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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1592 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dallo Avv. Parte_1 C.F._1
Anna Rita Puci, presso il cui studio in Catania in Via Vittorio Emanuele Orlando 15, è
elettivamente domiciliata, come per procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata nella P.zza Trento n. 19 presso lo studio dell'Avv. Ruggero Mancino,
che la rappresenta e difende giusta procura in atti CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Azienda Parte_1
Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro occorsole all'interno del , Parte_2
appartenente all' ASP di , il giorno 23.09.2019, alle ore 10,00 circa. L'attrice esponeva CP_1
che in tali circostanze di luogo e di tempo, mentre stava varcando la soglia per entrare nella struttura, la porta automatica-scorrevole si chiudeva improvvisamente colpendola lungo i fianchi e facendola cadere al suolo.
Ciò premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Per tutto quanto precede, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: 1 In accoglimento dell'odierna domanda ritenere e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per responsabilità
esclusiva della struttura sanitaria per le causali di cui in narrativa, ossia per responsabilità da
custodia ex art. 2051 c.c. e violazione del principio di neminem laedere ex art. 2043 c.c.; 2 Per
l'effetto condannare l'odierna convenuta al risarcimento dei danni fisici e morali, non patrimoniale personalizzato subiti dalla Signora ammontante ad € 40.000,00 o nella Parte_1
maggiore o minore somma che in corso di causa si riterrà dovuta secondo giustizia ovvero a seguito dell'espletanda CTU tecnica e medico legale che ci si riserva di chiedere in esito alle
risultanze istruttorie;
3 Con vittoria di spese, compensi e accessori di legge.”
L' ASP di Caltanissetta si costituiva in giudizio per contestare in fatto ed in diritto il contenuto dell'atto di citazione. Rilevava il difetto dei presupposti necessari ai fini della configurazione della responsabilità di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c. chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
“VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Disattesa ogni
contraria istanza eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare infondate tutte le domande svolte dalla
Sig.ra nell'atto introduttivo del presente giudizio. Ritenere e dichiarare che Parte_1
L' , non ha posto in essere nessuna condotta “illecita” nei confronti dell'attrice Parte_3
né tantomeno ha posto in essere una violazione e/o inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione delle cose in custodia. Conseguentemente statuire che nulla è dovuto a titolo di risarcimento da parte dell' all'attrice.” Ultimata la Controparte_1
fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Orbene, la vicenda per cui è causa é inquadrabile nell'ambito della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c. a mente del quale: “Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “la responsabilità per i danni cagionati da
cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la
sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del
suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del
custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle
condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le
modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in
relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel
senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo
o dello stesso danneggiato.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n.11016/2011).
La norma in esame, quindi, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., il fatto storico ed nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia dal dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del “caso fortuito”.
Con riferimento al merito della controversia, deve ritenersi raggiunta la prova dell'an del risarcimento del danno, essendo stato provato il verificarsi del sinistro così come descritto dalla attrice. La derivazione causale della caduta occorsa all'attrice per effetto dell'improvvisa chiusura delle porte scorrevoli al suo passaggio non è stata contraddetta da prove offerte dalla convenuta.
Il test escusso, Sig. , marito dell'attrice, la cui capacità a testimoniare non può essere Tes_1
posta in dubbio, ha confermato tutti i fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria.
Si ritiene, infatti, non sussistere la incapacità testimoniale del teste eccepita da parte convenuta, in quanto, anche ad ipotizzare che il regime patrimoniale dei due coniugi sia quello della comunione,
per consolidata giurisprudenza: “lo status di coniuge in comunione legale dei beni (non) comporti,
di per sé e sempre, ex art. 246 c.p.c., la incapacità a testimoniare nelle controversie in cui sia parte
l'altro coniuge, dovendosi al contrario verificare, di volta in volta, la natura del diritto oggetto
della controversia. Ciò si rivela tanto più necessario ove si consideri che le norme sulla incapacità
a testimoniare, inducendo una deroga al generale dovere di testimonianza, sono di stretta
interpretazione e che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 247 c.p.c.
è stato espunto dall'ordinamento processuale e civile il generale divieto di testimonianza del
coniuge, ancorché separato, dei parenti o affini in linea retta e di coloro che siano legati ad una
delle parti da vincoli di affiliazione. Poiché le somme percepite a titolo di risarcimento del danno
non rientrano nella comunione legale dei beni, non vi è dubbio che il coniuge, sentito come teste,
debba ritenersi capace a testimoniare nonostante il vincolo di parentela” (Trib. Milano, 4499/08);
Il teste ha dichiarato di aver visto la caduta, ha confermato la dinamica del sinistro così come Tes_1
descritta in citazione e ricondotto la causa caduta alla improvvisa chiusura delle porte scorrevoli:
“Si, è vero. Ricordo che mi trovavo circa dieci metri dietro mia moglie e che ci stavamo recando
presso l'ufficio competente per la prenotazione di una visita, quando mia moglie ha varcato una
porta automatica che, improvvisamente, si è chiusa, spingendola a terra, dopo averla colpita nella
gamba sinistra. Probabilmente, non ha funzionato il rilevatore di movimento posto sulla porta.
Ricordo di essere subito intervenuto in soccorso di mia moglie, che lamentava dolore al braccio
destro.” Tali circostanze, pertanto, fanno ritenere provato che il sinistro sia effettivamente avvenuto come conseguenza dell'anomalo funzionamento della porta scorrevole.
Per andare esente da responsabilità parte convenuta avrebbe dovuto dimostrare che il fatto si era verificato per un caso fortuito cioè a causa di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile,
dotato di autonomo impulso causale, quale nella specie non è ravvisabile nel comportamento della attrice.
Il comportamento della vittima può assumere efficacia causale esclusiva soltanto solo ove possa qualificarsi come abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto (cfr. Cass. n. 15761/2016; Cass. n. 6550/2011). La condotta della attrice, alla luce delle risultanze della prova testimoniale, non può certamente definirsi abnorme o, comunque idonea ad interrompere il nesso causale.
Risulta irrilevante l'assunto secondo cui la porta automatica non avrebbe manifestato mal funzionamenti poichè non idoneo ad escludere che i problemi si siano verificati in occasione dell'evento di che trattasi.
Altresì, deve osservarsi come l' Estratto Tichet piattaforma di gestione e la mail del 25 novembre
2020 inviata dalla società Reekp (agli atti), consistendo in documentazione proveniente da terzi estranei alla lite, non può esplicare efficacia probatoria se non convalida in giudizio attraverso la testimonianza.
In ogni caso, il fatto che le porte automatiche venissero controllate regolarmente non è sufficiente ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in virtù del tenore della medesima norma,
per cui non è sufficiente dimostrare uno “sforzo di diligenza”, ma è necessario dare prova del caso fortuito, mancante nel caso di specie.
Per quanto attiene il nesso causale tra la caduta e le lesioni, oltre che alle risultanze della prova testimoniale, va fatto riferimento ai documenti prodotti dall'attrice.
Elemento rilevante nella ricostruzione del nesso causale è dato dall'esame della Cartella clinica di
Pronto soccorso dello stesso nosocomio “Vittorio Emanuele” di nel quale è riportato: Pt_2 “frattura scomposta epifisometafisiaria distale radio-ulnare destro, con interessamento
articolare””.
Tale elemento crea un'unità temporale chiara e precisa tra il momento del fatto lesivo, ore 10.00
circa del 23 settembre 2019, ed il riscontro delle lesioni presso il Pronto Soccorso, ora di ingresso
10.28, dello stesso giorno, che avvalora la presenza del nesso causale.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve concludersi che la convenuta sia responsabili del sinistro in esame.
Occorre adesso procedere alla quantificazione del danno risarcibile.
La CTU a firma della dott.ssa, , le cui risultanze si ritiene di condividere, Persona_1
ha evidenziato con chiarezza la sussistenza delle lesioni lamentate ed in particolare la sussistenza di:“- Esiti di frattura scomposta episometafisariadistale radioulneare dx trattata con riduzione ed
osteosintesi con 2 fili di k e successiva rimozione dei mezzi di sintesi. –Lieve pregiudizio estetico”.
Ciò premesso, per addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1126 e
2056 c.c., nonché di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo in modo particolare all'età del danneggiato ed alla entità della lesione subita, secondo le Tabelle di
Milano, considerato che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall' art. 139 del
Codice delle Assicurazioni costituiscono oggetto di una previsione eccezionale non suscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non determinati da sinistri stradali (Cass. 12408/11; Cass.
13982/15).
Il consulente ha accertato in capo alla attrice un danno biologico da invalidità permanente con punto percentuale del 5%, una inabilità temporanea totale di giorni 8, parziale di giorni 30 al 75%, di giorni 20 al 50%, di giorni 20 al 25% e perciò quantificabile in € 4.97,80 per invalidità permanente,
in € 441,92 per invalidità temporanea assoluta, in € 1.2442,90 per invalidità parziale al 75%, in €
552,40 per invalidità parziale al 50% ed in €. 276,42 per invalidità parziale al 25%, per un totale di
€ 7.451,22. Somma alla quale dovrà aggiungersi quella di € 323,45 per spese mediche ritenute congrue dal
CTU.
A pertanto, dovrà riconoscersi la complessiva somma di € 7.774,64, oltre Parte_1
interessi.
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce un automatismo, ma richiede la dimostrazione da parte del danneggiato di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgono a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con le medesime invalidità patirebbe, non giustifica alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n.
14364/19). Il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato nel caso in cui il giudice ravvisi circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie. (Cass. Ord. 20795/18), che nel caso di specie non si ravvisano anche tenuto conto di quanto accertato dal CTU: “Inoltre, i postumi non influiscono sulla sfera
individuale, sulla sfera relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane.”
Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, debiti di valore, sono riconosciuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell'incidente, ossia il 13/07/2018, alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M.
55/2014 in complessivi € 4.120,00, di cui € 518,00 per spese ed € 3.602,00 per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
ritenuto la convenuta di responsabile del sinistro per cui Controparte_1 CP_1
è causa, così provvede: - condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore al pagamento in favore di della complessiva somma di € 7.774,64, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione, così come in parte motiva;
- condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in Parte_1
complessivi € 4.120,00, di cui € 518,00 per spese ed € 3.602,00 per compensi, oltre spese generali,
oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della
Controparte_1
Così deciso in Caltanissetta, lì 12.02. 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1592 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dallo Avv. Parte_1 C.F._1
Anna Rita Puci, presso il cui studio in Catania in Via Vittorio Emanuele Orlando 15, è
elettivamente domiciliata, come per procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata nella P.zza Trento n. 19 presso lo studio dell'Avv. Ruggero Mancino,
che la rappresenta e difende giusta procura in atti CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Azienda Parte_1
Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro occorsole all'interno del , Parte_2
appartenente all' ASP di , il giorno 23.09.2019, alle ore 10,00 circa. L'attrice esponeva CP_1
che in tali circostanze di luogo e di tempo, mentre stava varcando la soglia per entrare nella struttura, la porta automatica-scorrevole si chiudeva improvvisamente colpendola lungo i fianchi e facendola cadere al suolo.
Ciò premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Per tutto quanto precede, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: 1 In accoglimento dell'odierna domanda ritenere e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per responsabilità
esclusiva della struttura sanitaria per le causali di cui in narrativa, ossia per responsabilità da
custodia ex art. 2051 c.c. e violazione del principio di neminem laedere ex art. 2043 c.c.; 2 Per
l'effetto condannare l'odierna convenuta al risarcimento dei danni fisici e morali, non patrimoniale personalizzato subiti dalla Signora ammontante ad € 40.000,00 o nella Parte_1
maggiore o minore somma che in corso di causa si riterrà dovuta secondo giustizia ovvero a seguito dell'espletanda CTU tecnica e medico legale che ci si riserva di chiedere in esito alle
risultanze istruttorie;
3 Con vittoria di spese, compensi e accessori di legge.”
L' ASP di Caltanissetta si costituiva in giudizio per contestare in fatto ed in diritto il contenuto dell'atto di citazione. Rilevava il difetto dei presupposti necessari ai fini della configurazione della responsabilità di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c. chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
“VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Disattesa ogni
contraria istanza eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare infondate tutte le domande svolte dalla
Sig.ra nell'atto introduttivo del presente giudizio. Ritenere e dichiarare che Parte_1
L' , non ha posto in essere nessuna condotta “illecita” nei confronti dell'attrice Parte_3
né tantomeno ha posto in essere una violazione e/o inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione delle cose in custodia. Conseguentemente statuire che nulla è dovuto a titolo di risarcimento da parte dell' all'attrice.” Ultimata la Controparte_1
fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Orbene, la vicenda per cui è causa é inquadrabile nell'ambito della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c. a mente del quale: “Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “la responsabilità per i danni cagionati da
cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la
sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del
suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del
custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle
condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le
modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in
relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel
senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo
o dello stesso danneggiato.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n.11016/2011).
La norma in esame, quindi, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., il fatto storico ed nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia dal dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del “caso fortuito”.
Con riferimento al merito della controversia, deve ritenersi raggiunta la prova dell'an del risarcimento del danno, essendo stato provato il verificarsi del sinistro così come descritto dalla attrice. La derivazione causale della caduta occorsa all'attrice per effetto dell'improvvisa chiusura delle porte scorrevoli al suo passaggio non è stata contraddetta da prove offerte dalla convenuta.
Il test escusso, Sig. , marito dell'attrice, la cui capacità a testimoniare non può essere Tes_1
posta in dubbio, ha confermato tutti i fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria.
Si ritiene, infatti, non sussistere la incapacità testimoniale del teste eccepita da parte convenuta, in quanto, anche ad ipotizzare che il regime patrimoniale dei due coniugi sia quello della comunione,
per consolidata giurisprudenza: “lo status di coniuge in comunione legale dei beni (non) comporti,
di per sé e sempre, ex art. 246 c.p.c., la incapacità a testimoniare nelle controversie in cui sia parte
l'altro coniuge, dovendosi al contrario verificare, di volta in volta, la natura del diritto oggetto
della controversia. Ciò si rivela tanto più necessario ove si consideri che le norme sulla incapacità
a testimoniare, inducendo una deroga al generale dovere di testimonianza, sono di stretta
interpretazione e che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 247 c.p.c.
è stato espunto dall'ordinamento processuale e civile il generale divieto di testimonianza del
coniuge, ancorché separato, dei parenti o affini in linea retta e di coloro che siano legati ad una
delle parti da vincoli di affiliazione. Poiché le somme percepite a titolo di risarcimento del danno
non rientrano nella comunione legale dei beni, non vi è dubbio che il coniuge, sentito come teste,
debba ritenersi capace a testimoniare nonostante il vincolo di parentela” (Trib. Milano, 4499/08);
Il teste ha dichiarato di aver visto la caduta, ha confermato la dinamica del sinistro così come Tes_1
descritta in citazione e ricondotto la causa caduta alla improvvisa chiusura delle porte scorrevoli:
“Si, è vero. Ricordo che mi trovavo circa dieci metri dietro mia moglie e che ci stavamo recando
presso l'ufficio competente per la prenotazione di una visita, quando mia moglie ha varcato una
porta automatica che, improvvisamente, si è chiusa, spingendola a terra, dopo averla colpita nella
gamba sinistra. Probabilmente, non ha funzionato il rilevatore di movimento posto sulla porta.
Ricordo di essere subito intervenuto in soccorso di mia moglie, che lamentava dolore al braccio
destro.” Tali circostanze, pertanto, fanno ritenere provato che il sinistro sia effettivamente avvenuto come conseguenza dell'anomalo funzionamento della porta scorrevole.
Per andare esente da responsabilità parte convenuta avrebbe dovuto dimostrare che il fatto si era verificato per un caso fortuito cioè a causa di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile,
dotato di autonomo impulso causale, quale nella specie non è ravvisabile nel comportamento della attrice.
Il comportamento della vittima può assumere efficacia causale esclusiva soltanto solo ove possa qualificarsi come abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto (cfr. Cass. n. 15761/2016; Cass. n. 6550/2011). La condotta della attrice, alla luce delle risultanze della prova testimoniale, non può certamente definirsi abnorme o, comunque idonea ad interrompere il nesso causale.
Risulta irrilevante l'assunto secondo cui la porta automatica non avrebbe manifestato mal funzionamenti poichè non idoneo ad escludere che i problemi si siano verificati in occasione dell'evento di che trattasi.
Altresì, deve osservarsi come l' Estratto Tichet piattaforma di gestione e la mail del 25 novembre
2020 inviata dalla società Reekp (agli atti), consistendo in documentazione proveniente da terzi estranei alla lite, non può esplicare efficacia probatoria se non convalida in giudizio attraverso la testimonianza.
In ogni caso, il fatto che le porte automatiche venissero controllate regolarmente non è sufficiente ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in virtù del tenore della medesima norma,
per cui non è sufficiente dimostrare uno “sforzo di diligenza”, ma è necessario dare prova del caso fortuito, mancante nel caso di specie.
Per quanto attiene il nesso causale tra la caduta e le lesioni, oltre che alle risultanze della prova testimoniale, va fatto riferimento ai documenti prodotti dall'attrice.
Elemento rilevante nella ricostruzione del nesso causale è dato dall'esame della Cartella clinica di
Pronto soccorso dello stesso nosocomio “Vittorio Emanuele” di nel quale è riportato: Pt_2 “frattura scomposta epifisometafisiaria distale radio-ulnare destro, con interessamento
articolare””.
Tale elemento crea un'unità temporale chiara e precisa tra il momento del fatto lesivo, ore 10.00
circa del 23 settembre 2019, ed il riscontro delle lesioni presso il Pronto Soccorso, ora di ingresso
10.28, dello stesso giorno, che avvalora la presenza del nesso causale.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve concludersi che la convenuta sia responsabili del sinistro in esame.
Occorre adesso procedere alla quantificazione del danno risarcibile.
La CTU a firma della dott.ssa, , le cui risultanze si ritiene di condividere, Persona_1
ha evidenziato con chiarezza la sussistenza delle lesioni lamentate ed in particolare la sussistenza di:“- Esiti di frattura scomposta episometafisariadistale radioulneare dx trattata con riduzione ed
osteosintesi con 2 fili di k e successiva rimozione dei mezzi di sintesi. –Lieve pregiudizio estetico”.
Ciò premesso, per addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1126 e
2056 c.c., nonché di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo in modo particolare all'età del danneggiato ed alla entità della lesione subita, secondo le Tabelle di
Milano, considerato che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall' art. 139 del
Codice delle Assicurazioni costituiscono oggetto di una previsione eccezionale non suscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non determinati da sinistri stradali (Cass. 12408/11; Cass.
13982/15).
Il consulente ha accertato in capo alla attrice un danno biologico da invalidità permanente con punto percentuale del 5%, una inabilità temporanea totale di giorni 8, parziale di giorni 30 al 75%, di giorni 20 al 50%, di giorni 20 al 25% e perciò quantificabile in € 4.97,80 per invalidità permanente,
in € 441,92 per invalidità temporanea assoluta, in € 1.2442,90 per invalidità parziale al 75%, in €
552,40 per invalidità parziale al 50% ed in €. 276,42 per invalidità parziale al 25%, per un totale di
€ 7.451,22. Somma alla quale dovrà aggiungersi quella di € 323,45 per spese mediche ritenute congrue dal
CTU.
A pertanto, dovrà riconoscersi la complessiva somma di € 7.774,64, oltre Parte_1
interessi.
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce un automatismo, ma richiede la dimostrazione da parte del danneggiato di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgono a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con le medesime invalidità patirebbe, non giustifica alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n.
14364/19). Il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato nel caso in cui il giudice ravvisi circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie. (Cass. Ord. 20795/18), che nel caso di specie non si ravvisano anche tenuto conto di quanto accertato dal CTU: “Inoltre, i postumi non influiscono sulla sfera
individuale, sulla sfera relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane.”
Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, debiti di valore, sono riconosciuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell'incidente, ossia il 13/07/2018, alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M.
55/2014 in complessivi € 4.120,00, di cui € 518,00 per spese ed € 3.602,00 per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
ritenuto la convenuta di responsabile del sinistro per cui Controparte_1 CP_1
è causa, così provvede: - condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore al pagamento in favore di della complessiva somma di € 7.774,64, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione, così come in parte motiva;
- condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in Parte_1
complessivi € 4.120,00, di cui € 518,00 per spese ed € 3.602,00 per compensi, oltre spese generali,
oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della
Controparte_1
Così deciso in Caltanissetta, lì 12.02. 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì