Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2253
CASS
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell’art. 292 cod. proc. pen. e apparenza della motivazione

    Il Tribunale ha preso in considerazione i profili di gravame attinenti alle diverse considerazioni in punto di qualificazione giuridica dei fatti e di conseguenze sulla contestata associazione espresse in ordine ad altri concorrenti, chiarendo la diversa posizione di RO ES rispetto al ruolo direttivo di LL. Tuttavia, le conclusioni a cui perviene l’ordinanza impugnata risultano derivare da una dinamica fattuale non compiutamente chiarita e verificata.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 15 cod. pen. e 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Sussiste rapporto di specialità tra il delitto di dichiarazione infedele e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, in quanto la condotta fraudolenta diretta all’evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno della normativa speciale, salvo che dalla stessa derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale. Il superamento delle soglie di evasione fiscale non emerge dagli atti.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 240 cod. pen.

    Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora. La quantificazione degli importi complessivi di rituale apposizione del vincolo cautelare, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito.

  • Accolto
    Carenza della domanda cautelare

    L’insuperabile principio della domanda cautelare avrebbe imposto di verificare precisamente per quali titoli di reato il Pubblico Ministero aveva effettivamente richiesto la misura reale. Sussisterebbe carenza della domanda cautelare relativamente a tutte quelle imputazioni non specificamente indicate nella richiesta di misura.

  • Accolto
    Inconfigurabilità del reato associativo

    Non sarebbe astrattamente configurabile un’associazione per delinquere il cui programma criminoso prevedesse esclusivamente la realizzazione di condotte di dichiarazione infedele non punibili, siccome “sotto soglia”. In tal modo, lo scopo dell’associazione verrebbe ad essere individuato nella commissione di meri illeciti amministrativi tributari, fattispecie concreta affatto estranea alla testuale previsione dell’art 416 cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2253
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2253
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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