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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 425/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3119/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica EN Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00419173 28 000 CONTRIBUTO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5504/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 00419173 28 000, riferita al contributo consortile 2023, notificata l'11.02.2025 da Agenzia delle Entrate – NE (complessivi euro 153,88).
Parte ricorrente deduce, sotto vari profili, l'assenza del beneficio consortile, anche con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n.188/2018; allega, inoltre, specifica certificazione del Comune di
Melicuccà.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – NE, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte possa farsi ora applicazione del comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3119/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica EN Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00419173 28 000 CONTRIBUTO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5504/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 00419173 28 000, riferita al contributo consortile 2023, notificata l'11.02.2025 da Agenzia delle Entrate – NE (complessivi euro 153,88).
Parte ricorrente deduce, sotto vari profili, l'assenza del beneficio consortile, anche con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n.188/2018; allega, inoltre, specifica certificazione del Comune di
Melicuccà.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – NE, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte possa farsi ora applicazione del comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.