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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe Amoroso, all'esito dell'udienza del 24.11.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data 26.11.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3699 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11.07.1977 e residente a [...] in Via Costituzione;
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...];
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria n.2, presso lo studio dell'Avv. Francesco Americo che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
ricorrenti
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore;
convenuto contumace
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
1.accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti all'assegnazione della
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma
121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo
determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di
servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto
2.per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti all'accredito
in loro favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio
indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione dei
ricorrenti e in particolare per:
Euro 2.000,00 Parte_3
Euro 500,00 Parte_4
ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia
3.conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno
patrimoniale e professionale subito e subendo dagli istanti, condannare
l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico
indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul
costituendo borsellino elettronico delle parti ricorrenti o, in
alternativa/subordine, al pagamento in loro favore della relativa somma e in
particolare per:
Euro 2.000,00 Parte_3
Euro 500,00 Parte_4
4.Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.
pagina 2 5.Con riserva di agire separatamente per tutte le ulteriori spettanze che
risulteranno dovute per la cd carta elettronica in relazione alle annualità di
servizio successive rispetto a quelle già conclusesi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto ricorso davanti all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale nei confronti del al fine di Controparte_1
domandare la condanna di quest'ultimo all'erogazione della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107.
Nello specifico:
A. ha chiesto il riconoscimento del beneficio per gli anni Parte_1
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
ha chiesto il riconoscimento del beneficio per l'anno scolastico Parte_5
2024/2025.
2. In particolare, per quanto di rilievo:
a) la ricorrente ha esposto di essere attualmente inserita nelle Parte_1
GPS (cfr. all. 7 del ricorso introduttivo, pag.13 del contratto individuale per l'anno scolastico 2024/2025 dalla quale si deduce l'inserimento in
GPS per il biennio 2024/2026), di aver prestato servizio per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e che per tali annualità non era stata riconosciuta beneficiaria della c.d. Carta
elettronica, del valore di euro 500,00 per ciascuna annualità;
b) il ricorrente ha esposto di essere attualmente insegnante presso Parte_2
la scuola secondaria di primo grado (circostanza, quest'ultima, dedotta in atti e provata dal contratto individuale per l'anno scolastico 2025/2026,
depositato con le note del 15.10.2025), di aver prestato servizio in qualità
di insegnante alle dipendenze del convenuto per l'anno CP_1
pagina 3 scolastico 2024/2025 e che per tale annualità non era stato riconosciuto beneficiario della c.d. Carta elettronica, del valore pari a euro 500,00;
c) entrambi i ricorrenti hanno dedotto che la normativa che disciplina la Carta
del docente doveva essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della c.d. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97
Cost..
3. Il convenuto , pur avendo ricevuto regolarmente la notifica dell'atto CP_1
introduttivo, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
4. Le domande proposte dai ricorrenti sono fondate e devono essere accolte.
5. In primis, occorre premettere che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può costituire, di per sé solo, motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE..
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico.
La Corte di Giustizia ha chiarito che, conformemente all'articolo 1, comma 121°,
della legge n. 107/2015 cit., il bonus è versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
pagina 4 , e di valorizzarne le competenze professionali e che, inoltre, CP_1
dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza.
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_1
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,
con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020, n. 6441).
6. Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo ai ricorrenti, in linea di principio, il diritto a beneficiare della c.d. Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
pagina 5 Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, i ricorrenti si trovassero, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabili.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto CP_1
nell'ambito del giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla
Corte di Giustizia nella causa C-451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato è possibile, in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute, solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve, infatti, essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico, bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il , possa trarre CP_1
pagina 6 un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
7. Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale,
preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che
“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del
sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo
dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In secondo luogo, la Corte di legittimità in tale occasione ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
pagina 7 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
pagina 8 dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
8. Nella vicenda scrutinata, è emerso che:
A. ha espletato vari incarichi di supplenza fino al termine Parte_1
dell'anno scolastico (31 agosto) negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (cfr. all.11 certificato di servizio e all.12 contratti individuali);
B. ha espletato un incarico di supplenza fino al termine delle Parte_2
attività didattiche (30 giugno) per l'anno scolastico 2024/2025.
Deve, pertanto, osservarsi quanto segue:
a) La ricorrente rientra nel novero dei docenti che hanno Parte_1
svolto attività di insegnamento fino al termine dell'anno scolastico e che ad oggi sono inserite nelle GPS (graduatorie provinciali di supplenza);
b) Il ricorrente rientra, invece, fra i docenti che hanno svolto Parte_2
l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche e che a oggi sono insegnanti dipendenti del CP_2
9. Per entrambi i ricorrenti, alla luce del servizio svolto, il mancato riconoscimento della Carta docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile a quella dei ricorrenti, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto, sostanziali
pagina 9 diversità quanto al diritto - dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
10. In particolare, con specifico riferimento alla docenza svolta da Parte_2
nell'annualità 2024/2025, deve osservarsi che il ricorrente non rientra nel novero dei docenti che possono autonomamente richiedere, in via stragiudiziale,
l'assegnazione della Carta docente secondo le modalità previste dal comunicato
24.06.2025, essendo stato titolare dell'incarico di docenza (per la suddetta annualità) fino al 30.06.2025.
Sul punto, è opportuno precisare che, sul sito istituzionale del , così si CP_2
precisa: “con le modifiche introdotte dal decreto-legge numero 45 del 7 aprile
2025, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle
misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno
scolastico 2025/2026”, la Carta del docente è stata estesa, per l'anno scolastico
2024/2025, anche ai docenti con contratto a tempo determinato annuale per un
importo pari a 500 euro. A partire da oggi, martedì 24 giugno 2025, saranno
quindi aperte le funzioni di accesso alla piattaforma Carta del docente al
personale docente con contratto a termine fino al 31/08/2025”
(https://mim.gov.it/web/guest/-/carta-del-docente-al-via-l-accreditamento-per-i-
docenti-con-contratto-a-tempo-determinato-il-bonus-sara-utilizzabile-fino-al-31-
agosto-2026: sull'accesso diretto del Giudice ai documenti tratti da siti istituzionali di enti pubblici, cfr. Cass. civ., Sez. L, 28.08.2014, n. 18418 e Cass.
civ., Sez. III, 26.08.2020, ord. n. 17810).
In tale prospettiva, non poteva che agire in giudizio al fine di ottenere Parte_2
il riconoscimento del proprio diritto a beneficiare della c.d. Carta docente:
l'omessa concessione del suddetto beneficio, del resto, determinerebbe una disparità di trattamento sia rispetto ai docenti assunti, a tempo determinato, con contratto fino al 31 agosto per l'annualità 2024/2025, sia rispetto a quelli assunti a
pagina 10 tempo indeterminato, senza che vi sia alcuna ragione oggettiva tale da giustificare una simile disparità di trattamento.
11. Alla luce di quanto sopra, pertanto il , Controparte_1
pertanto, deve essere condannato a costituire in favore di ciascuno dei ricorrenti –
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016
(GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe – la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107, con accredito sulla stessa del relativo bonus pari, rispettivamente:
- alla somma di euro 2.000,00 per Parte_1
- alla somma di euro 500,00 per Parte_2
Di tali somme i ricorrenti potranno/dovranno fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
13. In virtù del criterio di soccombenza, il convenuto deve essere CP_1
condannato a rifondere i ricorrenti delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione,
possono essere fissate al di sotto dei minimi tariffari pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio ad esclusione di quella istruttoria (che non ha avuto luogo) e considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Giova rammentare che, secondo l'orientamento costante della Corte Suprema, “In
tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014,
non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i
parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in
giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento
e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione
professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione
pagina 11 del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi”
(Cass. civ., Sez. VI, 01.06.2020, n. 10343; Cass. civ., Sez. III, 23.04.2020, ord. n.
8146).
Deve applicarsi un aumento del 5% in ragione della pluralità dei ricorrenti
(successivi al primo) ai sensi dell'art. 4, comma 2°, D.M. 55/2014.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie le domande proposte dai ricorrenti;
2. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
a erogare, in favore di la Carta elettronica per
[...] Parte_1
l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107, con l'accredito sulla stessa dell'importo complessivo di euro 2.000,00 (euro
500,00 per ciascun anno scolastico) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023;
3. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
a erogare, in favore di la Carta elettronica per
[...] Parte_2
l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107, con accredito sulla stessa dell'importo complessivo pari a euro 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025;
4. condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a rifondere i ricorrenti e delle Parte_1 Parte_2
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.130,50 di cui euro
49,00 per spese ed euro 1.081,50 (complessivo delle maggiorazioni del 5% di cui all'art. 4, comma 2°, come da motivazione) per compensi di Avvocato, oltre a
pagina 12 spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Francesco Americo, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 26.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 13