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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2025, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE Composta da PIERLUIGI DI STEFANO - Presidente Relatore - Sent. n. sez. 1393/2024 ND LL UP - 07/11/2024 NT TI R.G.N. 24582/2024 PAOLA DI OL AG PIETRO ST ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: ON SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2023 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente IG Di NO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi che ha chiesto dichiarare il ricorso inammisibbile lette le richieste della parte civile e la memoria del difensore dell’imputato 1. Con sentenza del 05/12/2023 la Corte di appello di Napoli in parziale riforma di quella del Tribunale di Napoli in data 09/12/2021, ha prosciolto SE ON dal reato a lui ascritto, già riqualificato ai sensi dell’art. 319-quater cod. pen., limitatamente alle condotte tenute fino al 08/01/2013, in ragione della sopravvenuta estinzione per prescrizione, ma ha confermato la condanna del predetto relativamente a due ulteriori episodi del 01/06/2013 e del 02/10/2013, rideterminando la pena. 2. Ha proposto ricorso ON tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo impugna l’ordinanza del 02/05/2023 con cui la Corte ha disposto il rinvio del processo su richiesta della difesa con sospensione del termine di prescrizione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 4135 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI Data Udienza: 07/11/2024 2 In realtà il difensore dell’imputato aveva chiesto che il processo fosse rinviato per consentire la corretta citazione della parte civile a mani del difensore correttamente individuato. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della maturazione del termine di prescrizione anche in relazione ai due residui episodi. Esclusa l’addotta causa di sospensione della decorrenza del termine, lo stesso avrebbe dovuto ritenersi interamente decorso con riguardo a tutti gli episodi prima della sentenza di appello. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità. La Corte aveva esaminato l’episodio dell’acquisto dei biglietti per la crociera MSC e quello relativo alla prenotazione presso la pizzeria Salvo, ma non aveva menzionato gli acquisti eseguiti presso l’esercizio commerciale Euronics. Ma nell’appello di appello erano state formulate censure in ordine a tale episodio, che non erano state valutate, in rapporto all’attendibilità dei dichiaranti, in particolare la persona offesa e la sua convivente, e alle dichiarazioni di altri testi, come il portiere dello stabile. Richiama il ricorrente le incongruenze che erano state segnalate, in relazione alle contraddittorie dichiarazioni accusatorie e alle contestazioni operate dal P.m. con riguardo alle deposizioni di vari testi, peraltro in assenza di documentazione attestante gli acquisti eseguiti da RS e la loro destinazione a ON, fermo restando che Galiero, portiere dello stabile, aveva negato di aver visto RS portare e consegnare pacchi a ON. Relativamente all’episodio dell’abbonamento al teatro Cilea, la Corte aveva travisato le risultanze e omesso di valutare le deduzioni formulate nell’atto di appello, in assenza di prova certa di un acquisto effettuato da una società riconducibile a RS nell’interesse di ON e a fronte dell’assenza di abbonamenti intestati all’imputato o a persone a lui riconducibili, essendo peraltro impossibili abbonamenti nel periodo del 31/12/2012. Doveva aggiungersi che il nuovo curatore fallimentare, subentrato a ON, aveva affermato che l’intera procedura era stata coerente con i tempi e le forme previsti dalla legge. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pena e in relazione all’art. 597, comma 3 cod. proc. pen. La Corte era partita da una pena di anni tre più alta di quella irrogata in primo grado per tutti gli episodi e nell’ambito della continuazione aveva senza motivazione irrogato contraddittoriamente una pena di un solo mese per l’ulteriore episodio. 3 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria, in cui, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ribadisce gli argomenti a fondamento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi sono fondati. 1.1. All’udienza del 2/5/2023 fu disposto rinvio per la citazione della parte civile presso il diverso effettivo difensore. Per quanto la questione di irregolarità fosse stata segnalata dal difensore dell’imputato, non si trattava di un rinvio su sua richiesta e, quindi, non vi era alcuna sospensione del termine di prescrizione. Pertanto, escludendo tale sospensione erroneamente considerata dalla Corte di appello, anche per i due residui episodi per i quale la condanna era stata confermata, la prescrizione era intervenuta prima della pronuncia della sentenza di appello. 1.2. La intervenuta estinzione va dichiarata immediatamente secondo la regola dell’art. 129 cod. proc. pen. che prevede la prevalenza della formula di proscioglimento nel merito solo nel caso in cui possa essere adottata allo stato degli atti. Non devono quindi essere valutati ai fini penali gli altri motivi riferiti alla responsabilità che, per le questioni poste, anche se fondati, renderebbero necessario il rinvio per un nuovo grado di merito. 2. Tali motivi vanno, invece, valutati ai fini della decisione sulla richiesta della parte civile. Al riguardo, va considerato che gli argomenti sviluppati con il terzo motivo, come evidente dalla sintesi che sopra se ne è fatta, riguardano esclusivamente la valutazione del materiale probatorio e l’apprezzamento di fatto della vicenda, invocando valutazioni non consentite in sede di legittimità. Tale motivo, quindi, è inammissibile. 2.1. Pertanto, vanno confermate le statuizioni civili e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile costituita. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RS UC che liquida in complessivi euro 3696 oltre accessori di legge. Così è deciso, 07/11/2024 Il Presidente IG Di NO
udita la relazione svolta dal Presidente IG Di NO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi che ha chiesto dichiarare il ricorso inammisibbile lette le richieste della parte civile e la memoria del difensore dell’imputato 1. Con sentenza del 05/12/2023 la Corte di appello di Napoli in parziale riforma di quella del Tribunale di Napoli in data 09/12/2021, ha prosciolto SE ON dal reato a lui ascritto, già riqualificato ai sensi dell’art. 319-quater cod. pen., limitatamente alle condotte tenute fino al 08/01/2013, in ragione della sopravvenuta estinzione per prescrizione, ma ha confermato la condanna del predetto relativamente a due ulteriori episodi del 01/06/2013 e del 02/10/2013, rideterminando la pena. 2. Ha proposto ricorso ON tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo impugna l’ordinanza del 02/05/2023 con cui la Corte ha disposto il rinvio del processo su richiesta della difesa con sospensione del termine di prescrizione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 4135 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI Data Udienza: 07/11/2024 2 In realtà il difensore dell’imputato aveva chiesto che il processo fosse rinviato per consentire la corretta citazione della parte civile a mani del difensore correttamente individuato. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della maturazione del termine di prescrizione anche in relazione ai due residui episodi. Esclusa l’addotta causa di sospensione della decorrenza del termine, lo stesso avrebbe dovuto ritenersi interamente decorso con riguardo a tutti gli episodi prima della sentenza di appello. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità. La Corte aveva esaminato l’episodio dell’acquisto dei biglietti per la crociera MSC e quello relativo alla prenotazione presso la pizzeria Salvo, ma non aveva menzionato gli acquisti eseguiti presso l’esercizio commerciale Euronics. Ma nell’appello di appello erano state formulate censure in ordine a tale episodio, che non erano state valutate, in rapporto all’attendibilità dei dichiaranti, in particolare la persona offesa e la sua convivente, e alle dichiarazioni di altri testi, come il portiere dello stabile. Richiama il ricorrente le incongruenze che erano state segnalate, in relazione alle contraddittorie dichiarazioni accusatorie e alle contestazioni operate dal P.m. con riguardo alle deposizioni di vari testi, peraltro in assenza di documentazione attestante gli acquisti eseguiti da RS e la loro destinazione a ON, fermo restando che Galiero, portiere dello stabile, aveva negato di aver visto RS portare e consegnare pacchi a ON. Relativamente all’episodio dell’abbonamento al teatro Cilea, la Corte aveva travisato le risultanze e omesso di valutare le deduzioni formulate nell’atto di appello, in assenza di prova certa di un acquisto effettuato da una società riconducibile a RS nell’interesse di ON e a fronte dell’assenza di abbonamenti intestati all’imputato o a persone a lui riconducibili, essendo peraltro impossibili abbonamenti nel periodo del 31/12/2012. Doveva aggiungersi che il nuovo curatore fallimentare, subentrato a ON, aveva affermato che l’intera procedura era stata coerente con i tempi e le forme previsti dalla legge. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pena e in relazione all’art. 597, comma 3 cod. proc. pen. La Corte era partita da una pena di anni tre più alta di quella irrogata in primo grado per tutti gli episodi e nell’ambito della continuazione aveva senza motivazione irrogato contraddittoriamente una pena di un solo mese per l’ulteriore episodio. 3 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria, in cui, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ribadisce gli argomenti a fondamento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi sono fondati. 1.1. All’udienza del 2/5/2023 fu disposto rinvio per la citazione della parte civile presso il diverso effettivo difensore. Per quanto la questione di irregolarità fosse stata segnalata dal difensore dell’imputato, non si trattava di un rinvio su sua richiesta e, quindi, non vi era alcuna sospensione del termine di prescrizione. Pertanto, escludendo tale sospensione erroneamente considerata dalla Corte di appello, anche per i due residui episodi per i quale la condanna era stata confermata, la prescrizione era intervenuta prima della pronuncia della sentenza di appello. 1.2. La intervenuta estinzione va dichiarata immediatamente secondo la regola dell’art. 129 cod. proc. pen. che prevede la prevalenza della formula di proscioglimento nel merito solo nel caso in cui possa essere adottata allo stato degli atti. Non devono quindi essere valutati ai fini penali gli altri motivi riferiti alla responsabilità che, per le questioni poste, anche se fondati, renderebbero necessario il rinvio per un nuovo grado di merito. 2. Tali motivi vanno, invece, valutati ai fini della decisione sulla richiesta della parte civile. Al riguardo, va considerato che gli argomenti sviluppati con il terzo motivo, come evidente dalla sintesi che sopra se ne è fatta, riguardano esclusivamente la valutazione del materiale probatorio e l’apprezzamento di fatto della vicenda, invocando valutazioni non consentite in sede di legittimità. Tale motivo, quindi, è inammissibile. 2.1. Pertanto, vanno confermate le statuizioni civili e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile costituita. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RS UC che liquida in complessivi euro 3696 oltre accessori di legge. Così è deciso, 07/11/2024 Il Presidente IG Di NO