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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1453/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale BO NT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - BO NT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004441537000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31.10.2025 all'Agenzia delle Entrate IS e all'Agenzia delle Entrate (e deposita in data 25.11.2025) il contribuente Ricorrente_1 difesa dall'avvocato Difensore_1 impugna la cartella di pagamento n. 139 2025 0004441537000 notificata in data 02.09.2025 per IRPEF anno d'imposta 2021 per un importo complessivo di € 5.910,55 ed espone quanto segue.
Vizio di motivazione.
L'atto impugnato è stato emesso in forza del ruolo n. 2025/250056 formato all'esito del controllo, ex articolo 36 ter D.P.R. 600/1973, conclusosi con atto n. 04243082288 del 02.17.12. 2025 col quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di BO NT, ha rettificato i dati della dichiarazione della signora Nominativo_1 disconoscendo il credito d'imposta ivi esposto. L'Ufficio territoriale di BO NT ha provveduto in tal senso “vista la documentazione esibita (prot. nn. 24502/2024) e considerate le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria sono stati azzerati i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero (rigo RN 29), in quanto non risultano documenti i presupposti e le condizioni per poter fruire delle relative detrazioni.
L'atto n. 04243082288 è illegittimo per violazione degli articoli 7, L.212-2000, e 3 L. 241- 1990, e, per l'effetto, lo è anche la cartella qui avversata che rinvia al primo per relationem. Infatti nonostante fossero dimostrati i presupposti e le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta, l'Ufficio Territoriale di
BO NT lo ha azzerato fornendo solo apparentemente una motivazione della rettifica, non avendo spiegato in modo concreto e intellegibile il percorso logico giuridico seguito.
La condotta dell'Agenzia delle Entrate configura pure una violazione dell'articolo 36 –ter comma 4, D.P.R.
600-1973, secondo cui l'esito del controllo formale è comunicato al contribuente “con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica (….) per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale”.
Il controllo di cui all'articolo 36 ter D.P.R. 600/1973, rappresenta una vera propria fase endoprocedimentale di valutazione ed accertamento, il che comporta l'obbligo di istaurare un contraddittorio anteriore a ruolo a garanzia del contribuente e nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione finanziaria e contribuente sancito dall'articolo 10, L.212/2000.
Violazione del principio del divieto della doppia imposizione internazionale.
Prima di entrare nel merito della vicenda è appena il caso di precisare che il fenomeno della doppia imposizione internazionale deriva dalla convergenza delle pretese avanzate da due o più Stati rispetto ad una medesima fattispecie imponibile: un reddito prodotto dal cittadino o dal residente di uno Stato nel territorio di un altro Stato rappresenta, infatti, un fatto indice di capacità contributiva collegato sia all'uno, tramite il criterio della cittadinanza o della residenza, che all'altro, tramite il criterio della fonte. Per prevenire il rischio che ciò possa verificarsi, gli Stati hanno adottato misure normative interne e hanno stipulato tra loro convenzioni internazionali tramite le quali stabilire regole uniformi di tassazione dei fatti economici. Quanto al primo strumento di prevenzione, nel diritto tributario italiano il rischio della doppia imposizione è contraddittorio a livello interno della lettura combinata degli articoli 53, Cost. e 165, D.P.R.
917/196.
Passando al secondo strumento di prevenzione, per quanto rileva nella fattispecie in esame, il
25.08.1999 a Washington l'Italia ha firmato con gli Stati Uniti d'America una convenzione contro le doppie imposizioni, ratifica e resa esecutiva con L. 20/2009.
L'articolo 15, L. 20/2009, stabilisce che “ i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno stato contraente in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quindi svolta, le remunerazioni percepite a titolo sono imponibili in questo altro Stato”.
L'Ufficio territoriale di BO NT, in particolare, ha immotivatamente disatteso la valenza probatorio della documentazione trasmessa dalla contribuente ed ha illegittimamente azzerato il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, che la signora Nominativo_1 ha esposto nel modello Unico 2022 relativo all'IRPEF dell'anno 2021.
Non è mancato, in ogni caso, all'esponente di trasmettere all'Ufficio Territoriale di BO NT, in allegato con istanza di autotutela, un estratto della dichiarazione presentata negli Stati Uniti d'America tradotta asseverata, dal quale si evincono, senza incertezze derivanti dalla poca dimestichezza con la lingua, le trattenute applicate alla contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con il prospetto di calcolo del cambio di valuta da dollari ad euro, attestante l'assolvimento a titolo definitivo delle imposte negli USA.
Il quadro probatorio offerto confermava dunque la presenza dei presupposti necessari affinché fosse confermato il diritto dell'odierna ricorrente al credito per le imposte pagate all'estero, ma tant'è che inspiegabilmente l'Agenzia delle Entrate lo ha azzerato.
Rideterminazione del credito d'imposta.
Si è detto che la signora Nominativo_1 nell'anno d'imposta 2021 produceva negli USA redditi da lavoro dipendente per i quali ha ivi assolto agli obblighi fiscali, versando l'importo complessivo di dollari
2.303,14, di cui dollari 765,42 a titolo d'imposta federale sul reddito ed dollari 1.537,72 a titolo di imposta statale.
Illegittimità delle sanzioni irrogate.
In via ulteriormente subordinata, ove mai la Corte Tributaria non ritenesse di poter accoglie retro esposti di opposizione, si chiede che siano quantomeno annullate le sanzioni irrogate con la cartella di pagamento opposta.
L'Agenzia delle Entrate in data 23.12.2025 si costituisce e contro deduce.
A seguito della presentazione del ricorso della signora Ricorrente_1 e previa verifica della regolarità della documentazione allegata in sede di costituzione in giudizio, ha provveduto ad emettere il provvedimento di sgravio parziale della pretesa, come richiesto dalla contro parte nel motivo sub 3 del ricorso (allegato sgravio parziale).
In particolare l'Ufficio ha motivato il provvedimento di sgravio parziale come integralmente si trascrive
“vista l'istanza di autotutela pervenuta in data 29.10.2025 con protocollo n. 53608 si riconosce un credito d'imposta per redditi prodotti all'estero per l'importo pari ad € 2.033,00 a fronte di € 4.164,00 dichiarato”.
In data 15.01.2026 la ricorrente presenta memoria illustrativa. Con atto di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di BO NT, ha affermato che a seguito della presentazione del ricorso “ha provveduto ad emettere il provvedimento di sgravio parziale della pretesa, come richiesto dalla controparte nel motivo sub 3 del ricorso”, motivandolo come segue: “Vista l'istanza di autotutela pervenuta in data 29.10.2025 con prot. n.53608, si riconosce un credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (rigo RN29) per l'importo pari ad euro 2.033 a fronte di euro
4.164 dichiarato” (cfr. controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate).
A questo punto, la sig.ra Nominativo_1 chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna al pagamento delle spese a carico di controparte.
A seguito dello sgravio, è certamente venuta meno la materia del contendere ma ciò non esime in alcun modo l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di BO NT , dalla condanna al pagamento delle spese di lite in base ai principi della soccombenza virtuale, chiaramente ascrivibile alla condotta della convenuta, che non ha esaminato per tempo l'istanza di autotutela, costringendo la ricorrente ad avviare il presente giudizio e a sostenere i costi sia per spese che per compensi legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, per effetto del parziale sgravio, intervenuto in corso di causa (per come illustrato in narrativa), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in parte de qua per il concorrente importo di €. 2.033,00.
Nel resto il ricorso è infondato.
In difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento presupposto (comunicazione ex articolo 26-ter d. p.r. 600/1973), notificato il 22 aprile 2024, i carichi residui sono divenuti definitivi intangibili e irretrattabili (cfr.
Cass, Sez. 6 - 5, ordinanza n. 33797 del 19/12/2019, Rv. 656434 - 01: Sez. 6 - 5, ordinanza n. 11760 del
03/05/2019, Rv. 654144 - 01; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 29978 del 20/11/2018, Rv. 651839 - 01; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 17360 del 30/07/2014, Rv. 632352 - 01; Sez. 5, sentenza n. 25508 del 13/11/2013, Rv. 628982 -
01).
Sicché resta preclusa la proposizione di qualsivoglia eccezione o questione, sia in rito che nel merito, in ordine alla dovutezza – nell'an e nel quantum – degli importi in contestazione.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere nei sensi indicati in motivazione.
Rigetta il ricorso nel resto.
Sperse compensate.
Così deciso in BO NT in data 29.01.2026
Il Presidente
LU ZU
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1453/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale BO NT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - BO NT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004441537000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31.10.2025 all'Agenzia delle Entrate IS e all'Agenzia delle Entrate (e deposita in data 25.11.2025) il contribuente Ricorrente_1 difesa dall'avvocato Difensore_1 impugna la cartella di pagamento n. 139 2025 0004441537000 notificata in data 02.09.2025 per IRPEF anno d'imposta 2021 per un importo complessivo di € 5.910,55 ed espone quanto segue.
Vizio di motivazione.
L'atto impugnato è stato emesso in forza del ruolo n. 2025/250056 formato all'esito del controllo, ex articolo 36 ter D.P.R. 600/1973, conclusosi con atto n. 04243082288 del 02.17.12. 2025 col quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di BO NT, ha rettificato i dati della dichiarazione della signora Nominativo_1 disconoscendo il credito d'imposta ivi esposto. L'Ufficio territoriale di BO NT ha provveduto in tal senso “vista la documentazione esibita (prot. nn. 24502/2024) e considerate le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria sono stati azzerati i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero (rigo RN 29), in quanto non risultano documenti i presupposti e le condizioni per poter fruire delle relative detrazioni.
L'atto n. 04243082288 è illegittimo per violazione degli articoli 7, L.212-2000, e 3 L. 241- 1990, e, per l'effetto, lo è anche la cartella qui avversata che rinvia al primo per relationem. Infatti nonostante fossero dimostrati i presupposti e le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta, l'Ufficio Territoriale di
BO NT lo ha azzerato fornendo solo apparentemente una motivazione della rettifica, non avendo spiegato in modo concreto e intellegibile il percorso logico giuridico seguito.
La condotta dell'Agenzia delle Entrate configura pure una violazione dell'articolo 36 –ter comma 4, D.P.R.
600-1973, secondo cui l'esito del controllo formale è comunicato al contribuente “con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica (….) per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale”.
Il controllo di cui all'articolo 36 ter D.P.R. 600/1973, rappresenta una vera propria fase endoprocedimentale di valutazione ed accertamento, il che comporta l'obbligo di istaurare un contraddittorio anteriore a ruolo a garanzia del contribuente e nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione finanziaria e contribuente sancito dall'articolo 10, L.212/2000.
Violazione del principio del divieto della doppia imposizione internazionale.
Prima di entrare nel merito della vicenda è appena il caso di precisare che il fenomeno della doppia imposizione internazionale deriva dalla convergenza delle pretese avanzate da due o più Stati rispetto ad una medesima fattispecie imponibile: un reddito prodotto dal cittadino o dal residente di uno Stato nel territorio di un altro Stato rappresenta, infatti, un fatto indice di capacità contributiva collegato sia all'uno, tramite il criterio della cittadinanza o della residenza, che all'altro, tramite il criterio della fonte. Per prevenire il rischio che ciò possa verificarsi, gli Stati hanno adottato misure normative interne e hanno stipulato tra loro convenzioni internazionali tramite le quali stabilire regole uniformi di tassazione dei fatti economici. Quanto al primo strumento di prevenzione, nel diritto tributario italiano il rischio della doppia imposizione è contraddittorio a livello interno della lettura combinata degli articoli 53, Cost. e 165, D.P.R.
917/196.
Passando al secondo strumento di prevenzione, per quanto rileva nella fattispecie in esame, il
25.08.1999 a Washington l'Italia ha firmato con gli Stati Uniti d'America una convenzione contro le doppie imposizioni, ratifica e resa esecutiva con L. 20/2009.
L'articolo 15, L. 20/2009, stabilisce che “ i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno stato contraente in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quindi svolta, le remunerazioni percepite a titolo sono imponibili in questo altro Stato”.
L'Ufficio territoriale di BO NT, in particolare, ha immotivatamente disatteso la valenza probatorio della documentazione trasmessa dalla contribuente ed ha illegittimamente azzerato il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, che la signora Nominativo_1 ha esposto nel modello Unico 2022 relativo all'IRPEF dell'anno 2021.
Non è mancato, in ogni caso, all'esponente di trasmettere all'Ufficio Territoriale di BO NT, in allegato con istanza di autotutela, un estratto della dichiarazione presentata negli Stati Uniti d'America tradotta asseverata, dal quale si evincono, senza incertezze derivanti dalla poca dimestichezza con la lingua, le trattenute applicate alla contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con il prospetto di calcolo del cambio di valuta da dollari ad euro, attestante l'assolvimento a titolo definitivo delle imposte negli USA.
Il quadro probatorio offerto confermava dunque la presenza dei presupposti necessari affinché fosse confermato il diritto dell'odierna ricorrente al credito per le imposte pagate all'estero, ma tant'è che inspiegabilmente l'Agenzia delle Entrate lo ha azzerato.
Rideterminazione del credito d'imposta.
Si è detto che la signora Nominativo_1 nell'anno d'imposta 2021 produceva negli USA redditi da lavoro dipendente per i quali ha ivi assolto agli obblighi fiscali, versando l'importo complessivo di dollari
2.303,14, di cui dollari 765,42 a titolo d'imposta federale sul reddito ed dollari 1.537,72 a titolo di imposta statale.
Illegittimità delle sanzioni irrogate.
In via ulteriormente subordinata, ove mai la Corte Tributaria non ritenesse di poter accoglie retro esposti di opposizione, si chiede che siano quantomeno annullate le sanzioni irrogate con la cartella di pagamento opposta.
L'Agenzia delle Entrate in data 23.12.2025 si costituisce e contro deduce.
A seguito della presentazione del ricorso della signora Ricorrente_1 e previa verifica della regolarità della documentazione allegata in sede di costituzione in giudizio, ha provveduto ad emettere il provvedimento di sgravio parziale della pretesa, come richiesto dalla contro parte nel motivo sub 3 del ricorso (allegato sgravio parziale).
In particolare l'Ufficio ha motivato il provvedimento di sgravio parziale come integralmente si trascrive
“vista l'istanza di autotutela pervenuta in data 29.10.2025 con protocollo n. 53608 si riconosce un credito d'imposta per redditi prodotti all'estero per l'importo pari ad € 2.033,00 a fronte di € 4.164,00 dichiarato”.
In data 15.01.2026 la ricorrente presenta memoria illustrativa. Con atto di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di BO NT, ha affermato che a seguito della presentazione del ricorso “ha provveduto ad emettere il provvedimento di sgravio parziale della pretesa, come richiesto dalla controparte nel motivo sub 3 del ricorso”, motivandolo come segue: “Vista l'istanza di autotutela pervenuta in data 29.10.2025 con prot. n.53608, si riconosce un credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (rigo RN29) per l'importo pari ad euro 2.033 a fronte di euro
4.164 dichiarato” (cfr. controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate).
A questo punto, la sig.ra Nominativo_1 chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna al pagamento delle spese a carico di controparte.
A seguito dello sgravio, è certamente venuta meno la materia del contendere ma ciò non esime in alcun modo l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di BO NT , dalla condanna al pagamento delle spese di lite in base ai principi della soccombenza virtuale, chiaramente ascrivibile alla condotta della convenuta, che non ha esaminato per tempo l'istanza di autotutela, costringendo la ricorrente ad avviare il presente giudizio e a sostenere i costi sia per spese che per compensi legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, per effetto del parziale sgravio, intervenuto in corso di causa (per come illustrato in narrativa), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in parte de qua per il concorrente importo di €. 2.033,00.
Nel resto il ricorso è infondato.
In difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento presupposto (comunicazione ex articolo 26-ter d. p.r. 600/1973), notificato il 22 aprile 2024, i carichi residui sono divenuti definitivi intangibili e irretrattabili (cfr.
Cass, Sez. 6 - 5, ordinanza n. 33797 del 19/12/2019, Rv. 656434 - 01: Sez. 6 - 5, ordinanza n. 11760 del
03/05/2019, Rv. 654144 - 01; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 29978 del 20/11/2018, Rv. 651839 - 01; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 17360 del 30/07/2014, Rv. 632352 - 01; Sez. 5, sentenza n. 25508 del 13/11/2013, Rv. 628982 -
01).
Sicché resta preclusa la proposizione di qualsivoglia eccezione o questione, sia in rito che nel merito, in ordine alla dovutezza – nell'an e nel quantum – degli importi in contestazione.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere nei sensi indicati in motivazione.
Rigetta il ricorso nel resto.
Sperse compensate.
Così deciso in BO NT in data 29.01.2026
Il Presidente
LU ZU