Articolo 5 della Legge 16 marzo 1988, n. 81
Articolo 4
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21 marzo 1988
Art. 5. 1. Restano validi gli atti, le procedure avviate e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353 .
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 5.
I DD. LL. n. 154/1987, n. 242/1987 e n. 353/1987 , non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987, n. 199 del 27 agosto 1987 e n. 253 del 29 ottobre 1987), recavano lo stesso titolo della legge qui pubblicata.
Entrata in vigore il 21 marzo 1988