Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03466/2026REG.PROV.COLL.
N. 07534/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7534 del 2025, proposto da
NI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Franceschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via S. Sonnino n. 37;
contro
Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Officine Porto RE s.r.l. e LD Gestioni s.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 298/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il Cons. RA EL MO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. La controversia riguarda la partecipazione al bando POR FESR Sardegna 2014-2020 - Strategia 2 “ Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese - Programma di intervento 3 Competitività delle imprese” - Bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T2) ”.
2. NI s.r.l. (di seguito: “NI”) ha presentato domanda un progetto volto all’acquisto di un appartamento situato nel centro di Cagliari per destinarlo all’attività di affittacamere per un investimento complessivo.
3. La Regione, con provvedimento 5 novembre 2018 n. 15423/XI.8, ha respinto la domanda codice n. T2C_Turismo-10.
4. La Regione ha respinto il ricorso gerarchico presentato dalla società avverso il predetto diniego con provvedimento 27 febbraio 2019 n. 3255/Det/184.
5. NI ha impugnato i predetti provvedimenti davanti al Tar Sardegna.
6. Il Tar, con sentenza 9 aprile 2025 n. 298, ha respinto il ricorso.
7. NI ha appellato la sentenza con ricorso n. 7534 del 2025.
8. Nel corso del presente grado di giudizio si è costituita la Regione Autonoma della Sardegna.
9. All’udienza del 2 aprile la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
10. L’appello è infondato.
10.1. L’esito del giudizio esime il Collegio dal valutare specifici profili di inammissibilità dedotti dall’Amministrazione.
11. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato il primo mezzo, relativo all’asserita violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
L’appellante lamenta in particolare che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della presenza, nel provvedimento di diniego, di ragioni giustificative non comunicate in precedenza, e della mancata considerazione, da parte della Regione, delle memorie procedimentali prodotte dall’appellante e dell’omessa attivazione del soccorso istruttorio.
Inoltre il Tar avrebbe “ equivocato il fatto che avviare una nuova attività sia incompatibile con l’acquisire un’attività già esistente ” e avrebbe “ aderito alla nozione di “piano” più comoda per la Regione senza esaminare a fondo il Bando ”.
11.1. Il motivo è infondato.
11.2. La Regione, con nota 21 giugno 2018, ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, che il progetto presentato da NI è composto per l’81,6% dall’acquisto di un immobile e da servizi per la restante parte, così integrando i presupposti di inammissibilità ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 commi 3 e 5 e dell’art. 7 comma 2 delle disposizioni attuative, come “specificato nella FAQ 38”.
La nota fa riferimento esplicito alle seguenti previsione contenute nelle disposizioni attuative:
- ai sensi dell’art. 5 comma 3 delle disposizioni attuative “ Un piano consistente prevalentemente nella realizzazione o nell’acquisto di immobili e/o altre di opere murarie non è agevolabile ”;
- ai sensi del successivo comma 5 “ Il valore del piano oggetto di aiuto è compreso tra 200.000 e 800.000 euro di costi e spese ammissibili, al netto di IVA ” e “ La composizione delle voci del piano non può superare i massimali ” ivi indicati;
- ai sensi dell’art. 7 comma 2 “ le spese per l’acquisto di immobili e/o le spese per opere murare e infrastrutture nel loro complesso non possono eccedere il 60% del valore del piano ”.
NI ha rappresentato con la memoria procedimentale che
- i due parametri di riferimento per il calcolo del 60% di cui all’art. 7 comma 2 del bando sono, da un lato, il valore ammissibile dell’immobile (359.400,00 euro) e, dall’altro lato, l’ammontare dell’intero investimento (606.000,00 euro), dovendo il concetto di “piano” essere inteso, in questa sede, quale “valore del piano complessivo” e non quale “valore del piano ammissibile”;
- anche volendo intendere il concetto di piano nella seconda accezione (quindi, per un importo di euro 440.400,00), occorrerebbe comunque scomputare il costo di arredi e attrezzature, che risulterebbero dalla descrizione dell’investimento prodotta, dalle fotografie allegate alla domanda di aiuti e dettagliatamente elencati nell’allegato prodotto insieme alla nota di controdeduzioni (all.to 3 dell’atto di costituzione della Regione), trattandosi di compravendita mista mobiliare e immobiliare: pertanto, dall’importo di euro 525.000,00 dovrebbe essere sottratta la somma di euro 84.804,00 al fine di determinare l’effettivo importo relativo all’acquisto dell’immobile, individuato in euro 440.196,00.
In ragione di detta ultima impostazione, sottratto dal valore del piano ammissibile (euro 440.400,00) l’importo per l’acquisto di mobili, arredi e attrezzature (euro 84.804,00) e l’importo per i servizi (81.000,00), si ottiene il valore ammissibile dell’immobile (euro 238.596,00), inferiore al 60% del valore del piano ammissibile.
Con il provvedimento di diniego 5 novembre 2018, confermato con il provvedimento di riesame 27 febbraio 2019, la Regione, motivando rispetto agli assunti spesi dalla società, ha accertato la presenza delle criticità già rappresentate con la nota 21 giugno 2018.
11.3. Non è quindi fondata la censura di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in ragione dell’asserita novità, contenuta nel provvedimento di diniego, del richiamo alla FAQ 38.
Già la nota regionale di comunicazione dei motivi ostativi 21 giugno 2018 contiene un espresso richiamo alla FAQ 38.
Posto poi che la società si è difesa nel procedimento rilevando che il concetto di “piano” deve essere inteso quale “valore del piano complessivo” e non quale “valore del piano ammissibile”, la Regione ha richiamato, nel provvedimento conclusivo, il contenuto della FAQ 38, laddove si precisa che il parametro di riferimento per il calcolo del 60% è costituito dal “valore del piano ammissibile”.
Pertanto non risulta fondata la deduzione di parte appellante circa la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, laddove muove dal richiamo della FAQ 38 nel provvedimento conclusivo per dedurne che le deduzioni procedimentali di NI non sono state valutate.
Peraltro, lo stesso espresso riferimento agli arredi, di cui al qui impugnato provvedimento di diniego, trova causa nelle difese procedimentali della società.
La Regione, con nota 21 giugno 2018, ha infatti comunicato a NI che osta all’accoglimento della domanda il mancato rispetto della proporzione fra le varie attività comprese nel progetto, prescritta dall’art. 7 comma 2 delle disposizioni attuative nel 60% per l’acquisto di un immobile rispetto al valore complessivo del piano.
Uno degli assunti spesi nel procedimento dalla società fa riferimento alla necessità di distinguere il costo per l’acquisto dell’’immobile dal costo per l’acquisto degli arredi, determinando così un abbassamento del costo imputabile alla voce acquisto di immobile.
Per riscontrare detta difesa la Regione ha richiamato le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter accogliere la prospettazione della società, così approfondendo il tema.
Pertanto il riferimento agli arredi non costituisce un’ulteriore ragione del diniego ma serva a confermare la prospettazione regionale di cui alla nota 21 giugno 2018, superando l’assunto della società, volto a confutare la correttezza degli importi presi quali parametri di riferimento del calcolo della proporzione del 60%.
Piuttosto il riferimento agli arredi rende evidente come l’Amministrazione ha valutato le difese procedimentali dell’appellante.
Neppure tale deduzione supporta quindi la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
11.4. Non è infine sufficiente a tal fine richiamare l’analisi di mercato prodotta dalla società nel procedimento, che non sarebbe stata analiticamente confutata dalla regione nel provvedimento conclusivo.
Da un lato non sono specificamente illustrate le argomentazioni decisive che sarebbero state trascurate dall’Amministrazione regionale, né in quale misura avrebbero potuto determinare un esito differente dell’istruttoria, considerato anche il contenuto del provvedimento (richiamato sopra).
Dall’altro lato l’analisi di mercato illustra le modalità di valutazione del valore dell’immobile, nel quale il generico riferimento agli arredi non richiede di essere specificamente esaminato, posto anche che la Regione ha ritenuto di non poter distinguere, nel prezzo, la parte riguardante gli arredi dal costo del bene immobile.
Del resto, il provvedimento di diniego riporta le ragione a supporto dell’irrilevanza dell’analisi di mercato al fine della quantificazione delle spese per gli arredi, dove si legge che “ l'analisi di mercato/perizia prodotta non opera alcuna distinzione” tra valore dell’immobile e valore degli arredi e attrezzature in quanto si limita a comparare “immobili assimilabili per "zona, vetustà e tipo di costruzione ... aventi metrature ampie e ideali come B&B e affittacamere", valutando il prezzo a mq della "struttura/immobile" e non calcolando, o meglio, non facendo alcun riferimento al “valore” degli arredi e attrezzature ”.
In ogni caso, “ non sussiste un onere di puntuale e analitica confutazione di ogni singolo aspetto dedotto dal privato nel procedimento, potendo l’Amministrazione limitarsi a incentrare la propria disamina sugli aspetti rilevanti per la decisione finale ” (Cons. St., sez. VI, 13 gennaio 2026 n. 266), come accaduto nel caso di specie.
12. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato il secondo mezzo, relativo all’asserito vizio di motivazione e alla violazione dell’art. 5 commi 3 e 5 e dell’art. 7 comma 2 delle disposizioni attuative.
12.1. Con il quarto motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non ha considerato che i limiti percentuali, pur interpretati come ritenuto dalla Regione, risultano rispettati se si considera che il piano comprende mobili e arredi.
12.1. I motivi, fra loro connessi in quanto riguardanti gli arredi, sono infondati.
12.2. Merita conferma la pronuncia gravata laddove il Tar ha ritenuto che non si possa “ in alcun modo desumere dalla domanda e dai relativi allegati che le spese indicate per l’acquisto dell’immobile comprendessero anche costi relativi all’acquisto di arredi ”.
Non si evince infatti dalla domanda e dai relativi allegati che le spese indicate per l’acquisto dell’immobile comprendano anche i costi relativi all’acquisto di arredi, così da non poter scomputare il corrispondente onere dal prezzo della compravendita.
Piuttosto nella domanda, alla voce “mobili e arredi”, la società ha indicato una cifra pari a zero.
Il piano descrittivo non contiene indicazioni circa gli asseriti beni mobili (arredi e attrezzature) e il relativo valore economico.
Non si può infatti dedurre che la compravendita dell’immobile comprendesse anche arredi e attrezzature dall’affermazione secondo cui “ l’immobile è già pronto per l’attività ”.
Detta affermazione può infatti riferirsi all’immobile in quanto tale.
Né può muoversi dal fatto che l’immobile era precedentemente adibito a “ servizio di alloggio extra alberghiero ”, per dedurre che la Regione avrebbe dovuto considerare la compravendita (e quindi il prezzo corrisposto) comprensiva anche di “ arredi e attrezzature specifiche ”, così da scomputarne il relativo costo.
Infatti l’atto di compravendita è stato stipulato da un soggetto privato estraneo alla gestione dell’immobile, invece svolta da una società terza (nel piano descrittivo si precisa che “ l’appartamento individuato, di proprietà di una persona fisica, è utilizzato tramite un contratto di gestione, da una società ”).
Pertanto, non c’è nella domanda non solo una evidenza della presenza delle spese per arredi e del relativo ammontare ma neppure un riferimento esplicito a tale tipologia di spesa e alla relativa quantificazione.
Ne è idoneo a superare quanto inserito nella domanda dalla società il fatto che, in sede di memoria procedimentale, la stessa abbia indicato un valore complessivo degli arredi pari a euro 84.804,00 e abbia allegato l’inventario degli arredi.
Infatti, comunque, gli atti presentati dall’istante successivamente alla presentazione della domanda, nel rispetto dei termini previsti dall’avviso, non sono idonei a modificarne l’oggetto della stessa.
Le procedure per la concessione di contributi pubblici impongono, infatti, di rispettare “ alcuni limiti, quali quello della par condicio (che ne esclude l’utilizzazione suppletiva nel caso dell’inosservanza di adempimenti procedimentali significativi) ed il c.d. limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda) ” (Cons. St., sez. V, 27 agosto 2025 n. 7118).
Si aggiunge che comunque l’inventario non reca alcuna indicazione dei costi degli specifici elementi di arredo, mentre il valore complessivo degli arredi non è accompagnato da alcun parametro di quantificazione. E ciò risulta tanto più rilevante se si considera che l’art. 7 comma 2 delle disposizioni attuative prescrive le modalità che consentono di far valere anche l’acquisto di impianti e attrezzature, peraltro con riferimento al caso dell’acquisizione di una “unità produttiva esistente” (laddove nel piano di NI di fa riferimento all’acquisto di un immobile): “ l’acquisto può riguardare anche macchinari, impianti ed attrezzature usati purché: il venditore rilasci una dichiarazione attestante l’origine esatta del materiale e conformi che lo stesso non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; sia prodotta una perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo attestante che: i. il prezzo non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di un’attrezzatura simile nuova; ii. le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell’operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti ”.
Non essendoci nella domanda non solo una evidenza della presenza delle spese per arredi e del relativo ammontare ma neppure un riferimento esplicito a tale tipologia di spesa e alla relativa quantificazione, non sussiste il presupposto di fatto della censura di parte appellante, né i presupposti per censurare sul punto il diniego impugnato.
Essa è quindi infondata, senza che risulti a tal fine necessario valutare l’ammissibilità delle spese relative agli arredi, considerando anche le caratteristiche degli stessi (nuovi o usati), nonché dello scorporo delle spese di arredo dal costo del bene immobile. E ciò anche considerando la motivazione del diniego, laddove si riferisce all’impossibilità di considerare il costo degli arredi in ragione del contenuto della domanda, mentre il riferimento ai beni “usati” costituisce un argomento ulteriore, assorbito dal primo.
Infatti la Regione, in mancanza di una indicazione in tal senso in sede di domanda, non ha potuto tenerne conto, sicché neppure ha potuto considerare tale voce in sede di verifica del rispetto del limite percentuale del 60%.
Né può ritenersi che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, non essendocene i presupposti.
In termini generali, infatti, “ nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità – rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2, e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ” (Cons. St., sez. V, 27 agosto 2025 n. 7118).
Infatti, i procedimenti selettivi si conformano non soltanto alle esigenze di celerità, ma anche alla necessità di preservare gli altri partecipanti da possibili ritardi e dall’alterazione della competizione che potrebbe ingenerarsi con l’ammissione postuma di domande non completate con la medesima cura che è ragionevole attendersi da soggetti che partecipano a procedura di assegnazione di fondi pubblici (Cons. St., sez. V, 27 agosto 2025 n. 7118).
In tale contesto l’art. 9 delle disposizioni attuative ammette il soccorso istruttorio “ in tutti i casi in cui l’integrazione documentale o i chiarimenti su elementi esposti in domanda consentono di acquisire documenti o informazioni utili all’istruttoria ”, purché non “ siano alterate le condizioni di partecipazione al bando da parte di tutti i proponenti (Es. potrà essere richiesta la trasmissione di un documento previsto dal bando e utile ad accertare un fatto dichiarato o verificato ma non potrà essere integrato un documento relativo ad elementi necessari alla valutazione dei quali non si è resa dichiarazione nella domanda) ”.
La fattispecie non risulta integrata nel caso in esame, non essendoci “ elementi esposti in domanda ” da chiarire, atteso che l’istanza non fa riferimento ai mobili e agli arredi e al relativo valore economico. Manca quindi il presupposto per “ l’integrazione documentale o i chiarimenti ” di cui al soccorso istruttorio previsto dall’art. 9 delle disposizioni attuative, considerata anche quanto sopra esposto in merito alla valenza dell’istituto nelle procedure di finanziamento pubblico, che non consente una lettura ampliativa di quanto previsto dall’art. 9 delle disposizioni attuative.
Infatti non c’è nella domanda non solo una evidenza della presenza delle spese per arredi e del relativo ammontare ma neppure un riferimento esplicito a tale tipologia di spesa e alla relativa quantificazione.
Né un atto successivo può modificare l’oggetto di una domanda da presentare entro un termine perentorio.
In un procedimento nel quale è la parte a decidere di partecipare per la soddisfazione di un interesse pretensivo (al finanziamento di un’attività), è la parte interessata che qualifica e delimita l’oggetto della domanda, e quindi della risposta dell’Amministrazione, specie laddove è previsto un termine per la presentazione, sicché scaduto il termine l’oggetto dell’istanza risulta definito.
In base alle regole generali del procedimento, infatti, in detti procedimenti non può che essere il privato a formulare la domanda, posto che l’Amministrazione non conosce anticipatamente le intenzioni del primo.
In base al canone di autoresponsabilità degli istanti, ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione della domanda e nella presentazione della documentazione (Cons. St., sez. V, 2 aprile 2025 n. 2789), così da evitare di esporre la continuità dell’azione amministrative a ritardi e interruzioni che possono essere evitati utilizzando i canoni di diligenza propri dell’attività svolta.
L’operatore economico ha quindi l’onere di formulare attentamente la domanda, non potendo addossare all’Amministrazione la responsabilità delle scelte compiute nella formulazione della stessa e non potendo pretendere che la parte pubblica si adoperi per garantire il buon fine delle aspettative del privato, senza neppure essere messa a parte di quali siano esattamente.
In tale contesto la domanda presentata da NI, considerato quanto sopra esposto, non è connotata da profili di incompletezza o non chiarezza che consentano di essere superati con il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 9 delle disposizioni attuative, considerato quanto sopra illustrato.
Tanto basta per ritenere infondate le censure scrutinate, senza necessità di fare riferimento all’intenzione di NI “ di voler avviare una nuova attività e non l’acquisizione di un’attività produttiva esistente esercitata da un’impresa ”. Infatti, anche se il carattere di novità è da parametrare alla precedente attività svolta da NI e non alla precedente attività svolta nell’immobile acquistato, in ogni caso detta affermazione non apporta elementi che consentano di superare quanto dichiarato dalla società nella domanda in merito alla voce “mobili e arredi”, così come sopra illustrato.
13. Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha accolto la nozione di piano indicata dalla Regione nella FAQ 38, senza motivare la decisione di infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente in relazione a detto profilo.
Secondo l’appellante la nozione di piano evincibile dal bando è un’altra, anche in considerazione del principio del favor partecipationis e non osta a tale conclusione la FAQ 38 in quanto ha esclusivamente la funzione di chiarire il contenuto del bando, non di modificarlo.
13.1. Il motivo è infondato.
Secondo l’appellante la nozione di piano quale parametro per valutare il rispetto del limite massimo del 60% di spese per l’acquisto di un immobile deve essere inteso nel senso di piano presentato dalla società istante, non di piano comprensivo delle sole spese ammissibili.
La tesi non è condivisibile.
Osta la prescrizione recata dall’art. 7 comma 2 delle disposizioni attuative, in base alla quale “ le spese per l’acquisto di immobili e/o le spese per opere murare e infrastrutture nel loro complesso non possono eccedere il 60% del valore del piano ”.
Infatti se il termine di paragone fosse rappresentato dal progetto dell’istante, come dallo stesso presentato, senza la previa valutazione di ammissibilità delle spese ivi contenute, lo stesso istante sarebbe nelle condizioni di non avere un limite per l’acquisto del bene immobile. Egli infatti potrebbe aumentare l’ammontare complessivo del piano fino a ricomprendere la cifra desiderata per l’acquisto dell’immobile, non ostando a tal fine l’art. 5 comma 5 delle disposizioni attuative, che individua nella forbice “fra 200.000 e 800.000 euro” i limiti delle spese ammissibili.
Se, in seguito alla valutazione di ammissibilità, il costo ammissibile del piano non assume rilevanza ai fini della quantificazione del 60%, il valore complessivo ammissibile del piano potrebbe essere finanche equivalente o inferiore al costo dell’immobile, così ponendo nel nulla le regole contenute nelle disposizioni attuative e volte a evitare che il piano possa consistere “ prevalentemente nella realizzazione o nell’acquisto di immobili e/o di altre opere murarie ”, che è definito “ non […] agevolabile ”, o nella “ sola realizzazione o nell’acquisto di un immobile ”, che è definito “ non […] ammissibile ”.
Pertanto, il limite massimo del 60% di spese per l’acquisto di un immobile fa riferimento al piano comprensivo delle sole spese ammissibili.
In tale prospettiva non rilevano, ai fini di interpretare la regola di cui all’art. 7 comma 2, i richiami contenuti, in altri articoli, alla nozione di piano ( infra esaminati) in quanto, in ogni caso, una diversa interpretazione con riferimento alla prescrizione della percentuale del 60% pone nel nulla la regola ivi contenuta.
D’altro canto, neppure è fondata la tesi secondo cui “ Il valore del piano ammissibile è il prodotto di un’elaborazione che è vincolata dall’esigenza di contenere il beneficio entro il 60% della spesa per l’immobile ed entro il 30% della spesa prevista per i servizi”, con la conseguenza che “si dovrebbe continuamente rivedere il calcolo delle singole voci e dunque non vi sarebbe certezza per i soggetti richiedenti su come poter calibrare l’investimento ”.
In base a detta impostazione la nozione di piano ammissibile rende non certo il parametro del valore del piano in quanto il relativo calcolo dipende dalla previa quantificazione dei limiti percentuali. Senonché la regola dei limiti percentuali presuppone la previa determinazione del parametro quantitativo di riferimento, in quanto altrimenti sarebbe comunque aleatoria e quindi priva di portata cogente.
Quindi, posto che il limite massimo del 60% di spese per l’acquisto di un immobile è da parametrare al piano comprensivo delle sole spese ammissibili, non assume una portata determinante la FAQ 38, che non fa che esplicitare una norma già contenuta nelle disposizioni attuative. E ciò in quanto, come affermato dallo stesso appellante, “ Ciò che conta è il significato di piano evincibile dal Bando ”.
Il provvedimento di diniego qui impugnato non fa quindi riferimento alla FAQ 38 per indicare una regola dalla stessa introdotta ma esclusivamente per giovarsi dell’esplicitazione del canone sotteso alla regola del 60%.
Né si pone un tema di favor partecipationis , posto che la disposizione non può che essere interpretata nel senso sopra esposto, posto che altrimenti risulta priva di efficacia cogente.
Sono quindi non conducenti gli assunti che interessano la FAQ 38 (comprensiva delle forme di pubblicità della stessa e della relativa tempistica), in quanto la stessa non risulta determinante.
Pertanto, neppure per tale via si addiviene a ritenere rispettata la percentuale del 60%.
13.2. Parte appellante propone una ulteriore modalità di interpretazione dell’art. 7 comma 2 delle disposizioni attuative, che impone il rispetto della percentuale del 60% per l’acquisto dell’immobile rispetto, al fine di giustificare l’ammissibilità del progetto presentato.
In particolare, “ il Bando consente che una parte delle spese possa considerarsi non ammessa ”.
Pertanto, secondo la prospettazione attorea, “ è corretto che la domanda sia stata compilata inserendo il costo totale della vendita ”.
Posto che, nel piano di NI, l’importo del piano indicato come ammissibile relativamente alla componente immobiliare è di € 359.400,00 e la componente relativa ai servizi è di € 81.000,00, risultano rispettati i limiti percentuali prescritti (60% del piano relativamente all’immobile; 30% relativamente ai servizi).
Senonché la società ha proposto nella domanda un piano ricomprendente spese ammissibili per un valore totale di euro 440.000,00, di cui euro 359.400,00 imputati a capannoni, fabbricati industriali e fabbricati civili, pari al 81,6% del totale, e il restante importo di euro 81.000 a servizi.
Ne deriva che il termine di riferimento, rispetto al quale calcolare il limite percentuale di 60, sono i 440.000,00 euro di spese complessivamente ammissibili, composte da euro 359.400,00 per acquisto immobili e euro 81.000 per servizi, non potendo invece paragonare, al fine di dimostrare il rispetto del limite percentuale, detti ultimi importi posto che l’incidenza di una parte sul tutto richiede di prendere a riferimento quest’ultimo.
Del resto è la stessa domanda presentata da NI a dare conto di come deve essere quantificato il 100%, facendo riferimento ai 440.500 euro quale “ importo piano ” e ai 606.000 euro quale “ Importo piano compresi importi non ammissibili ”.
13.3. Parte appellante ha sottolineato altresì che la nozione di piano rileva anche al fine di stabilire se l’eventuale eccedenza del limite del 60% determina l’inammissibilità di tutto il piano o solo della parte eccedente.
Dalla domanda si evince che l’investimento produttivo (IP) proposto consiste nell’acquisizione di un immobile ed è quantificato dal proponente in corrispondenza della voce di spesa “ Capannoni, fabbricati industriali e fabbricati civili ” alla colonna “ Importo piano compresi importi non ammissibili ” per un importo pari a € 525.000 ed alla colonna “ importo piano ” per € 359.400. I “servizi” sono quantificati dalla società in corrispondenza delle voci di spesa B.6, C.2, C.5 e C.6 in complessivi € 81.000 in entrambe le su riportate colonne
Il diniego fa riferimento esplicito alle seguenti previsioni contenute nelle disposizioni attuative, oltre che all’art. 7 comma 2 (“ le spese per l’acquisto di immobili e/o le spese per opere murare e infrastrutture nel loro complesso non possono eccedere il 60% del valore del piano ”):
- all’art. 5 comma 3 delle disposizioni attuative, in base al quale “ Un piano consistente prevalentemente nella realizzazione o nell’acquisto di immobili e/o altre di opere murarie non è agevolabile ” e “ La quota di spesa eccedente i limiti di prevalenza non è considerata ammissibile ”;
- al successivo comma 5, in base al quale “ Il valore del piano oggetto di aiuto è compreso tra 200.000 e 800.000 euro di costi e spese ammissibili, al netto di IVA ” e “ il piano può comprendere spese non ammissibili qualora siano necessarie a garantirne l’organicità e la funzionalità ” ivi indicati.
Pertanto un piano che ha ad oggetto prevalentemente l’acquisto di immobili non è agevolabile (art. 5 comma 3), con un’espressione assimilabile alla qualificazione di inammissibile (contenuta in altre disposizioni), come si evince dal fatto che di seguito si fa riferimento all’inammissibilità della quota eccedente (su cui infra ).
Specularmente è prevista la possibilità di presentare un piano contenente spese non ammissibili, purché siano “necessarie a garantirne l’organicità e la funzionalità” (art. 5 comma 5). In tal senso va interpretata anche la previsione che consente di ritenere non ammissibile la quota di spesa eccedente i limiti di prevalenza (art. 5 comma 3).
Nel caso di specie il piano consiste prevalentemente nell’acquisto dell’immobile, come evidente dagli importi e dalle percentuali esposte nella domanda.
D’altro canto, le spese non ammissibili attengono proprio all’acquisto dell’immobile, sicché esse non costituiscono spese accessorie, volte ad assicurare l’organicità e la funzionalità del progetto, attenendo proprio al maggiore, e prevalente, investimento programmato.
Del resto, che il piano debba essere considerato nel complessivo contenuto dello stesso, al fine di individuare quale attività risulta accessoria, si desume dall’art. 2 delle disposizioni attuative.
In base a detta disposizione, che svolge proprio detta finalità, non potendo invece essere spesa al fine di supportare un’interpretazione dell’art. 7 comma 2 nel senso auspicato dall’appellante, “ per piano s’intende l’oggetto dell’intervento proposto, esplicitato nel modello allegato al presente Bando, presentato dal soggetto proponente unitamente alla domanda di accesso, che descrive la situazione dell’impresa, le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività per il conseguimento della redditività e dell’equilibrio finanziario ”, con la precisazione che “ Il piano dev’essere organico e funzionale e può essere articolato in una o più azioni ”.
Il piano presentato da NI, considerato nel suo complesso, è articolato in un’azione prevalente, l’acquisto dell’immobile, e in una servente, i servizi previsti.
Pertanto non può essere censurato il diniego per avere dichiarato l’inammissibilità del piano anziché lo scorporo dell’eccedenza.
Del resto “ La finalità del Bando è favorire l’aumento della competitività delle MPMI operative, attraverso la realizzazione di Piani di sviluppo orientati a sostenere: - il riposizionamento competitivo; - la capacità di adattamento al mercato ” (art. 1).
Nella prospettiva della valorizzazione delle piccole e medie imprese operative risulta giustificato e strumentale allo scopo dell’intervento pubblico l’estromissione dal finanziamento del mero acquisto di immobili (“ Un piano consistente solo nella realizzazione o nell’acquisto di un immobile non è ammissibile ”, così l’art. 5 comma 3) e le limitazioni all’ammissibilità dei progetti prevalentemente destinati all’acquisto di immobili.
Pertanto il diniego impugnato risulta conforme ad assicurare il perseguimento delle finalità dell’intervento pubblico di sostegno all’imprenditoria.
14. Con il quinto motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non avrebbe compreso “ che il sistema telematico imposto dalla Regione per l’invio delle domande era stato progettato in modo da impedire l’inserimento di spese in misura superiore a quanto ammissibile ”.
14.1. Il motivo è infondato.
14.2. Si legge nel ricorso introduttivo che, “ se la domanda non fosse stata correttamente impostata, il sistema informatico avrebbe quantomeno segnalato l’anomalia costituita dalla indicazione dell’80% ”, aggiungendo che “ Non a caso il sistema d’inserimento della domanda è programmato proprio al fine di impedire che il richiedente inserisca alcune tipologie di spese in misura superiore a quanto ammissibile e che presenti inconsapevolmente un piano non agevolabile, magari attraverso l’inserimento di un Piano di aiuto inferiore al limite o superiore al limite ”.
La ragione dell’asserita programmazione del sistema informatico nel senso di impedire l’inserimento di spese non ammissibili è individuata di seguito, nella “ratio di tale sistema ”, che sarebbe finalizzato a “ effettuare una scrematura a monte, all’atto delle domande, scartando quelle contenenti valori anomali, in contrasto con i parametri stabiliti dal Bando ”.
Secondo il ricorrente quindi, posto che, “ Nel caso in esame il sistema non ha segnalato alcun errore ”, si “ conferma la correttezza dell’operato di NI che -come evidente- ha inserito il valore delle spese oggetto del beneficio economico nel rispetto dei vincoli definiti dalle disposizioni delle DA ”.
Il Tar ha ritenuto infondata la censura in quanto “ soltanto allegata e non dimostrata dalla ricorrente, e deve pertanto essere rigettata, non essendovi al riguardo alcuna specifica previsione nel bando di gara ”.
La statuizione merita conferma.
Il motivo è dedotto in modo generico desumendo dalla ratio del sistema un’asserita funzione che impedirebbe l’inserimento di valori anormali, non rispettosi dei limiti di ammissibilità. Non viene apportato alcun elemento concreto a supporto della prospettazione.
Piuttosto la disciplina della procedura contiene previsioni che smentiscono l’assunto. Infatti, la disciplina delle spese inammissibili, specie di quelle qui controverse, e finanche delle deduzioni di parte appellante sopra scrutinate non trova ragione di essere regolamentata nelle disposizioni attuative se vi fosse un impedimento informatico all’immissione delle stesse in sede di domanda.
Tanto basta per ritenere il motivo infondato, richiamando, con riferimento agli altri aspetti, quanto sopra considerato in relazione agli altri motivi scrutinati.
15. Tanto basta per ritenere infondato l’appello, assorbita ogni altra considerazione ed eccezione.
16. La novità delle questioni giuridiche sottese alla controversia giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO NI O' LO, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
RA EL MO, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RA EL MO | LO NI O' LO |
IL SEGRETARIO