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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/12/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1539 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio, Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
E
(C.F. ) E (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Renzo Tartuferi, come da C.F._3 incarico in atti
OPPOSTI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi interamente richiamate.
FATTO E DIRITTO
La svolta opposizione è fondata nei limiti seguenti.
Essa, sì come promossa avverso la esecuzione avviata da e , CP_1 CP_2 sulla scorta della sentenza della Corte di Appello n. 1094/2020, esige di interrogarsi, in prima battuta, sul tema della sorte dell'azione esecutiva intrapresa (e degli atti compiuti) sulla base di una sentenza (in particolare, l'appena detta pronuncia della Corte di appello) che, al tempo dell'avvio della esecuzione, era soggetta a gravame innanzi al
Giudice del Diritto, allorché al dictum di primo grado sia succeduta la pronuncia di
(parziale) conferma in appello e quindi la cassazione con rinvio.
Nel concreto, conviene muovere dai seguenti, obbiettivi rilievi:
1) La parte dispositiva della sentenza del 7 maggio 2016 del Tribunale di Macerata
“dispone la restituzione, da parte del cedente [si legga: da parte del , di Parte_1 quanto versato a titolo di pagamento o detenuto in garanzia della suddetta obbligazione”.
1 2) Dal canto suo, la Corte distrettuale (v. sentenza 1094/2020 del 22 ottobre 2020 cit.), quale giudice della impugnazione della sentenza del giudice di prime cure, così provvedeva:
3) Da ultimo, la Suprema Corte (v. Cass. sentenza n. 6923/2025), nell'affrontare il motivo di gravame inerente all'”obbligo restitutorio conseguente alla statuizione di annullamento del contratto alla specificazione delle somme”, una volta additato l'errore contenuto nel dictum che precede - sul motivo che con esso il viene Parte_1 condannato al pagamento dell'importo di euro 167.630,00 “senza esplicare il criterio con il quale è pervenuta all'individuazione di tale importo” -, ha quindi cassato il verdetto della Corte di appello, dinanzi alla quale, giudice del rinvio, il giudizio di merito alla attualità pende, dovendo essere chiamato per la già fissata udienza di discussione.
Nella fattispecie giunta all'esame del Tribunale non mette conto dunque soffermarsi oltremodo in punto ai rapporti tra il cd. effetto sostitutivo della pronuncia di appello oggetto di annullamento ad opera della Suprema Corte e la (tenuta della) esecuzione avviata sulla scorta della sentenza di prime cure confermata dalla pronuncia di appello poi cassata.
Diverse, come risaputo, sono le conseguenze dell'annullamento della pronuncia della
Corte di appello da parte della Cassazione sul diritto a procedere all'esecuzione forzata e sulla tenuta degli atti esecutivi, a seconda che l'esecuzione abbia avuto inizio dopo il dictum conclusivo del giudizio di appello ovvero già in base alla pronuncia di prime cure.
Nel primo caso - corrispondente a quello qui in rilievo - deve trovare piena applicazione il 2° co. dell'art. 336 c.p.c., con integrale caducazione dell'esecuzione (o del solo precetto intimato sulla base della sentenza poi cassata, quando l'esecuzione non abbia avuto inizio a seguito dell'opposizione ex art. 615, 1° co., c.p.c.), in quanto quest'ultima nella sua interezza costituisce una sequenza provvedimentale e di atti dipendenti dalla sentenza cassata.
Di modo che, rimarcato che il titolo giudiziale sulla cui base gli odierni opposti, entrambi in veste di creditori procedenti, hanno dato abbrivio alla esecuzione è costituto dalla sentenza della Corte di appello (e, comunque, anche a voler in tesi astrarre dalla
2 questione dell'effetto sostitutivo, nessuno degli atti esecutivi trova fondamento nella sentenza di primo grado), vi è che, in esito alla pronuncia della Corte di legittimità, sopravvenuta nel corso della intrapresa esecuzione, questa, già e almeno in correlazione al titolo (si ripete: la pronuncia della Corte di appello) che inizialmente la fondava, deve essere dichiarata improcedibile per la sua sopravvenuta carenza.
Con appena più lungo discorso, se - per l'un lato - può dirsi conclamata l'incontrovertibilità della soluzione stabilita in punto alla questione inerente alla invalidità del contratto - nel senso che l'attuale opponente non potrebbe paralizzare la pretesa esecutiva altrui, rimettendo in discussione, a monte, la validità e l'efficacia del negozio di cessione delle quote -, e se, di conserva, è sceso il giudicato almeno sulla inefficacia (in senso improprio intesa) del contratto siccome invalido, è indisputabile - per l'altro - che, una volta caducato per le ragioni sopra sintetizzate ad opera della Corte di Cassazione il capo della sentenza della Corte distrettuale (che aveva a sua volta sostituito quello della pronuncia condannatoria di primo grado) stabilente il pagamento da parte del dell'importo di euro 167.630,00, non più si dispone di un titolo Parte_1 che sia in grado di giustificare il protrarsi della avviata procedura esecutiva, se non - per i rilievi di cui a seguire - in relazione e limitatamente al minor credito calatovi sulla scorta di un titolo giudiziale diverso, sì come agitato, stavolta in veste di creditore intervenuto, da . CP_1
In breve, altra cosa è un esistente e riconoscibile giudicato disceso sulla domanda di annullamento del contratto e fondante la esistenza degli obblighi restitutori consequenziali (nessuno dei quali, allo stato, quantificato o reso liquido: se si esclude il minor ricevere, dovuto ad uno solo degli opposti in virtù di altro titolo, questi non sarebbero in grado, all'altezza del tempo presente, di indicare un quantum in relazione al quale soltanto [si pone il dubbio se continuare a] procedere esecutivamente), altra cosa è (quello che, all'indomani e in conseguenza della pronuncia della Suprema Corte, deve ritenersi) un titolo esecutivo non più esistente.
Affrontando la medesima vicenda dal lato dell'ammontare delle poste vicendevolmente dovute, a predicarsi come illiquido non è tanto o solo il controcredito che, nella prospettiva del cd. sinallagma rovesciato, spetti (come senz'altro spetta) al Parte_1 quale cedente: illiquido (almeno fino alla pronuncia del giudice del rinvio, che, non per caso, gli opposti hanno teso a conseguire lite pendente) è, anzitutto, lo stesso credito restitutorio che l'acquirente (e, di conserva, il garante) hanno perseverato nel far valere esecutivamente, a dispetto della sopraggiunta pronuncia cassatoria.
3 Come è noto, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza dell'annullamento del provvedimento che, facendo venire meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni e delle modificazioni compiute in base alla sentenza medesima, impone innanzitutto di restituire la controparte tenuta alla prestazione resa in forza del titolo eliminato nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (Cass., 12-5-2003, n. 7270, che esclude che il fondamento dell'obbligo di restituzione sia riconducibile allo schema della condicio indebiti).
Tuttavia, la restituzione di quanto corrisposto o prestato in virtù di un titolo esecutivo poi caducato deve sempre essere oggetto, prima, di una specifica domanda e, poi, di una successiva statuizione riportata anche nel dispositivo del provvedimento che la contiene e deve avere anch'esso i requisiti di ogni titolo esecutivo (T. Bergamo, 20-10-2003, GM,
2004, 61). Ciò perché la sentenza oppure il provvedimento che determina la caducazione di una precedente sentenza o provvedimento costituente titolo esecutivo, non costituisce di per sé titolo esecutivo per la restituzione di quanto versato o prestato in conseguenza del provvedimento annullato (Cass., n. 11339/1991).
Dal che deriva che non è in alcun modo ipotizzabile una statuizione implicita a contenuto restitutorio e ripristinatoria della precedente situazione (senza trascurare la necessità di una richiesta del soggetto interessato).
La somma di questi rilievi esclude che il titolo giudiziale quale risultante per effetto della pronuncia della Suprema Corte possa contenere una statuizione condannatoria e quindi consentire la prosecuzione della esecuzione quale avviata in via principale, allo stesso modo in cui quel medesimo titolo, ab imis privo di un capo condannatorio, non sarebbe certamente spendibile per dare abbrivio ad una esecuzione.
Ne discende la recessività del richiamo alla trasformabilità in astratto di un titolo esecutivo.
Infatti, può francamente revocarsi in dubbio la possibilità di evocare, con appropriatezza, una vicenda evolutiva del tipo in discorso “ogni qual volta, come nel caso di specie, il titolo originario sia sostituito da un altro, diverso per quantità o contenuto, ma senza privazione dell'efficacia esecutiva pregressa” (cfr. ordinanza gravata). A conforto della tesi, il provvedimento in menzione si vale, in parte qua, del richiamo di un precedente giurisprudenziale che, a sua volta, rimanda ad altre pronunce
(in part., Cass. 9161/2013), che tuttavia presuppongono ciò che, all'esito della vicenda trasformativa, il titolo contenga una esatta indicazione del quantum dovuto, tale da
4 consentire “la prosecuzione del processo esecutivo in corso, sia pure nei limiti in cui i due titoli siano "sovrapponibili" (Cass. 9161/2013 cit.).
Qui giunti, val bene precisare che, con sostituzione del titolo esecutivo, ci si intende riferire a quella gamma di fenomeni in cui a un primo titolo esecutivo (giudiziale), azionato o azionabile in via esecutiva, se ne sostituisce un secondo, il quale subentra al primo (anche) nella sua idoneità a (continuare a) reggere l'esecuzione forzata. In questa serie di ipotesi, dunque, il principio nulla executio sine titulo impone che al primo titolo esecutivo, caducato in virtù della pronuncia del secondo, si sostituisca quest'ultimo, quale unico titolo capace di accordare al creditore il diritto processuale ad agire in executivis.
Epperò, se l'ipotesi cui si fa riferimento è quella in cui ad una prima pronuncia di condanna (che abbia dato luogo ad una esecuzione) ne segua una ad opera del giudice di grado superiore parzialmente confermativa di quella precedente, con interrelato problema della sorte - all'esito del giudizio di gravame - della esecuzione già avviata sulla scorta del dictum di prime cure, è intuitivo che alla fattispecie adesso giudicata fa da sfondo uno scenario affatto diverso, nel quale, lungi dall'assistere al sovrapporsi o concorrere di due titoli esecutivi del medesimo segno ma quantitativamente diversi, non se ne scorge (più) neppure uno, dal momento che - sia detto e ribadito - il solo sulla cui scorta si è scelto di agire esecutivamente (i.e.: la sentenza della Corte distrettuale che aveva condannato l'avv. alla restituzione del prezzo e che -in accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale - aveva disposto a carico dell'acquirente la restituzione delle quote) è stato demolito dal dictum rescindente della Suprema Corte.
Ne deriva la declaratoria di improcedibilità della esecuzione promossa e coltivata e , in forza della sentenza della Corte di Appello di Ancona CP_1 CP_2
n. 1094/2020, del 22 ottobre 2020, sì come cassata mercè sentenza n. 6923/2025.
Deve quindi essere disposta, anche d'ufficio, la cancellazione della iscrizione della ipoteca giudiziale, in data 4 novembre 2020 (Registro generale n. 12754, Registro particolare n. 1579).
Deve invece essere rigettata la doglianza investente la posizione dell'esecutato, in confronto al credito appositamente fatto valere, in veste di creditore interveniente, da
, sulla base di un diverso titolo giudiziale. CP_1
Se vige la regola che la caducazione della sentenza determina l'inefficacia degli atti compiuti (art. 336 c.p.c., senza che occorra il passaggio in giudicato), in via di eccezione gli intervenuti partecipano al pignoramento facendone propri gli effetti anche
5 qualora il titolo del procedente sia caducato successivamente al suo intervento (v. Cass.
61/2014).
E fintanto che il creditore intervenuto non avrà conseguito, all'interno del procedimento esecutivo, il soddisfacimento delle relative ragioni (ancorché di ammontare interiore rispetto a quelle vantate dal creditore procedente), non può essere dichiarata la improcedibilità della esecuzione.
Ne derivano sia il rigetto della domanda di estinzione del processo esecutivo (peraltro di spettanza del g.e.) che quella di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
In ragione del complessivo segno del giudizio, ricorrono gli estremi per disporre la compensazione delle relative spese in ragione della metà, la restante, liquidata come in dispositivo, dovendo fare carico agli opposti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1539 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della opposizione, dichiara l'improcedibilità della esecuzione promossa da e , in forza della sentenza della CP_1 CP_2
Corte di Appello di Ancona n. 1094/2020 del 22 ottobre 2020, sì come cassata mercè sentenza n. 6923/2025;
2) ordina, per l'effetto, al competente Conservatore dei RR.II. la cancellazione della iscrizione della ipoteca giudiziale del 4 novembre 2020 (Registro generale n. 12754,
Registro particolare n. 1579);
3) condanna gli opposti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che, già operata la compensazione per la metà, quantifica in euro 6.000,00, per compensi, euro 393,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge.
Macerata, 16 dicembre 2025
Il Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1539 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio, Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
E
(C.F. ) E (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Renzo Tartuferi, come da C.F._3 incarico in atti
OPPOSTI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi interamente richiamate.
FATTO E DIRITTO
La svolta opposizione è fondata nei limiti seguenti.
Essa, sì come promossa avverso la esecuzione avviata da e , CP_1 CP_2 sulla scorta della sentenza della Corte di Appello n. 1094/2020, esige di interrogarsi, in prima battuta, sul tema della sorte dell'azione esecutiva intrapresa (e degli atti compiuti) sulla base di una sentenza (in particolare, l'appena detta pronuncia della Corte di appello) che, al tempo dell'avvio della esecuzione, era soggetta a gravame innanzi al
Giudice del Diritto, allorché al dictum di primo grado sia succeduta la pronuncia di
(parziale) conferma in appello e quindi la cassazione con rinvio.
Nel concreto, conviene muovere dai seguenti, obbiettivi rilievi:
1) La parte dispositiva della sentenza del 7 maggio 2016 del Tribunale di Macerata
“dispone la restituzione, da parte del cedente [si legga: da parte del , di Parte_1 quanto versato a titolo di pagamento o detenuto in garanzia della suddetta obbligazione”.
1 2) Dal canto suo, la Corte distrettuale (v. sentenza 1094/2020 del 22 ottobre 2020 cit.), quale giudice della impugnazione della sentenza del giudice di prime cure, così provvedeva:
3) Da ultimo, la Suprema Corte (v. Cass. sentenza n. 6923/2025), nell'affrontare il motivo di gravame inerente all'”obbligo restitutorio conseguente alla statuizione di annullamento del contratto alla specificazione delle somme”, una volta additato l'errore contenuto nel dictum che precede - sul motivo che con esso il viene Parte_1 condannato al pagamento dell'importo di euro 167.630,00 “senza esplicare il criterio con il quale è pervenuta all'individuazione di tale importo” -, ha quindi cassato il verdetto della Corte di appello, dinanzi alla quale, giudice del rinvio, il giudizio di merito alla attualità pende, dovendo essere chiamato per la già fissata udienza di discussione.
Nella fattispecie giunta all'esame del Tribunale non mette conto dunque soffermarsi oltremodo in punto ai rapporti tra il cd. effetto sostitutivo della pronuncia di appello oggetto di annullamento ad opera della Suprema Corte e la (tenuta della) esecuzione avviata sulla scorta della sentenza di prime cure confermata dalla pronuncia di appello poi cassata.
Diverse, come risaputo, sono le conseguenze dell'annullamento della pronuncia della
Corte di appello da parte della Cassazione sul diritto a procedere all'esecuzione forzata e sulla tenuta degli atti esecutivi, a seconda che l'esecuzione abbia avuto inizio dopo il dictum conclusivo del giudizio di appello ovvero già in base alla pronuncia di prime cure.
Nel primo caso - corrispondente a quello qui in rilievo - deve trovare piena applicazione il 2° co. dell'art. 336 c.p.c., con integrale caducazione dell'esecuzione (o del solo precetto intimato sulla base della sentenza poi cassata, quando l'esecuzione non abbia avuto inizio a seguito dell'opposizione ex art. 615, 1° co., c.p.c.), in quanto quest'ultima nella sua interezza costituisce una sequenza provvedimentale e di atti dipendenti dalla sentenza cassata.
Di modo che, rimarcato che il titolo giudiziale sulla cui base gli odierni opposti, entrambi in veste di creditori procedenti, hanno dato abbrivio alla esecuzione è costituto dalla sentenza della Corte di appello (e, comunque, anche a voler in tesi astrarre dalla
2 questione dell'effetto sostitutivo, nessuno degli atti esecutivi trova fondamento nella sentenza di primo grado), vi è che, in esito alla pronuncia della Corte di legittimità, sopravvenuta nel corso della intrapresa esecuzione, questa, già e almeno in correlazione al titolo (si ripete: la pronuncia della Corte di appello) che inizialmente la fondava, deve essere dichiarata improcedibile per la sua sopravvenuta carenza.
Con appena più lungo discorso, se - per l'un lato - può dirsi conclamata l'incontrovertibilità della soluzione stabilita in punto alla questione inerente alla invalidità del contratto - nel senso che l'attuale opponente non potrebbe paralizzare la pretesa esecutiva altrui, rimettendo in discussione, a monte, la validità e l'efficacia del negozio di cessione delle quote -, e se, di conserva, è sceso il giudicato almeno sulla inefficacia (in senso improprio intesa) del contratto siccome invalido, è indisputabile - per l'altro - che, una volta caducato per le ragioni sopra sintetizzate ad opera della Corte di Cassazione il capo della sentenza della Corte distrettuale (che aveva a sua volta sostituito quello della pronuncia condannatoria di primo grado) stabilente il pagamento da parte del dell'importo di euro 167.630,00, non più si dispone di un titolo Parte_1 che sia in grado di giustificare il protrarsi della avviata procedura esecutiva, se non - per i rilievi di cui a seguire - in relazione e limitatamente al minor credito calatovi sulla scorta di un titolo giudiziale diverso, sì come agitato, stavolta in veste di creditore intervenuto, da . CP_1
In breve, altra cosa è un esistente e riconoscibile giudicato disceso sulla domanda di annullamento del contratto e fondante la esistenza degli obblighi restitutori consequenziali (nessuno dei quali, allo stato, quantificato o reso liquido: se si esclude il minor ricevere, dovuto ad uno solo degli opposti in virtù di altro titolo, questi non sarebbero in grado, all'altezza del tempo presente, di indicare un quantum in relazione al quale soltanto [si pone il dubbio se continuare a] procedere esecutivamente), altra cosa è (quello che, all'indomani e in conseguenza della pronuncia della Suprema Corte, deve ritenersi) un titolo esecutivo non più esistente.
Affrontando la medesima vicenda dal lato dell'ammontare delle poste vicendevolmente dovute, a predicarsi come illiquido non è tanto o solo il controcredito che, nella prospettiva del cd. sinallagma rovesciato, spetti (come senz'altro spetta) al Parte_1 quale cedente: illiquido (almeno fino alla pronuncia del giudice del rinvio, che, non per caso, gli opposti hanno teso a conseguire lite pendente) è, anzitutto, lo stesso credito restitutorio che l'acquirente (e, di conserva, il garante) hanno perseverato nel far valere esecutivamente, a dispetto della sopraggiunta pronuncia cassatoria.
3 Come è noto, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza dell'annullamento del provvedimento che, facendo venire meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni e delle modificazioni compiute in base alla sentenza medesima, impone innanzitutto di restituire la controparte tenuta alla prestazione resa in forza del titolo eliminato nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (Cass., 12-5-2003, n. 7270, che esclude che il fondamento dell'obbligo di restituzione sia riconducibile allo schema della condicio indebiti).
Tuttavia, la restituzione di quanto corrisposto o prestato in virtù di un titolo esecutivo poi caducato deve sempre essere oggetto, prima, di una specifica domanda e, poi, di una successiva statuizione riportata anche nel dispositivo del provvedimento che la contiene e deve avere anch'esso i requisiti di ogni titolo esecutivo (T. Bergamo, 20-10-2003, GM,
2004, 61). Ciò perché la sentenza oppure il provvedimento che determina la caducazione di una precedente sentenza o provvedimento costituente titolo esecutivo, non costituisce di per sé titolo esecutivo per la restituzione di quanto versato o prestato in conseguenza del provvedimento annullato (Cass., n. 11339/1991).
Dal che deriva che non è in alcun modo ipotizzabile una statuizione implicita a contenuto restitutorio e ripristinatoria della precedente situazione (senza trascurare la necessità di una richiesta del soggetto interessato).
La somma di questi rilievi esclude che il titolo giudiziale quale risultante per effetto della pronuncia della Suprema Corte possa contenere una statuizione condannatoria e quindi consentire la prosecuzione della esecuzione quale avviata in via principale, allo stesso modo in cui quel medesimo titolo, ab imis privo di un capo condannatorio, non sarebbe certamente spendibile per dare abbrivio ad una esecuzione.
Ne discende la recessività del richiamo alla trasformabilità in astratto di un titolo esecutivo.
Infatti, può francamente revocarsi in dubbio la possibilità di evocare, con appropriatezza, una vicenda evolutiva del tipo in discorso “ogni qual volta, come nel caso di specie, il titolo originario sia sostituito da un altro, diverso per quantità o contenuto, ma senza privazione dell'efficacia esecutiva pregressa” (cfr. ordinanza gravata). A conforto della tesi, il provvedimento in menzione si vale, in parte qua, del richiamo di un precedente giurisprudenziale che, a sua volta, rimanda ad altre pronunce
(in part., Cass. 9161/2013), che tuttavia presuppongono ciò che, all'esito della vicenda trasformativa, il titolo contenga una esatta indicazione del quantum dovuto, tale da
4 consentire “la prosecuzione del processo esecutivo in corso, sia pure nei limiti in cui i due titoli siano "sovrapponibili" (Cass. 9161/2013 cit.).
Qui giunti, val bene precisare che, con sostituzione del titolo esecutivo, ci si intende riferire a quella gamma di fenomeni in cui a un primo titolo esecutivo (giudiziale), azionato o azionabile in via esecutiva, se ne sostituisce un secondo, il quale subentra al primo (anche) nella sua idoneità a (continuare a) reggere l'esecuzione forzata. In questa serie di ipotesi, dunque, il principio nulla executio sine titulo impone che al primo titolo esecutivo, caducato in virtù della pronuncia del secondo, si sostituisca quest'ultimo, quale unico titolo capace di accordare al creditore il diritto processuale ad agire in executivis.
Epperò, se l'ipotesi cui si fa riferimento è quella in cui ad una prima pronuncia di condanna (che abbia dato luogo ad una esecuzione) ne segua una ad opera del giudice di grado superiore parzialmente confermativa di quella precedente, con interrelato problema della sorte - all'esito del giudizio di gravame - della esecuzione già avviata sulla scorta del dictum di prime cure, è intuitivo che alla fattispecie adesso giudicata fa da sfondo uno scenario affatto diverso, nel quale, lungi dall'assistere al sovrapporsi o concorrere di due titoli esecutivi del medesimo segno ma quantitativamente diversi, non se ne scorge (più) neppure uno, dal momento che - sia detto e ribadito - il solo sulla cui scorta si è scelto di agire esecutivamente (i.e.: la sentenza della Corte distrettuale che aveva condannato l'avv. alla restituzione del prezzo e che -in accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale - aveva disposto a carico dell'acquirente la restituzione delle quote) è stato demolito dal dictum rescindente della Suprema Corte.
Ne deriva la declaratoria di improcedibilità della esecuzione promossa e coltivata e , in forza della sentenza della Corte di Appello di Ancona CP_1 CP_2
n. 1094/2020, del 22 ottobre 2020, sì come cassata mercè sentenza n. 6923/2025.
Deve quindi essere disposta, anche d'ufficio, la cancellazione della iscrizione della ipoteca giudiziale, in data 4 novembre 2020 (Registro generale n. 12754, Registro particolare n. 1579).
Deve invece essere rigettata la doglianza investente la posizione dell'esecutato, in confronto al credito appositamente fatto valere, in veste di creditore interveniente, da
, sulla base di un diverso titolo giudiziale. CP_1
Se vige la regola che la caducazione della sentenza determina l'inefficacia degli atti compiuti (art. 336 c.p.c., senza che occorra il passaggio in giudicato), in via di eccezione gli intervenuti partecipano al pignoramento facendone propri gli effetti anche
5 qualora il titolo del procedente sia caducato successivamente al suo intervento (v. Cass.
61/2014).
E fintanto che il creditore intervenuto non avrà conseguito, all'interno del procedimento esecutivo, il soddisfacimento delle relative ragioni (ancorché di ammontare interiore rispetto a quelle vantate dal creditore procedente), non può essere dichiarata la improcedibilità della esecuzione.
Ne derivano sia il rigetto della domanda di estinzione del processo esecutivo (peraltro di spettanza del g.e.) che quella di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
In ragione del complessivo segno del giudizio, ricorrono gli estremi per disporre la compensazione delle relative spese in ragione della metà, la restante, liquidata come in dispositivo, dovendo fare carico agli opposti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1539 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della opposizione, dichiara l'improcedibilità della esecuzione promossa da e , in forza della sentenza della CP_1 CP_2
Corte di Appello di Ancona n. 1094/2020 del 22 ottobre 2020, sì come cassata mercè sentenza n. 6923/2025;
2) ordina, per l'effetto, al competente Conservatore dei RR.II. la cancellazione della iscrizione della ipoteca giudiziale del 4 novembre 2020 (Registro generale n. 12754,
Registro particolare n. 1579);
3) condanna gli opposti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che, già operata la compensazione per la metà, quantifica in euro 6.000,00, per compensi, euro 393,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge.
Macerata, 16 dicembre 2025
Il Giudice
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