Art. 139.
L' articolo 317 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 317 - Impedimento di uno dei genitori. - Nel caso di lontananza, di incapacita' o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potesta', questa e' esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La potesta' comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potesta' e' regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155".
L' articolo 317 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 317 - Impedimento di uno dei genitori. - Nel caso di lontananza, di incapacita' o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potesta', questa e' esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La potesta' comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potesta' e' regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155".