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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11104 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 38247/2023 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'udienza del 14 aprile 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
, come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Parte_1
CH RE;
APPELLANTE
CONTRO
HDI GLOBAL SE Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Marco
Crispo;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma n. 7760/2023, pubblicata il 23.03.2023 e notificata in data 11.07.2023.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalla sola appellata per l'udienza del 14 aprile 2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato alle parti costituite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L'odierno appellante ha impugnato la sentenza del giudice di pace di Roma in epigrafe indicata chiedendone la riforma per i motivi di cui all'atto di appello.
Il giudizio di primo grado veniva proposto dalla in qualità di Parte_1 cessionaria del credito risarcitorio contro la HDI e la rispettivamente Controparte_1 compagnia di assicurazione e proprietaria del veicolo coinvolto in un sinistro stradale.
Nel presente giudizio con ordinanza resa fuori udienza in data 2 ottobre 2024, ritualmente comunicata alle parti, il Giudice, rilevata la nullità della notifica per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 342 c.p.c., disponeva il rinnovo della notifica nei confronti della litisconsorte necessario, fissando per l'incombente l'udienza CP_1 del 1° febbraio 2025 ed assegnando termini di legge per la notifica;
parte appellata -cui il provvedimento veniva ritualmente comunicato- non provvedeva al rinnovo e neppure interveniva alle udienze successivamente fissate.
Non essendo stato rispettato il termine perentorio assegnato, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 307 c.p.c. ed il procedimento deve dichiararsi estinto.
Spese a carico della parte appellante avendo dato causa al giudizio, liquidate come in dispositivo in conformità al DM n. 55/2014 come aggiornato, nei valori minimi attesa la decisione in rito e con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso sentenza resa dal
Giudice di Pace di Roma n. 7760/2023, pubblicata il 23.03.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara estinto il giudizio;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di HDI Parte_1
Global SE Rappresentanza Generale per l'Italia, liquidate in complessivi € 852,00 per compensi oltre accessori di legge.
Roma, 23 luglio 2025.
IL GIUDICE
W. VE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 38247/2023 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'udienza del 14 aprile 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
, come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Parte_1
CH RE;
APPELLANTE
CONTRO
HDI GLOBAL SE Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Marco
Crispo;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma n. 7760/2023, pubblicata il 23.03.2023 e notificata in data 11.07.2023.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalla sola appellata per l'udienza del 14 aprile 2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato alle parti costituite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L'odierno appellante ha impugnato la sentenza del giudice di pace di Roma in epigrafe indicata chiedendone la riforma per i motivi di cui all'atto di appello.
Il giudizio di primo grado veniva proposto dalla in qualità di Parte_1 cessionaria del credito risarcitorio contro la HDI e la rispettivamente Controparte_1 compagnia di assicurazione e proprietaria del veicolo coinvolto in un sinistro stradale.
Nel presente giudizio con ordinanza resa fuori udienza in data 2 ottobre 2024, ritualmente comunicata alle parti, il Giudice, rilevata la nullità della notifica per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 342 c.p.c., disponeva il rinnovo della notifica nei confronti della litisconsorte necessario, fissando per l'incombente l'udienza CP_1 del 1° febbraio 2025 ed assegnando termini di legge per la notifica;
parte appellata -cui il provvedimento veniva ritualmente comunicato- non provvedeva al rinnovo e neppure interveniva alle udienze successivamente fissate.
Non essendo stato rispettato il termine perentorio assegnato, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 307 c.p.c. ed il procedimento deve dichiararsi estinto.
Spese a carico della parte appellante avendo dato causa al giudizio, liquidate come in dispositivo in conformità al DM n. 55/2014 come aggiornato, nei valori minimi attesa la decisione in rito e con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso sentenza resa dal
Giudice di Pace di Roma n. 7760/2023, pubblicata il 23.03.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara estinto il giudizio;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di HDI Parte_1
Global SE Rappresentanza Generale per l'Italia, liquidate in complessivi € 852,00 per compensi oltre accessori di legge.
Roma, 23 luglio 2025.
IL GIUDICE
W. VE