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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5486 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 8259/2024, promossa da: nato in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BRAMBILLA SIMONA MARIA VIRGINIA RICORRENTE contro
nata in [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. HACHEM EBAJI NEMAT RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A P A R Z I A L E
1. Con ricorso del 3.7.24, ha chiesto di autorizzare il riconoscimento di Parte_1 [...]
nata a [...]-BS il 5.5.22 dalla sua relazione con Persona_1 CP_1
Con decreto dell'8.7.24 è stata fissata la prima udienza.
La notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza.
La resistente non si è costituita subito in giudizio, ma è comparsa personalmente all'udienza del 14.1.25. Il giudice ha concesso un termine per prendere formale posizione sul riconoscimento, sul cognome e sulle altre questioni indicate al penultimo comma dell'art. 250 c.c. (affidamento, mantenimento etc.).
La resistente si è quindi costituita in giudizio il 30.4.25, aderendo alla domanda principale.
Con ordinanza collegiale del 19.6.25 – «osservato che le parti hanno rappresentato di essere affettivamente legate e forse in procinto di sposarsi;
ritenuto che
non sussista alcuna divergenza in ordine alla paternità della minore, né alcun diniego della madre al riconoscimento da parte del padre;
che le altre questioni su affidamento, mantenimento etc. non abbiano ragion d'essere in presenza di una famiglia tuttora unita;
che in definitiva appaia cessata la materia del contendere, potendo le parti provvedere autonomamente al riconoscimento e alla gestione della bambina;
che tuttavia, prima
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di estinguere il giudizio, sia opportuno dare alle parti un ultimo termine per provvedere in via amministrativa e darne conto al Tribunale, ovvero comunque per esprimersi su quanto precede» – è stata fissata la prosecuzione della causa.
Con note depositate per la trattazione scritta dell'11.11.25 sono emerse divergenze in ordine alle domande collaterali, sicché il giudice ha rimesso al Collegio la decisione sulla sola paternità.
2. Le conclusioni della parte ricorrente (come da note del 4.11.25) sono state:
«1) Dichiarare che , nata a [...] il [...] è figlia di , nato a [...]_2 Persona_1 Parte_1
(Tunisia) il 16.08.1995; 2) Disporre che la minore assuma il cognome paterno, anteponendolo a quello Persona_1 materno ex art. 262 c.c. e/o eventualmente aggiungendolo a quello materno;
3) Disporre che l'emananda sentenza venga comunicata al Comune di Esine (BR) per l'annotazione sull'atto di nascita di (parte 1 serie A atto Persona_2
n. 43 anno 2022); 4) Disporre l'affidamento condiviso della minore e, per l'effetto, determinare i tempi e la durata delle visite. 5) Determinare in € 200,00 (duecento/00) l'assegno mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento della figlia
o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese mediche (compresi i ticket) e sanitarie, riferite alla figlia, incluse quelle odontoiatriche ed oculistiche, quelle scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, materiale di cancelleria, nonché, per le attività sportive».
Le conclusioni della parte resistente (come da note del 5.11.25) sono state:
«1) Dichiarare che , nata a [...] il [...] è figlia di , nato a [...]_1 Parte_1
(Tunisia) il 16.08.1995; 2) Disporre che la minore assuma il cognome paterno, anteponendolo a quello Persona_1 materno ex art. 262 c.c. e/o eventualmente aggiungendolo a quello materno;
3) Disporre che l'emananda sentenza venga comunicata al Comune di Esine (BR) per l'annotazione sull'atto di nascita di (parte 1 serie A Persona_1 atto n. 43 anno 2022); 4) Affidare la minore in via esclusiva alla madre cui spetterà l'esercizio esclusivo anche per le decisioni di maggior importanza relative all'educazione, istruzione e salute del minore;
5) Determinare in € 200,00 (duecento/00) l'assegno mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento della figlia o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese mediche (compresi i ticket) e sanitarie, riferite alla figlia, incluse quelle odontoiatriche ed oculistiche, quelle scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, materiale di cancelleria, nonché, per le attività sportive».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato l'8.7.25, non ha formulato osservazioni.
3. Le circostanze di fatto non sono controverse: le parti hanno dichiarato di avere intrattenuto una relazione sentimentale a partire dal 2019, da cui è nata la figlia nel 2022; al momento del parto, tuttavia, il padre si trovava detenuto (com'è tuttora) e questo avrebbe ostacolato il riconoscimento, fatto solo dalla madre;
non vi è tuttavia dissenso in ordine alla paternità, tanto che il legame tra i genitori è durato fino a tempi recenti e la madre ha sempre portato la minore alle visite al padre in carcere.
L'azione va inquadrata nell'art. 250 c.c., con la particolarità che di fatto non sussiste alcun dissenso della madre al riconoscimento. La materia del contendere, come già osservato, sarebbe quindi venuta meno. Soltanto nelle ultime note – pur confermando la richiesta congiunta sulla paternità – le parti hanno dichiarato la fine della comunione affettiva e rappresentato conseguenti ostacoli al riconoscimento in via amministrativa. È dunque possibile pronunciare la sentenza che tiene luogo del consenso della madre, ancorché non rilasciato per meri impedimenti di fatto.
Nel merito, non vi è dubbio che il riconoscimento corrisponda all'interesse della minore ad avere entrambi i genitori dinanzi alla legge, come da loro stessi richiesto. La domanda quindi può essere accolta. Le parti concordano inoltre, in via principale, per anteporre il cognome del padre a quello della madre. Vi è, tuttavia, una divergenza in ordine al regime di affidamento della minore, sicché il giudizio proseguirà come da separata ordinanza, per verificare quale sia l'effettiva condizione della bambina.
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4. Le spese di lite di questa fase vanno compensate, stante l'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo con sentenza parziale:
− riconosce la paternità di nata a [...]-BS il 5.5.22, in capo a Persona_1 [...] nato in [...] il [...]; Parte_1
− dispone che la minore anteponga il cognome del padre a quello della madre, chiamandosi d'ora in poi Controparte_2
− compensa per intero le spese di lite di questa fase;
− rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per le ulteriori questioni controversie;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Esine-BS, cui ordina di annotare la presente sentenza sull'atto di nascita.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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