Articolo 3 della Legge 2 febbraio 2006, n. 41
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17 febbraio 2006
Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 30.400 per l'anno 2005, di euro 24.900 per l'anno 2006 e di euro 30.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 febbraio 2006
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