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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 407/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
QUARANTA ENRICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3774/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200001063428 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con apposito ricorso Ricorrente_1 impugnava la cartella n° 02820200001063428 del 27/12/2021 n° 02820259004943045000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo la relativa mancata notifica.
Esponeva nel contesto:
che nel corso dell'anno 2015, il Comune di Aversa gli inviava un sollecito di pagamento relativo alla terza rata della TARI (all'epoca denominata TARES) dell'anno 2013, risultante, secondo loro, non saldata;
che a seguito di tale comunicazione, egli si recava presso l'Ufficio Tributi del Comune di Aversa e in quella sede il personale tratteneva la ricevuta della terza rata con la motivazione che “era necessario effettuare degli accertamenti, in quanto il pagamento non risultava registrato nei loro sistemi”;
Considerando che il pagamento dell'imposta era stato effettuato regolarmente concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. L'annullamento della cartella esattoriale in oggetto;
2. Il riconoscimento della regolarità del pagamento effettuato nel 2014; 3. Il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'assistenza e la gestione del presente ricorso.
All'udienza del 12.1.26 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da seguente dispositivo.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero va ricordato che, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Dlgs 546/92, esso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e che il ricorrente deve depositare nella segreteria adita l'originale del ricorso notificato ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione a mezzo raccomandata, entro trenta giorni dalla proposizione dello stesso.
E' onere quindi del contribuente costituirsi in giudizio e depositare gli atti, in originale o fotocopia, in modo da consentire al giudice la verifica della tempestività del ricorso la cui insussistenza può condurre alla declaratoria d'ufficio d'inammissibilità.
Nella circostanza non è stata resa alcuna prova della notifica dell'atto introduttivo.
Tal che l'impugnazione va rigettato in rito.
Nulla sulle spese per la mancata costituzione del concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero va ricordato che, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Dlgs 546/92, esso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e che il ricorrente deve depositare nella segreteria adita l'originale del ricorso notificato ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione a mezzo raccomandata, entro trenta giorni dalla proposizione dello stesso.
E' onere quindi del contribuente costituirsi in giudizio e depositare gli atti, in originale o fotocopia, in modo da consentire al giudice la verifica della tempestività del ricorso la cui insussistenza può condurre alla declaratoria d'ufficio d'inammissibilità.
Nella circostanza non è stata resa alcuna prova della notifica dell'atto introduttivo.
Tal che l'impugnazione va rigettato in rito.
Nulla sulle spese per la mancata costituzione del concessionario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Caserta il 12.1.2026 Il Giudice
Monocratico Dott. IC NT
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
QUARANTA ENRICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3774/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200001063428 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con apposito ricorso Ricorrente_1 impugnava la cartella n° 02820200001063428 del 27/12/2021 n° 02820259004943045000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo la relativa mancata notifica.
Esponeva nel contesto:
che nel corso dell'anno 2015, il Comune di Aversa gli inviava un sollecito di pagamento relativo alla terza rata della TARI (all'epoca denominata TARES) dell'anno 2013, risultante, secondo loro, non saldata;
che a seguito di tale comunicazione, egli si recava presso l'Ufficio Tributi del Comune di Aversa e in quella sede il personale tratteneva la ricevuta della terza rata con la motivazione che “era necessario effettuare degli accertamenti, in quanto il pagamento non risultava registrato nei loro sistemi”;
Considerando che il pagamento dell'imposta era stato effettuato regolarmente concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. L'annullamento della cartella esattoriale in oggetto;
2. Il riconoscimento della regolarità del pagamento effettuato nel 2014; 3. Il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'assistenza e la gestione del presente ricorso.
All'udienza del 12.1.26 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da seguente dispositivo.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero va ricordato che, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Dlgs 546/92, esso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e che il ricorrente deve depositare nella segreteria adita l'originale del ricorso notificato ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione a mezzo raccomandata, entro trenta giorni dalla proposizione dello stesso.
E' onere quindi del contribuente costituirsi in giudizio e depositare gli atti, in originale o fotocopia, in modo da consentire al giudice la verifica della tempestività del ricorso la cui insussistenza può condurre alla declaratoria d'ufficio d'inammissibilità.
Nella circostanza non è stata resa alcuna prova della notifica dell'atto introduttivo.
Tal che l'impugnazione va rigettato in rito.
Nulla sulle spese per la mancata costituzione del concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero va ricordato che, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Dlgs 546/92, esso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e che il ricorrente deve depositare nella segreteria adita l'originale del ricorso notificato ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione a mezzo raccomandata, entro trenta giorni dalla proposizione dello stesso.
E' onere quindi del contribuente costituirsi in giudizio e depositare gli atti, in originale o fotocopia, in modo da consentire al giudice la verifica della tempestività del ricorso la cui insussistenza può condurre alla declaratoria d'ufficio d'inammissibilità.
Nella circostanza non è stata resa alcuna prova della notifica dell'atto introduttivo.
Tal che l'impugnazione va rigettato in rito.
Nulla sulle spese per la mancata costituzione del concessionario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Caserta il 12.1.2026 Il Giudice
Monocratico Dott. IC NT