Improcedibile
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 9621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9621 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09621/2025REG.PROV.COLL.
N. 08130/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8130 del 2022, proposto da dai signori UI TO e OV TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pozzuoli, via Nicola Fasano, 5;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1683/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Vista la memoria del 25 luglio 2025 con cui parte appellante dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. IN SO;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento del Comune di Pozzuoli prot. n. 0011385 del 13.02.2017, con cui si dispone: a) il rigetto della richiesta di condono ex l. 326/2003 prot. 13410 del 31 marzo 2004 presentata dal de cuius degli odierni appellanti, signor TO RE, per un fabbricato adibito a ristorante; b) il rigetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presentata dal coerede TO UI per una tettoia antistante il prospetto principale del locale ristorante; c) la demolizione di tutte le opere abusivamente realizzate al fine di “ riportare il manufatto de quo alle condizioni di cui alla domanda di condono edilizio prodotta ai sensi della legge 47/85, prot. 18470 del 31.03.1987 ”.
2. Gli eredi TO impugnavano il sopra indicato provvedimento con ricorso al T.a.r. per la Campania che, con sentenza della sesta sezione n. 1683 del 14 marzo 2022, lo respingeva rilevando, in sintesi, che il manufatto è stato irreversibilmente trasformato nel corso degli anni, al punto che non è praticamente possibile enucleare la poca parte legittima, del 1977, rispetto a quella (la gran parte) illegittima. Le opere non sono, in ogni caso sanabili, in quanto hanno determinato un incremento di superficie e volume in area vincolata.
3. I signori TO UI ed TO OV hanno proposto appello, notificato in data 12 ottobre 2022, articolando i seguenti motivi di gravame:
A) SULL’ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NELLA PARTE IN CUI ORDINA LA DEMOLIZIONE DELL’IMMOBILE ORIGINARIAMENTE ASSENTITO CON CONCESSIONE EDILIZIA N. 177/1977 E DI AMPLIAMENTI OGGETTO DI ISTANZA DI CONDONO EX LEGE 47/85.
B) SULL’ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NELLA PARTE IN CUI DISPONE IL DINIEGO DELL’ISTANZA DI CONDONO EX LEGE 326/2003.
C) SULL’ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NELLA PARTE IN CUI RIGETTA L’ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA EX ART. 36 DEL T.U. E DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA EX ART. 167 DEL D.L.GS. 22.01.2004 N. 42.
4. Si è costituito in resistenza il Comune di Pozzuoli.
5. Come memoria del 25 luglio 2025 gli appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
6. All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il collegio prende atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, come dichiarato dagli appellanti in data 25 luglio 2025, e della mancata opposizione del Comune appellato e dichiara l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
8. Sussistono giustificati motivi, in ragione dell’evoluzione processuale della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
LA Di RL, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
IN SO, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN SO | LA Di RL |
IL SEGRETARIO