Art. 5. 1. Restano validi gli atti, le procedure avviate e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353 .
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 5.
I DD. LL. n. 154/1987, n. 242/1987 e n. 353/1987 , non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987, n. 199 del 27 agosto 1987 e n. 253 del 29 ottobre 1987), recavano lo stesso titolo della legge qui pubblicata.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 5.
I DD. LL. n. 154/1987, n. 242/1987 e n. 353/1987 , non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987, n. 199 del 27 agosto 1987 e n. 253 del 29 ottobre 1987), recavano lo stesso titolo della legge qui pubblicata.