Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00947/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00783/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
1) del provvedimento n.-OMISSIS- notificato a mezzo PEC in data 15.05.2024, e del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato in data 3.12.2024, con i quali il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha rigettato l’istanza per l’aggiornamento della posizione stipendiale presentata dal ricorrente ai sensi degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e della L. n. 539/1950 a seguito del riconoscimento, da parte della Corte dei Conti, della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal dipendente, in quanto “… la pronuncia della Corte dei Conti produce effetti tra le parti solo con riferimento al rapporto pensionistico privilegiato, e dunque ha effetto costitutivo relativamente al diritto al trattamento pensionistico e alla relativa misura, non producendo alcun effetto su altri procedimenti, anche se condividono il presupposto del riconoscimento della dipendenza …”;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. FR CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, appuntato scelto QS. in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS-, in data 4.11.2016 proponeva ricorso alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana al fine di vedersi riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per l’infermità “… -OMISSIS- ” – la quale era stata dapprima negata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con decreto n.-OMISSIS- su parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS- – quale presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.
Con sentenza n. -OMISSIS-la Corte dei Conti, non condividendo le valutazioni operate dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in separato procedimento, dichiarava la dipendenza “SI” da causa di servizio della predetta infermità “... ai soli fini del riconoscimento come presupposto del diritto alla pensione privilegiata ”.
Il Sig. -OMISSIS- chiedeva quindi l’ascrizione tabellare della patologia presso la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Augusta, competente per territorio, la quale vi procedeva con verbale modello -OMISSIS- del 12.09.2023, una volta acquisita la predetta sentenza unitamente alla C.T.U. del Collegio Medico Legale presso lo Stato Maggiore della Difesa.
Dopo l’avvenuto aggiornamento del foglio matricolare del dipendente da parte della Legione Carabinieri Sicilia, il sig. -OMISSIS- chiedeva al Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri, in data 7.05.2024, di procedere all’aggiornamento del proprio profilo stipendiale ai sensi degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e della Legge n. 539/1950 (oggi previsti dagli artt. 1801, 1813 e 2159 del D.lgs. n. 66 del 2010) a far data dalla sentenza di riconoscimento della causa di servizio adottata dalla Corte dei Conti.
Faceva seguito il riscontro del Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri, con il quale veniva rilevato che la pronuncia della Corte dei Conti producesse effetti tra le parti unicamente con riguardo al rapporto pensionistico privilegiato, evidenziandosi, altresì, che relativamente agli ulteriori benefici richiesti fosse necessario il parere positivo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Il dipendente interessava della vicenda il suddetto Comitato, il quale, in data 19.06.2024, rilevava che “ In relazione alla nota pervenuta, vista la sentenza di cui all’oggetto con la quale il giudice unico per le pensioni dichiara la dipendenza da causa di servizio per l’infermità richiesta dal ricorrente ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, nessuna incombenza permane in capo al Comitato di verifica per le cause di servizio ”.
Il dipendente trasmetteva tale riscontro al Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri in data 3.12.2024, cui seguiva l’adozione del provvedimento n.-OMISSIS- notificato a mezzo PEC in data 15.05.2024, e del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato in data 3.12.2024, con cui il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri rigettava l’istanza in quanto, in particolare, «… la pronuncia della Corte dei Conti produce effetti tra le parti solo con riferimento al rapporto pensionistico privilegiato, e dunque ha effetto costitutivo relativamente al diritto al trattamento pensionistico e alla relativa misura, non producendo alcun effetto su altri procedimenti, anche se condividono il presupposto del riconoscimento della dipendenza (come l’equo indennizzo, anche il c.d. “scatto di malattia”) ».
2. Con ricorso notificato in data 16.04.2025 e in pari data depositato il sig. -OMISSIS- ha agito per l’annullamento dei seguenti atti: 1) il provvedimento n.-OMISSIS- notificato a mezzo PEC in data 15.05.2024, e il provvedimento n. -OMISSIS-, notificato in data 3.12.2024, con i quali il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha rigettato l’istanza per l’aggiornamento della posizione stipendiale presentata dal ricorrente ai sensi degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e della L. n. 539/1950 a seguito del riconoscimento, da parte della Corte dei Conti, della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal dipendente, in quanto “… la pronuncia della Corte dei Conti produce effetti tra le parti solo con riferimento al rapporto pensionistico privilegiato, e dunque ha effetto costitutivo relativamente al diritto al trattamento pensionistico e alla relativa misura, non producendo alcun effetto su altri procedimenti, anche se condividono il presupposto del riconoscimento della dipendenza …”; 2) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Il ricorrente ha chiesto altresì l’accertamento del proprio diritto all’adeguamento stipendiale ai sensi degli artt. 117 e 120 R.D n. 3458/1928 e della L. 539/1950 oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo a far data dal riconoscimento, avvenuto nel 2019, del nesso causale tra l’infermità sofferta e il servizio svolto.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione dell’art. 117 e 120 del R.D. 3458/1928 e della Legge 539/1950 per erronea interpretazione della norma, eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto ; 2) Violazione del principio di giustizia sostanziale e del principio di non discriminazione ; 3) Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione .
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta l’interpretazione normativa operata dal Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri, ritenendo che il beneficio richiesto spetti a chi abbia contratto un’infermità durante il servizio e per causa di servizio accertata da un organo tecnico (nel caso di specie, il Collegio Medico Legale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana facente capo allo Stato Maggiore della Difesa), che non necessariamente deve essere il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
2.2. Con la seconda doglianza viene lamentata la violazione del principio di giustizia sostanziale, dalla cui applicazione deriverebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, la necessità di applicare il quadro normativo di riferimento in modo non formalistico, così da tutelare la posizione dei dipendenti.
2.3. Con la terza e ultima censura viene dedotta la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, concretizzandosi un comportamento amministrativo privo di una adeguata valutazione sostanziale del caso concreto.
3. Il Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 23.04.2025 e, con successiva memoria del 29.01.2026, ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione degli atti presupposti di seguito riportati:
- il decreto n. -OMISSIS-del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il quale è stato riconosciuto che l’infermità “ -OMISSIS- ”, non è dipendente da causa di servizio;
- il provvedimento di diniego all’invito ad ottemperare in relazione alla sentenza n. 8-OMISSIS-, adottato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con cui è stato comunicato all’interessato, in particolare, che “ la Scrivente: - si vede, in ogni caso, impossibilitata a procedere all’emissione di un provvedimento di riconoscimento della causa di servizio…omissis…; - non può emanare un nuovo decreto di attribuzione dell’equo indennizzo, poiché l’atto avversato avrebbe dovuto essere impugnato, ai fini dell’annullamento, innanzi al Giudice Amministrativo ”;
- lettera n. -OMISSIS-, che ha confermato il contenuto del diniego di cui al precedente alinea.
La parte ha altresì eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei due provvedimenti impugnati.
Nel merito viene rilevato che l’attribuzione dei benefici economici oggi previsti dagli artt. 1801, 1813 e 2159 del D.lgs. n. 66/2010 (già artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e della L n. 539/1950) è disciplinata dalle circolari n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9.11.2001 e n. M_GMIL_05 11^ CD 1013213 del 28.11.2005 del Ministero della Difesa, dalla cui applicazione discenderebbe che la sopra richiamata pronuncia della Corte dei Conti produca effetti tra le parti solo con riferimento al rapporto pensionistico privilegiato e non con riguardo agli ulteriori procedimenti.
Si evidenzia, nello specifico, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto impugnare innanzi al Giudice amministrativo, entro i termini decadenziali di legge, gli atti presupposti (nello specifico, il decreto n.-OMISSIS- adottato dal Comando Generale dei Carabinieri e il parere n. -OMISSIS- del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio) che, non risultando annullati dalla sentenza della Corte dei Conti, risultano ad oggi produttivi di effetti.
In ultimo, viene eccepita la prescrizione quinquennale prevista dall’articolo 2 del R.D. n. 295/1939, come sostituito dall’art. 2 della Legge n. 428/1985, per l’ipotesi in cui debba procedersi al riconoscimento dei chiesti benefici economici.
4. All’udienza pubblica del 25.03.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Il Collegio ritiene di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione resistente, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.
6. Il primo motivo è infondato.
6.1. La disciplina dei c.d. “Scatti per invalidità di servizio” è oggi regolata dall’art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare – C.O.M.), il quale stabilisce che “ Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria ”.
Tale norma è stata interessata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 9.02.2024, la quale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale limitatamente all’inciso “ costanza di rapporto di impiego ”.
Ai sensi dell’art. 1813 dello stesso D.lgs. 66/2010 la disciplina prevista dal predetto art. 1801 per il personale militare si applica anche “ Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori ...”.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 2159 del C.O.M., il suddetto art. 1801 si applica anche al “... personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare ”, tra cui rientra anche il personale dell’Arma dei Carabinieri.
Il riconoscimento dello scatto per invalidità di servizio, come si evince dalla lettura dell’art. 1801, presuppone che il dipendente abbia “... ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ”.
Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio risulta, a sua volta, disciplinato dal D.P.R. n. 461/2001, recante " Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ", il quale, per quanto di interesse, stabilisce quanto segue:
- art. 11, comma 1: " Il Comitato [di Verifica per le Cause di Servizio] accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione ";
- art. 14, comma 1: " L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato ".
L'art. 198, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare dispone al riguardo, altresì, che: " la Commissione [medico ospedaliera] , entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti delle Commissioni, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati ai fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi del dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista ".
Dal quadro normativo sopra delineato emerge, quindi, che:
(i) la competenza ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione ai fini del riconoscimento della loro dipendenza da causa di servizio spetta in via esclusiva, sulla base del giudizio diagnostico reso dalla commissione medico ospedaliera, al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
(ii) la valutazione in ordine all’ascrivibilità della menomazione subita dal dipendente “... a categoria di compenso, nonché l’indicazione della categoria stessa (...)” spetta, invece, alla Commissione Ospedaliera Medica, la quale verifica la classificabilità della patologia tra le lesioni e le infermità riportate all’interno delle tabelle A e B del D.P.R. n. 834/1981.
Nei medesimi termini si esprime la stessa Corte Costituzionale, la quale, con la citata pronuncia n. 13 del 2024, ha rilevato che “ Il riconoscimento della riconducibilità della patologia a causa di servizio, invece, è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), che ne attribuisce la competenza al comitato di verifica per le cause di servizio (art. 10), il quale «accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione» (art. 11) ”.
Il Giudice delle Leggi ha inoltre precisato, con la predetta sentenza, che “... il beneficio retributivo in esame presuppone un duplice accertamento a carattere costitutivo, quello della commissione medica ospedaliera e quello del comitato di verifica per le cause di servizio, che si riferisce, rispettivamente, a una situazione oggettiva di infermità del soggetto e alla sua derivazione causale da attività di servizio. Entrambi gli organi emettono pareri obbligatori e vincolanti per la pubblica amministrazione, che decide in conformità, adottando un provvedimento espressione di discrezionalità tecnica, in quanto basato su cognizioni medico-specialistiche e medico-legali ”, aggiungendo che “ Elementi costitutivi del diritto sono, quindi, l'infermità, che deve rientrare in una fattispecie tra quelle specificamente individuate dalla norma, e la sua derivazione da causa di servizio, mentre gli effetti economici conseguenti derivano direttamente dalla legge e trovano la loro ratio giustificatrice nell'esigenza di attribuire un beneficio economico a colui che ha subito una menomazione nell'assolvimento del proprio dovere ”.
L’accertamento “ a carattere costitutivo ” della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal dipendente, quindi, viene reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il cui giudizio “... costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva. Ne consegue che è precluso al G.A. di dichiarare la sussistenza della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, essendo invece consentito nella sede giurisdizionale soltanto lo scrutinio della legittimità del diniego di riconoscimento da parte dell'Amministrazione, nei limiti propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica. Per la stessa ragione, in assenza di un provvedimento che abbia accertato tale nesso di dipendenza, non è consentito al Giudice condannare l'Amministrazione alla liquidazione in favore dei ricorrenti di tutte le spettanze conseguenti al riconoscimento stesso " (cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 6.05.2025, n. 1812; T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 1.03.2024, n. 4181; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2.05.2022, n. 2426; C.G.A.R.S., 30.12.2021, n. 1089; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 19.09.2022, n. 2449).
Ad alcun giudice, conseguentemente, è consentito sostituirsi surrettiziamente all’Amministrazione in spazi che sono da ritenersi riservati alle sue autonome determinazioni.
Orbene, il ricorrente sostiene, tuttavia, che tale funzione suppletiva possa essere ragionevolmente attribuita a una sentenza della Corte dei Conti che abbia riconosciuto la dipendenza dalla causa di servizio di una data infermità ai fini dell’accertamento del diritto alla pensione privilegiata.
Tale posizione, ad avviso di questo Collegio, non può essere condivisa.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, il procedimento per la concessione della pensione privilegiata ha una sua autonomia e, ragionevolmente, quanto accertato in esito allo stesso, anche mediante una pronuncia giurisdizionale, non può produrre effetti nei distinti procedimenti preordinati all’attribuzione di ulteriori benefici di legge, quali sono da intendersi l’equo indennizzo o lo scatto per l’invalidità di servizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10.05.2007, n. 2175).
Tale assunto, che risulta coerente con un’impostazione adeguatamente orientata a preservare l’attuazione del principio della separazione dei poteri vigente nel nostro ordinamento, oltretutto, viene affermato nella stessa pronuncia della Corte dei Conti che l’odierno ricorrente sostiene avrebbe dovuto essere “recepita” dall’Amministrazione ai fini dell’attribuzione di un differente beneficio di legge.
Nella citata sentenza n. 832/2019, infatti, la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, chiamata a pronunciarsi esclusivamente in merito a una richiesta di “... accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, quale presupposto per il diritto a pensione privilegiata ”, pur non ritenendo condivisibili le conclusioni cui fosse giunto il Comando Generale dei Carabinieri con decreto n.-OMISSIS-, ha accertato la dipendenza dal servizio delle infermità “-OMISSIS- ” precisando, in modo chiaro, che tale accertamento avesse valenza “... ai soli fini del riconoscimento come presupposto del diritto alla pensione privilegiata ”.
Ne consegue, pertanto, che tale pronuncia abbia prodotto effetto costitutivo tra le parti esclusivamente con riguardo al rapporto pensionistico privilegiato e che, legittimamente, l’Amministrazione procedente abbia respinto l’istanza presentata dall’odierno ricorrente in data 7.05.2024 in quanto l’accertamento compiuto dal Giudice contabile non ha alcuna valenza in ordine a separati procedimenti amministrativi che originano da una richiesta – quale è quella di adeguamento stipendiale per invalidità di servizio di cui all’art. 1801 C.O.M. – che mirano al conseguimento di un differente bene della vita, rispetto a cui le valutazioni che spettano all’Amministrazione non possono essere ritenute surrogabili da un pronunciamento giurisdizionale contenente statuizioni espressamente circoscritte all’accertamento di un beneficio di legge, il diritto alla pensione privilegiata, che ha connotati diversi rispetto al primo.
7. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, non colgono nel segno.
7.1. Le amministrazioni sono tenute, nell’esercizio della propria azione amministrativa, ad una applicazione puntuale della normativa di riferimento, non potendo disattenderne la corretta attuazione al fine di “ garantire una tutela effettiva del militare ”, come deduce il ricorrente.
I dipendenti militari, peraltro, nel rispetto dei criteri di riparto di giurisdizione relativamente alla cognizione degli atti amministrativi, dispongono di adeguati strumenti giurisdizionali – tra cui il rimedio impugnatorio, non azionato nel caso di specie avverso le determinazioni originariamente assunte dall’Amministrazione qui intimata – per ottenere una pronta ed efficace tutela innanzi al Giudice fornito da potestas iudicandi ogni qualvolta si ritengano lesi dalle manifestazioni del potere autoritativo degli enti.
Tali meccanismi di tutela forniscono “tutela effettiva” al militare, la quale non può essere raggiunta, di contro, mediante una forzatura o, di più, una errata lettura del dato normativo per asserite esigenze di giustizia sostanziale.
Parimenti, non può ritenersi che il provvedimento impugnato “ contrasta con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, in quanto non rispetta la finalità di tutela del diritto del militare a ricevere il trattamento economico derivante dal riconoscimento di una causa di servizio ”, come dedotto dal ricorrente, concretizzandosi in un “... comportamento amministrativo privo di una adeguata valutazione sostanziale del caso concreto ”.
Per dato pacifico, la Pubblica Amministrazione può agire solo nei limiti fissati dalla legge, atteso che il principio di legalità impone che l’attività amministrativa sia esercitata secondo le modalità previste dall’ordinamento.
Il paventato buon andamento, pertanto, in quanto “complementare” alla legalità, non può mai determinare che l’amministrazione assuma condotte contra legem , come si evince, dal resto, dalla stessa formulazione dell’art. 97 della Costituzione, il quale, al secondo comma, stabilisce che “ I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ”, sottintendendo, conseguentemente, che il buon andamento possa essere perseguito entro i limiti definiti dalla legge e possa essere scrutinabile dal Giudice amministrativo – che conosce degli atti amministrativi tramite cui esso viene perseguito – solo rispetto ad attività amministrative che, prima di tutto, siano già pienamente legittime.
Nella fattispecie in esame una differente azione amministrativa posta in essere dall’Amministrazione resistente, anche ove – in astratto – preordinata a favorire il perseguimento del buon andamento, sarebbe risultata, primariamente, contraria al quadro normativo di riferimento, da leggersi secondo le coordinate ermeneutiche già richiamate.
8. Il ricorso, in definitiva, per quanto sopra esposto e considerato, deve essere respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
FR CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR CH | OR EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.