmente errata e che l'errore fosse imputabile al collegio giudicante, il quale aveva omesso di distinguere tra la persona fisica e la società, determinando conseguenze gravemente lesive della sua sfera giuridica e personale.
In data 7.11.2023 la si è costituita in giudizio, contestando Controparte_1 integralmente la fondatezza del gravame.
Con ordinanza del 31.7.2023 il Collegio ha così disposto in merito alle istanze istruttorie “Rilevato che con l'atto introduttivo del giudizio di gravame parte appellante ha chiesto di “Ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente, ivi compresi quelli già articolati nel ricorso introduttivo, da intendersi ivi integralmente trascritti.” Ritenuto che, per le medesime ragioni poste in rilievo dal giudice di prime cure con l'ordinanza del 30 gennaio 2015, la prova testimoniale richiesta non può essere ammessa atteso che talune delle circostanze sono negative, altre documentali, alcune non rilevanti ai fini della decisione”
Successivamente, con ordinanza dell'11.6.2025, la causa è stata assegnata in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c di cui le parti hanno profittato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere erroneamente escluso la sussistenza della colpa grave in capo ai magistrati del Tribunale di Patti, ritenendo che la dichiarazione di fallimento della persona fisica fosse frutto di una mera interpretazione degli organi del fallimento.
Si legge in sentenza “…il Collegio fallimentare di Patti non ha dichiarato fallita in proprio la signora
, ma ne ha individuato con il suo nome e la sua persona solo la carica e la veste Parte_1 giuridica di legale rappresentante della società questa sì dichiarata fallita” e ancora Parte_2
“…l'apertura del fallimento a carico della persona fisica non è evento riconducibile alla Pt_1 sentenza n. 881 del 1999 - che parte attrice assume essere stata fonte dei danni patiti -, ma è evento attribuibile alla successiva erronea interpretazione della predetta sentenza e, pertanto, ad azioni od omissioni degli organi del fallimento (Giudice delegato e Curatore fallimentare).”
Secondo l'appellante, la sentenza n. 881/1999 contiene un dispositivo inequivocabile (“per la dichiarazione di fallimento della e dei soci illimitatamente responsabili, soc. Pt_2 [...]
e dei soci illimitatamente responsabili, di , in proprio e nella Parte_3 Parte_1 qualità di legale rappresentante della di in proprio e nella Pt_2 Controparte_2 Par qualità di legale rappr. della nonché di e , Parte_4 Controparte_3 Controparte_4 quali soci di fatto”), che estende il fallimento anche alla persona fisica, e tale errore sarebbe macroscopico e inescusabile, integrando gli estremi della colpa grave ai sensi dell'art. 2 della legge n. 117/1988.
La censura non è fondata.
Preliminarmente, occorre determinare il quadro normativo di riferimento. Alla controversia de quo si applica, ratione temporis, la disciplina dettata dalla L. 13 aprile 1988, n.
117, rubricata “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, nel testo precedente alle integrazioni, abrogazioni e modificazioni derivanti dalla entrata in vigore della L. 27 febbraio 2015, n. 18 (“Disciplina della responsabilità civile dei magistrati”).
Quest'ultima legge, in mancanza di una disciplina transitoria, si applica infatti ai soli fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli artt. 2 e 3, dalla data della sua entrata in vigore (19 marzo 2015).
Il testo della L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, (c.d. legge Vassalli), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18, è il seguente:
“Art.
2. Responsabilità per dolo o colpa grave.
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.”
Dunque, nella originaria formulazione della L. n. 117, all'affermazione di principio, contenuta nel comma 1 dell'art. 2, secondo la quale chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni, fa seguito, al comma 2, l'affermazione della area di salvaguardia, ovvero della sfera sottratta alla responsabilità civile, nel cui ambito l'attività giurisdizionale non è sindacabile, estesa a tutta l'attività di interpretazione di norme di diritto, ed anche alla attività di valutazione del fatto e delle prove.
Il successivo comma 3 individua poi quattro ipotesi di colpa grave rilevanti ai fini della affermazione della responsabilità civile del magistrato.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11747 del 3.05.2019, hanno in primo luogo ribadito che la nozione di colpa grave, come ipotizzata dall'originario art. 2 della L. n. 117 del 1988, art. 2, presuppone una negligenza inescusabile, “non spiegabile”, tale da determinare una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura di essa in contrasto con ogni criterio logico, oppure l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, o, ancora, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, infine, lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero. Dunque hanno evidenziato l'esistenza di tre categorie di ipotesi in cui l'errore del giudice può essere assoggettato a responsabilità civile perché sottratto alla clausola di salvaguardia:
- l'errore sulla individuazione della disposizione, ovvero sulla individuazione del significante;
- l'errore sulla applicazione della disposizione;
- l'errore sul significato della disposizione, ovvero l'attribuzione alla disposizione di un significante non compatibile con il significato, un non-significato.
In tutti e tre i casi, rilevano come fonte di responsabilità civile qualora integrino una grave violazione di legge che supera la soglia della negligenza inescusabile.
Innanzi tutto, può trattarsi della errata individuazione della disposizione da applicare alla fattispecie concreta, ed in questo caso è un errore percettivo sul significante della disposizione, ovvero è un errore che cade sulla identificazione stessa della disposizione da applicare al caso concreto. (sulla disposizione e non sulla norma, secondo ricostruzione cara a parte della dottrina, ma non unanimemente condivisa).
L'errore del giudice può essere fonte di responsabilità nell'accezione prevista dalla legge anche se interviene nella fase successiva: esaminata la fattispecie concreta, e ricondotta la stessa correttamente nell'ambito di un istituto o di una disciplina, dall'inquadramento giuridico, frutto del processo interpretativo, eseguito, può verificarsi un errore se non si associano alla fattispecie, correttamente inquadrata, gli effetti giuridici propri di quella disciplina (non le si associa nessuna disciplina, o le si associa una disciplina diversa, come nei casi in cui si applichi una pena detentiva per una ipotesi di reato che non la prevede, o che si applichi una pena superiore al massimo edittale). In questo caso,
l'errore cade sulla applicazione della disposizione.
Infine, vi è una terza, possibile categoria di errore che anch'essa si sottrae alla operatività della clausola di salvaguardia: l'errore che consiste nella attribuzione di un significante impossibile, un non-significato, ovvero un significante che va oltre ogni possibile significato testuale traibile dalla disposizione. In questo caso si ha una scelta solo formalmente interpretativa, ma talmente svincolata dai parametri normativi da non essere ad essi riconducibile, ovvero da non essere frutto di un processo interpretativo consapevole - come tale sottratto al campo della responsabilità civile - ma addirittura una scelta aberrante.
Secondo le Sezioni Unite, nella prima tipologia di errore (errore nella individuazione della disposizione) l'errore non deriva esso dall'interpretazione perché si colloca a monte del lavorio interpretativo, nella fase di analisi della fattispecie e di individuazione della disposizione ad essa applicabile. Può derivare da un difetto di conoscenza, che può mancare o essere troppo superficiale (qualora non si individui la disposizione da applicare alla fattispecie, in caso di successione delle leggi nel tempo o di altre variazioni, o si individui una disposizione in luogo di un'altra), e comunque cade sulla identificazione della disposizione da applicare alla fattispecie, che sarà poi oggetto di interpretazione, divenendo norma, ovvero assumendo, tramite l'interpretazione, il suo significato.
Nel secondo caso (errore sulla applicazione), individuata correttamente la disposizione, non si applica alla fattispecie, correttamente inquadrata nelle disposizioni che la delimitano, la disciplina appropriata, non se ne fanno discendere gli effetti dovuti.
La terza tipologia di errore (attribuzione al significante di un contenuto che non è nei suoi possibili significati) può aversi solo quando si attribuisce alla disposizione un significato che essa non può avere, che non è contenuto nel dato testuale, che si pone oltre e contro il suo significante. Se una disposizione può avere vari possibili significati, nessun significato, neanche quello più desueto e meno utilizzato, può esser fonte di responsabilità, purché si rimanga nell'ambito del possibile, ovvero della possibile scelta interpretativa. Per questo una decisione frutto di una interpretazione di minoranza non può, di per sé, essere reputata fonte di responsabilità.
Nel caso di specie, nella sentenza dichiarativa di fallimento è chiara la volontà e l'intenzione del
Tribunale di Patti di dichiarare il fallimento della persona giuridica (la società a responsabilità Par limitata ) e non anche quello di dichiarare il fallimento della persona fisica in proprio.
A tale conclusione può pervenirsi innanzi tutto sulla base del dato letterale. Ed invero si legge nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Patti “..dichiara il fallimento delle società con Parte_2 sede in BR via SI 14, della società con sede in BR, nonché Parte_3 dei legali rappresentanti n. SI il 4-8-1964 e n. Parte_1 Controparte_2
BR il 25-9-1970” .
La parte dispositiva non lascia adito a dubbi in ordine alla circostanza che la dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti di la riguardasse esclusivamente in quanto Parte_1 rappresentante legale.
Analogamente può dirsi con riferimento alla parte motiva della pronuncia impugnata.
Sul punto appare pienamente condivisibile quanto affermato dall'organo giudicante di prime cure:
“proprio dalla parte motiva della sentenza si ricava la considerazione che il Collegio fallimentare era pienamente consapevole di non potere, e non dovere, dichiarare il fallimento della signora
in proprio, ovverosia quale imprenditore individuale, atteso che, malgrado l'espressa Pt_1 richiesta di suo fallimento da parte dell'istante , non sussistevano i presupposti Parte_5
(l'insolvenza, da un lato, e l'esistenza di una società di fatto, dall'altro lato) per una siffatta declaratoria, che è stata disposta solo per la società in persona del suo legale Parte_2 rappresentante signora .” Parte_1
Nella parte motiva si dà atto dell'impossibilità, allo stato, di ritenere sussistente una società di fatto.
Nello stampato utilizzato per redigere la sentenza, nella parte motiva è appositamente cancellata la parola “imprenditore”, che avrebbe consentito di ipotizzare il fallimento della in tale Pt_1 qualità, e tale locuzione è stata sostituita con quella di “società”.
Pertanto, gli estensori della sentenza dichiarativa di fallimento non hanno inteso affermare il fallimento in proprio della , ma della società e della in quanto legale Pt_1 Parte_2 Pt_1 rappresentante (“dichiara il fallimento delle società con sede in BR via SI 14, della Parte_2 società con sede in BR, nonché dei legali rappresentanti Parte_3 Pt_1
n. SI il 4-8-1964 e n. BR il 25-9-1970” ).
[...] Controparte_2
Secondo la progettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe affetta non da un mero errore, ma addirittura avulsa dalla realtà giuridica, “perché nessuna norma del diritto positivo consentiva di dichiarare il fallimento della persona fisica che rivesta la carica di legale rappresentante”.
Afferma ancora parte appellante che il collegio giudicante, nel dichiarare il fallimento della Pt_1 quale legale rappresentante della società alla stregua di quanto avviene per l'amministratore e socio illimitatamente responsabile nelle società di persone, avrebbe effettuato “una manipolazione del diritto”, avrebbe proceduto alla “creazione” di “principi in netto contrasto con la realtà logico giuridica, storica e sociale di un Paese”.
Tale assunto non appare condivisibile. Escluso che la sentenza in questione intendesse dichiarare il fallimento di in Parte_1 proprio, altrettanto evidente, sulla scorta del tenore letterale della sentenza contestata, è che la pronuncia abbia inteso dichiarare il fallimento di due società a responsabilità limitata - società di capitali - e dei rispettivi legali rappresentanti.
Non altrettanto evidente, invece, è che tale dichiarazione - sulla scorta della legislazione allora vigente e della giurisprudenza all'epoca formatasi - fosse macroscopicamente ed inspiegabilmente errata, come sostenuto da parte appellante.
Ed invero, nella giurisprudenza di merito di quel periodo, l'evenienza che il fallimento della società
a responsabilità limitata potesse estendersi e comportare il fallimento di soggetti organicamente legati alla società medesima, non era affatto esclusa: “In caso d'insolvenza, è assoggettabile a fallimento il socio unico della s.r.l., quale socio illimitatamente responsabile, ai sensi dell'art. 147 l. fall.”
(Tribunale , Milano , 19/10/1995) e “Deve dichiararsi il fallimento in estensione della persona giuridica socio unico di s.r.l. ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2497 c.c.” (Tribunale, Bologna, 24/11/1998), nonché “Deve essere dichiarato fallito in estensione, ex art. 147 l. fall., il socio unico quotista di una s.r.l. dichiarata fallita che non abbia fatto iscrivere presso il registro delle imprese la dichiarazione di cui all'art. 2475 bis c.c., giacché in tale ipotesi si verifica il presupposto necessario e sufficiente ai fini dell'operatività della indicata norma della l. fall., costituito dall'esistenza di un socio illimitatamente responsabile, non operando l'art.
147 l. fall., alcuna distinzione, al fine della dichiarazione di fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, in ordine alla tipologia legale della società sottoposta a fallimento.”
(Tribunale, Tivoli , 19/03/2003).
Ed in termini analoghi era anche la giurisprudenza di legittimità: “La responsabilità dell'unico azionista per le obbligazioni sociali prevista dall'art. 2362 c.c. - che integra un'eccezionale deroga al principio della responsabilità esclusiva della società di capitali per le obbligazioni sociali, nell'ipotesi di mancanza della pluralità dei soci - sussiste sia nell'ipotesi che l'unico azionista sia una persona fisica sia in quella che socio unico sia una persona giuridica (nella specie, un'altra società per azioni). Tale principio ha trovato conferma nel nuovo testo dell'art. 2497, comma 2, c.c.
- introdotto con l'art. 7 del d.lgs. n. 88 del 1993, in attuazione della XIII direttiva CEE sul diritto delle società, relativa alle s.r.l. con unico socio (dir. n. 89/667 CEE) - che, al punto a, ha previsto che unico socio illimitatamente responsabile possa essere una persona giuridica.” (Cassazione civile
, sez. I , 28/04/1994 , n. 4111)
Del resto, l'art. 147 l. fall. nella formulazione allora vigente, non prevedeva alcuna limitazione alla estensione del fallimento nei confronti del socio illimitatamente responsabile con riferimento alla tipologia di società: “La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.(6) Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio.(5)((9))
Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle società cooperative.”
Dunque, benché la sentenza dichiarativa di fallimento non abbia espressamente indicato le ragioni del fallimento del rappresentante legale della società a responsabilità limitata, tale evenienza, nel contesto normativo e giurisprudenziale all'epoca vigente, era possibile al ricorrere di taluni presupposti. Peraltro, dal tenore letterale del dispositivo della sentenza dichiarativa del fallimento si desume che il fallimento della non è pronunciato nei suoi confronti in qualità di rappresentante Pt_1 legale, come fosse un'automatica conseguenza di tale ruolo (“..dichiara il fallimento delle società con sede in BR via SI 14, della società con sede in Parte_2 Parte_3
BR, nonché dei legali rappresentanti n. SI il 4-8-1964 e Parte_1 [...]
n. BR il 25-9-1970”), ma è pronunciato nei confronti del legale Controparte_2 rappresentante della società fallita, cioè in forza del rapporto esistente con la società.
Parte appellante, invero, non ha prodotto alcun documento dal quale possa evincersi la compagine sociale della limitandosi ad allegare la sua qualifica di rappresentante legale di detta società. Parte_2
Nell'istanza di fallimento formulata da si chiede che sia dichiarato il fallimento dei Parte_6 soci illimitatamente responsabili e tale richiesta è riportata altresì nella sentenza dichiarativa di fallimento.
Parte appellante nulla dice al riguardo, né fornisce documentazione atta a smentire che ella fosse socio illimitatamente responsabile. Dunque, tale circostanza, dedotta in una delle istanze dichiarative del fallimento, richiamata nella parte iniziale della sentenza dichiarativa di fallimento, non è contestata da parte appellante, né agli atti esiste documentazione che porti a ritenere tale fatto incontrastabilmente escluso, come previsto dall'art. 2 comma 3 della l. 117/18.
Parte appellante neppure indica quale disposizione di legge sarebbe stata erroneamente applicata e/o interpretata nella sentenza dichiarativa di fallimento.
Pertanto, nel quadro così delineato, non è possibile ritenere che il collegio che ha emesso la sentenza
881/1999 sia incorso in una violazione di legge per grave negligenza, con la conseguenza che l'appello deve essere integralmente rigettato.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del nesso causale tra l'operato del primo Collegio e l'apertura del fallimento a carico dell'attrice con conseguente mancato riconoscimento di alcun diritto al risarcimento dei danni subiti.
Alla luce delle considerazioni fatte, tale motivo risulta assorbito: venendo meno ogni responsabilità in capo ai magistrati, automaticamente viene meno la pretesa risarcitoria.
Sull'eccezione di decadenza sollevata con l'appello incidentale
In via incidentale, la ha impugnato il capo della sentenza con Controparte_1 cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di decadenza sollevata, ritenendo che la domanda di parte appellante non fosse tardiva in quanto proposta entro il biennio decorrente dalla sentenza n. 627/12 del 20.11.2012 con la quale la Corte d'Appello di SI aveva accolto il gravame proposto dalla controparte contro la sentenza del Tribunale di Patti.
L'appello incidentale proposto, oltre ad essere infondato, è inammissibile perché tardivo. Ed infatti parte appellata si è costituita in data 7 novembre 2023, ma la prima udienza effettiva, a seguito di una serie di di differimenti d'ufficio, è stata celebrata in data 15 giugno 2023.
Spese del giudizio
Sussistono le ragioni per compensare le spese del presente giudizio in forza della reciproca soccombenza ed in ragione della peculiarità della vicenda.
Doppio del contributo unificato Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Benché l'appello incidentale debba essere dichiarato improcedibile, secondo la giurisprudenza di legittimità non è possibile condannare l'amministrazione statale al pagamento del doppio contributo unificato (S.U. 4315/20).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1073/2020, Parte_1 pubblicata in data 18.11.2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. Compensa le spese di lite del grado di appello tra le parti.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 5.12.2025
La cons. rel. Il Presidente Dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone