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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/10/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 84/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 84 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 e trattenuta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025 all'esito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., introdotta da:
GEST.IN. (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Pt_1 P.IVA_1 patrocinio dagli Avv. Giulio e Cesare Bertacchi, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Filippo Cantale;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) e (c.f. ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Paola Fedi e dell'Avv. Silvia Biolchi, elettivamente domiciliati presso il loro Studio;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo, ossia: “- accertata la sussistenza nella fattispecie dei presupposti di cui all'art. 2901, I comma n. 1), cod. civ. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 del codice civile del verbale di registrazione di testamento pubblico rogito notaio di Agliana del 26.2.2020 Persona_1
(Repertorio n. 3777 Raccolta n. 2774 – doc. 13) con cui i signori e hanno dichiarato di prestare CP_1 CP_2 piena acquiescenza al testamento e alle disposizioni in esso contenute, accettando l'eredità agli stessi devoluta dal signor con le conseguenti attribuzioni: Diritto di abitazione, sua vita natural durante a , e diritto di CP_3 CP_1 proprietà a di casa di abitazione costituita catastalmente da 2 (due) unità immobiliari urbane, posta su più CP_2 piani, ubicata in Comune di Prato, via Giuseppe Tartini n.c. 14, consistente complessivamente di 17 (diciassette) vani catastali, con annessa rimessa consistente di 15 (quindici) metri quadrati catastali. Confini: beni rappresentati dal mappale 1132, torrente Vella su più lati, salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato, quanto descritto risulta rappresentato in foglio 43, mappali 1133 subalterno 2, categoria A/2, classe quinta, consistenza vani 11 (undici),
1 superficie catastale totale metri quadrati 272 (duecentosettantadue), rendita catastale euro 1.477,07; 1133 subalterno 4, categoria A/2, classe quarta, consistenza vani 6 (sei), superficie catastale totale metri quadrati 98 (novantotto), rendita catastale euro 681,72; 1133 subalterno 3, categoria C/6, classe sesta, consistenza metri quadrati 15 (quindici), superficie catastale totale metri quadrati 18 (diciotto), rendita catastale euro 113,88, dichiarando inefficace ed inopponibile nei confronti della società deducente tale atto di disposizione del patrimonio, essendo la stessa creditrice del signor CP_1 con tutte le conseguenze di legge;
- in via subordinata, accertata l'invalidità del testamento di cui verbale di
[...] registrazione rogito notaio di Agliana del 26.2.2020 (Repertorio n. 3777 Raccolta n. 2774 – doc. 13) Persona_1 nella parte in cui dispone le seguenti attribuzioni: Diritto di abitazione, sua vita natural durante a , e diritto CP_1 di proprietà a di casa di abitazione costituita catastalmente da 2 (due) unità immobiliari urbane, posta su CP_2 più piani, ubicata in Comune di Prato, via Giuseppe Tartini n.c. 14, consistente complessivamente di 17 (diciassette) vani catastali, con annessa rimessa consistente di 15 (quindici) metri quadrati catastali. Confini: beni rappresentati dal mappale 1132, torrente Vella su più lati, salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato, quanto descritto risulta rappresentato in foglio 43, mappali 1133 subalterno 2, categoria A/2, classe quinta, consistenza vani 11 (undici), superficie catastale totale metri quadrati 272 (duecentosettantadue), rendita catastale euro 1.477,07; 1133 subalterno 4, categoria A/2, classe quarta, consistenza vani 6 (sei), superficie catastale totale metri quadrati 98 (novantotto), rendita catastale euro 681,72; 1133 subalterno 3, categoria C/6, classe sesta, consistenza metri quadrati 15 (quindici), superficie catastale totale metri quadrati 18 (diciotto), rendita catastale euro 113,88, dichiarare inefficace e annullare lo stesso per quanto di ragione nei confronti della società deducente;
- condannare il signor al risarcimento dei danni CP_1 patiti e patiendi dalla conchiudente da liquidarsi in separato giudizio. Con il favore delle spese di giudizio, compresi accessori di legge, CPA e IVA”.
Per parte resistente: come da memoria di costituzione, ossia: “Affinché il Tribunale di Prato Voglia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a) in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi di cui in narrativa b) sempre in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. CP_2
e per l'effetto ordinare la sua estromissione dal giudizio c) nel merito respingere l'avversa domanda perché
[...] infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui tutti in narrativa. d) in ogni caso, con vittoria di competenze spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, ha chiesto Pt_2 all'intestato Tribunale di dichiarare nei confronti di e l'inefficacia del verbale di CP_1 CP_2 registrazione di testamento pubblico rogito notaio di Agliana del 26.2.2020 (Repertorio n. Persona_1
3777 Raccolta n. 2774 – doc. 13) con cui essi avevano dichiarato di prestare piena acquiescenza al testamento e alle disposizioni in esso contenute, accettando l'eredità agli stessi devoluta dal signor con le CP_3 conseguenti attribuzioni: diritto di abitazione, sua vita natural durante a e diritto di proprietà a CP_1 di casa di abitazione costituita catastalmente da 2 (due) unità immobiliari urbane, posta su più CP_2 piani, ubicata in Comune di Prato, via Giuseppe Tartini n.c. 14, catastalmente identificata al foglio 43, mappali
1133 subalterno 2, 1133 subalterno 4; 1133 subalterno 3, o, in via subordinata, di dichiarare l'invalidità del medesimo atto, oltre che, in ogni caso, la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio.
2 A fondamento della domanda, ha allegato che: l'8 luglio 2015 la società in nome collettivo nella persona dei soci, costituitisi garanti, Parte_3 aveva stipulato con (poi divenuta ) un contratto di mutuo Controparte_4 CP_5 chirografario per l'importo di euro 40.000,00, da rimborsare in 84 rate mensili di euro 603,3, TAEG 7,65%; con raccomandata del 15 febbraio 2017 aveva dichiarato la risoluzione del mutuo, CP_5 intimando il pagamento della posizione debitoria maturata sino ad allora;
la raccomandata era stata ricevuta solo dai soci e non anche dalla società, nel frattempo cancellatasi il 18 gennaio 2016; con lettere del 20 gennaio
2022 aveva comunicato ai debitori di aver ceduto il credito in data 28 dicembre 2021 alla CP_5 società ricorrente, quantificandolo in euro 49.588,23; a sua volta, . con lettere del 6 dicembre 2022 Pt_2 aveva provveduto a comunicare l'acquisto del credito a e invitandoli ad adempiere e Pt_3 CP_1 avvertendo che in caso contrario sarebbero state intraprese le azioni giudiziali necessarie;
il 13 febbraio 2024 il Tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo n. 86/2024 nei confronti dei debitori, per l'importo di euro
49.588,23 oltre interessi e spese;
la notifica si era perfezionata il 19 febbraio 2024 nei confronti di CP_1
e il 21 febbraio 2024 nei confronti di stante la mancata opposizione, il decreto ingiuntivo era Parte_3 stato dichiarato esecutivo il 17 aprile 2024; con verbale di registrazione di testamento pubblico del 26 febbraio
2020, e avevano dichiarato di prestare piena acquiescenza al testamento di CP_1 CP_2 CP_3 accettando l'eredità; il 21 maggio 2024 aveva invitato e a stipulare una Pt_2 CP_1 CP_2 convenzione di negoziazione assistita, che si era conclusa con esito negativo.
In diritto, ha osservato come la costituzione del diritto di abitazione contenuta nel testamento fosse contraddittoria, avendo tale diritto reale la funzione di soddisfare l'esigenza di un alloggio, considerato che risiedeva in via Giuseppe TARTINI e che il diritto reale era stato costituito su due unità CP_1 immobiliari distinte.
Si sono costituiti e eccependo l'inammissibilità del ricorso e il difetto di legittimazione CP_1 CP_2 passiva di e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. CP_2
A sostegno della propria difesa hanno allegato che: la domanda non era fondata su fatti non contestati, né su prova documentale o di pronta soluzione;
fratello di non aveva alcun rapporto CP_2 CP_1 con;
l'azione intrapresa aveva ad oggetto un atto abdicativo riguardante una posizione giuridica non Pt_2 ancora acquisita nel patrimonio del rinunziante;
non era stato allegato l'eventus damni; il diritto di abitazione era stato costituito su un unico immobile, sebbene catastalmente identificato come due unità abitative, circostanza specificata nel verbale di pubblicazione del testamento.
All'udienza del 16 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
****
L'azione revocatoria intrapresa, avente ad oggetto l'accettazione dell'eredità di non può essere CP_3 accolta, in difetto dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
La parte ricorrente, in particolar modo, ha omesso di dare atto dell'eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dal fatto che, a seguito dell'atto impugnato, il patrimonio del debitore diviene
3 incapiente o interviene una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa dello stesso che comporta una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 25/09/2019,
n. 23907 e Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/06/2019, n. 16221, rv. 654318-01).
Sostiene la ricorrente che l'accettazione dell'eredità, provocando l'acquisto del diritto di abitazione in capo al debitore, avrebbe compromesso le ragioni creditorie, portando ad acquistare un diritto non CP_1 suscettibile di essere assoggettato ad esecuzione.
Tale impostazione, tuttavia, non può essere condivisa, in quanto la dichiarazione di inefficacia dell'accettazione di eredità, qui richiesta, non avrebbe come effetto l'acquisizione al patrimonio del i CP_1 beni aggredibili dalla creditrice. Infatti, anche se non avesse accettato l'eredità, le relative CP_1 disposizioni sarebbero rimaste valide ed efficaci;
alla mancata attribuzione del diritto di abitazione non si sarebbe quindi sostituita alcuna diversa utilità nel patrimonio del debitore sulla quale il creditore avrebbe potuto trovare soddisfazione.
In altre parole, non è chiaro quale sia l'effetto pregiudizievole per le ragioni creditorie connesso all'atto impugnato.
Supponendo che il danno alle ragioni del creditore si identifichi con la lesione dei diritti successori di CP_1 circostanza non allegata dalla ricorrente), lo stesso non sarebbe comunque connesso all'accettazione
[...] del testamento, ma, piuttosto alle disposizioni testamentarie stesse o, comunque, dalla rinuncia del d CP_1 agire in riduzione al fine di renderle inefficaci. Pertanto, anche in tale ipotesi, l'azione revocatoria non sarebbe ammissibile.
Del resto, la ricorrente non ha indicato quali sarebbero stati i diritti successori di in assenza del CP_1 testamento, omettendo di inquadrare il rapporto con il de cuius e di motivare circa la qualità di legittimario del resistente;
di talché non è comunque possibile apprezzare l'esistenza di un pregiudizio connesso all'atto mortis causa o quantificarne la portata.
Né risulta fondata la censura circa la nullità del testamento nella parte in cui determina la costituzione del diritto di abitazione nei confronti di un unico soggetto su due distinte unità immobiliari: dalla lettura del verbale del testamento risulta infatti che si tratta di un'unica abitazione, benché identificata da due distinte unità catastali. La circostanza poi che il beneficiario risieda altrove non costituisce circostanza in grado di invalidare l'atto costitutivo del diritto di abitazione, non rappresentado neanche causa estintiva di tal diritto reale.
Non vi sono, perciò, i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, né per dichiarare nullo l'atto testamentario;
conseguentemente, deve essere respinta anche la domanda risarcitoria.
Risulta assorbita la questione di difetto di legittimazione passiva di oltre che dell'ammissibilità CP_2 del rito semplificato, sulla base del principio della ragione più liquida, il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, secondo l'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ., Sez. VI -
Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n. 12002, rv. 631058). In particolare, l'ordine logico di esame delle questioni
4 può subire una deroga laddove il giudice ne ravvisi l'esigenza, tenendo conto di una molteplicità di parametri, costituiti “dalla natura della questione, dalla sua idoneità a definire il giudizio, dalla sua maggiore evidenza
(c.d. liquidità), dalla sua maggiore preclusività, dalla volontà del convenuto” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
12/12/2014, n. 26242). Il principio trova del resto fondamento nell'art. 187, c.p.c., il quale legittima il Giudice
a decidere la controversia laddove ravvisi l'esistenza di una questione idonea a definire il giudizio, così derogando all'ordine logico delle questioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.540,00 alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00 (considerato che in tema di azione revocatoria le spese devono essere liquidate in base al credito per il quale si agisce - v. art. 5, co. 1, D.M. 55/2014), con applicazione dei parametri minimi stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, l'assenza di istruttoria e lo svolgimento della fase decisoria a seguito di discussione orale senza deposito di memorie;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa così provvede:
1. RIGETTA la domanda di parte ricorrente;
2. CONDANNA a rifondere nei confronti di e le spese del presente Parte_4 CP_1 CP_2 procedimento, che si liquidano in euro 2.540,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 20/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 84 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 e trattenuta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025 all'esito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., introdotta da:
GEST.IN. (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Pt_1 P.IVA_1 patrocinio dagli Avv. Giulio e Cesare Bertacchi, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Filippo Cantale;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) e (c.f. ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Paola Fedi e dell'Avv. Silvia Biolchi, elettivamente domiciliati presso il loro Studio;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo, ossia: “- accertata la sussistenza nella fattispecie dei presupposti di cui all'art. 2901, I comma n. 1), cod. civ. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 del codice civile del verbale di registrazione di testamento pubblico rogito notaio di Agliana del 26.2.2020 Persona_1
(Repertorio n. 3777 Raccolta n. 2774 – doc. 13) con cui i signori e hanno dichiarato di prestare CP_1 CP_2 piena acquiescenza al testamento e alle disposizioni in esso contenute, accettando l'eredità agli stessi devoluta dal signor con le conseguenti attribuzioni: Diritto di abitazione, sua vita natural durante a , e diritto di CP_3 CP_1 proprietà a di casa di abitazione costituita catastalmente da 2 (due) unità immobiliari urbane, posta su più CP_2 piani, ubicata in Comune di Prato, via Giuseppe Tartini n.c. 14, consistente complessivamente di 17 (diciassette) vani catastali, con annessa rimessa consistente di 15 (quindici) metri quadrati catastali. Confini: beni rappresentati dal mappale 1132, torrente Vella su più lati, salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato, quanto descritto risulta rappresentato in foglio 43, mappali 1133 subalterno 2, categoria A/2, classe quinta, consistenza vani 11 (undici),
1 superficie catastale totale metri quadrati 272 (duecentosettantadue), rendita catastale euro 1.477,07; 1133 subalterno 4, categoria A/2, classe quarta, consistenza vani 6 (sei), superficie catastale totale metri quadrati 98 (novantotto), rendita catastale euro 681,72; 1133 subalterno 3, categoria C/6, classe sesta, consistenza metri quadrati 15 (quindici), superficie catastale totale metri quadrati 18 (diciotto), rendita catastale euro 113,88, dichiarando inefficace ed inopponibile nei confronti della società deducente tale atto di disposizione del patrimonio, essendo la stessa creditrice del signor CP_1 con tutte le conseguenze di legge;
- in via subordinata, accertata l'invalidità del testamento di cui verbale di
[...] registrazione rogito notaio di Agliana del 26.2.2020 (Repertorio n. 3777 Raccolta n. 2774 – doc. 13) Persona_1 nella parte in cui dispone le seguenti attribuzioni: Diritto di abitazione, sua vita natural durante a , e diritto CP_1 di proprietà a di casa di abitazione costituita catastalmente da 2 (due) unità immobiliari urbane, posta su CP_2 più piani, ubicata in Comune di Prato, via Giuseppe Tartini n.c. 14, consistente complessivamente di 17 (diciassette) vani catastali, con annessa rimessa consistente di 15 (quindici) metri quadrati catastali. Confini: beni rappresentati dal mappale 1132, torrente Vella su più lati, salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato, quanto descritto risulta rappresentato in foglio 43, mappali 1133 subalterno 2, categoria A/2, classe quinta, consistenza vani 11 (undici), superficie catastale totale metri quadrati 272 (duecentosettantadue), rendita catastale euro 1.477,07; 1133 subalterno 4, categoria A/2, classe quarta, consistenza vani 6 (sei), superficie catastale totale metri quadrati 98 (novantotto), rendita catastale euro 681,72; 1133 subalterno 3, categoria C/6, classe sesta, consistenza metri quadrati 15 (quindici), superficie catastale totale metri quadrati 18 (diciotto), rendita catastale euro 113,88, dichiarare inefficace e annullare lo stesso per quanto di ragione nei confronti della società deducente;
- condannare il signor al risarcimento dei danni CP_1 patiti e patiendi dalla conchiudente da liquidarsi in separato giudizio. Con il favore delle spese di giudizio, compresi accessori di legge, CPA e IVA”.
Per parte resistente: come da memoria di costituzione, ossia: “Affinché il Tribunale di Prato Voglia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a) in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi di cui in narrativa b) sempre in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. CP_2
e per l'effetto ordinare la sua estromissione dal giudizio c) nel merito respingere l'avversa domanda perché
[...] infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui tutti in narrativa. d) in ogni caso, con vittoria di competenze spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, ha chiesto Pt_2 all'intestato Tribunale di dichiarare nei confronti di e l'inefficacia del verbale di CP_1 CP_2 registrazione di testamento pubblico rogito notaio di Agliana del 26.2.2020 (Repertorio n. Persona_1
3777 Raccolta n. 2774 – doc. 13) con cui essi avevano dichiarato di prestare piena acquiescenza al testamento e alle disposizioni in esso contenute, accettando l'eredità agli stessi devoluta dal signor con le CP_3 conseguenti attribuzioni: diritto di abitazione, sua vita natural durante a e diritto di proprietà a CP_1 di casa di abitazione costituita catastalmente da 2 (due) unità immobiliari urbane, posta su più CP_2 piani, ubicata in Comune di Prato, via Giuseppe Tartini n.c. 14, catastalmente identificata al foglio 43, mappali
1133 subalterno 2, 1133 subalterno 4; 1133 subalterno 3, o, in via subordinata, di dichiarare l'invalidità del medesimo atto, oltre che, in ogni caso, la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio.
2 A fondamento della domanda, ha allegato che: l'8 luglio 2015 la società in nome collettivo nella persona dei soci, costituitisi garanti, Parte_3 aveva stipulato con (poi divenuta ) un contratto di mutuo Controparte_4 CP_5 chirografario per l'importo di euro 40.000,00, da rimborsare in 84 rate mensili di euro 603,3, TAEG 7,65%; con raccomandata del 15 febbraio 2017 aveva dichiarato la risoluzione del mutuo, CP_5 intimando il pagamento della posizione debitoria maturata sino ad allora;
la raccomandata era stata ricevuta solo dai soci e non anche dalla società, nel frattempo cancellatasi il 18 gennaio 2016; con lettere del 20 gennaio
2022 aveva comunicato ai debitori di aver ceduto il credito in data 28 dicembre 2021 alla CP_5 società ricorrente, quantificandolo in euro 49.588,23; a sua volta, . con lettere del 6 dicembre 2022 Pt_2 aveva provveduto a comunicare l'acquisto del credito a e invitandoli ad adempiere e Pt_3 CP_1 avvertendo che in caso contrario sarebbero state intraprese le azioni giudiziali necessarie;
il 13 febbraio 2024 il Tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo n. 86/2024 nei confronti dei debitori, per l'importo di euro
49.588,23 oltre interessi e spese;
la notifica si era perfezionata il 19 febbraio 2024 nei confronti di CP_1
e il 21 febbraio 2024 nei confronti di stante la mancata opposizione, il decreto ingiuntivo era Parte_3 stato dichiarato esecutivo il 17 aprile 2024; con verbale di registrazione di testamento pubblico del 26 febbraio
2020, e avevano dichiarato di prestare piena acquiescenza al testamento di CP_1 CP_2 CP_3 accettando l'eredità; il 21 maggio 2024 aveva invitato e a stipulare una Pt_2 CP_1 CP_2 convenzione di negoziazione assistita, che si era conclusa con esito negativo.
In diritto, ha osservato come la costituzione del diritto di abitazione contenuta nel testamento fosse contraddittoria, avendo tale diritto reale la funzione di soddisfare l'esigenza di un alloggio, considerato che risiedeva in via Giuseppe TARTINI e che il diritto reale era stato costituito su due unità CP_1 immobiliari distinte.
Si sono costituiti e eccependo l'inammissibilità del ricorso e il difetto di legittimazione CP_1 CP_2 passiva di e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. CP_2
A sostegno della propria difesa hanno allegato che: la domanda non era fondata su fatti non contestati, né su prova documentale o di pronta soluzione;
fratello di non aveva alcun rapporto CP_2 CP_1 con;
l'azione intrapresa aveva ad oggetto un atto abdicativo riguardante una posizione giuridica non Pt_2 ancora acquisita nel patrimonio del rinunziante;
non era stato allegato l'eventus damni; il diritto di abitazione era stato costituito su un unico immobile, sebbene catastalmente identificato come due unità abitative, circostanza specificata nel verbale di pubblicazione del testamento.
All'udienza del 16 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
****
L'azione revocatoria intrapresa, avente ad oggetto l'accettazione dell'eredità di non può essere CP_3 accolta, in difetto dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
La parte ricorrente, in particolar modo, ha omesso di dare atto dell'eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dal fatto che, a seguito dell'atto impugnato, il patrimonio del debitore diviene
3 incapiente o interviene una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa dello stesso che comporta una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 25/09/2019,
n. 23907 e Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/06/2019, n. 16221, rv. 654318-01).
Sostiene la ricorrente che l'accettazione dell'eredità, provocando l'acquisto del diritto di abitazione in capo al debitore, avrebbe compromesso le ragioni creditorie, portando ad acquistare un diritto non CP_1 suscettibile di essere assoggettato ad esecuzione.
Tale impostazione, tuttavia, non può essere condivisa, in quanto la dichiarazione di inefficacia dell'accettazione di eredità, qui richiesta, non avrebbe come effetto l'acquisizione al patrimonio del i CP_1 beni aggredibili dalla creditrice. Infatti, anche se non avesse accettato l'eredità, le relative CP_1 disposizioni sarebbero rimaste valide ed efficaci;
alla mancata attribuzione del diritto di abitazione non si sarebbe quindi sostituita alcuna diversa utilità nel patrimonio del debitore sulla quale il creditore avrebbe potuto trovare soddisfazione.
In altre parole, non è chiaro quale sia l'effetto pregiudizievole per le ragioni creditorie connesso all'atto impugnato.
Supponendo che il danno alle ragioni del creditore si identifichi con la lesione dei diritti successori di CP_1 circostanza non allegata dalla ricorrente), lo stesso non sarebbe comunque connesso all'accettazione
[...] del testamento, ma, piuttosto alle disposizioni testamentarie stesse o, comunque, dalla rinuncia del d CP_1 agire in riduzione al fine di renderle inefficaci. Pertanto, anche in tale ipotesi, l'azione revocatoria non sarebbe ammissibile.
Del resto, la ricorrente non ha indicato quali sarebbero stati i diritti successori di in assenza del CP_1 testamento, omettendo di inquadrare il rapporto con il de cuius e di motivare circa la qualità di legittimario del resistente;
di talché non è comunque possibile apprezzare l'esistenza di un pregiudizio connesso all'atto mortis causa o quantificarne la portata.
Né risulta fondata la censura circa la nullità del testamento nella parte in cui determina la costituzione del diritto di abitazione nei confronti di un unico soggetto su due distinte unità immobiliari: dalla lettura del verbale del testamento risulta infatti che si tratta di un'unica abitazione, benché identificata da due distinte unità catastali. La circostanza poi che il beneficiario risieda altrove non costituisce circostanza in grado di invalidare l'atto costitutivo del diritto di abitazione, non rappresentado neanche causa estintiva di tal diritto reale.
Non vi sono, perciò, i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, né per dichiarare nullo l'atto testamentario;
conseguentemente, deve essere respinta anche la domanda risarcitoria.
Risulta assorbita la questione di difetto di legittimazione passiva di oltre che dell'ammissibilità CP_2 del rito semplificato, sulla base del principio della ragione più liquida, il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, secondo l'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ., Sez. VI -
Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n. 12002, rv. 631058). In particolare, l'ordine logico di esame delle questioni
4 può subire una deroga laddove il giudice ne ravvisi l'esigenza, tenendo conto di una molteplicità di parametri, costituiti “dalla natura della questione, dalla sua idoneità a definire il giudizio, dalla sua maggiore evidenza
(c.d. liquidità), dalla sua maggiore preclusività, dalla volontà del convenuto” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
12/12/2014, n. 26242). Il principio trova del resto fondamento nell'art. 187, c.p.c., il quale legittima il Giudice
a decidere la controversia laddove ravvisi l'esistenza di una questione idonea a definire il giudizio, così derogando all'ordine logico delle questioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.540,00 alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00 (considerato che in tema di azione revocatoria le spese devono essere liquidate in base al credito per il quale si agisce - v. art. 5, co. 1, D.M. 55/2014), con applicazione dei parametri minimi stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, l'assenza di istruttoria e lo svolgimento della fase decisoria a seguito di discussione orale senza deposito di memorie;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa così provvede:
1. RIGETTA la domanda di parte ricorrente;
2. CONDANNA a rifondere nei confronti di e le spese del presente Parte_4 CP_1 CP_2 procedimento, che si liquidano in euro 2.540,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 20/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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