TAR Perugia, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 164
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Nullità per difetto assoluto di attribuzione

    L'EA è l'organismo di coordinamento responsabile nei confronti dell'Unione europea per la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, avendo il compito di sospendere le erogazioni e accertare se i destinatari possiedano i requisiti necessari, nonché di avviare procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria

    L'Agenzia non ha svolto un'autonoma valutazione del materiale istruttorio acquisito nel procedimento penale, ma si è basata sulla sentenza penale che, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, non ha affermato la responsabilità del ricorrente. L'Agenzia avrebbe dovuto svolgere approfondimenti autonomi sulla posizione del ricorrente e vagliare le sue osservazioni.

  • Accolto
    Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, sviamento di potere, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria

    La sentenza penale non ha affermato la responsabilità del ricorrente, ma solo l'insussistenza dei presupposti per un proscioglimento con formula piena, dando atto di una situazione di incertezza per alcuni imputati. Le valutazioni complessive del procedimento penale sono inidonee a dimostrare la specifica responsabilità del sig. -OMISSIS-. L'Agenzia non ha considerato le osservazioni del ricorrente che spiegavano la prassi dei depositi temporanei e la certificazione dei tecnici.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti in contrasto con la polizza fideiussoria

    Le controversie riguardanti l'escussione di una polizza fideiussoria rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto privatistico inerente un contratto autonomo di garanzia. La domanda volta a ottenere l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni stabilite nella polizza ai fini della relativa escussione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 2947 c.c.

    Le censure inerenti all'intervenuta prescrizione restano assorbite dall'accoglimento dei motivi di ricorso relativi al difetto di istruttoria e motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 164
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 164
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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