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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Sezione Lavoro
Verbale di udienza
All'udienza del 19/03/2025 è stata chiamata la causa iscritta al N. 2185/2024
r.g.l.;
Sono comparsi:
1. l'avv. DI FILIPPO ELIO per Parte 1 i riporta al ricorso e chiede la condanna alle spese stante la soccombenza virtuale;
2. l'avv. DEL SORDO ROBERTA per CP 1 si riporta alla memoria e alla sgravio eseguito in via di autotutela;
IL G.OP.
dato atto, si ritira in camera di consiglio ed autorizza le parti ad allontanarsi;
all'esito della camera di consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,25.
IL GIUDICE
Teodora Ferrante-
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP dott.ssa TEODORA FERRANTE
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
SENTENZA
nel procedimento riservato all'udienza del 19.03.2025
PROMOSSO DA
Parte 1 con domicilio eletto in Pescara, alla
Venezia n. 25 presso lo studio dell'Avv. Elio Di Filippo, che la via rappresenta e difende con procura in calce al ricorso
CONTRO
CP 1 elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede di Pescara, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 19.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 383 2024 00014100 10 000, notificato il 18 novembre 2024, con il quale l' CP_1 sede di Pescara poneva a debito della ricorrente la complessiva somma di euro 4.761,48 per il pagamento di oneri contributivi dovuti a titolo di Gestione Commercio per il periodo gennaio 2022-dicembre
2023.
A motivazione del gravame ha dedotto l'infondatezza della pretesa azionata dall'ente impositore, non ricorrendo i requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione alla gestione per insussistenza di attività d'opera svolta con assiduità e continuità dalla socia unica, che si limita ad esercitare il ruolo e funzioni di amministratrice di società esercente l'attività di locazione immobiliare di beni propri o in leasing
Deduce che la società non svolge alcuna attività commerciale, avendo in concreto in gestione il patrimonio immobiliare che concede in locazione e la ricorrente si limita a svolgere unicamente le funzioni di amministratrice, avvalendosi di personale professionale o autonomo, ove necessario, per gli eventuali adempimenti connessi alla gestione dei contratti di locazione o di manutenzione degli immobili.
L'Ente convenuto nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di avere provveduto ad annullare il provvedimento di iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti in forza del messaggio 07/06/2017.0002345 con il quale si si invita a valutare l'iscrizione alla gestione commercio dei soci di società aventi ad oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili propri, valutati gli elementi presentati dalla ricorrente, tra cui: • L'attuale attività sociale prevalente, inquadrabile come Holding industriale;
la presenza di commercialisti e consulenti di volta in volta incaricati per le attività diverse da quelle di mera gestione amministrativa con prove testimoniali;
l'assenza dell'elemento personale nel lavoro apportato come
•
socia ed in particolare il presupposto della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio in virtù della soccombenza virtuale sono poste a
.CP carico dell' e liquidate in relazione alla fase del giudizio.
P. Q. M.
II GOP così provvede:
CP dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 850,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 19.03.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)