CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 14/01/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 587/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12377/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco, 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00095951 58 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22414/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli in data 30.05.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ER al fine di impugnare la cartella di pagamento n. . 071 2025 00095951 58 000 che si assume notificata in data 02/04/2025 con la quale l'Agenzia delle entrate- riscossione intimava il pagamento della somma di euro 260.80 per il mancato pagamento della Tassa automobilistica, anno di riferimento 2019
Parte ricorrente eccepisce l' illegittimità dell' impugnato atto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica atti prodromici
2. Intervenuta prescrizione triennale/ Decadenza
Tanto premesso, conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce l' ER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rappresentando che, ogni doglianza relativa alla notifica degli atti supposti va avanzata esclusivamente nei confronti dell' Ente
Creditore Regione Campania.
Rimarca quindi la legittimità del proprio operato e conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
Il contribuente non ha convenuto in giudizio l'Ente Creditore Regione Campania.
Benchè nel ricorso indichi come controparte anche la Regione Campania, di fatto notifica il ricorso solo all' ER
Inoltre il contribuente non esibisce la relata di notifica della cartella e pertanto è precluso ogni controllo sulla tempestività del ricorso
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in euro 120,00 in favore dell'ER.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12377/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco, 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00095951 58 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22414/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli in data 30.05.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ER al fine di impugnare la cartella di pagamento n. . 071 2025 00095951 58 000 che si assume notificata in data 02/04/2025 con la quale l'Agenzia delle entrate- riscossione intimava il pagamento della somma di euro 260.80 per il mancato pagamento della Tassa automobilistica, anno di riferimento 2019
Parte ricorrente eccepisce l' illegittimità dell' impugnato atto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica atti prodromici
2. Intervenuta prescrizione triennale/ Decadenza
Tanto premesso, conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce l' ER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rappresentando che, ogni doglianza relativa alla notifica degli atti supposti va avanzata esclusivamente nei confronti dell' Ente
Creditore Regione Campania.
Rimarca quindi la legittimità del proprio operato e conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
Il contribuente non ha convenuto in giudizio l'Ente Creditore Regione Campania.
Benchè nel ricorso indichi come controparte anche la Regione Campania, di fatto notifica il ricorso solo all' ER
Inoltre il contribuente non esibisce la relata di notifica della cartella e pertanto è precluso ogni controllo sulla tempestività del ricorso
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in euro 120,00 in favore dell'ER.