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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9855 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 4414/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°4414 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: Opposizione avverso cartella di pagamento
(P.IVA: ), in pers. del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Tomasino presso cui elettivamente domicilia in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 16, come da procura in atti.
Parte Attrice/opponente
Contro
, codice fiscale e P. IVA n. , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del suo procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
Massa, con domicilio eletto presso il suo studio in Torre del Greco (NA), alla Via V.
Veneto, n. 36, come da procura in atti.
Parte convenuta/opposta
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025 il procuratore di parte attrice si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
La causa veniva riservata a sentenza senza termini ex art 190 c.p.c. per espressa rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione parte attrice proponeva opposizione avverso cartella di pagamento n. 071 2022 01548950 76001 fondata su un'ordinanza ingiunzione n.
1551/2020 del 26/4/2021, notificata dall' in data Controparte_3
28/4/2021.
Eccepiva di aver proposto ricorso avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 1551/2020, ai sensi degli artt 22 L.689/1981 e 6 D.lgs n. 150/2011, giudizio recante Rg n.
13771/2021 e pendente innanzi al Tribunale di Napoli, Sez. X, Dott. Ulisse Forziati.
Lamentava l'illegittimità dell'ordinanza ispettiva per aver gli Ispettori erroneamente individuato la fattispecie del “lavoro sommerso”, contestando il merito dell'accertamento.
Quanto alla cartella di pagamento eccepiva vizi della stessa derivanti dall'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Chiedeva, pertanto, “1. In via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art 615, primo comma c.p.c., sospendere l'esecuzione della cartella esattoriale n. 071 2022
01548950 7600, anche inaudita altera parte, per tutti i motivi infra dedotti, indi in ragione della circostanza che il ricorso risulta fondato per tabulas, ovvero previa fissazione di udienza di discussione sull'istanza cautelare, con gli incombenti di rito.
2. Dichiarare illegittima e comunque, nulla e priva di qualsivoglia efficacia, per inesistenza di un titolo, ovvero, per insussistenza del diritto a procedere e comunque per infondatezza nel merito della Cartella di Pagamento n. 071 2022 01548950 7600.
3. Dichiarare nulli e privi di qualsivoglia efficacia, tutti gli eventuali atti eventualmente interposti, comunque connessi e preordinati all'atto opposto.
4. In ogni caso, accertare, dichiarare e pronunciare l'annullamento della Cartella di Pagamento n. 071 2022
01548950 7600, ovvero di ogni e/o qualsiasi altro atto connesso, correlato e/o presupposto, con declaratoria di sgravio del ruolo, (gradatim) anche parziale e in tal caso con revisione “in melius”.
5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione”.
Si costituiva parte opposta, ed eccepiva: Controparte_2
l'incompetenza funzionale in favore del Giudice del lavoro, la tardività dell'opposizione con riferimento ai profili di merito della pretesa creditoria, e l'assoluta infondatezza delle eccezioni riguardanti vizi della cartella di pagamento.
pagina 2 di 6 Concludeva, quindi, chiedendo: “ i) preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda proposta dalla ricorrente;
ii) in ogni caso, rigettare la domanda in quanto palesemente infondato, con vittoria delle competenze e delle spese di giudizio, da liquidarsi in forma equa e forfettaria;
iii) in via del tutto subordinata, nell'assurda ipotesi di accoglimento della domanda, compensare integralmente le spese del presente giudizio nei confronti dell' ”. CP_4
Concessi i termini ex art 183, 6° comma, cpc, all'udienza del 19.03.2024, tenutasi con modalità cartolare, parte attrice chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto aveva formulato istanza di rateizzo della cartella esattoriale impugnata e la suddetta istanza era stata accolta con provvedimento del
24/01/2023. L' si opponeva alla richiesta Controparte_2 declaratoria di cessata materia del contendere in assenza di documenti comprovanti la richiesta e la concessione del rateizzo ed il pagamento della rata e/o delle rate già maturate. Insisteva nelle proprie richieste.
Il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2025.
In data 21.10.2025 parte attrice depositava sia il rateizzo ottenuto che la prova del pagamento delle rate.
La causa veniva riservata in decisione con rinuncia ai termini di legge ex art. 190
c.p.c.
------
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di parte convenuta circa l'incompetenza funzionale in favore del Giudice del Lavoro. Va evidenziato che la presente opposizione non concerne rapporti di cui agli artt. 409 e segg. del c.p.c.
Dette controversie vanno trattate con il rito lavoro in fase di opposizione ex artt. 22 e segg. L. 689/81 giusta il disposto dell'art. 6 del D. L.vo 150/11 (c.d. semplificazione dei riti - e con le peculiarità ivi previste). Ugualmente deve ritenersi che vadano trattate con il rito lavoro allorché si impugni la cartella esattoriale in funzione recuperatoria dell'opposizione che è stato impossibile proporre tempestivamente avverso l'ingiunzione (e quindi quando si deduca che non v'è stata valida notifica/contestazione di quella ingiunzione). Ma allorché non si deduca quanto sopra, l'opposizione avverso la successiva cartella esattoriale deve ritenersi ammessa solo per vizi successivi e deve essere introdotta col rito ordinario a norma dell'art.
pagina 3 di 6 615 cpc, atteso che nella specie non può trovare applicazione l'art. 618 bis, proprio perché non si tratta delle "materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo" (in pratica non è una controversia attinente a rapporto di lavoro ovvero a materia previdenziale).
Va rilevato che nel corso del giudizio parte attrice ha eccepito e provato di aver chiesto ed ottenuto in corso di causa un rateizzo da e di essere in regola, alla CP_5 data del 21.10.2025, con il pagamento delle rate già scadute.
All'udienza del 21.10.2025, infatti, ha depositato piano di rateizzo e la prova del pagamento delle rate già scadute.
Va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
Alla luce del richiesto e concesso piano di rateizzo e della regolarità alla data del
21.10.2025, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
A ciò si aggiunga che con le note di trattazione scritta per l'udienza del 19.03.2024, parte attrice ha rappresentato di aver richiesto ad istanza di rateizzo senza CP_5 riserve, contente in sé i caratteri del riconoscimento del debito e la volontà di “pone fine” ad ogni controversia con l'Ente Impositore.
Tale circostanza rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( Sez.
5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
pagina 4 di 6 Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Le contestazioni proposte dall'opponente sono tutte relative a vizi dell'Ordinanza
Ingiunzione (in sostanza si contesta il merito dell'accertamento). Sempre
l'opponente, inoltre, ha dato atto che l'Ordinanza Ingiunzione è stata debitamente notificata e, ne deriva, che l'impugnativa qui in esame (proprio perché proposta contro il merito di quella Ordinanza) andava proposta a pena di decadenza entro il termine di gg. 30 dalla notifica, in virtù della normativa sopra richiamata, come effettivamente sembra aver proceduto parte attrice. Pertanto l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
Circa l'unico motivo che avrebbe potuto far ritenere ammissibile un'opposizione successiva alla definitività dell'accertamento contenuto nell'Ordinanza Ingiunzione, e cioè ai motivi di nullità della cartella di pagamento per una presunta omessa indicazione del calcolo interessi, anche gli stessi sono infondati ed inammissibili.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
22281/2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall' art 7 della legge 212/2000 e dell'art. 3 legge 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori”.
Ad ogni modo nel caso in esame nella cartella di pagamento (alla pag. 6) sono ben individuati gli importi dovuti quale sanzione comminata dall' e Controparte_3 gli importi dovuti a titolo di maggiorazioni per ritardo di pagamento, così come individuati e calcolati dall'ente impositore. Alla pag.1 della cartella di pagamento in calce, inoltre, è indicata la modalità di calcolo degli interessi di mora dovuti decorsi
60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
pagina 5 di 6 Si ritiene, pertanto, che per il principio della soccombenza virtuale parte attrice vada condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo con applicazione dei compensi di cui al d.m. 55\2014, come attualizzato dal D.M.
147\2022, nell'importo minimo previsto e decurtati della fase decisionale per rinuncia ai termini ex art 190 c.p.c., avuto riguardo al valore della domanda e tenuto conto del comportamento processuale delle parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida nella misura di € 1.689,00 per compensi, il tutto oltre
IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli, 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Martano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°4414 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: Opposizione avverso cartella di pagamento
(P.IVA: ), in pers. del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Tomasino presso cui elettivamente domicilia in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 16, come da procura in atti.
Parte Attrice/opponente
Contro
, codice fiscale e P. IVA n. , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del suo procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
Massa, con domicilio eletto presso il suo studio in Torre del Greco (NA), alla Via V.
Veneto, n. 36, come da procura in atti.
Parte convenuta/opposta
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025 il procuratore di parte attrice si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
La causa veniva riservata a sentenza senza termini ex art 190 c.p.c. per espressa rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione parte attrice proponeva opposizione avverso cartella di pagamento n. 071 2022 01548950 76001 fondata su un'ordinanza ingiunzione n.
1551/2020 del 26/4/2021, notificata dall' in data Controparte_3
28/4/2021.
Eccepiva di aver proposto ricorso avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 1551/2020, ai sensi degli artt 22 L.689/1981 e 6 D.lgs n. 150/2011, giudizio recante Rg n.
13771/2021 e pendente innanzi al Tribunale di Napoli, Sez. X, Dott. Ulisse Forziati.
Lamentava l'illegittimità dell'ordinanza ispettiva per aver gli Ispettori erroneamente individuato la fattispecie del “lavoro sommerso”, contestando il merito dell'accertamento.
Quanto alla cartella di pagamento eccepiva vizi della stessa derivanti dall'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Chiedeva, pertanto, “1. In via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art 615, primo comma c.p.c., sospendere l'esecuzione della cartella esattoriale n. 071 2022
01548950 7600, anche inaudita altera parte, per tutti i motivi infra dedotti, indi in ragione della circostanza che il ricorso risulta fondato per tabulas, ovvero previa fissazione di udienza di discussione sull'istanza cautelare, con gli incombenti di rito.
2. Dichiarare illegittima e comunque, nulla e priva di qualsivoglia efficacia, per inesistenza di un titolo, ovvero, per insussistenza del diritto a procedere e comunque per infondatezza nel merito della Cartella di Pagamento n. 071 2022 01548950 7600.
3. Dichiarare nulli e privi di qualsivoglia efficacia, tutti gli eventuali atti eventualmente interposti, comunque connessi e preordinati all'atto opposto.
4. In ogni caso, accertare, dichiarare e pronunciare l'annullamento della Cartella di Pagamento n. 071 2022
01548950 7600, ovvero di ogni e/o qualsiasi altro atto connesso, correlato e/o presupposto, con declaratoria di sgravio del ruolo, (gradatim) anche parziale e in tal caso con revisione “in melius”.
5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione”.
Si costituiva parte opposta, ed eccepiva: Controparte_2
l'incompetenza funzionale in favore del Giudice del lavoro, la tardività dell'opposizione con riferimento ai profili di merito della pretesa creditoria, e l'assoluta infondatezza delle eccezioni riguardanti vizi della cartella di pagamento.
pagina 2 di 6 Concludeva, quindi, chiedendo: “ i) preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda proposta dalla ricorrente;
ii) in ogni caso, rigettare la domanda in quanto palesemente infondato, con vittoria delle competenze e delle spese di giudizio, da liquidarsi in forma equa e forfettaria;
iii) in via del tutto subordinata, nell'assurda ipotesi di accoglimento della domanda, compensare integralmente le spese del presente giudizio nei confronti dell' ”. CP_4
Concessi i termini ex art 183, 6° comma, cpc, all'udienza del 19.03.2024, tenutasi con modalità cartolare, parte attrice chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto aveva formulato istanza di rateizzo della cartella esattoriale impugnata e la suddetta istanza era stata accolta con provvedimento del
24/01/2023. L' si opponeva alla richiesta Controparte_2 declaratoria di cessata materia del contendere in assenza di documenti comprovanti la richiesta e la concessione del rateizzo ed il pagamento della rata e/o delle rate già maturate. Insisteva nelle proprie richieste.
Il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2025.
In data 21.10.2025 parte attrice depositava sia il rateizzo ottenuto che la prova del pagamento delle rate.
La causa veniva riservata in decisione con rinuncia ai termini di legge ex art. 190
c.p.c.
------
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di parte convenuta circa l'incompetenza funzionale in favore del Giudice del Lavoro. Va evidenziato che la presente opposizione non concerne rapporti di cui agli artt. 409 e segg. del c.p.c.
Dette controversie vanno trattate con il rito lavoro in fase di opposizione ex artt. 22 e segg. L. 689/81 giusta il disposto dell'art. 6 del D. L.vo 150/11 (c.d. semplificazione dei riti - e con le peculiarità ivi previste). Ugualmente deve ritenersi che vadano trattate con il rito lavoro allorché si impugni la cartella esattoriale in funzione recuperatoria dell'opposizione che è stato impossibile proporre tempestivamente avverso l'ingiunzione (e quindi quando si deduca che non v'è stata valida notifica/contestazione di quella ingiunzione). Ma allorché non si deduca quanto sopra, l'opposizione avverso la successiva cartella esattoriale deve ritenersi ammessa solo per vizi successivi e deve essere introdotta col rito ordinario a norma dell'art.
pagina 3 di 6 615 cpc, atteso che nella specie non può trovare applicazione l'art. 618 bis, proprio perché non si tratta delle "materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo" (in pratica non è una controversia attinente a rapporto di lavoro ovvero a materia previdenziale).
Va rilevato che nel corso del giudizio parte attrice ha eccepito e provato di aver chiesto ed ottenuto in corso di causa un rateizzo da e di essere in regola, alla CP_5 data del 21.10.2025, con il pagamento delle rate già scadute.
All'udienza del 21.10.2025, infatti, ha depositato piano di rateizzo e la prova del pagamento delle rate già scadute.
Va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
Alla luce del richiesto e concesso piano di rateizzo e della regolarità alla data del
21.10.2025, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
A ciò si aggiunga che con le note di trattazione scritta per l'udienza del 19.03.2024, parte attrice ha rappresentato di aver richiesto ad istanza di rateizzo senza CP_5 riserve, contente in sé i caratteri del riconoscimento del debito e la volontà di “pone fine” ad ogni controversia con l'Ente Impositore.
Tale circostanza rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( Sez.
5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
pagina 4 di 6 Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Le contestazioni proposte dall'opponente sono tutte relative a vizi dell'Ordinanza
Ingiunzione (in sostanza si contesta il merito dell'accertamento). Sempre
l'opponente, inoltre, ha dato atto che l'Ordinanza Ingiunzione è stata debitamente notificata e, ne deriva, che l'impugnativa qui in esame (proprio perché proposta contro il merito di quella Ordinanza) andava proposta a pena di decadenza entro il termine di gg. 30 dalla notifica, in virtù della normativa sopra richiamata, come effettivamente sembra aver proceduto parte attrice. Pertanto l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
Circa l'unico motivo che avrebbe potuto far ritenere ammissibile un'opposizione successiva alla definitività dell'accertamento contenuto nell'Ordinanza Ingiunzione, e cioè ai motivi di nullità della cartella di pagamento per una presunta omessa indicazione del calcolo interessi, anche gli stessi sono infondati ed inammissibili.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
22281/2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall' art 7 della legge 212/2000 e dell'art. 3 legge 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori”.
Ad ogni modo nel caso in esame nella cartella di pagamento (alla pag. 6) sono ben individuati gli importi dovuti quale sanzione comminata dall' e Controparte_3 gli importi dovuti a titolo di maggiorazioni per ritardo di pagamento, così come individuati e calcolati dall'ente impositore. Alla pag.1 della cartella di pagamento in calce, inoltre, è indicata la modalità di calcolo degli interessi di mora dovuti decorsi
60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
pagina 5 di 6 Si ritiene, pertanto, che per il principio della soccombenza virtuale parte attrice vada condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo con applicazione dei compensi di cui al d.m. 55\2014, come attualizzato dal D.M.
147\2022, nell'importo minimo previsto e decurtati della fase decisionale per rinuncia ai termini ex art 190 c.p.c., avuto riguardo al valore della domanda e tenuto conto del comportamento processuale delle parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida nella misura di € 1.689,00 per compensi, il tutto oltre
IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli, 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Martano
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