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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/10/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2573/2025 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio
[...]
dell'avvocato Antonio Nicolini, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avvocati Marina Olla e
UR FU, ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'ufficio legale dell'Ente
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.7.2025 il signor ha Parte_1
agito in giudizio nei confronti dell' , richiedendo a questo Tribunale CP_1
di voler accertare e dichiarare il proprio diritto all'anticipo pensionistico sociale, di cui all'art. 1, comma 179, lett. a), L. n. 232/2016 (c.d. APE
pagina 1 sociale), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
17.6.2024.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato di aver prestato attività lavorativa dapprima alle dipendenze della S.I.P., Direzione Regionale Sardegna, poi Telecom
Italia S.p.A., e, successivamente, del Consorzio Industriale Provinciale di
Cagliari (CACIP), fino al 31.8.2020, data di comunicazione del licenziamento.
Ha quindi allegato di aver impugnato il provvedimento espulsivo con ricorso respinto da questo Tribunale e successivamente dalla Corte
d'Appello di Cagliari. Peraltro, avverso la decisione del Giudice
d'Appello, pendeva specifico gravame nanti la Suprema Corte di cassazione.
Tanto premesso, ha rilevato che, con domanda amministrativa n.
9030000201123 del 17.6.2024, egli aveva richiesto all'
[...]
il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE CP_2
sociale, affermando di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 1, comma 179, lett. a), L. n. 232/2016 per la fruizione del beneficio, vale a dire lo stato di disoccupazione, l'anzianità contributiva superiore a 30 anni e quella anagrafica (63 anni e 5 mesi) prevista dalla citata disposizione.
Senonché, con comunicazione prot. n. 0343051 del 17.7.2024, l' CP_1
aveva rigettato la domanda, sul rilievo per cui l'istante non si troverebbe nella seguente condizione: “aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo”.
E tuttavia, secondo il ricorrente, era da ritenersi erronea, oltre che superata, l'interpretazione del dato normativo (art. 1, comma 179, lett. a),
L. n. 232/2016) fatta propria dall' , secondo la quale costituisce CP_1
requisito indefettibile per l'ottenimento del beneficio la fruizione dell'indennità di disoccupazione (c.d. NASPI) nei tre mesi precedenti alla
pagina 2 domanda amministrativa di accesso alla prestazione di accompagnamento alla pensione.
In realtà, come chiarito dalla giurisprudenza, la norma richiede, per l'accesso alla prestazione, la condizione di disoccupazione del beneficiario, ma non anche che questi abbia in concreto fruito dell'indennità di disoccupazione.
2. L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso. CP_1
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
*******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
Ai sensi del vigente art. 1, comma 179, lettera a) della L. n. 232/2016
(da ultimo modificato dall'art. 1 della L. n. 197/2022 e in vigore dal
1.1.2023), agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata d cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) di tale disposizione, al compimento del requisito anagrafico (ora 63 anni e 5 mesi), è riconosciuta un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
La lettera a) fa testualmente riferimento a coloro che “si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso
pagina 3 integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
Si noti che il termine “da almeno tre mesi” presente dopo la parola
“spettante” è stato da ultimo soppresso dall'art. 1, comma 91, della L. n.
234/2021 (legge di bilancio 2022).
Tanto premesso, questo giudice non intende discostarsi dall'orientamento interpretativo fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai consolidato.
Come ha chiarito la Suprema Corte (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 7846 del 25.3.2025, che richiama la sentenza n. 24950 del
17.9.2024), la predetta disposizione va correttamente interpretata nel senso che l'accesso all'indennità in esame (c.d. APE sociale) richiede, tra gli altri requisiti, la condizione di disoccupazione del beneficiario, ma non anche che questi abbia in concreto fruito dell'indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto la norma, nel suo testo originario, che, ove quest'ultima sia stata percepita, debbano essere trascorsi almeno tre mesi dalla sua cessazione.
Secondo la Suprema Corte, a sostegno dell'anzidetta interpretazione si
è evidenziato che la lettera della norma non istituisce alcuna correlazione positiva tra la percezione dell'indennità di disoccupazione e la fruizione dell'APE sociale: diversi sono infatti i requisiti contributivi per l'accesso alle due prestazioni.
Ed ancora, sempre secondo la Suprema Corte, non è prevista alcuna continuità tra le due prestazioni, posto che, anzi, ove fosse stata percepita l'una (disoccupazione) dovevano trascorrere almeno tre mesi per poter beneficiare dell'altra (APE sociale); ed è proprio tale correlazione meramente negativa ad indurre a ritenere che il riferimento alla cessazione (in origine da almeno tre mesi) della fruizione dell'indennità di disoccupazione valga semplicemente ad evidenziare un particolare stato di bisogno della persona che il legislatore ha ritenuto meritevole di
pagina 4 tutela e protezione e che, ovviamente, è tanto più rilevante allorché non si sia nemmeno fruito dell'indennità di disoccupazione.
Venendo al caso di specie, si osserva che il ricorrente, al momento della domanda amministrativa, aveva maturato tutti i requisiti previsti dalla norma, ovverosia lo stato di disoccupazione, come sopra chiarito,
l'anzianità contributiva (superiore a 30 anni) e quella anagrafica (63 anni e 5 mesi).
Per tali motivi, egli ha diritto alla prestazione richiesta, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17.6.2024).
Di conseguenza, l' deve essere condannato alla corresponsione CP_1
in favore del ricorrente della prestazione e dei relativi arretrati, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, con decorrenza di legge dalla citata domanda amministrativa.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore indeterminabile.
I compensi si liquidano con esclusione di quelli previsti per la fase istruttoria.
Sul punto si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la presente causa, trattata ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., viene decisa unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di percepire Parte_1
l'anticipo pensionistico sociale (c.d. APE sociale), con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17.6.2024;
pagina 5 2) per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del signor CP_1
della predetta prestazione e degli arretrati, oltre alla Parte_1
maggior somma tra interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
14.6.2024;
3) condanna l' alla rifusione in favore del signor CP_1 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 3.600,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 31.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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