Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 407
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica della cartella esattoriale

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata prova della notifica dell'atto introduttivo e per non aver il ricorrente depositato gli atti nei termini previsti dalla legge, impedendo la verifica della tempestività del ricorso.

  • Inammissibile
    Regolarità del pagamento

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata prova della notifica dell'atto introduttivo e per non aver il ricorrente depositato gli atti nei termini previsti dalla legge, impedendo la verifica della tempestività del ricorso.

  • Inammissibile
    Richiesta rimborso spese

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato deciso sulle spese per la mancata costituzione del concessionario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 407
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 407
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo