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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier Angolo Via Vespu 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TKT 20211T002761000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1171/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore del ricorrente chiede un rinvio per documentare l'avvenuta fusione dei due sub. Si riporta la ricorso. Resistente: si oppone e si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 citava innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, (AdE) chiedendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione indicato in epigrafe relativo all'imposta di registro, per la somma complessiva di € 14.708, 76 (comprensiva di sanzioni e interessi), asseritamente dovuta per l'acquisto di due immobili nel Comune di Sperlonga in ordine ai quali non erano state riconosciute le agevolazioni “prima casa”.
A tal fine la ricorrente eccepiva la decadenza dell'imposizione per superamento del termine triennale e sosteneva di aver adempiuto al trasferimento della residenza entro i termini previsti aggiungendo che la richiesta era stata respinta dal Comune senza motivazioni specifiche, nonostante la sua residenza effettiva nell'immobile. Precisava inoltre che la normativa emergenziale aveva sospeso e prorogato i termini per il trasferimento della residenza, posticipando la scadenza al 30 aprile 2025, data successiva alla notifica dell'avviso, il che lo rendeva chiaramente infondato.
L' AdE si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Depositate memorie illustrative da parte della ricorrente, con le quali si ribadivano le tesi esposte con l'atto introduttivo, all'udienza del 19/12/2025 - respinta una richiesta di rinvio del ricorrente perchè formulata per poter rispondere a quanto già dedotto dalla controparte con le controdeduzioni - il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene all'asserita decadenza dal potere impositivo si deve rammentare che, come è noto, e come ha affermato la Suprema Corte (cfr. Cass., sez. V, n. 3988/25), le agevolazioni prima casa sono concesse per raggiungere uno scopo specifico, ossia per destinare l'immobile a propria abitazione, e non possono essere mantenute sine die (senza un termine). Per tale motivo è stato stabilito un termine entro il quale adibire l'immobile acquistato a propria abitazione, o comunque per svolgere le attività che consentono l'agevolazione, ed un termine per l'Ufficio per l'eventuale revoca delle agevolazioni.
Ovviamente il termine per adempiere alla condizione (trasferire la propria residenza o, come nel caso di specie, procedere alla fusione catastale delle unità immobiliari acquistate) non può essere più lungo (né può coincidere) del termine triennale che la legge concede all'amministrazione finanziaria per effettuare i controlli.
Di conseguenza, se il contribuente ha tre anni di tempo dalla registrazione dell'atto (cfr. art. 76 del d.P.R.
131/1986) per compiere le attività che comportano l'agevolazione e l'Amministrazione ha il medesimo termine triennale per esercitare il potere accertativo, il dies a quo per quest'ultima deve necessariamente partire dal dies ad quem del contribuente, ossia dalla scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto.
D'altro canto, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che “il termine di decadenza dell'azione della Amministrazione finanziaria è computabile dalla data in cui l'Ufficio può contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato” e quindi dalla data di registrazione dell'atto solo in caso di mendacio c.d. originario, per la mancanza ab origine dei requisiti condizionanti l'agevolazione fiscale, “mentre, in caso di mendacio cd. successivo (per il sopraggiungere di fatti, prevedibili o meno, all'epoca del contratto, che evidenziano la perdita della qualità enunciata nell'atto), il potere sorge e può essere esercitato solo a partire dell'evento stesso, che segna il giorno iniziale di maturazione del termine di decadenza” (Cass., sez. V, ord. n. 15422, 10/6/2025, Rv 675101-02) e quindi nel caso del mancato compimento delle attività che comportano l'agevolazione solo dal maturare del termine entro il quale avrebbero dovuto essere compiute.
Ebbene, nella specie l'atto è stato registrato il 23/2/2021 sicchè il termine per il contribuente maturava il
22/2/2024 mentre l'Amministrazione aveva tre anni da tale data (con scadenza pertanto il 21/2/2027) per svolgere i controlli.
E' allora del tutto evidente che l'Amministrazione ha ampiamente rispettato il termine.
Ciò posto, contrariamente a quanto pare avere ritenuto parte ricorrente, l'avvenuta revoca delle agevolazioni fiscali non è dipesa dal mancato trasferimento della residenza nel termine triennale ma dalla mancata fusione catastale dei due immobili acquistati nel medesimo termine nonostante l'impegno in tal senso assunto nell'atto di compravendita (cfr., da ultimo, Cass. 8139/25 che ha espressamente affermato “che l'agevolazione presuppone che, entro il termine di tre anni dalla registrazione, deve esser dato effettivo seguito all'impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all'unificazione dei locali”).
Correttamente pertanto l'Amministrazione ha revocato l'agevolazione fiscale.
Come è stato precisato con l'atto di costituzione la revoca deve però essere riferita solo all'immobile avente minore rendita catastale (fg. 11, p.lla 58, sub. 6, piano 1, cat. A/3, cl. 3, vani 6, superficie catastale mq. 141,
R.C. euro 387,34), dovendo qualificare soltanto quest'ultimo come seconda casa.
Pertanto la pretesa tributaria deve essere rideterminata in euro 3.498,00 oltre sanzione pari al 30%, con il seguente calcolo: rendita catastale (R.C.) € 387,34 x 126 (coefficiente di rivalutazione per le seconde case)
- € 48.804,84 di cui € 4.392,00 (imposta 9%) - R.C. € 387,34 x 115,5 (coefficiente di rivalutazione per le prime case) = € 44.737,77 di cui € 894,75 (imposta 2%).
Il ricorso deve allora essere rigettato confermandosi il recupero dell'imposta di registro con la precisazione indicata.
Atteso il rigetto di tutti motivi di ricorso, le spese devono seguire la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1191,009
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier Angolo Via Vespu 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TKT 20211T002761000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1171/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore del ricorrente chiede un rinvio per documentare l'avvenuta fusione dei due sub. Si riporta la ricorso. Resistente: si oppone e si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 citava innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, (AdE) chiedendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione indicato in epigrafe relativo all'imposta di registro, per la somma complessiva di € 14.708, 76 (comprensiva di sanzioni e interessi), asseritamente dovuta per l'acquisto di due immobili nel Comune di Sperlonga in ordine ai quali non erano state riconosciute le agevolazioni “prima casa”.
A tal fine la ricorrente eccepiva la decadenza dell'imposizione per superamento del termine triennale e sosteneva di aver adempiuto al trasferimento della residenza entro i termini previsti aggiungendo che la richiesta era stata respinta dal Comune senza motivazioni specifiche, nonostante la sua residenza effettiva nell'immobile. Precisava inoltre che la normativa emergenziale aveva sospeso e prorogato i termini per il trasferimento della residenza, posticipando la scadenza al 30 aprile 2025, data successiva alla notifica dell'avviso, il che lo rendeva chiaramente infondato.
L' AdE si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Depositate memorie illustrative da parte della ricorrente, con le quali si ribadivano le tesi esposte con l'atto introduttivo, all'udienza del 19/12/2025 - respinta una richiesta di rinvio del ricorrente perchè formulata per poter rispondere a quanto già dedotto dalla controparte con le controdeduzioni - il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene all'asserita decadenza dal potere impositivo si deve rammentare che, come è noto, e come ha affermato la Suprema Corte (cfr. Cass., sez. V, n. 3988/25), le agevolazioni prima casa sono concesse per raggiungere uno scopo specifico, ossia per destinare l'immobile a propria abitazione, e non possono essere mantenute sine die (senza un termine). Per tale motivo è stato stabilito un termine entro il quale adibire l'immobile acquistato a propria abitazione, o comunque per svolgere le attività che consentono l'agevolazione, ed un termine per l'Ufficio per l'eventuale revoca delle agevolazioni.
Ovviamente il termine per adempiere alla condizione (trasferire la propria residenza o, come nel caso di specie, procedere alla fusione catastale delle unità immobiliari acquistate) non può essere più lungo (né può coincidere) del termine triennale che la legge concede all'amministrazione finanziaria per effettuare i controlli.
Di conseguenza, se il contribuente ha tre anni di tempo dalla registrazione dell'atto (cfr. art. 76 del d.P.R.
131/1986) per compiere le attività che comportano l'agevolazione e l'Amministrazione ha il medesimo termine triennale per esercitare il potere accertativo, il dies a quo per quest'ultima deve necessariamente partire dal dies ad quem del contribuente, ossia dalla scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto.
D'altro canto, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che “il termine di decadenza dell'azione della Amministrazione finanziaria è computabile dalla data in cui l'Ufficio può contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato” e quindi dalla data di registrazione dell'atto solo in caso di mendacio c.d. originario, per la mancanza ab origine dei requisiti condizionanti l'agevolazione fiscale, “mentre, in caso di mendacio cd. successivo (per il sopraggiungere di fatti, prevedibili o meno, all'epoca del contratto, che evidenziano la perdita della qualità enunciata nell'atto), il potere sorge e può essere esercitato solo a partire dell'evento stesso, che segna il giorno iniziale di maturazione del termine di decadenza” (Cass., sez. V, ord. n. 15422, 10/6/2025, Rv 675101-02) e quindi nel caso del mancato compimento delle attività che comportano l'agevolazione solo dal maturare del termine entro il quale avrebbero dovuto essere compiute.
Ebbene, nella specie l'atto è stato registrato il 23/2/2021 sicchè il termine per il contribuente maturava il
22/2/2024 mentre l'Amministrazione aveva tre anni da tale data (con scadenza pertanto il 21/2/2027) per svolgere i controlli.
E' allora del tutto evidente che l'Amministrazione ha ampiamente rispettato il termine.
Ciò posto, contrariamente a quanto pare avere ritenuto parte ricorrente, l'avvenuta revoca delle agevolazioni fiscali non è dipesa dal mancato trasferimento della residenza nel termine triennale ma dalla mancata fusione catastale dei due immobili acquistati nel medesimo termine nonostante l'impegno in tal senso assunto nell'atto di compravendita (cfr., da ultimo, Cass. 8139/25 che ha espressamente affermato “che l'agevolazione presuppone che, entro il termine di tre anni dalla registrazione, deve esser dato effettivo seguito all'impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all'unificazione dei locali”).
Correttamente pertanto l'Amministrazione ha revocato l'agevolazione fiscale.
Come è stato precisato con l'atto di costituzione la revoca deve però essere riferita solo all'immobile avente minore rendita catastale (fg. 11, p.lla 58, sub. 6, piano 1, cat. A/3, cl. 3, vani 6, superficie catastale mq. 141,
R.C. euro 387,34), dovendo qualificare soltanto quest'ultimo come seconda casa.
Pertanto la pretesa tributaria deve essere rideterminata in euro 3.498,00 oltre sanzione pari al 30%, con il seguente calcolo: rendita catastale (R.C.) € 387,34 x 126 (coefficiente di rivalutazione per le seconde case)
- € 48.804,84 di cui € 4.392,00 (imposta 9%) - R.C. € 387,34 x 115,5 (coefficiente di rivalutazione per le prime case) = € 44.737,77 di cui € 894,75 (imposta 2%).
Il ricorso deve allora essere rigettato confermandosi il recupero dell'imposta di registro con la precisazione indicata.
Atteso il rigetto di tutti motivi di ricorso, le spese devono seguire la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1191,009