Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 3466
CS
Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990

    Il Collegio ha ritenuto che la comunicazione dei motivi ostativi contenesse già il richiamo alla FAQ 38. La Regione ha richiamato la FAQ 38 nel provvedimento conclusivo per precisare che il parametro di riferimento per il calcolo del 60% è il 'valore del piano ammissibile'. Le difese procedimentali della società sono state valutate, come dimostra il riferimento agli arredi nel provvedimento di diniego, che serviva a confermare la prospettazione regionale e superare l'assunto della società. L'analisi di mercato prodotta dalla società non è stata ritenuta decisiva e l'Amministrazione non ha un onere di puntuale confutazione di ogni singolo aspetto dedotto dal privato.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione e violazione dell'art. 5 commi 3 e 5 e dell'art. 7 comma 2 delle disposizioni attuative

    Il TAR ha ritenuto che non si evince dalla domanda che le spese per l'acquisto dell'immobile comprendessero anche costi per arredi, dato che nella voce 'mobili e arredi' è stata indicata una cifra pari a zero. Il piano descrittivo non contiene indicazioni sugli arredi e il relativo valore. L'affermazione che 'l'immobile è già pronto per l'attività' può riferirsi all'immobile in sé. Non si può dedurre che la compravendita comprendesse arredi dal fatto che l'immobile era precedentemente adibito a 'servizio di alloggio extra alberghiero', poiché l'atto di compravendita è stato stipulato da un privato e la gestione era di una società terza. Gli atti presentati successivamente alla domanda, come la memoria procedimentale con l'indicazione del valore degli arredi e l'inventario, non sono idonei a modificarne l'oggetto. Non sussistono i presupposti per il soccorso istruttorio.

  • Rigettato
    Interpretazione della nozione di piano e del principio del favor partecipationis

    Il Collegio ha ritenuto che il limite del 60% debba essere calcolato sul valore del piano comprensivo delle sole spese ammissibili, altrimenti la regola contenuta nelle disposizioni attuative perderebbe efficacia. La FAQ 38 esplicita una norma già contenuta nelle disposizioni attuative. La nozione di piano, ai fini del calcolo del limite del 60%, deve essere intesa come il piano comprensivo delle sole spese ammissibili. Il piano presentato da NI, nel suo complesso, è articolato in un'azione prevalente (acquisto dell'immobile) e una servente (servizi), e l'acquisto dell'immobile costituisce la maggior parte dell'investimento, rendendo il piano non agevolabile ai sensi dell'art. 5 comma 3. Il diniego è conforme al perseguimento delle finalità dell'intervento pubblico.

  • Rigettato
    Il sistema telematico impediva l'inserimento di spese superiori a quanto ammissibile

    Il TAR ha ritenuto la censura infondata perché solo allegata e non dimostrata, e non vi è alcuna specifica previsione nel bando. Il Collegio ha confermato, ritenendo il motivo generico e privo di elementi concreti a supporto. La disciplina delle spese inammissibili e delle deduzioni di parte appellante non troverebbe ragione di essere regolamentata se vi fosse un impedimento informatico all'immissione delle stesse in sede di domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 3466
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3466
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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