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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/11/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2515/2024 R.G.L.
proposta da
(c.f. C.F. 1 ), elettivamente Parte 1
domiciliata in Via Asmara N.12 Sant'Agata Militello presso lo studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente,
contro
'CP 1 (c.f. P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Michele Bellomo per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n.
1,
resistente,
Oggetto: Ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Parte 1 haCon ricorso depositato il 21 novembre 2024 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 135/2024, emesso in data 25 settembre 2024, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.281,54, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di procedura, quale importo ritenuto indebitamente percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016.
Tale somma era stata richiesta dall CP 1 in virtù della cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli, a seguito di verbale ispettivo n.
2017003418/DDL del 30 marzo 2017.
La ricorrente contesta la quantificazione del credito rivendicato dall CP 1 evidenziando come l'importo effettivamente percepito a seguito dell'accoglimento della domanda di disoccupazione agricola presentata il 22 marzo 2017 e liquidata il 12 giugno 2017 sia pari ad
€ 747,64, come risulta dal prospetto delle movimentazioni relative all'anno 2017 allegato agli atti. Tale cifra, peraltro, sarebbe confermata anche dalla documentazione prodotta dalla controparte, denominata "PG 2016".
Evidenzia che | CP 1 può ripetere esclusivamente quanto effettivamente percepito dal lavoratore, non potendo pretendere la restituzione di importi al lordo delle ritenute fiscali mai entrate nella disponibilità patrimoniale del beneficiario.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso per una somma superiore a quella effettivamente percepita, e la condanna dell CP_1 alla refusione delle spese e degli onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nella resistenza dell CP 1 all'udienza del 13 novembre 2025 la causa
è stata assunta in decisione.
L'opposizione è fondata.
L'art. 150 D.L. 34/2020 ha modificato l'art. 10 Tuir introducendo il comma 2bis, e lo stesso CP_1 con circolare 174 del 22 novembre
2021, ha dato atto che le somme indebitamente erogate, persino se tassate in anni precedenti (e in questo caso non vi è nemmeno la prova che il versamento tributario sia avvenuto), vanno ripetute al netto e non al lordo. L CP 1 quale sostituto d'imposta, ove abbia effettivamente versato all'erario, potrà valersi del credito di imposta da dedurre in compensazione.
La conclusione è del resto coerente con il principio generale in tema di indebito oggettivo secondo il quale non si può chiedere all'accipiens più di quanto questi abbia ricevuto.
L CP_1 può dunque recuperare, ai sensi dell'art. 2033 c.c. e tenuto conto della mala fede della accipiens, soltanto € 747,64 con interessi dal giorno del pagamento.
Il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, revocato e Parte 1
[...] va condannata al pagamento in favore dell CP_1 della somma di € 747,64, oltre interessi dal giorno del pagamento.
La sussistenza di una pretesa creditoria da parte dell CP_1 ma di importo inferiore a quella avanzata con la domanda monitoria, giustifica la compensazione delle spese in ragione della metà. La restante metà va posta a carico della ricorrente e va liquidata sulla base dei parametri minimi in considerazione della contestazione sul solo quantum della pretesa.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 135/2024 emesso dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto;
condanna Parte 1 al pagamento in favore dell CP_1
della somma di € 747,64, oltre interessi dal giorno del pagamento;
compensa le spese del giudizio in ragione della metà e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell CP 1 della restante metà, liquidata in € 170,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe D'Agostino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2515/2024 R.G.L.
proposta da
(c.f. C.F. 1 ), elettivamente Parte 1
domiciliata in Via Asmara N.12 Sant'Agata Militello presso lo studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente,
contro
'CP 1 (c.f. P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Michele Bellomo per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n.
1,
resistente,
Oggetto: Ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Parte 1 haCon ricorso depositato il 21 novembre 2024 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 135/2024, emesso in data 25 settembre 2024, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.281,54, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di procedura, quale importo ritenuto indebitamente percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016.
Tale somma era stata richiesta dall CP 1 in virtù della cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli, a seguito di verbale ispettivo n.
2017003418/DDL del 30 marzo 2017.
La ricorrente contesta la quantificazione del credito rivendicato dall CP 1 evidenziando come l'importo effettivamente percepito a seguito dell'accoglimento della domanda di disoccupazione agricola presentata il 22 marzo 2017 e liquidata il 12 giugno 2017 sia pari ad
€ 747,64, come risulta dal prospetto delle movimentazioni relative all'anno 2017 allegato agli atti. Tale cifra, peraltro, sarebbe confermata anche dalla documentazione prodotta dalla controparte, denominata "PG 2016".
Evidenzia che | CP 1 può ripetere esclusivamente quanto effettivamente percepito dal lavoratore, non potendo pretendere la restituzione di importi al lordo delle ritenute fiscali mai entrate nella disponibilità patrimoniale del beneficiario.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso per una somma superiore a quella effettivamente percepita, e la condanna dell CP_1 alla refusione delle spese e degli onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nella resistenza dell CP 1 all'udienza del 13 novembre 2025 la causa
è stata assunta in decisione.
L'opposizione è fondata.
L'art. 150 D.L. 34/2020 ha modificato l'art. 10 Tuir introducendo il comma 2bis, e lo stesso CP_1 con circolare 174 del 22 novembre
2021, ha dato atto che le somme indebitamente erogate, persino se tassate in anni precedenti (e in questo caso non vi è nemmeno la prova che il versamento tributario sia avvenuto), vanno ripetute al netto e non al lordo. L CP 1 quale sostituto d'imposta, ove abbia effettivamente versato all'erario, potrà valersi del credito di imposta da dedurre in compensazione.
La conclusione è del resto coerente con il principio generale in tema di indebito oggettivo secondo il quale non si può chiedere all'accipiens più di quanto questi abbia ricevuto.
L CP_1 può dunque recuperare, ai sensi dell'art. 2033 c.c. e tenuto conto della mala fede della accipiens, soltanto € 747,64 con interessi dal giorno del pagamento.
Il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, revocato e Parte 1
[...] va condannata al pagamento in favore dell CP_1 della somma di € 747,64, oltre interessi dal giorno del pagamento.
La sussistenza di una pretesa creditoria da parte dell CP_1 ma di importo inferiore a quella avanzata con la domanda monitoria, giustifica la compensazione delle spese in ragione della metà. La restante metà va posta a carico della ricorrente e va liquidata sulla base dei parametri minimi in considerazione della contestazione sul solo quantum della pretesa.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 135/2024 emesso dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto;
condanna Parte 1 al pagamento in favore dell CP_1
della somma di € 747,64, oltre interessi dal giorno del pagamento;
compensa le spese del giudizio in ragione della metà e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell CP 1 della restante metà, liquidata in € 170,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe D'Agostino