CASS
Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2024, n. 35017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35017 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA LA nato il [...] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO FOMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 35017 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 05/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 2.10.2023 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la pronuncia con cui il GUP del Tribunale di Pordenone in data 30.3.2022, a seguito di giudizio abbreviato condizionato alla produzione documentale, aveva ritenuto OL VA colpevole del reato di cui all'art. 95 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, e ritenuta la contestata recidiva, l' aveva condannata alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 140,00 di multa, sostituita la pena detentiva con la libertà vigilata per il doppio della durata. Dalle risultanze processuali emergeva che in data 12.4.2016, OL VA aveva avanzato richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento civile intentato nei confronti della madre, dichiarando un reddito per l'anno 2014 di euro 3433,93, corrispondente ai compensi erogati dalla Parrocchia di Santa Margherita della Brugnera, ottenendo l'ammissione al beneficio, mentre dalle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate risultava che la VA aveva presentato modello 730, in data 3 luglio 2015, dal quale emergeva un reddito per il 2014 di euro 13983, superiore alla soglia prevista dal combinato disposto degli artt. 76 e 92 d.p.r. n. 115/2002. L'incongruenza derivava dalla percezione della NASPI (euro 6219,66) e dalla percezione di ulteriori redditi da lavori temporanei presso altri tre datori di lavoro. 2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla non corretta valutazione delle prove da parte del giudice di secondo grado in ordine alla responsabilità penale dell'odierna imputata, per assenza dell'elemento soggettivo del reato. Si assume che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, la ricorrente ha ritenuto in buona fede che quello dichiarato fosse il reddito da dichiarare perché l'unico per il quale aveva ricevuto il CU. L'importo percepito a titolo di NASPI, inoltre, non era stato indicato su consiglio del proprio legale, per cui trattandosi di materia non chiara, era evidente la condotta colposa della parte che l'aveva fatto incorrere in un errore di fatto, escludente il dolo in tutte le sue forme. 3. Il Procuratore generale, nella persona del Sostituto procuratore Giulio Romano, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In primo luogo, va rilevato che le censure mosse in questa sede ripropongono le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, cui la Corte territoriale ha fornito una risposta logica ed esauriente. 3. A riguardo, va applicato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 4. Deve altresì considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, che ha dichiarato l'imputata responsabile del reato ascritto configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. "doppia conforme" di condanna, sicché le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. 5. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, va rilevato che, comunque, debba essere ritenuta la infondatezza del motivo di ricorso, atteso che la sentenza impugnata, come anche quella del GUP del Tribunale di Pordenone, hanno messo in evidenza che i redditi omessi nella domanda di ammissione al patrocinio per i non abbienti erano stati considerati nella denuncia dei redditi presentata con modello 730, prima della presentazione dell'istanza ai fini della concessione de beneficio. 6. A riguardo, va ribadito che le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (.Sez. 4 , n. 39975 del 05/05/2021). 7. Peraltro, la prospettata ignoranza sulla rilevanza dell'importo percepito dall'INPS a titolo di NASPI, ( che addirittura sarebbe stata alimentatl dal consiglio di un legale), non incide certo sulla configurabilità del dolo, giacché in tema di 2 patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice ( Sez.
4. n. 418 del 25/11/2021 (dep. 2022 ) Rv. 282560 — 01). 8. Come evidenziato dalla Corte di merito, la reale situazione reddituale superava la soglia di ammissibilità prevista dall'art. 76 d.P.R. 115/2002; le circostanze evidenziate in motivazione rendono quindi evidente l'impossibilità di individuare errori o disattenzioni nella parziale comunicazione, riconducibili ad una condotta di natura colposa. 9. Infatti, integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez.
4 - n. 8302 del 23/11/2021 Ud. (dep. 2022) Rv. 282716 - 01. 10. La sentenza impugnata è quindi sostenuta da adeguato apparato argomentativo sotto il dedotto profilo della mancanza dell'elemento soggettivo del reato. 11. In conclusione, il ricorso va rigettato. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO FOMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 35017 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 05/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 2.10.2023 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la pronuncia con cui il GUP del Tribunale di Pordenone in data 30.3.2022, a seguito di giudizio abbreviato condizionato alla produzione documentale, aveva ritenuto OL VA colpevole del reato di cui all'art. 95 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, e ritenuta la contestata recidiva, l' aveva condannata alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 140,00 di multa, sostituita la pena detentiva con la libertà vigilata per il doppio della durata. Dalle risultanze processuali emergeva che in data 12.4.2016, OL VA aveva avanzato richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento civile intentato nei confronti della madre, dichiarando un reddito per l'anno 2014 di euro 3433,93, corrispondente ai compensi erogati dalla Parrocchia di Santa Margherita della Brugnera, ottenendo l'ammissione al beneficio, mentre dalle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate risultava che la VA aveva presentato modello 730, in data 3 luglio 2015, dal quale emergeva un reddito per il 2014 di euro 13983, superiore alla soglia prevista dal combinato disposto degli artt. 76 e 92 d.p.r. n. 115/2002. L'incongruenza derivava dalla percezione della NASPI (euro 6219,66) e dalla percezione di ulteriori redditi da lavori temporanei presso altri tre datori di lavoro. 2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla non corretta valutazione delle prove da parte del giudice di secondo grado in ordine alla responsabilità penale dell'odierna imputata, per assenza dell'elemento soggettivo del reato. Si assume che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, la ricorrente ha ritenuto in buona fede che quello dichiarato fosse il reddito da dichiarare perché l'unico per il quale aveva ricevuto il CU. L'importo percepito a titolo di NASPI, inoltre, non era stato indicato su consiglio del proprio legale, per cui trattandosi di materia non chiara, era evidente la condotta colposa della parte che l'aveva fatto incorrere in un errore di fatto, escludente il dolo in tutte le sue forme. 3. Il Procuratore generale, nella persona del Sostituto procuratore Giulio Romano, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In primo luogo, va rilevato che le censure mosse in questa sede ripropongono le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, cui la Corte territoriale ha fornito una risposta logica ed esauriente. 3. A riguardo, va applicato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 4. Deve altresì considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, che ha dichiarato l'imputata responsabile del reato ascritto configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. "doppia conforme" di condanna, sicché le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. 5. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, va rilevato che, comunque, debba essere ritenuta la infondatezza del motivo di ricorso, atteso che la sentenza impugnata, come anche quella del GUP del Tribunale di Pordenone, hanno messo in evidenza che i redditi omessi nella domanda di ammissione al patrocinio per i non abbienti erano stati considerati nella denuncia dei redditi presentata con modello 730, prima della presentazione dell'istanza ai fini della concessione de beneficio. 6. A riguardo, va ribadito che le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (.Sez. 4 , n. 39975 del 05/05/2021). 7. Peraltro, la prospettata ignoranza sulla rilevanza dell'importo percepito dall'INPS a titolo di NASPI, ( che addirittura sarebbe stata alimentatl dal consiglio di un legale), non incide certo sulla configurabilità del dolo, giacché in tema di 2 patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice ( Sez.
4. n. 418 del 25/11/2021 (dep. 2022 ) Rv. 282560 — 01). 8. Come evidenziato dalla Corte di merito, la reale situazione reddituale superava la soglia di ammissibilità prevista dall'art. 76 d.P.R. 115/2002; le circostanze evidenziate in motivazione rendono quindi evidente l'impossibilità di individuare errori o disattenzioni nella parziale comunicazione, riconducibili ad una condotta di natura colposa. 9. Infatti, integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez.
4 - n. 8302 del 23/11/2021 Ud. (dep. 2022) Rv. 282716 - 01. 10. La sentenza impugnata è quindi sostenuta da adeguato apparato argomentativo sotto il dedotto profilo della mancanza dell'elemento soggettivo del reato. 11. In conclusione, il ricorso va rigettato. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2024.