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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/09/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1517/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE In composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1517/2025 V.G., avente ad oggetto: “ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, all'esito dell'udienza del 17.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso proposto congiuntamente, da:
nato a [...] l'[...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
20.10.1994, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Cristian Bove, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Formia (LT) alla Via Maiorino n.14;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 17.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'11.7.2025, i ricorrenti – premesso che in data 21.6.2016 hanno contratto Per_ matrimonio concordatario in Formia e che dalla loro unione sono nati i figli (il 11.12.2018) e
(il 3.8.2020); che il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 314/2024 del 18.12.2024, Per_2 pronunciava la separazione personale dei coniugi;
che le parti non si sono riconciliate – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Successivamente, con note scritte depositate in data 29.8.2025, sostitutive dell'udienza del 17.9.2025, hanno dato atto di aver concluso un accordo sostitutivo del precedente, chiedendo, pertanto, pronunciarsi il divorzio alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) assegnazione della casa coniugale al sig. ; 3) obbligo a carico del sig. di versare, quale contributo per il Pt_1 Pt_1 mantenimento dei figli, un assegno mensile pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat;
4) ripartizione delle spese straordinarie per la prole nella misura del 50%; 5) il padre eserciterà il diritto di visita dei figli minori nelle modalità stabilite dalle parti all'interno del ricorso;
6) l'assegno unico Inps sarà percepito integralmente dalla signora
7) disciplina dell'iscrizione scolastica dei minori secondo quanto meglio indicato nel Pt_2 suddetto accordo.
All'udienza del 17 settembre 2025, le parti concludevano riportandosi all'accordo riportate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (depositate il 29.8.2025) e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale, letti gli atti, ritiene che il ricorso, come integrato dalle note scritte depositate in data
29.8.2025, meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del
Tribunale di Cassino n. 314/2024 del 18.12.2024) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al giudice relatore nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 21.6.2016 in Formia (LT) tra e , come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile del Comune di Formia (LT) al n.14, parte II, Serie A, ufficio 1 dell'anno 2016 alle condizioni di cui all'accordo riportato nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 17.9.2925, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Formia (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025. IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE In composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1517/2025 V.G., avente ad oggetto: “ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, all'esito dell'udienza del 17.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso proposto congiuntamente, da:
nato a [...] l'[...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
20.10.1994, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Cristian Bove, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Formia (LT) alla Via Maiorino n.14;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 17.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'11.7.2025, i ricorrenti – premesso che in data 21.6.2016 hanno contratto Per_ matrimonio concordatario in Formia e che dalla loro unione sono nati i figli (il 11.12.2018) e
(il 3.8.2020); che il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 314/2024 del 18.12.2024, Per_2 pronunciava la separazione personale dei coniugi;
che le parti non si sono riconciliate – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Successivamente, con note scritte depositate in data 29.8.2025, sostitutive dell'udienza del 17.9.2025, hanno dato atto di aver concluso un accordo sostitutivo del precedente, chiedendo, pertanto, pronunciarsi il divorzio alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) assegnazione della casa coniugale al sig. ; 3) obbligo a carico del sig. di versare, quale contributo per il Pt_1 Pt_1 mantenimento dei figli, un assegno mensile pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat;
4) ripartizione delle spese straordinarie per la prole nella misura del 50%; 5) il padre eserciterà il diritto di visita dei figli minori nelle modalità stabilite dalle parti all'interno del ricorso;
6) l'assegno unico Inps sarà percepito integralmente dalla signora
7) disciplina dell'iscrizione scolastica dei minori secondo quanto meglio indicato nel Pt_2 suddetto accordo.
All'udienza del 17 settembre 2025, le parti concludevano riportandosi all'accordo riportate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (depositate il 29.8.2025) e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale, letti gli atti, ritiene che il ricorso, come integrato dalle note scritte depositate in data
29.8.2025, meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del
Tribunale di Cassino n. 314/2024 del 18.12.2024) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al giudice relatore nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 21.6.2016 in Formia (LT) tra e , come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile del Comune di Formia (LT) al n.14, parte II, Serie A, ufficio 1 dell'anno 2016 alle condizioni di cui all'accordo riportato nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 17.9.2925, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Formia (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025. IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi