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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/12/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1029/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano, applicata al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9
D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1029/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Elisabetta Canteri, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, (c.f.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
GU LO e IO OR, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa sospensione dal lavoro- obbligo vaccinale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/03/2024 l'epigrafata ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze del dottor con mansione di assistente di studio odontoiatrico, livello Controparte_1
3, prima con contratto a tempo determinato il 03.01.2005, trasformato poi a tempo indeterminato il
01.07.2005, presso lo studio sito in Borgo San Lorenzo (FI), ha dedotto che l' , in Parte_2 persona del direttore e legale rappresentante pro tempore del dipartimento prevenzione, aveva disposto accertamento inerente all'adempimento dell'obbligo vaccinale in data 27.07.2021 e
23.09.2021, con comunicazione del relativo verbale di accertamento anche al datore di lavoro, dottor che con comunicazioni del 13.10.2021, 17.12.2021 e 03.06.2022 era stata sospesa dal lavoro CP_1 in applicazione del D.L 44/2021 e 172/2021 per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale;
di aver
1 contestato in data 17.11.2021 la dicitura in busta paga con “assenza ingiustificata” anziché “sospesa”; di aver richiesto in data 03.01.2022 il reintegro con risposta in data 08 gennaio di sospensione dal
17.12.2021; di aver formulato in data 07.07.2022 lettera di contestazione della sospensione, con contestuale richiesta di reintegro;
di essere stata sospesa dal lavoro, dalla retribuzione e dalla contribuzione, senza che fosse stata preventivamente verificata l'esistenza in azienda di posizioni lavorative alternative atte a preservare la condizione occupazionale e retributiva, da un lato, e compatibili, dall'altro, con la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro, in quanto non avente ad oggetto mansioni con contatti interpersonali rispetto soggetti fragili o comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da;
di aver ricevuto in data 22.09.2022 risposta Pt_3 dall'Ispettorato del Lavoro di Firenze;
di aver richiesto in data 01.11.2022 le modalità di rientro al posto di lavoro, richiedendo, altresì, di godere delle ferie residue;
di aver rassegnato in data
25.11.2022 le proprie dimissioni;
di aver richiesto in via conciliativa il rimborso dell'intera retribuzione per il periodo di sospensione, ottenendo risposta negativa dall'avvocato del resistente dottor CP_1
Tanto premesso, evidenziata l'illegittimità delle disposizioni di cui al D.L. 44/2021 per violazione della normativa in tema di emergenza, della normativa contrattuale, di quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, laddove la vaccinazione contro il Covid-19 non è stata inserita nel D.lgs. 81/08 che non prevede alcun trattamento sanitario obbligatorio nel rispetto del principio di autodeterminazione previsto dalla Costituzione Europea ex art. 63-II, entrata in vigore nel 2004, nonché in materia di diritto alla retribuzione ha chiesto “In via principale dichiarare nullo, illegittimo, inefficace il provvedimento di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e di sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione adottato con provvedimento del giorno
13.10.2021 e tutti i provvedimenti conseguenti e successivi, con effetto ed efficacia ex tunc, per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente;
accertare e dichiarare la vigenza, l'efficacia e l'operatività del rapporto contrattuale oggetto di tutela nel periodo oggetto di contestazione;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a conservare e mantenere la propria occupazione lavorativa nel periodo oggetto di contestazione;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a conservare il proprio posto di lavoro, eventualmente anche con l'esercizio di mansioni diverse nel periodo oggetto di contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la relativa retribuzione dalla data di sospensione e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, ivi compresa la parte contributiva, oltre oneri tutti dovuti e debendi e, per l'effetto, accertare e dichiarare inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro dottor e, per l'effetto, Controparte_1 accertare, dichiarare e determinare la quantificazione della somma dovuta dal dottor CP_1 alla signora in corrispondenza al periodo di sospensione dal 13.10.2021
[...] Parte_1 fino al 01.11.2022 in euro 14.514,98 o veriore somma che risulterà dall'istruttoria e che sia equa di
2 giustizia e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro dottor a corrispondere Controparte_1 all'odierna ricorrente signora la somma di euro 14.514,98 o veriore somma che Parte_1 risulterà di giustizia a titolo di danno patrimoniale nonché alla completa ed integrale regolarizzazione di tutti gli aspetti fiscali, tributari, contributivi e relativi oneri;
accertare e dichiarare il diritto della signora a percepire una somma determinata anche in via forfettaria a titolo di Parte_1 risarcimento danni patrimoniali per la perdita di chance e, per l'effetto, condannare il dottor a corrispondere la determinanda ed accertanda somma all'odierna ricorrente;
Controparte_1 accertare il diritto della signora a percepire una somma a ristoro del danno non Parte_1 patrimoniale causato dalla condotta illegittima posta in essere dal datore di lavoro dottor CP_1 prudenzialmente quantificata nella somma di euro 13.000,00 o veriore somma ritenuta equa
[...]
e di giustizia secondo la valutazione del Giudice”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo di rigettare integralmente il Controparte_1 ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Solo in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno per omessa assegnazione della ricorrente ad altra posizione lavorativa, ha chiesto rideterminare l'importo dovuto per il solo periodo dalla data del provvedimento di sospensione sino all'entrata in vigore del D.L. n. 172/2021, salvo detrarre da quanto eventualmente dovuto, le somme che la aveva percepito a qualsivoglia titolo (cd. Aliunde perceptum) Parte_1 nel periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Ha chiesto, inoltre, condannare la ricorrente per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in suo favore di una ulteriore somma equitativamente determinata, vinte le spese di lite.
Il giudizio veniva assegnato alla scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del presente procedimento è la verifica della legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta nei confronti della ricorrente a seguito dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, come previsto dalla normativa emergenziale Covid 19.
E' preliminare ad ogni altra considerazione l'esame della normativa con la quale il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale data dalla diffusione e gravità dell'epidemia da
Contro
SARS-Cov-2 ( che già l'11 marzo 2020 l' aveva definito «pandemia»), ha adottato misure finalizzate a tutelare la salute pubblica e, fra queste, ha incluso la vaccinazione, che le più autorevoli voci scientifiche a livello mondiale indicavano come strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus.
3 Come rilevato da ultimo dalla Corte di Cassazione “con l'art. 4 del d.l. n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 28 maggio 2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per «gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali» e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un «requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati» ( art. 4, comma1, secondo periodo).
Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale».
Inoltre, soffermandosi su l'excursus della norma ha evidenziato che la stessa nell'iniziale formulazione, oltre a stabilire una rigida scansione di adempimenti a carico degli ordini professionali, delle regioni e province autonome, nonché delle aziende sanitarie locali (commi da 3
a 6), prevedeva, al comma 6, che l'accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale «determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS – Cov 2». Aggiungeva il comma 8 che il datore di lavoro, ricevuta comunicazione dell'accertamento, era tenuto ad adibire «il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio».
La disposizione si concludeva con la previsione, in caso di impossibilità di una diversa utilizzazione del prestatore, della sospensione dal servizio, accompagnata dalla privazione della retribuzione e di ogni altro emolumento, ed efficace sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (comma 8: Quando
l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
comma 9:
La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.).
Peraltro la scelta inizialmente operata è stata ripensata dal legislatore che, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo e con il d.l. 26 novembre 2021 n. 172,convertito dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 ed in particolare: a) al comma 1 ha
4 soppresso l'inciso che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato parimenti soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute dell'interessato; c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione
è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria senza eccezione alcuna;
d)
è stato inserito il comma 10 dell'art. 4 secondo cui Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.
3.3. L'art. 4 ter, richiamato dal citato comma 10 del riformulato art. 4 ed inserito nel testo dell'originario d.l. n. 44 del 2021 sempre dal d.l. n. 172 del 2021, oltre ad ampliare, al comma 1 ed a partire dal 15 dicembre 2021, le categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale, ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo (comma 3). Ha poi previsto, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6, che «L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.» (comma 3).
Infine, e la previsione assume particolare rilievo ai fini di causa per quanto si dirà in prosieguo, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che «Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.». E' poi significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche quest'ultimi in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.
4.4. Con il d.l. 26 novembre 2021 n. 172, quindi, la scelta del legislatore, finalizzata ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza ovvero di servizi svolti a contatto con persone in situazioni di fragilità, è stata quella, da un lato, di imporre l'obbligo vaccinale al personale indicato dal comma
5 1 del riformulato art. 4 (e quindi agli esercenti le professioni sanitarie ed agli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1 della legge n. 43/2006) sulla base della sola categoria di appartenenza ed a prescindere dal luogo e dalle modalità individuali di svolgimento dell'attività; dall'altro di estendere l'obbligo medesimo al personale dipendente in possesso di altre qualifiche, purché impegnato, a qualsiasi titolo, nelle strutture indicate dall'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, anche in tal caso a prescindere da accertamenti sulle modalità di espletamento delle mansioni. E' stato, quindi, adottato un sistema «per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione ed al luogo di svolgimento) che grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti ed ai datori di lavoro» con la finalità di «evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti » ( Corte Cost. n. 186/2023).
5. La tenuta costituzionale della disciplina emergenziale sopra riassunta nei suoi tratti essenziali è stata vagliata positivamente con più pronunce dal Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 186/2023; Corte
Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023; Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; cfr. anche, più di recente con riferimento all'attività penitenziaria, Corte Cost. n. 188/2024).
Con particolare riferimento al rispetto del requisito della proporzionalità, è stato evidenziato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica;
ed è stato sottolineato che tale scelta – che non riveste natura sanzionatoria – «si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus», e «ciò tanto in termini di durata ‒ posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito ‒ quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione»
(Corte cost. n. 14 del 2023, par. 13.2.).
In particolare, per quel che attiene alla portata dell'obbligo vaccinale, è stato osservato che il
«legislatore, nel fronteggiare la situazione pandemica in corso, ha modulato la scelta nel tempo e, in parte, ha originariamente anche tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
In prima battuta, ha individuato categorie professionali i cui componenti prevalentemente
6 svolgessero attività di natura tale da giustificare l'imposizione dell'obbligo vaccinale: soggetti che risultavano statisticamente maggiormente colpiti e più probabili veicoli di circolazione del virus verso soggetti fragili e verso l'intera popolazione, e che, al contempo, erano determinanti per la tenuta del sistema sanitario, al fine di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività
(sentenze n. 14 del 2023 e n. 268 del 2017). Finalità, quest'ultima, “particolarmente avvertita in un momento in cui, da un lato, il sistema sanitario nel suo complesso era sottoposto ad un gravissimo stress, dovendo affrontare –oltre a crescenti richieste di assistenza domiciliare – un enorme e incessante incremento di ricoveri per i pazienti affetti da patologia da SARS-CoV-2, con conseguente congestione delle strutture ospedaliere e dei reparti intensivi, e, dall'altro lato, si assisteva a una crescente diffusione del contagio tra il personale sanitario” (sentenza n. 14 del 2023). Proprio nel perseguimento di tali finalità – in considerazione dell'andamento della pandemia, crescente sia in termini di gravità che di diffusione – il legislatore, in seconda battuta, ha esteso l'obbligo vaccinale ad altri soggetti individuati anche in base al solo luogo di svolgimento dell'attività lavorativa» (Corte cost. n. 185 del 2023, par. 5.1.).
In questo senso, si è ritenuto che «l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate nei termini anzidetti, non può ritenersi irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali», quale una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, perché rappresentava una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale, essendo rimessa alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore la scelta su quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità perseguite mediante l'imposizione dell'obbligo vaccinale (Corte cost. n. 185 del 2023, par.
6.).
L'avere attribuito rilevanza alla sola categoria di appartenenza «rappresenta una scelta non irragionevolmente mossa dall'esigenza di garantire linearità e automaticità all'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa», e «coerente con l'esigenza – che trae origine dall'art. 32
Cost. – di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell'interesse della comunità», in quanto qualsiasi «sistema improntato all'identificazione di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti e, in particolare, alla tipologia dell'attività lavorativa degli appartenenti alla professioni sanitarie, avrebbe comportato un aggravio
– che il legislatore ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti – nella fase dell'individuazione in concreto dei destinatari dell'obbligo, tramite l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti, oltre che
7 nella successiva fase di monitoraggio e controllo della loro perdurante sussistenza. La scelta si è fondata sulla significativa criticità della situazione sanitaria nella quale tutte le risorse, di personale e organizzative, dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle singole amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole tipologie di attività professionali.
Il legislatore ha, inoltre, considerato che l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate
– grazie al suo carattere semplificato e automatico – consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro, esonerando da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte in base all'originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte con il d.l.
n. 172 del 2021, come convertito» (così Corte cost. n. 185 del 2023, par. 6.).
Infine, è stata approfondita anche la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della generale imposizione dell'obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Sul punto, la Corte costituzionale, pronunciandosi con riferimento allo svolgimento “con modalità di lavoro agile”, richiamati principi già affermati in precedenti decisioni, ha nuovamente valorizzato «l'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti. » (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.3.).
Si è, quindi, concluso, in continuità con le precedenti pronunce, per la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre che per la non sproporzionalità della misura, da inserire «in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale –rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023)» (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.4.).
6. Le pronunce di questa Corte richiamate al punto 4.1. hanno poi osservato, quanto alle conseguenze dell'obbligo vaccinale, che «il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo “si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno
8 allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”».
La successiva giurisprudenza del Giudice delle leggi ha ribadito il principio già espresso, ritenendo non comparabile la sospensione che qui viene in rilievo con altre ipotesi in relazione alle quali è comunque assicurato al lavoratore sospeso l'assegno alimentare, ed ha evidenziato che «non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.» (Corte Cost. n.
188/2024).
7. La ricostruzione del quadro normativo ed i principi che questa Corte ha già enunciato, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, inducono a ritenere che nella fattispecie la questione degli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione, adottato quando il rapporto era già sospeso per altra causa, non possa essere risolta in applicazione del principio della cosiddetta «priorità della causa sospensiva», sulla base del quale i giudici del merito, erroneamente, hanno deciso la controversia.
Osta a detta applicazione innanzitutto l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che, come si è già evidenziato, in entrambe le versioni succedutesi nel tempo, ha previsto che «per il periodo di sospensione … non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato» ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria (seppure nella prima fase solo una volta verificata l'impossibilità del repechage) della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria. Il legislatore non ha attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed ha esentato dalla vaccinazione esclusivamente coloro che sarebbero stati esposti ad
«accertato pericolo per la salute», e questa scelta, motivata dalla eccezionalità e dalla temporaneità dell'emergenza sanitaria, è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale per le ragioni di cui si è già dato conto.
D'altro canto, la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale, invocata dalla controricorrente anche in questa sede, oltre a circoscrivere l'ambito di applicazione del principio della priorità della causa sospensiva alle cause di sospensione con diritto alla retribuzione, è chiara nell'escluderne
9 l'applicazione qualora la causa sopravvenuta sia conseguenza della assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa (Cass. n. 15941/2013 e Cass. n. 18528/2011).
Nella fattispecie ricorrono entrambe le condizioni ritenute ostative all'applicazione di quel principio perché, da un lato, la sospensione disposta ai sensi del più volte citato art. 4 del d.l. n. 44/2021 comporta come effetto la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento che trova causa nel rapporto di lavoro, comunque denominato;
dall'altro la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale impedisce all'operatore sanitario di rendere la prestazione e lo espone, ove ciò accada, a sanzione amministrativa, sicché la causa di sospensione sopravvenuta, da sola sufficiente ad impedire il rapporto sinallagmatico, non può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva.
Né si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergenziale si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare. Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'obbligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontariamente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto.
8. A quanto si è sin qui argomentato va ancora aggiunto che l'inapplicabilità del principio della priorità della causa di sospensione opera anche con riferimento al periodo compreso fra l'entrata in vigore del d.l. n. 44 del 1° aprile 2021 e la successiva modifica normativa attuata dal d.l. 26 novembre
2021 n. 172.
Infatti l'onere posto a carico del datore di lavoro di esperire il tentativo di repechage prima di disporre la sospensione, può eventualmente incidere sulla legittimità del provvedimento adottato, qualora quest'ultimo venga impugnato dal lavoratore sotto questo profilo ed il datore medesimo non dimostri che, ove il rapporto fosse stato normalmente funzionante, non avrebbe avuto possibilità alcuna di impiegare diversamente l'operatore non vaccinato. (…)..” Cass. Sez. L - , Sentenza n. 1881 del 27/01/2025; Cass.n.15697/2024 del 5.06.2024.
Ciò premesso, il ricorso nel merito non appare fondato.
10 La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di sospensione sul presupposto che la normativa emergenziale, che ha introdotto l'obbligo vaccinale come requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, sarebbe “non conforme” alla normativa legale e contrattuale in materia di tutela e sicurezza del lavoratore, diritto alla retribuzione con conseguente dovere del datore di lavoro di disapplicarla.
Inoltre ha dedotto di essere stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione, senza che fosse stata preventivamente verificata l'esistenza in azienda da parte del datore di posizioni lavorative alternative atte a preservare la condizione occupazionale e retributiva, da un lato, e compatibili, dall'altro, con la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro, in quanto le mansioni svolte non si sostanziavano in contatti interpersonali rispetto soggetti fragili o comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV.
Orbene deve ritenersi alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale a cui questo giudice presta adesione che il D.L. n. 44/2021 e ss.mm. è norma speciale ed emergenziale che ha previsto l'obbligo vaccinale quale requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che l'inadempimento a tale obbligo determinando l'impossibilità sopravvenuta della prestazione che incide sul sinallagma contrattuale, ne comporta per il lavoratore la sospensione obbligatoria dal lavoro e dalla retribuzione, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” e per il datore di lavoro, che non ha alcuna discrezionalità in merito, l'obbligo di sospendere il dipendente anche per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in esame. Inoltre, in tema di vaccinazione anti-Covid, la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto - disposta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato - è costituzionalmente legittima siccome espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus (Cass. Sez. L - , Sentenza n.
9243 del 08/04/2025). Pertanto, stante la legittimità costituzionale della normativa emergenziale come affermato anche dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 14/2023 e n.15/2023, alle cui motivazioni si rinvia, devono ritenersi prive di pregio le eccezioni di illegittimità della normativa emergenziale invocate dalla parte ricorrente.
Venendo poi alla fattispecie in esame è pacifico che la è stata assunta con mansioni di Parte_1 assistente di studio odontoiatrico, figura che rientra nella categoria degli operatori di interesse sanitario, per la quale opera l'obbligo vaccinale (doc.ti 1, 2 e 3) e che, come accertato dall'
[...]
, la stessa non aveva assolto a tale obbligo. Per cui il datore di lavoro dott. Parte_2 CP_1
11 verificata l'impossibilità di adibirla a mansioni, anche inferiori, che non comportassero contatti con la clientela, ne aveva disposto la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, inizialmente fino al
31.12.2021, successivamente prorogata fino al 15.6.2022 ed ulteriormente prorogata fino al
31.12.2022, in attuazione delle sopravvenute modifiche legislative.
La ricorrente non ha dedotto e provato che l'inadempimento all'obbligo vaccinale era derivato dall'esistenza di un “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”, limitandosi ad affermare che il datore di lavoro le aveva impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa senza verificare il possibile utilizzo in altre mansioni.
Orbene con riguardo alla dedotta violazione dell'obbligo di repêchage si fa rilevare che oltre ad essere allegata genericamente in ricorso, senza l'indicazione di eventuali mansioni anche inferiori a cui poteva essere addetta, dall'esame della documentazione depositata dal resistente deve escludersi che vi fossero posizioni lavorative alternative che il datore di lavoro avrebbe omesso di esaminare, prima di comunicare la sospensione dal servizio. Invero il titolare di uno studio odontoiatrico, con CP_1 una modesta organizzazione di mezzi e lavoratori, al momento della sospensione della Parte_1 aveva alle proprie dipendenze altra lavoratrice, assunta con la mansione di Persona_1 assistente di studio odontoiatrico come la ricorrente, per cui in assenza di altre e diverse posizioni lavorative che non implicassero rischi di diffusione del contagio, neppure di segreteria, la sospensione dal lavoro si è imposta come scelta necessaria.
Ma, vi è di più come analizzato dalla Corte di Cassazione summenzionata, il legislatore a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo e con il d.l. 26 novembre 2021 n. 172,convertito dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 ed in particolare: a) al comma 1 ha soppresso l'inciso che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato parimenti soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute dell'interessato.
Pertanto, deve ritenersi del tutto legittimo il provvedimento di sospensione adottato dal datore di lavoro, con conseguente rigetto della domanda di pagamento della relativa retribuzione per il periodo richiesto dalla data di sospensione e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, ivi compresa la parte
12 contributiva, nonché relativamente alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non che sarebbero derivati dalla condotta illegittima posta in essere dal datore di lavoro.
In ordine alla richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta la stessa è infondata e come tale va rigettata.
L'art. 96 c.p.c. disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c.
Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez.
II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma
1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto si concretizza nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza;
il secondo presupposto richiede, invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell' "an" che del "quantum debeatur", il che non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l' "id quod plerumque accidit", ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano "ex se" anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. 24645/2007).
13 Nel caso di specie, tuttavia, il resistente non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte ricorrente né, invero, danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa: di qui il rigetto di tale domanda.
I motivi della decisione e la novità della questione trattata giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. rigetta la domanda ex art.96 c.p.c.;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Firenze, 20.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano, applicata al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9
D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1029/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Elisabetta Canteri, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, (c.f.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
GU LO e IO OR, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa sospensione dal lavoro- obbligo vaccinale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/03/2024 l'epigrafata ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze del dottor con mansione di assistente di studio odontoiatrico, livello Controparte_1
3, prima con contratto a tempo determinato il 03.01.2005, trasformato poi a tempo indeterminato il
01.07.2005, presso lo studio sito in Borgo San Lorenzo (FI), ha dedotto che l' , in Parte_2 persona del direttore e legale rappresentante pro tempore del dipartimento prevenzione, aveva disposto accertamento inerente all'adempimento dell'obbligo vaccinale in data 27.07.2021 e
23.09.2021, con comunicazione del relativo verbale di accertamento anche al datore di lavoro, dottor che con comunicazioni del 13.10.2021, 17.12.2021 e 03.06.2022 era stata sospesa dal lavoro CP_1 in applicazione del D.L 44/2021 e 172/2021 per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale;
di aver
1 contestato in data 17.11.2021 la dicitura in busta paga con “assenza ingiustificata” anziché “sospesa”; di aver richiesto in data 03.01.2022 il reintegro con risposta in data 08 gennaio di sospensione dal
17.12.2021; di aver formulato in data 07.07.2022 lettera di contestazione della sospensione, con contestuale richiesta di reintegro;
di essere stata sospesa dal lavoro, dalla retribuzione e dalla contribuzione, senza che fosse stata preventivamente verificata l'esistenza in azienda di posizioni lavorative alternative atte a preservare la condizione occupazionale e retributiva, da un lato, e compatibili, dall'altro, con la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro, in quanto non avente ad oggetto mansioni con contatti interpersonali rispetto soggetti fragili o comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da;
di aver ricevuto in data 22.09.2022 risposta Pt_3 dall'Ispettorato del Lavoro di Firenze;
di aver richiesto in data 01.11.2022 le modalità di rientro al posto di lavoro, richiedendo, altresì, di godere delle ferie residue;
di aver rassegnato in data
25.11.2022 le proprie dimissioni;
di aver richiesto in via conciliativa il rimborso dell'intera retribuzione per il periodo di sospensione, ottenendo risposta negativa dall'avvocato del resistente dottor CP_1
Tanto premesso, evidenziata l'illegittimità delle disposizioni di cui al D.L. 44/2021 per violazione della normativa in tema di emergenza, della normativa contrattuale, di quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, laddove la vaccinazione contro il Covid-19 non è stata inserita nel D.lgs. 81/08 che non prevede alcun trattamento sanitario obbligatorio nel rispetto del principio di autodeterminazione previsto dalla Costituzione Europea ex art. 63-II, entrata in vigore nel 2004, nonché in materia di diritto alla retribuzione ha chiesto “In via principale dichiarare nullo, illegittimo, inefficace il provvedimento di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e di sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione adottato con provvedimento del giorno
13.10.2021 e tutti i provvedimenti conseguenti e successivi, con effetto ed efficacia ex tunc, per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente;
accertare e dichiarare la vigenza, l'efficacia e l'operatività del rapporto contrattuale oggetto di tutela nel periodo oggetto di contestazione;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a conservare e mantenere la propria occupazione lavorativa nel periodo oggetto di contestazione;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a conservare il proprio posto di lavoro, eventualmente anche con l'esercizio di mansioni diverse nel periodo oggetto di contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la relativa retribuzione dalla data di sospensione e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, ivi compresa la parte contributiva, oltre oneri tutti dovuti e debendi e, per l'effetto, accertare e dichiarare inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro dottor e, per l'effetto, Controparte_1 accertare, dichiarare e determinare la quantificazione della somma dovuta dal dottor CP_1 alla signora in corrispondenza al periodo di sospensione dal 13.10.2021
[...] Parte_1 fino al 01.11.2022 in euro 14.514,98 o veriore somma che risulterà dall'istruttoria e che sia equa di
2 giustizia e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro dottor a corrispondere Controparte_1 all'odierna ricorrente signora la somma di euro 14.514,98 o veriore somma che Parte_1 risulterà di giustizia a titolo di danno patrimoniale nonché alla completa ed integrale regolarizzazione di tutti gli aspetti fiscali, tributari, contributivi e relativi oneri;
accertare e dichiarare il diritto della signora a percepire una somma determinata anche in via forfettaria a titolo di Parte_1 risarcimento danni patrimoniali per la perdita di chance e, per l'effetto, condannare il dottor a corrispondere la determinanda ed accertanda somma all'odierna ricorrente;
Controparte_1 accertare il diritto della signora a percepire una somma a ristoro del danno non Parte_1 patrimoniale causato dalla condotta illegittima posta in essere dal datore di lavoro dottor CP_1 prudenzialmente quantificata nella somma di euro 13.000,00 o veriore somma ritenuta equa
[...]
e di giustizia secondo la valutazione del Giudice”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo di rigettare integralmente il Controparte_1 ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Solo in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno per omessa assegnazione della ricorrente ad altra posizione lavorativa, ha chiesto rideterminare l'importo dovuto per il solo periodo dalla data del provvedimento di sospensione sino all'entrata in vigore del D.L. n. 172/2021, salvo detrarre da quanto eventualmente dovuto, le somme che la aveva percepito a qualsivoglia titolo (cd. Aliunde perceptum) Parte_1 nel periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Ha chiesto, inoltre, condannare la ricorrente per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in suo favore di una ulteriore somma equitativamente determinata, vinte le spese di lite.
Il giudizio veniva assegnato alla scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del presente procedimento è la verifica della legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta nei confronti della ricorrente a seguito dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, come previsto dalla normativa emergenziale Covid 19.
E' preliminare ad ogni altra considerazione l'esame della normativa con la quale il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale data dalla diffusione e gravità dell'epidemia da
Contro
SARS-Cov-2 ( che già l'11 marzo 2020 l' aveva definito «pandemia»), ha adottato misure finalizzate a tutelare la salute pubblica e, fra queste, ha incluso la vaccinazione, che le più autorevoli voci scientifiche a livello mondiale indicavano come strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus.
3 Come rilevato da ultimo dalla Corte di Cassazione “con l'art. 4 del d.l. n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 28 maggio 2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per «gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali» e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un «requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati» ( art. 4, comma1, secondo periodo).
Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale».
Inoltre, soffermandosi su l'excursus della norma ha evidenziato che la stessa nell'iniziale formulazione, oltre a stabilire una rigida scansione di adempimenti a carico degli ordini professionali, delle regioni e province autonome, nonché delle aziende sanitarie locali (commi da 3
a 6), prevedeva, al comma 6, che l'accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale «determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS – Cov 2». Aggiungeva il comma 8 che il datore di lavoro, ricevuta comunicazione dell'accertamento, era tenuto ad adibire «il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio».
La disposizione si concludeva con la previsione, in caso di impossibilità di una diversa utilizzazione del prestatore, della sospensione dal servizio, accompagnata dalla privazione della retribuzione e di ogni altro emolumento, ed efficace sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (comma 8: Quando
l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
comma 9:
La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.).
Peraltro la scelta inizialmente operata è stata ripensata dal legislatore che, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo e con il d.l. 26 novembre 2021 n. 172,convertito dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 ed in particolare: a) al comma 1 ha
4 soppresso l'inciso che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato parimenti soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute dell'interessato; c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione
è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria senza eccezione alcuna;
d)
è stato inserito il comma 10 dell'art. 4 secondo cui Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.
3.3. L'art. 4 ter, richiamato dal citato comma 10 del riformulato art. 4 ed inserito nel testo dell'originario d.l. n. 44 del 2021 sempre dal d.l. n. 172 del 2021, oltre ad ampliare, al comma 1 ed a partire dal 15 dicembre 2021, le categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale, ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo (comma 3). Ha poi previsto, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6, che «L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.» (comma 3).
Infine, e la previsione assume particolare rilievo ai fini di causa per quanto si dirà in prosieguo, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che «Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.». E' poi significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche quest'ultimi in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.
4.4. Con il d.l. 26 novembre 2021 n. 172, quindi, la scelta del legislatore, finalizzata ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza ovvero di servizi svolti a contatto con persone in situazioni di fragilità, è stata quella, da un lato, di imporre l'obbligo vaccinale al personale indicato dal comma
5 1 del riformulato art. 4 (e quindi agli esercenti le professioni sanitarie ed agli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1 della legge n. 43/2006) sulla base della sola categoria di appartenenza ed a prescindere dal luogo e dalle modalità individuali di svolgimento dell'attività; dall'altro di estendere l'obbligo medesimo al personale dipendente in possesso di altre qualifiche, purché impegnato, a qualsiasi titolo, nelle strutture indicate dall'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, anche in tal caso a prescindere da accertamenti sulle modalità di espletamento delle mansioni. E' stato, quindi, adottato un sistema «per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione ed al luogo di svolgimento) che grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti ed ai datori di lavoro» con la finalità di «evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti » ( Corte Cost. n. 186/2023).
5. La tenuta costituzionale della disciplina emergenziale sopra riassunta nei suoi tratti essenziali è stata vagliata positivamente con più pronunce dal Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 186/2023; Corte
Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023; Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; cfr. anche, più di recente con riferimento all'attività penitenziaria, Corte Cost. n. 188/2024).
Con particolare riferimento al rispetto del requisito della proporzionalità, è stato evidenziato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica;
ed è stato sottolineato che tale scelta – che non riveste natura sanzionatoria – «si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus», e «ciò tanto in termini di durata ‒ posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito ‒ quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione»
(Corte cost. n. 14 del 2023, par. 13.2.).
In particolare, per quel che attiene alla portata dell'obbligo vaccinale, è stato osservato che il
«legislatore, nel fronteggiare la situazione pandemica in corso, ha modulato la scelta nel tempo e, in parte, ha originariamente anche tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
In prima battuta, ha individuato categorie professionali i cui componenti prevalentemente
6 svolgessero attività di natura tale da giustificare l'imposizione dell'obbligo vaccinale: soggetti che risultavano statisticamente maggiormente colpiti e più probabili veicoli di circolazione del virus verso soggetti fragili e verso l'intera popolazione, e che, al contempo, erano determinanti per la tenuta del sistema sanitario, al fine di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività
(sentenze n. 14 del 2023 e n. 268 del 2017). Finalità, quest'ultima, “particolarmente avvertita in un momento in cui, da un lato, il sistema sanitario nel suo complesso era sottoposto ad un gravissimo stress, dovendo affrontare –oltre a crescenti richieste di assistenza domiciliare – un enorme e incessante incremento di ricoveri per i pazienti affetti da patologia da SARS-CoV-2, con conseguente congestione delle strutture ospedaliere e dei reparti intensivi, e, dall'altro lato, si assisteva a una crescente diffusione del contagio tra il personale sanitario” (sentenza n. 14 del 2023). Proprio nel perseguimento di tali finalità – in considerazione dell'andamento della pandemia, crescente sia in termini di gravità che di diffusione – il legislatore, in seconda battuta, ha esteso l'obbligo vaccinale ad altri soggetti individuati anche in base al solo luogo di svolgimento dell'attività lavorativa» (Corte cost. n. 185 del 2023, par. 5.1.).
In questo senso, si è ritenuto che «l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate nei termini anzidetti, non può ritenersi irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali», quale una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, perché rappresentava una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale, essendo rimessa alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore la scelta su quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità perseguite mediante l'imposizione dell'obbligo vaccinale (Corte cost. n. 185 del 2023, par.
6.).
L'avere attribuito rilevanza alla sola categoria di appartenenza «rappresenta una scelta non irragionevolmente mossa dall'esigenza di garantire linearità e automaticità all'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa», e «coerente con l'esigenza – che trae origine dall'art. 32
Cost. – di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell'interesse della comunità», in quanto qualsiasi «sistema improntato all'identificazione di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti e, in particolare, alla tipologia dell'attività lavorativa degli appartenenti alla professioni sanitarie, avrebbe comportato un aggravio
– che il legislatore ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti – nella fase dell'individuazione in concreto dei destinatari dell'obbligo, tramite l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti, oltre che
7 nella successiva fase di monitoraggio e controllo della loro perdurante sussistenza. La scelta si è fondata sulla significativa criticità della situazione sanitaria nella quale tutte le risorse, di personale e organizzative, dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle singole amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole tipologie di attività professionali.
Il legislatore ha, inoltre, considerato che l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate
– grazie al suo carattere semplificato e automatico – consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro, esonerando da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte in base all'originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte con il d.l.
n. 172 del 2021, come convertito» (così Corte cost. n. 185 del 2023, par. 6.).
Infine, è stata approfondita anche la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della generale imposizione dell'obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Sul punto, la Corte costituzionale, pronunciandosi con riferimento allo svolgimento “con modalità di lavoro agile”, richiamati principi già affermati in precedenti decisioni, ha nuovamente valorizzato «l'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti. » (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.3.).
Si è, quindi, concluso, in continuità con le precedenti pronunce, per la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre che per la non sproporzionalità della misura, da inserire «in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale –rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023)» (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.4.).
6. Le pronunce di questa Corte richiamate al punto 4.1. hanno poi osservato, quanto alle conseguenze dell'obbligo vaccinale, che «il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo “si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno
8 allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”».
La successiva giurisprudenza del Giudice delle leggi ha ribadito il principio già espresso, ritenendo non comparabile la sospensione che qui viene in rilievo con altre ipotesi in relazione alle quali è comunque assicurato al lavoratore sospeso l'assegno alimentare, ed ha evidenziato che «non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.» (Corte Cost. n.
188/2024).
7. La ricostruzione del quadro normativo ed i principi che questa Corte ha già enunciato, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, inducono a ritenere che nella fattispecie la questione degli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione, adottato quando il rapporto era già sospeso per altra causa, non possa essere risolta in applicazione del principio della cosiddetta «priorità della causa sospensiva», sulla base del quale i giudici del merito, erroneamente, hanno deciso la controversia.
Osta a detta applicazione innanzitutto l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che, come si è già evidenziato, in entrambe le versioni succedutesi nel tempo, ha previsto che «per il periodo di sospensione … non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato» ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria (seppure nella prima fase solo una volta verificata l'impossibilità del repechage) della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria. Il legislatore non ha attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed ha esentato dalla vaccinazione esclusivamente coloro che sarebbero stati esposti ad
«accertato pericolo per la salute», e questa scelta, motivata dalla eccezionalità e dalla temporaneità dell'emergenza sanitaria, è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale per le ragioni di cui si è già dato conto.
D'altro canto, la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale, invocata dalla controricorrente anche in questa sede, oltre a circoscrivere l'ambito di applicazione del principio della priorità della causa sospensiva alle cause di sospensione con diritto alla retribuzione, è chiara nell'escluderne
9 l'applicazione qualora la causa sopravvenuta sia conseguenza della assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa (Cass. n. 15941/2013 e Cass. n. 18528/2011).
Nella fattispecie ricorrono entrambe le condizioni ritenute ostative all'applicazione di quel principio perché, da un lato, la sospensione disposta ai sensi del più volte citato art. 4 del d.l. n. 44/2021 comporta come effetto la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento che trova causa nel rapporto di lavoro, comunque denominato;
dall'altro la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale impedisce all'operatore sanitario di rendere la prestazione e lo espone, ove ciò accada, a sanzione amministrativa, sicché la causa di sospensione sopravvenuta, da sola sufficiente ad impedire il rapporto sinallagmatico, non può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva.
Né si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergenziale si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare. Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'obbligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontariamente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto.
8. A quanto si è sin qui argomentato va ancora aggiunto che l'inapplicabilità del principio della priorità della causa di sospensione opera anche con riferimento al periodo compreso fra l'entrata in vigore del d.l. n. 44 del 1° aprile 2021 e la successiva modifica normativa attuata dal d.l. 26 novembre
2021 n. 172.
Infatti l'onere posto a carico del datore di lavoro di esperire il tentativo di repechage prima di disporre la sospensione, può eventualmente incidere sulla legittimità del provvedimento adottato, qualora quest'ultimo venga impugnato dal lavoratore sotto questo profilo ed il datore medesimo non dimostri che, ove il rapporto fosse stato normalmente funzionante, non avrebbe avuto possibilità alcuna di impiegare diversamente l'operatore non vaccinato. (…)..” Cass. Sez. L - , Sentenza n. 1881 del 27/01/2025; Cass.n.15697/2024 del 5.06.2024.
Ciò premesso, il ricorso nel merito non appare fondato.
10 La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di sospensione sul presupposto che la normativa emergenziale, che ha introdotto l'obbligo vaccinale come requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, sarebbe “non conforme” alla normativa legale e contrattuale in materia di tutela e sicurezza del lavoratore, diritto alla retribuzione con conseguente dovere del datore di lavoro di disapplicarla.
Inoltre ha dedotto di essere stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione, senza che fosse stata preventivamente verificata l'esistenza in azienda da parte del datore di posizioni lavorative alternative atte a preservare la condizione occupazionale e retributiva, da un lato, e compatibili, dall'altro, con la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro, in quanto le mansioni svolte non si sostanziavano in contatti interpersonali rispetto soggetti fragili o comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV.
Orbene deve ritenersi alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale a cui questo giudice presta adesione che il D.L. n. 44/2021 e ss.mm. è norma speciale ed emergenziale che ha previsto l'obbligo vaccinale quale requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che l'inadempimento a tale obbligo determinando l'impossibilità sopravvenuta della prestazione che incide sul sinallagma contrattuale, ne comporta per il lavoratore la sospensione obbligatoria dal lavoro e dalla retribuzione, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” e per il datore di lavoro, che non ha alcuna discrezionalità in merito, l'obbligo di sospendere il dipendente anche per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in esame. Inoltre, in tema di vaccinazione anti-Covid, la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto - disposta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato - è costituzionalmente legittima siccome espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus (Cass. Sez. L - , Sentenza n.
9243 del 08/04/2025). Pertanto, stante la legittimità costituzionale della normativa emergenziale come affermato anche dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 14/2023 e n.15/2023, alle cui motivazioni si rinvia, devono ritenersi prive di pregio le eccezioni di illegittimità della normativa emergenziale invocate dalla parte ricorrente.
Venendo poi alla fattispecie in esame è pacifico che la è stata assunta con mansioni di Parte_1 assistente di studio odontoiatrico, figura che rientra nella categoria degli operatori di interesse sanitario, per la quale opera l'obbligo vaccinale (doc.ti 1, 2 e 3) e che, come accertato dall'
[...]
, la stessa non aveva assolto a tale obbligo. Per cui il datore di lavoro dott. Parte_2 CP_1
11 verificata l'impossibilità di adibirla a mansioni, anche inferiori, che non comportassero contatti con la clientela, ne aveva disposto la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, inizialmente fino al
31.12.2021, successivamente prorogata fino al 15.6.2022 ed ulteriormente prorogata fino al
31.12.2022, in attuazione delle sopravvenute modifiche legislative.
La ricorrente non ha dedotto e provato che l'inadempimento all'obbligo vaccinale era derivato dall'esistenza di un “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”, limitandosi ad affermare che il datore di lavoro le aveva impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa senza verificare il possibile utilizzo in altre mansioni.
Orbene con riguardo alla dedotta violazione dell'obbligo di repêchage si fa rilevare che oltre ad essere allegata genericamente in ricorso, senza l'indicazione di eventuali mansioni anche inferiori a cui poteva essere addetta, dall'esame della documentazione depositata dal resistente deve escludersi che vi fossero posizioni lavorative alternative che il datore di lavoro avrebbe omesso di esaminare, prima di comunicare la sospensione dal servizio. Invero il titolare di uno studio odontoiatrico, con CP_1 una modesta organizzazione di mezzi e lavoratori, al momento della sospensione della Parte_1 aveva alle proprie dipendenze altra lavoratrice, assunta con la mansione di Persona_1 assistente di studio odontoiatrico come la ricorrente, per cui in assenza di altre e diverse posizioni lavorative che non implicassero rischi di diffusione del contagio, neppure di segreteria, la sospensione dal lavoro si è imposta come scelta necessaria.
Ma, vi è di più come analizzato dalla Corte di Cassazione summenzionata, il legislatore a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo e con il d.l. 26 novembre 2021 n. 172,convertito dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 ed in particolare: a) al comma 1 ha soppresso l'inciso che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato parimenti soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute dell'interessato.
Pertanto, deve ritenersi del tutto legittimo il provvedimento di sospensione adottato dal datore di lavoro, con conseguente rigetto della domanda di pagamento della relativa retribuzione per il periodo richiesto dalla data di sospensione e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, ivi compresa la parte
12 contributiva, nonché relativamente alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non che sarebbero derivati dalla condotta illegittima posta in essere dal datore di lavoro.
In ordine alla richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta la stessa è infondata e come tale va rigettata.
L'art. 96 c.p.c. disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c.
Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez.
II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma
1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto si concretizza nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza;
il secondo presupposto richiede, invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell' "an" che del "quantum debeatur", il che non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l' "id quod plerumque accidit", ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano "ex se" anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. 24645/2007).
13 Nel caso di specie, tuttavia, il resistente non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte ricorrente né, invero, danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa: di qui il rigetto di tale domanda.
I motivi della decisione e la novità della questione trattata giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. rigetta la domanda ex art.96 c.p.c.;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Firenze, 20.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
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