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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/11/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr.ssa RO Marra Giudice est.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. 3030/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili"
Tra
(C.F.: C.F. 1 nata a [...] il [...] e residente Parte_1
in Pezze di CO-SA (BR) rappresentata e difesa dall'avv. Sgobba Francesco
e
IS NG (CF.: C.F. 2 nato ad [...] il [...] e residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Saponaro e dall'avv. Nicolas Brunetti
e
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Motivi della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 07.08.2025, premettevano di aver contratto matrimonio il 13.06.2009 a SA (Atto N. 7 parte 2 serie A - anno
2009 - Comune di SA - Ufficio 1) e da cui sono nati Per_1 (2010) e Per_2 (2014).
Nello stesso ricorso, essi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione del matrimonio concordando le condizioni di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione e di sostituire l'udienza con note di trattazione scritte. Con autorizzazione del Procuratore Reggente di Brindisi dott. Antonio Negro, N. 51/2024
R.C.N. (rif. n. 1118/24 mod.45) in data 09.10.2024 veniva autorizzata la separazione dei suddetti coniugi mediante negoziazione assistita.
Considerato che i coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 23.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione previo invio per il parere del P.M. ricevuto il 24.09.2025.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita di essere accolto in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione del matrimonio.
In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
p.q.m.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione del matrimonio contratto da Parte_1 e IU LO in data 13.06.2009 a
SA (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio Atto N. 7 parte 2 serie A - anno 2009 - Ufficio
1- Comune di SA) alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Brindisi il 12.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa RO Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro Funzionaria Addetta all'Ufficio del processo del Tribunale di Brindisi PATTI E CONDIZIONI DI DIVORZIO
RAPPORTI PERSONALI TRA LE PARTI.
1) I coniugi continueranno a vivere separatamente e con obbligo di mutuo rispetto.
AFFIDAMENTO DELLE MINORI E COLLOCAZIONE GENITORIALE.
2) Le figlie DA e HI continueranno ad essere affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la sig.ra
OT, con la quale attualmente vivono e risiedono nella casa coniugale sita in
Pezze di CO di SA (BR) al Largo Mario Perrone n., che continuerà a costituire residenza delle minori, nonché l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore.
3) La casa coniugale di esclusiva proprietà del sig. IS, pertanto, resterà assegnata alla sig.ra OT con tutti gli arredi ivi presenti ad eccezione del locale garage, che rimarrà nel pieno possesso esclusivo del sig. IS.
4) I coniugi continueranno a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi e con i rispettivi ascendenti. Entrambi
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle minori per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza e si impegneranno ad evitare qualsiasi coinvolgimento delle figlie nella fine della loro relazione coniugale, ad ispirare le scelte di vita nel loro preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali delle minori quali, tra le altre, la salute, l'educazione, l'istruzione, le attività sportive ed extra scolastiche in genere, le cui decisioni dovranno essere adottate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime.
FREQUENTAZIONE DEL PADRE CON LE MINORI.
5) Quanto all'esercizio del diritto di visita e di frequentazione con il padre, le parti concordano che quest'ultimo, fatte salve le diverse intese raggiunte con la l'altro genitore necessitate da comprovate esigenze di lavoro, continuerà a vedere e tenere con sé le figlie - compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle medesime secondo i periodi di seguito indicati e che i coniugi riconoscono come contenuto minimo del diritto di visita:
Putu Chella Одого бомания Paa. 3 di 6 - il martedi ed il giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
- a weekend alterni, il sabato dalle ore 15:00 sino alle ore 20:00 della domenica.
Secondo il criterio dell'alternanza delle festività, le minori trascorreranno ad anni alterni col padre o con la madre, presso le rispettive abitazioni:
- dal 24 dicembre al 31 dicembre ovvero dal 1° al 6 gennaio;
- la domenica di Pasqua ovvero il lunedi dell'LO;
- l'intera giornata della Festa del Papà.
Durante il periodo estivo, i genitori avranno facoltà di tenere con loro le figlie, presso il proprio domicilio, per due settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno.
Per le ulteriori festività nonché per il giorno in cui ricorrono i compleanni delle minori,
si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
È fatta salva la possibilità dei genitori di concordare previamente diverse condizioni relativamente al diritto di visita ed alla permanenza delle figlie presso gli stessi, anche durante i giorni lavorativi, costituendo, gli accordi su esposti, una regolamentazione minima tra le parti.
MANTENIMENTO DELLE FIGLIE.
6) Le parti concordano che il sig. IS continui a versare in favore della sig.ra OT, a titolo di concorso negli oneri di mantenimento delle figlie, la somma complessiva di €.500,00 (diconsi euro cinquecento/00), vale a dire
€.250,00= (euro duecentocinquanta/00) cadauna, a mezzo bonifico bancario da disporsi entro il 15 di ogni mese sul c/c ad ella intestato. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e maggiorato nella misura di ulteriori €.100,00=
entro i termini e secondo le modalità di cui al punto 9).
7) Le spese straordinarie saranno divise tra i genitori al 50%. In particolare, per quanto concerne suddette spese, i coniugi rinviano alla regolamentazione di cui al Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari n. 36/19 (prot. 4969) in adozione presso il Tribunale di Bari, di cui sono stati edotti dai rispettivi legali, che gliene hanno fornito copia, illustrandone i contenuti.
8) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra OT, che viene dal IS in tal senso autorizzata a beneficiarne ora per allora.
ASSEGNO DIVORZILE.
Rate Catella ЛО Бимости Pag. 4 di 6 9) Tenuto conto della capacità lavorativa della sig.ra OT, le parti convengono di stabilire la corresponsione di un assegno divorzile una tantum, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come modificata dalla L. n. 74/1987), dell'importo complessivo di €.1.200,00=.
Tale somma sarà versata dal sig. IS a favore della sig.ra OT, secondo le seguenti modalità:
- €.100,00= mensili per dodici (12) mesi a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, da versare congiuntamente all'assegno di mantenimento per le figlie minori.
Resta espressamente inteso che, una volta corrisposte le somme sopra indicate secondo le modalità concordate, la sig.ra OT nulla avrà più a pretendere dal sig. IS a qualsiasi titolo connesso al mantenimento/assegno divorzile, rinunciando espressamente ora per allora ad ogni ulteriore richiesta patrimoniale nei suoi confronti.
Le parti di comune accordo convengono altresì di maggiorare l'assegno di mantenimento a favore delle minori di ulteriori €.100,00=, per un totale di €.600.00=
(euro seicento/00) mensili, vale a dire €.300,00 cadauna, a partire dal mese successivo rispetto al saldo dell'assegno divorzile di cui sopra.
ULTERIORI RAPPORTI.
10) I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso a che le autorità di P.S. competenti rilascino, a ciascuno di essi, il passaporto per eventuale espatrio per motivi di lavoro e di turismo.
11) I coniugi si obbligano altresì a comunicarsi reciprocamente nonché a registrare tempestivamente l'eventuale trasferimento in una nuova residenza.
12) Le parti stabiliscono che le condizioni ivi riportate abbiano efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
Con la presente convenzione che viene letta, confermata e sottoscritta, i sigg.ri
IS LO e OT RO dichiarano di aver risolto ogni eventuale pendenza tra loro e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente se non i doveri, diritti ed obblighi scaturenti dalla su estesa convenzione.
Tanto premesso, i coniugi suindicati chiedono che l'On. Tribunale adito, espletate le formalità di rito, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, Voglia dichiarare
Reken Chilla Queen Elimin Pag. 5 di 6 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SA (BR) il
13.06.2009, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di SA (BR), parte II, serie A, n.7, Anno 2009, in regime di separazione dei beni, tra Il sig.
IS LO, nato ad [...], Svizzera, il 28.12.1972 (cod. fisc.
[...]) e la sig.ra OT RO, nata a [...] il [...] (cod. fisc. CTLRRT74A55A6621), con l'ordine al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, ai patti ed alle condizioni sopra rassegnate.
La sottoscrizione degli Avv.ti Vincenzo SAPONARO, Nicolas BRUNETTI e Francesco
SGOBBA per autentica e per rinuncia al vincolo di solidarietà per le spese e competenze di cui alla Legge professionale, stante l'avvenuta compensazione delle stesse tra le parti.
SA/ Monopoli per Brindisi, li 25 luglio 2025
Sig.ra OT RO Sig. IS LO Одело Витано Dot Chelle
Avv. Francesco SGOBBA Ayv Vincenzo SAPONARO
Avv. Nicolas BRUNETTI
Pag. 6 di 6
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr.ssa RO Marra Giudice est.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. 3030/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili"
Tra
(C.F.: C.F. 1 nata a [...] il [...] e residente Parte_1
in Pezze di CO-SA (BR) rappresentata e difesa dall'avv. Sgobba Francesco
e
IS NG (CF.: C.F. 2 nato ad [...] il [...] e residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Saponaro e dall'avv. Nicolas Brunetti
e
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Motivi della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 07.08.2025, premettevano di aver contratto matrimonio il 13.06.2009 a SA (Atto N. 7 parte 2 serie A - anno
2009 - Comune di SA - Ufficio 1) e da cui sono nati Per_1 (2010) e Per_2 (2014).
Nello stesso ricorso, essi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione del matrimonio concordando le condizioni di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione e di sostituire l'udienza con note di trattazione scritte. Con autorizzazione del Procuratore Reggente di Brindisi dott. Antonio Negro, N. 51/2024
R.C.N. (rif. n. 1118/24 mod.45) in data 09.10.2024 veniva autorizzata la separazione dei suddetti coniugi mediante negoziazione assistita.
Considerato che i coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 23.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione previo invio per il parere del P.M. ricevuto il 24.09.2025.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita di essere accolto in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione del matrimonio.
In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
p.q.m.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione del matrimonio contratto da Parte_1 e IU LO in data 13.06.2009 a
SA (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio Atto N. 7 parte 2 serie A - anno 2009 - Ufficio
1- Comune di SA) alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Brindisi il 12.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa RO Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro Funzionaria Addetta all'Ufficio del processo del Tribunale di Brindisi PATTI E CONDIZIONI DI DIVORZIO
RAPPORTI PERSONALI TRA LE PARTI.
1) I coniugi continueranno a vivere separatamente e con obbligo di mutuo rispetto.
AFFIDAMENTO DELLE MINORI E COLLOCAZIONE GENITORIALE.
2) Le figlie DA e HI continueranno ad essere affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la sig.ra
OT, con la quale attualmente vivono e risiedono nella casa coniugale sita in
Pezze di CO di SA (BR) al Largo Mario Perrone n., che continuerà a costituire residenza delle minori, nonché l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore.
3) La casa coniugale di esclusiva proprietà del sig. IS, pertanto, resterà assegnata alla sig.ra OT con tutti gli arredi ivi presenti ad eccezione del locale garage, che rimarrà nel pieno possesso esclusivo del sig. IS.
4) I coniugi continueranno a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi e con i rispettivi ascendenti. Entrambi
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle minori per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza e si impegneranno ad evitare qualsiasi coinvolgimento delle figlie nella fine della loro relazione coniugale, ad ispirare le scelte di vita nel loro preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali delle minori quali, tra le altre, la salute, l'educazione, l'istruzione, le attività sportive ed extra scolastiche in genere, le cui decisioni dovranno essere adottate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime.
FREQUENTAZIONE DEL PADRE CON LE MINORI.
5) Quanto all'esercizio del diritto di visita e di frequentazione con il padre, le parti concordano che quest'ultimo, fatte salve le diverse intese raggiunte con la l'altro genitore necessitate da comprovate esigenze di lavoro, continuerà a vedere e tenere con sé le figlie - compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle medesime secondo i periodi di seguito indicati e che i coniugi riconoscono come contenuto minimo del diritto di visita:
Putu Chella Одого бомания Paa. 3 di 6 - il martedi ed il giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
- a weekend alterni, il sabato dalle ore 15:00 sino alle ore 20:00 della domenica.
Secondo il criterio dell'alternanza delle festività, le minori trascorreranno ad anni alterni col padre o con la madre, presso le rispettive abitazioni:
- dal 24 dicembre al 31 dicembre ovvero dal 1° al 6 gennaio;
- la domenica di Pasqua ovvero il lunedi dell'LO;
- l'intera giornata della Festa del Papà.
Durante il periodo estivo, i genitori avranno facoltà di tenere con loro le figlie, presso il proprio domicilio, per due settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno.
Per le ulteriori festività nonché per il giorno in cui ricorrono i compleanni delle minori,
si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
È fatta salva la possibilità dei genitori di concordare previamente diverse condizioni relativamente al diritto di visita ed alla permanenza delle figlie presso gli stessi, anche durante i giorni lavorativi, costituendo, gli accordi su esposti, una regolamentazione minima tra le parti.
MANTENIMENTO DELLE FIGLIE.
6) Le parti concordano che il sig. IS continui a versare in favore della sig.ra OT, a titolo di concorso negli oneri di mantenimento delle figlie, la somma complessiva di €.500,00 (diconsi euro cinquecento/00), vale a dire
€.250,00= (euro duecentocinquanta/00) cadauna, a mezzo bonifico bancario da disporsi entro il 15 di ogni mese sul c/c ad ella intestato. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e maggiorato nella misura di ulteriori €.100,00=
entro i termini e secondo le modalità di cui al punto 9).
7) Le spese straordinarie saranno divise tra i genitori al 50%. In particolare, per quanto concerne suddette spese, i coniugi rinviano alla regolamentazione di cui al Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari n. 36/19 (prot. 4969) in adozione presso il Tribunale di Bari, di cui sono stati edotti dai rispettivi legali, che gliene hanno fornito copia, illustrandone i contenuti.
8) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra OT, che viene dal IS in tal senso autorizzata a beneficiarne ora per allora.
ASSEGNO DIVORZILE.
Rate Catella ЛО Бимости Pag. 4 di 6 9) Tenuto conto della capacità lavorativa della sig.ra OT, le parti convengono di stabilire la corresponsione di un assegno divorzile una tantum, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come modificata dalla L. n. 74/1987), dell'importo complessivo di €.1.200,00=.
Tale somma sarà versata dal sig. IS a favore della sig.ra OT, secondo le seguenti modalità:
- €.100,00= mensili per dodici (12) mesi a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, da versare congiuntamente all'assegno di mantenimento per le figlie minori.
Resta espressamente inteso che, una volta corrisposte le somme sopra indicate secondo le modalità concordate, la sig.ra OT nulla avrà più a pretendere dal sig. IS a qualsiasi titolo connesso al mantenimento/assegno divorzile, rinunciando espressamente ora per allora ad ogni ulteriore richiesta patrimoniale nei suoi confronti.
Le parti di comune accordo convengono altresì di maggiorare l'assegno di mantenimento a favore delle minori di ulteriori €.100,00=, per un totale di €.600.00=
(euro seicento/00) mensili, vale a dire €.300,00 cadauna, a partire dal mese successivo rispetto al saldo dell'assegno divorzile di cui sopra.
ULTERIORI RAPPORTI.
10) I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso a che le autorità di P.S. competenti rilascino, a ciascuno di essi, il passaporto per eventuale espatrio per motivi di lavoro e di turismo.
11) I coniugi si obbligano altresì a comunicarsi reciprocamente nonché a registrare tempestivamente l'eventuale trasferimento in una nuova residenza.
12) Le parti stabiliscono che le condizioni ivi riportate abbiano efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
Con la presente convenzione che viene letta, confermata e sottoscritta, i sigg.ri
IS LO e OT RO dichiarano di aver risolto ogni eventuale pendenza tra loro e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente se non i doveri, diritti ed obblighi scaturenti dalla su estesa convenzione.
Tanto premesso, i coniugi suindicati chiedono che l'On. Tribunale adito, espletate le formalità di rito, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, Voglia dichiarare
Reken Chilla Queen Elimin Pag. 5 di 6 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SA (BR) il
13.06.2009, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di SA (BR), parte II, serie A, n.7, Anno 2009, in regime di separazione dei beni, tra Il sig.
IS LO, nato ad [...], Svizzera, il 28.12.1972 (cod. fisc.
[...]) e la sig.ra OT RO, nata a [...] il [...] (cod. fisc. CTLRRT74A55A6621), con l'ordine al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, ai patti ed alle condizioni sopra rassegnate.
La sottoscrizione degli Avv.ti Vincenzo SAPONARO, Nicolas BRUNETTI e Francesco
SGOBBA per autentica e per rinuncia al vincolo di solidarietà per le spese e competenze di cui alla Legge professionale, stante l'avvenuta compensazione delle stesse tra le parti.
SA/ Monopoli per Brindisi, li 25 luglio 2025
Sig.ra OT RO Sig. IS LO Одело Витано Dot Chelle
Avv. Francesco SGOBBA Ayv Vincenzo SAPONARO
Avv. Nicolas BRUNETTI
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