Sentenza 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01113/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2021, proposto da
Mysun S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato EA Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, Regione Puglia, Arpa Puglia, Arpa Puglia - Dipartimento Brindisi, Comune di Brindisi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento dirigenziale n. 54 del 24.05.2021 con il quale la Provincia di Brindisi – Area 4: Ambiente Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente – ha formulato giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalla odierna ricorrente avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza pari a circa 9001 Kwp e delle relative opere connesse da realizzarsi nel Comune di Brindisi, nonché della relativa nota di trasmissione da parte del medesimo Ente prot. n. 0017336 del 24.05.2021:
b) dei pareri negativi espressi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e, segnatamente:
b1) nota della Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, prot. n. 18395 del 6.05.2020;
b2) note dell'ARPA DAP Brindisi prot. n. 54005 del 3.09.2020 e prot. n. 23074 del 15.04.2020;
b3) nota Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio prot. n. 7104 del 29.09.2020;
b4) nota Comune di Brindisi prot. n.84480/2020 del 30.09.2020;
NONCHÉ, OVE OCCORRA,
NEI LIMITI DELL'INTERESSE AZIONATO
del PPTR Puglia, approvato con delibera di G.r. 16.02.2015, n. 176, con specifico riferimento: agli artt. 89 (“Strumenti di controllo preventivo”) e 91 (“Accertamento di compatibilità paesaggistica”; alle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” (Elaborato 4.4.1 Parte I); alle previsioni di cui alla Scheda d'Ambito 9 (“Campagna brindisina”), e alla relativa normativa d'uso, se ed in quanto ostativi all'assentibilità del progetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. EA RI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto depositato in data 7 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto, pertanto, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
Per consolidato orientamento, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. Infatti, nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a;
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione e in assenza di costituzione in giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ Moro, Presidente FF
Lorenzo Ieva, Consigliere
EA RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA RI | IZ Moro |
IL SEGRETARIO