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17 febbraio 2006
17 febbraio 2006
Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 30.400 per l'anno 2005, di euro 24.900 per l'anno 2006 e di euro 30.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 12
- 1. Corte d'Appello Catania, sentenza 27/04/2023, n. 763Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.: Dott. Roberto Centaro Presidente Dott. Nicolò Crascì Consigliere rel. est. Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1890/2021 R.G.A.C.C., promossa da: Parte_1 P.IVA_1 C.F._1c.f. ) - e per essa, quale sua mandataria con Pa Controparte_1 C.F._2rappresentanza, la (c.f. ), ed a sua volta per quest'ultima, quale sua mandataria con rappresentanza, la Controparte_2 (c.f. Parti 12 C.F._3 ) – corrente in Conegliano (TV), …Leggi di più...
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