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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/10/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
n.3600/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio RM
EL, nella presente controversia tra
, con l'assistenza e la difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. MARZANO ETTORE -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e la difesa dell'avv. PALUMBO CLAUDIA CP_1
-c.f. ; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 14/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi degli artt.429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di infortunio verificatosi il
22/11/2021) – ha previsto l'erogazione da parte dell' di CP_1 un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie – in ordine alla quantificazione dei postumi scaturiti dall'infortunio occorso al ricorrente – la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono
1 condivisibili, in quanto esaustivamente motivate – ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia lamentata dalla parte ricorrente e l'infortunio lavorativo. Tuttavia, ha valutato il danno biologico subito dalla parte ricorrente nella misura dell'8%, che è identica alla percentuale riconosciuta e indennizzata dall' in sede amministrativa. CP_1
Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
Atteso il deposito dell'autodichiarazione reddituale attestante il diritto della parte ricorrente all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente le spese della C.T.U. –nella misura già liquidata con separato decreto- vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Eugenio RM EL)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio RM
EL, nella presente controversia tra
, con l'assistenza e la difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. MARZANO ETTORE -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e la difesa dell'avv. PALUMBO CLAUDIA CP_1
-c.f. ; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 14/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi degli artt.429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di infortunio verificatosi il
22/11/2021) – ha previsto l'erogazione da parte dell' di CP_1 un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie – in ordine alla quantificazione dei postumi scaturiti dall'infortunio occorso al ricorrente – la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono
1 condivisibili, in quanto esaustivamente motivate – ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia lamentata dalla parte ricorrente e l'infortunio lavorativo. Tuttavia, ha valutato il danno biologico subito dalla parte ricorrente nella misura dell'8%, che è identica alla percentuale riconosciuta e indennizzata dall' in sede amministrativa. CP_1
Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
Atteso il deposito dell'autodichiarazione reddituale attestante il diritto della parte ricorrente all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente le spese della C.T.U. –nella misura già liquidata con separato decreto- vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Eugenio RM EL)
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