Articolo 23 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 22Articolo 24
Versione
16 febbraio 1963
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 23.
L'invito a sostituire la Giunta regionale ((o il Presidente della Regione)) previsto dal primo comma dell'articolo 22, e' rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001