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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/12/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 2074/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2074 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIA Parte_1
MALANDRINO
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] con l'Avv. GUIDO EUDIZI resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 4.04.2024, ritualmente notificato, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare di aver riportato, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in data 9.03.2022, un danno biologico del 17%, diversamente da quanto ritenuto dall' , che gli attribuiva un grado di invalidità pari solo al 10%. CP_1
Deducendo di aver proposto, in data 03.04.2023, ricorso amministrativo avverso la valutazione espressa dall' chiedendo l'espletamento di visita collegiale, senza CP_1 tuttavia ottenere alcun riscontro, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che il ricorrente, IG , a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro del 09.03.2022 (n. caso 517829300) ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari o superiore al grado del 17%, ovvero pari alla diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, comunque superiore a quella già riconosciuta del 10%;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione ai sensi CP_1 dell'art. 13 D.lgs.n.38/2000 commisurata al grado di menomazione dell'integrità psico-fisica accertato, e dunque il suo diritto alla rendita in caso di riconoscimento di un grado di menomazione pari o superiore al 16%, ovvero il diritto al maggiore indennizzo in capitale in caso di riconoscimento di un grado di menomazione dall'11% al 15% ;
c) per l'effetto, condannare l' alla costituzione e al pagamento della suddetta CP_1 rendita ovvero al pagamento del suddetto indennizzo in capitale, nella misura determinata secondo la tabella delle menomazioni allegata al D.lgs.n.38/2000, con la decorrenza dalla data della domanda o dalla diversa data considerata di giustizia, in misura e con accessori di legge.
Con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha rappresentato di aver “riconosciuto CP_1
l'infortunio di cui è causa liquidando un indennizzo con una percentuale di danno biologico nella misura complessiva del 12% a seguito di collegiale medica
CONCORDE”, allegando verbale sanitario del 26.02.2024.
Instauratosi il contraddittorio, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.03.2025, parte ricorrente, premettendo di non essere mai venuto a conoscenza dell'esito della visita medica collegiale, ha insistito nel riconoscimento di una percentuale di danno pari al 17%, come da perizia di medico-legale allegata al ricorso.
La causa, istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, è stata discussa all'udienza del 18.12.2025 – sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte – e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda è solo in parte fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti delle risultanze dell'esaustivo elaborato peritale depositato dal CTU dott. Persona_1 il quale, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e attentamente esaminato la copiosa documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che “i postumi dell'infortunio sul lavoro del 09/03/2022 determinano un danno biologico permanente pari al 13%
(tredici per cento), alla luce delle tabelle di legge vigenti in ambito infortunistico lavorativo (DM 12 luglio 2020); la stabilizzazione dei postumi nella misura predetta
è da ricondurre al 16/10/2022 primo giorno successivo a quello di cessazione della inabilità temporanea..”.
A tali conclusioni il CTU è pervenuto specificando, con riferimento alle voci in diagnosi, secondo un criterio di proporzionalità tra le indicazioni tabellari e le limitazioni anatomo funzionali effettivamente riscontrate, le seguenti valutazioni percentuali:
“- esiti di frattura del gomito di sinistra con grave deficit dei movimenti di prono- supinazione e moderato deficit dei movimenti di flesso-estensione: 8%
- mezzi di sintesi in situ, con fuoriuscita parziale di un filo ortopedico: 4%. Tale valutazione aumenta di un punto percentuale quella indicata dalla voce n. 306 in ragione della fuoriuscita cutanea di un filo ortopedico che, quindi, non può essere considerato in sede ed è fonte di fastidio locale, oltre che rappresentare possibile via di ingresso di processi infettivi locali;
- esiti cicatriziali: 2%”
Il CTU ha quindi ritenuto che “Quanto al complessivo danno biologico indennizzabile residuato all'evento del 09/03/2022 è possibile formulare una valutazione del 13% (tredici per cento), basata sui seguenti elementi: - danno ortopedico 12%, pari alla somma delle singole percentuali di invalidità in ragione del rapporto di concorrenza per il quale non è applicabile una valutazione riduzionistica a scalare;
- danno estetico cicatriziale 2%, da integrare con un calcolo riduzionistico per il rapporto di coesistenza con le menomazioni ortopediche”.
Infine, l'ausiliario ha evidenziato come “La valutazione espressa dallo scrivente è sostanzialmente sovrapponibile a quella formulata in sede di visita collegiale (12%) differenziandosene solo per l'attribuzione di un ulteriore punto percentuale a causa della presenza di un mezzo di sintesi non più in situ (condizione che avrebbe trovato il limite del 3%) ma fuoriuscito dal piano cutaneo (si rimanda nuovamente alle immagini fotografiche)”.
Inoltre, in replica alle osservazioni critiche pervenute dal medico-legale dell' CP_1 in ordine alla valutazione del danno attribuibile ai mezzi di sintesi, eccedente di un punto percentuale rispetto a quello massimo previsto dalla voce tabellare di riferimento (306), il CTU ha ulteriormente precisato che “la voce tabellare prende in considerazione la presenza di mezzi di sintesi in sede, mentre nel caso in esame si è verificata la fuoriuscita cutanea di un filo ortopedico che, quindi, non può essere considerato in sede (v. le immagini fotografiche a pag. 6) ed è fonte di un maggior danno rispetto alla voce tabellare a causa del fastidio locale e del maggior rischio di infezioni tardive, rappresentando una possibile via di ingresso di germi patogeni cutanei. Non a caso si è precisato che in caso di fili di Kirschner sporgenti la rimozione è sempre raccomandata per evitare: - rischio infettivo cronico;
- mobilizzazione del filo;
- dolore e limitazione funzionale;
- danni cutanei o a strutture sottostanti”.
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve affermarsi il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere un indennizzo in conto capitale, ex art. 13, comma 2° lett. a), L. 23.2.2000 n. 38, per il danno biologico subito, commisurato ad una invalidità permanente complessiva del 13 %, con decorrenza dal 16/10/2022.
Per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, della differenza tra l'indennizzo dovuto in relazione a tale percentuale di invalidità e quello già corrisposto, rapportato ad un'invalidità del 12 %, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, alla luce del limitato accoglimento del ricorso (con il quale era stata richiesta la condanna dell' alla costituzione di una rendita vitalizia CP_1
parametrata ad un grado di invalidità permanente del 17%) e della conseguente reciproca soccombenza, possono essere compensate per 2/3, con condanna dell' alla rifusione del restante 1/3, liquidato come in dispositivo tenuto CP_1 conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste integralmente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in conto capitale ex art.13, comma 2°, lett. a) L. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente complessiva del 13 %, con decorrenza dal 16/10/2022”;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento della differenza tra l'indennizzo CP_1
dovuto in relazione a tale percentuale di invalidità e quello già corrisposto, rapportato ad un'invalidità del 12 %, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna l' alla rifusione del restante CP_1
1/3, che si liquida in complessivi € 899,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Tivoli, 24/12/2025
Il Giudice
OR Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2074 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIA Parte_1
MALANDRINO
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] con l'Avv. GUIDO EUDIZI resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 4.04.2024, ritualmente notificato, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare di aver riportato, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in data 9.03.2022, un danno biologico del 17%, diversamente da quanto ritenuto dall' , che gli attribuiva un grado di invalidità pari solo al 10%. CP_1
Deducendo di aver proposto, in data 03.04.2023, ricorso amministrativo avverso la valutazione espressa dall' chiedendo l'espletamento di visita collegiale, senza CP_1 tuttavia ottenere alcun riscontro, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che il ricorrente, IG , a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro del 09.03.2022 (n. caso 517829300) ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari o superiore al grado del 17%, ovvero pari alla diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, comunque superiore a quella già riconosciuta del 10%;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione ai sensi CP_1 dell'art. 13 D.lgs.n.38/2000 commisurata al grado di menomazione dell'integrità psico-fisica accertato, e dunque il suo diritto alla rendita in caso di riconoscimento di un grado di menomazione pari o superiore al 16%, ovvero il diritto al maggiore indennizzo in capitale in caso di riconoscimento di un grado di menomazione dall'11% al 15% ;
c) per l'effetto, condannare l' alla costituzione e al pagamento della suddetta CP_1 rendita ovvero al pagamento del suddetto indennizzo in capitale, nella misura determinata secondo la tabella delle menomazioni allegata al D.lgs.n.38/2000, con la decorrenza dalla data della domanda o dalla diversa data considerata di giustizia, in misura e con accessori di legge.
Con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha rappresentato di aver “riconosciuto CP_1
l'infortunio di cui è causa liquidando un indennizzo con una percentuale di danno biologico nella misura complessiva del 12% a seguito di collegiale medica
CONCORDE”, allegando verbale sanitario del 26.02.2024.
Instauratosi il contraddittorio, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.03.2025, parte ricorrente, premettendo di non essere mai venuto a conoscenza dell'esito della visita medica collegiale, ha insistito nel riconoscimento di una percentuale di danno pari al 17%, come da perizia di medico-legale allegata al ricorso.
La causa, istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, è stata discussa all'udienza del 18.12.2025 – sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte – e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda è solo in parte fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti delle risultanze dell'esaustivo elaborato peritale depositato dal CTU dott. Persona_1 il quale, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e attentamente esaminato la copiosa documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che “i postumi dell'infortunio sul lavoro del 09/03/2022 determinano un danno biologico permanente pari al 13%
(tredici per cento), alla luce delle tabelle di legge vigenti in ambito infortunistico lavorativo (DM 12 luglio 2020); la stabilizzazione dei postumi nella misura predetta
è da ricondurre al 16/10/2022 primo giorno successivo a quello di cessazione della inabilità temporanea..”.
A tali conclusioni il CTU è pervenuto specificando, con riferimento alle voci in diagnosi, secondo un criterio di proporzionalità tra le indicazioni tabellari e le limitazioni anatomo funzionali effettivamente riscontrate, le seguenti valutazioni percentuali:
“- esiti di frattura del gomito di sinistra con grave deficit dei movimenti di prono- supinazione e moderato deficit dei movimenti di flesso-estensione: 8%
- mezzi di sintesi in situ, con fuoriuscita parziale di un filo ortopedico: 4%. Tale valutazione aumenta di un punto percentuale quella indicata dalla voce n. 306 in ragione della fuoriuscita cutanea di un filo ortopedico che, quindi, non può essere considerato in sede ed è fonte di fastidio locale, oltre che rappresentare possibile via di ingresso di processi infettivi locali;
- esiti cicatriziali: 2%”
Il CTU ha quindi ritenuto che “Quanto al complessivo danno biologico indennizzabile residuato all'evento del 09/03/2022 è possibile formulare una valutazione del 13% (tredici per cento), basata sui seguenti elementi: - danno ortopedico 12%, pari alla somma delle singole percentuali di invalidità in ragione del rapporto di concorrenza per il quale non è applicabile una valutazione riduzionistica a scalare;
- danno estetico cicatriziale 2%, da integrare con un calcolo riduzionistico per il rapporto di coesistenza con le menomazioni ortopediche”.
Infine, l'ausiliario ha evidenziato come “La valutazione espressa dallo scrivente è sostanzialmente sovrapponibile a quella formulata in sede di visita collegiale (12%) differenziandosene solo per l'attribuzione di un ulteriore punto percentuale a causa della presenza di un mezzo di sintesi non più in situ (condizione che avrebbe trovato il limite del 3%) ma fuoriuscito dal piano cutaneo (si rimanda nuovamente alle immagini fotografiche)”.
Inoltre, in replica alle osservazioni critiche pervenute dal medico-legale dell' CP_1 in ordine alla valutazione del danno attribuibile ai mezzi di sintesi, eccedente di un punto percentuale rispetto a quello massimo previsto dalla voce tabellare di riferimento (306), il CTU ha ulteriormente precisato che “la voce tabellare prende in considerazione la presenza di mezzi di sintesi in sede, mentre nel caso in esame si è verificata la fuoriuscita cutanea di un filo ortopedico che, quindi, non può essere considerato in sede (v. le immagini fotografiche a pag. 6) ed è fonte di un maggior danno rispetto alla voce tabellare a causa del fastidio locale e del maggior rischio di infezioni tardive, rappresentando una possibile via di ingresso di germi patogeni cutanei. Non a caso si è precisato che in caso di fili di Kirschner sporgenti la rimozione è sempre raccomandata per evitare: - rischio infettivo cronico;
- mobilizzazione del filo;
- dolore e limitazione funzionale;
- danni cutanei o a strutture sottostanti”.
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve affermarsi il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere un indennizzo in conto capitale, ex art. 13, comma 2° lett. a), L. 23.2.2000 n. 38, per il danno biologico subito, commisurato ad una invalidità permanente complessiva del 13 %, con decorrenza dal 16/10/2022.
Per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, della differenza tra l'indennizzo dovuto in relazione a tale percentuale di invalidità e quello già corrisposto, rapportato ad un'invalidità del 12 %, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, alla luce del limitato accoglimento del ricorso (con il quale era stata richiesta la condanna dell' alla costituzione di una rendita vitalizia CP_1
parametrata ad un grado di invalidità permanente del 17%) e della conseguente reciproca soccombenza, possono essere compensate per 2/3, con condanna dell' alla rifusione del restante 1/3, liquidato come in dispositivo tenuto CP_1 conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste integralmente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in conto capitale ex art.13, comma 2°, lett. a) L. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente complessiva del 13 %, con decorrenza dal 16/10/2022”;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento della differenza tra l'indennizzo CP_1
dovuto in relazione a tale percentuale di invalidità e quello già corrisposto, rapportato ad un'invalidità del 12 %, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna l' alla rifusione del restante CP_1
1/3, che si liquida in complessivi € 899,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Tivoli, 24/12/2025
Il Giudice
OR Busoli