TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/12/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1786/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA RO, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1786/2018 R.G. promossa da
(C.F. , in proprio e nella qualità di procuratrice Parte_1 C.F._1 generale di (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. CRISTINA CAPOROSSI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in San Benedetto del Tronto (AP), via Turati n. 2;
PARTI ATTRICI nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PIER FRANCESCO MANISCO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore VA (TE), via Nievo n. 46;
PARTE CONVENUTA nonché di
(C.F. ), in qualità di procuratore generale di Controparte_2 C.F._4
( ), erede di , Controparte_3 CodiceFiscale_5 Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Danilo Consorti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Corropoli (TE) alla via Ungaretti n°4;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in proprio nonché quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla FI, al tempo minorenne, , ha convenuto in Parte_2
1 giudizio e innanzi all'intestato Tribunale, al fine di Controparte_1 Persona_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare, previo accertamento della ricorrenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 643 Cod. Pen. nei confronti del venditore, dott. , ai sensi degli artt. Persona_1
1418 e 1421 Cod. Civ., la nullità dell'atto notarile di compravendita 10/6/17, a ministero Notaio
in LB DR Rep 131067/427004, trascritto a Teramo il 10/7/17 al nr. Persona_2
1649 Serie 1T, tra il sig. e il sig. avente ad oggetto Persona_1 Controparte_1
l'appartamento di civile abitazione in LB DR distinto nel catasto fabbricati del ripetuto
Comune al foglio 4, part. 9, sub. 5, con ordine alla Conservatoria dei registri Immobiliari – Agenzia del territorio, di apportare le annotazioni necessarie alla retrocessione del bene al venditore Dott.
; Persona_1
2) accertare e dichiarare, previo accertamento della ricorrenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 643 Cod. Pen. nei confronti del venditore originario, dott. , la nullità di Persona_1 eventuali altri successivi atti di disposizione aventi ad oggetto l'appartamento di civile abitazione in
LB DR distinto nel catasto fabbricati del ripetuto Comune al foglio 4, part. 9, sub. 5, Via
Monte Grappa, piano terra, con ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari – Agenzia del
Territorio, di apportare le annotazioni necessarie alla retrocessione del bene al venditore originario
Dott. ; Persona_1
4) condannare, in caso di infondata opposizione, le altre parti del giudizio alla refusione delle spese di lite”.
A sostegno della domanda ha esposto:
- di aver intrattenuto una relazione con , da cui era nata la FI Persona_1 Pt_2
- che era titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare;
Persona_1
-che, a seguito di un serio peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche, il Persona_1 era divenuto incapace di provvedere ai propri bisogni;
-di aver pertanto avviato, nell'interesse della FI e al fine di tutelare il suddetto patrimonio, depauperato da condotte illecite o comunque da atti di prodigalità, in data 31 maggio 2017, un procedimento di inabilitazione innanzi all'intestato Tribunale (r.g. 1977/2017), poi mutato in procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno (n. 2087/2017 v.g.), culminato con la nomina, da parte del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Teramo, di un professionista terzo al nucleo familiare;
-che, in un distinto procedimento penale, rubricato al n. 3476/2017 r.g.n.r., era stato accertato che il era affetto da una gravissima patologia neurologica/psichiatrica diagnosticata dal Persona_1 perito incaricato durante la fase delle indagini preliminari;
-che l'immobile oggetto della presente causa era indicato nel capo di imputazione del suddetto procedimento penale quale oggetto materiale del reato di cui all'art. 643 c.p.;
-che, infatti, in data 10 giugno 2017, aveva venduto a Persona_1 [...]
a rogito del Notaio , rep. 131067/42704, trascritto in data 10 CP_1 Persona_2 luglio 2017 - un appartamento sito in LB DR e censito al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio 4, part. 9, sub. 5, per una somma pari ad € 4.500,00, a fronte del reale valore dell'immobile pari ad € 60.000,00;
2 -che, pertanto, il contratto di compravendita del 10 giugno 2017 era da considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto concluso in violazione di una norma imperativa da individuarsi nel disposto dell'art. 643 c.p., recante la fattispecie di reato della circonvenzione di incapace.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29 novembre 2018, si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto della domanda, eccependo unicamente che Controparte_1
l'atto di compravendita era stato rogato da un notaio, il quale, dunque, aveva necessariamente accertato la piena capacità di intendere e di volere del;
capacità che, peraltro, era stata Persona_1 parimenti accertata da un certificato medico del 14.9.2017, emesso, dunque, in data successiva alla stipula della citata compravendita.
Il convenuto ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare tutte le domande avversarie, in quanto non ricorrono i presupposti per dichiarare nullo ex art. 1418 c.c. il contratto di compravendita oggetto del presente giudizio”.
Non si è costituito in giudizio . Persona_1
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio, affidata al ctu dott. . Per_3
All'udienza del 23 giugno 2021 il processo è stato interrotto, stante l'intervenuto decesso del convenuto;
riassunta la causa da parte attrice, in data 16 dicembre 2021 si è Persona_1 costuituito in giudizio , figlio di , a mezzo della Controparte_3 Persona_1 procuratrice speciale;
inoltre, in data 29 luglio 2022, si è costituita in giudizio Controparte_2 [...]
, medio tempore divenuta maggiorenne, per il tramite della procuratrice generale Parte_2 [...]
, giusta procura notarile prodotta in atti. Pt_1
La causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c., con ordinanza del 1° dicembre 2025, previo deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta, per le motivazioni di seguito illustrate.
In punto di diritto, si osserva che, in forza dell'art. 1418, comma I, c.c., “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”. Trattasi della cd. “nullità virtuale”, contrapposta alla nullità testuale espressamente comminata da una specifica disposizione normativa.
Ne consegue che, quando la norma imperativa violata non prevede espressamente la sanzione della nullità, la violazione dei relativi precetti comporta comunque, quale conseguenza ordinaria, la nullità del contratto, salvo che una diversa disposizione di legge escluda tale effetto.
Occorre quindi anzitutto verificare, allorché sia proposta domanda di nullità virtuale del contratto, se la norma che si assume violata e invocata come imperativa sia effettivamente tale.
Per una corretta interpretazione della fattispecie è, dunque, necessario interrogarsi preliminarmente sulla portata delle norme imperative e, in particolare, sul criterio di individuazione e di delimitazione delle stesse ai fini della comminatoria di nullità.
Come detto, la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è circostanza idonea, di per sé, a escludere la nullità dell'atto negoziale contrario a norme imperative, potendo appunto trovare
3 applicazione il primo comma dell'art. 1418 c.c., inteso quale principio generale volto a disciplinare proprio il caso in cui la violazione di prescrizioni inderogabili non sia accompagnata da una previsione normativa testuale di invalidità.
L'indagine deve pertanto orientarsi verso la verifica del carattere imperativo della norma violata.
In proposito, essendo la fattispecie in esame sussumibile ad un'ipotesi di reato (circonvenzione di incapace), deve essere rammentato come la dottrina abbia elaborato due categorie concettuali peculiari:
i cd. reati-contratto ed i c.d. reati in contratto.
I primi attengono alle condotte che rendono illecito l'atto stesso della stipulazione del contratto;
i secondi, diversamente, non hanno riguardo all'illiceità del contratto in sé, ma alla condotta fraudolenta posta in essere da uno dei contraenti nella fase di formazione o esecuzione del rapporto. In tali ipotesi non è necessaria la cooperazione dolosa di più soggetti, in quanto la controparte, pur stipulando il negozio, può costituire la vittima dell'altrui comportamento illecito.
Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17568 del 31 maggio 2022, in tema di nullità del contratto per violazione di norme penali, ha richiamato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il contratto stipulato per effetto diretto del reato (nel caso in questione trattavasi di estorsione) “è affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico per le esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale – in particolare l'inviolabilità del patrimonio e della libertà personale – che trascendono la mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguita dalla disciplina sull'annullabilità” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 17568 del 31 maggio 2022).
La sentenza si inserisce nel solco di numerosi precedenti che hanno applicato il medesimo principio in relazione ad altre fattispecie delittuose, ribadendo che la qualificazione civilistica del negozio derivante da una condotta penalmente rilevante dipende dal rapporto concreto tra reato e contratto (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 26097/2016).
Con specifico riferimento ai reati in contratto, la giurisprudenza di legittimità ha poi sviluppato due criteri per individuare il regime di invalidità del negozio concluso mediante la commissione di un reato: un criterio sostanziale, in base al quale occorre verificare la natura della norma penale violata, per accertare se essa tuteli interessi pubblici generali, tali da giustificare la nullità del contratto per contrasto con norme imperative ai sensi dell'art. 1418, comma 1 c.c., e un criterio formale che, al contrario, pone l'accento sul vizio concretamente immesso nel contratto dalla condotta illecita e sui rimedi civilistici conseguenti;
in tal caso, se la condotta penalmente rilevante incide unicamente sul consenso, il contratto è considerato annullabile, non nullo (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 26097/2016).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha sempre ritenuto preferibile il primo dei due criteri, in quanto maggiormente coerente con il disposto dell'art. 1418, comma I, c.c., dal momento che la nullità negoziale costituisce lo strumento predisposto dall'ordinamento per preservare o non frustrare, attraverso il contratto, interessi generali di rilevanza pubblica tutelati dalla norma penale.
Ne consegue che la violazione di una norma penale determina la nullità del contratto quando la norma abbia natura di norma penale di ordine pubblico, ossia quando il bene giuridico tutelato riveste carattere pubblicistico o comunque attenga a interessi generali della collettività (cfr. Cass. civ. sent n.
7785/2016).
4 Nel caso di specie, la fattispecie penalmente rilevante è quella di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p..
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante e consolidata nel ritenere che il contratto stipulato per effetto diretto della circonvenzione debba essere dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 1418
c.c., per contrasto con norma imperativa.
È stato, infatti, ripetutamente affermato che la circonvenzione di incapace integra una violazione di disposizioni di ordine pubblico, in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale.
Tali esigenze trascendono la mera salvaguardia patrimoniale delle parti e investono la protezione della libertà di autodeterminazione dei soggetti in condizione di menomazione psichica (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 2860 del 7 febbraio 2008). La norma incriminatrice di cui all'art. 643 c.p., il cui scopo va ravvisato non tanto nella tutela dell'incapace in sé e per sé considerata, quanto piuttosto nella salvaguardia dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di deficienza psichica, deve pertanto essere annoverata fra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio alla stessa (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 1427 del 27 ottobre 2004).
Tale approdo interpretativo risulta pienamente condiviso anche dalla giurisprudenza di merito, che ha in più occasioni riconosciuto la nullità del contratto concluso in esito a condotte integranti la circonvenzione di incapace (cfr., in tal senso, ex multis, Tribunale Teramo, sent. n. 443 del 3.4.2025;
Tribunale di Brindisi, sez. I, sent. n. 1419 del 3.11.2021).
Qualificata, pertanto, come imperativa la norma disciplinante il reato di circonvenzione di incapace, deve da ultimo osservarsi che, ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il giudice civile è non solo legittimato, ma anche tenuto ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato e dei suoi elementi costitutivi, ogniqualvolta tale accertamento si ponga come presupposto necessario per valutare la validità del negozio (cfr. Cass. civ., sez. III, sent.
n. 13972 del 30 giugno 2005).
Alla luce di tali premesse, deve quindi appurarsi se ricorrano, nel caso di specie, di tutti gli elementi tipici della fattispecie incriminatrice oggetto di vaglio.
L'art. 643 c.p. testualmente dispone che “Chiunque per procurare a sé od altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce
a compiere un atto che importi, per lei o per altri, un qualsiasi effetto giuridico dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065”. Ai fini dell'integrazione del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere i seguenti elementi costitutivi:
1.una condizione di minorata capacità di autodeterminazione della vittima con riguardo alla gestione dei propri interessi;
sul punto la Suprema Corte ha precisato che “in tema di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), il fatto che la legge individui tre categorie di soggetti passivi (il minore, l'infermo psichico e il deficiente psichico), distinguendo quindi tra infermo psichico e deficiente psichico e non considerando necessario che il soggetto passivo si trovi nella condizione per essere interdetto o inabilitato, induce a ritenere che per l' 'infermità psichica' deve intendersi ogni
5 alterazione psichica derivante sia da un vero e proprio processo morboso (quindi catalogabile tra le malattie psichiatriche) sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive, mentre la 'deficienza psichica' è identificabile in un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'infermità, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico (vi rientrano, per esempio, l'emarginazione ambientale, la fragilità e la debolezza di carattere). In ogni caso, minimo comune denominatore rinvenibile in entrambe le situazioni consiste nel fatto che, in tanto il reato può essere configurato, in quanto si dimostri
l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima e agente, nel senso che debba trattarsi di un rapporto in cui l'agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trova, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica.
Tale situazione di minorata capacità deve essere oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti” (cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. n. 24930 del
30 marzo 2017).
È stato, inoltre, precisato che “non è tuttavia necessario che tutti ne siano consapevoli ictu oculi, essendo richiesta la relativa consapevolezza solo in capo all'autore del reato, consapevolezza desumibile anche dalla particolare arrendevolezza del soggetto circonvenuto” (cfr. Cass. pen. sez. II, sent. n. 4592 del 15 dicembre 2021);
2. l'induzione della vittima a compire un atto produttivo di effetti giuridici dannosi per sé o per terzi, e consistente in un'attività di persuasione, pressione morale o suggestione tale da collocare l'atto dispositivo in un rapporto di causa-effetto con la condotta dell'agente. Essa può realizzarsi anche mediante comportamenti che comportano una forma di coartazione psicologica della vittima. In tal senso si è affermato che essa può essere integrata anche “attraverso comportamenti che implicano il ricorso a forme di violenza morale, estrinsecantesi in atti di intimidazione del soggetto passivo idonei
a ridurne od eliminare la capacità di autodeterminarsi, che, pur senza trascendere nella violenza fisica
o nella minaccia che caratterizzano il diverso delitto di estorsione, rendono tuttavia la suggestione e la conseguente induzione meno facilmente resistibile da parte della vittima” (cfr., Cass. pen. sez. II, sent.
n. 18997 del 27 aprile 2021);
3.l'abuso dello stato di incapacità del soggetto passivo, per il quale è necessario che l'agente, consapevole della vulnerabilità della vittima, sfrutti tale condizione per procurare a sé o ad altri un profitto (Cass. sent. n. 39144/2013; sent. n. 1419/2014). Tale abuso si manifesta, come affermato dalla
Suprema Corte, “in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso” (cfr. Cass. pen., sent. n. 31320/2008);
4.la coscienza e la volontà di abusare della minorata capacità della vittima, occorre cioè il “dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto di carattere non necessariamente patrimoniale ed è sufficiente che si ingeneri un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo, atteso che trattasi di reato di pericolo” (cfr. Cass. sent. n. 48537/2004);
5.il profitto per l'agente o per un terzo correlativamente all'effetto giuridico dannoso prodotto per la vittima o per altri.
6 Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve quindi procedersi all'esame delle risultanze di causa al fine di accertare in che modo gli elementi della fattispecie hanno trovato riscontro nel caso concreto.
Nessun dubbio può sussistere in ordine allo stato di infermità o di deficienza psichica in capo al
[...]
. Per_1
In atti, è infatti presente la relazione di consulenza tecnica sulla sua persona, acquisita nel procedimento penale n. 3476/2017 r.g.n.r. (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte attrice), dalla quale – dopo che il era stato esaminato e gli erano state rivolte domande sui familiari e sugli atti di Persona_1 donazione dal medesimo posti in essere ed alle quali aveva risposto prima di non ricordare e poi in modo contraddittorio – è emerso che “la memoria mostra gravi lacune nella componente della rievocazione” (cfr. pag. 5 relazione) e che “esiste una condizione di infermità con buona probabilità attribuibile a malattia di Parkinson”; inoltre, dalla relazione risulta che “è riscontrabile la presenza di un disturbo neurocognitivo” (pag. 5) che aveva condotto il consulente a ritenere che il
[...]
manifestasse “una compromissione della funzione attentiva e della memoria”. Per_1
Le conclusioni del c.t. redatte in quel contesto appaiono particolarmente significative: Per_1
mostrava “capacità cognitive ridotte, l'attenzione è deficitaria, la memoria presenta
[...] alterazione negli aspetti della rievocazione degli engrammi, il linguaggio è rallentato per l'aspetto formale ed appaiono impoveriti i nessi lessicali, l'umore è lievemente disforico, esiste un livello di funzionamento ridotto. Il sig. presenta un disturbo neurocognitivo maggiore in grado Persona_1 di indurre uno stato di deficienza psichica, intesa quest'ultima come una menomazione della facoltà di discernimento, menomazione del potere di critica, indebolimento della funzione volitiva, che lede la capacità dello stesso di rendersi conto di determinarsi volontariamente” (pag. 8 relazione).
Tale condizione è stata successivamente riscontrata dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno a favore del , datato 13 ottobre 2018 (cfr. doc. n. 2 Persona_1 fascicolo parte attrice).
In esso si legge testualmente che “all'udienza del 23 gennaio 2018 questo Giudice Tutelare rilevava che effettivamente il , benché fosse in grado di fornire informazioni di Persona_1 carattere generale sulla propria vita e il proprio passato, mostrava comunque evidenti carenze cognitive e gravi menomazioni alle funzioni della memoria. In particolare il risultava Persona_1 in grado di fornire indicazioni circa la propria carriera professionale e circa le condizioni attuali di vita, indicando le persone con le quali viveva. Tuttavia non era in grado di fornire informazioni rilevanti in riferimento a fatti che normalmente dovrebbero essere particolarmente presenti nella memoria;
nella specie non ricordava quali macchine possedeva, ricordava di aver ceduto diverse case ma non era in grado di fornire dettagli sulle singole cessioni. Inoltre il mostrava un Persona_1 effettivo disagio della facoltà della memoria, specialmente quando ripeteva più volte le stesse informazioni, soffermandosi specialmente sul contenuto del proprio curriculum” (pagg. 3 e 4 decreto del Tribunale di Teramo).
A questo quadro, già di per sé significativo, si aggiunge la prescrizione della visita neurologica del 14 luglio 2017, cui ha fatto seguito la prescrizione di Sinemet, cui si è aggiunto, con prescrizione del 12 settembre 2017, l'impiego di (farmaci notoriamente indicati nel Parte_3
7 trattamento della malattia di Parkinson e della sindrome Parkinsoniana) (cfr. all. 6 all'atto di citazione).
Ulteriore e decisiva conferma proviene dalla relazione peritale depositata nel presente giudizio, redatta dal c.t.u. dott. , incaricato di accertare le capacità cognitive di al Per_3 Persona_1 momento della conclusione del contratto oggetto di causa.
Le conclusioni dell'indagine peritale – condotta con argomentazioni chiare, coerenti e immuni da vizi logico-metodologici – meritano piena adesione e possono essere poste a fondamento della decisione.
Dalla c.t.u. è emerso che “dall'esame clinico effettuato dal dott. è evidente che Persona_4 il sig. presentasse all'epoca della valutazione psichica e neurologica, un disturbo Persona_1 cognitivo associato a parkinsonismo. In particolare, per quanto riguarda i disturbi cognitivi, si sono evidenziati deficit a carico delle funzioni attentive e della memoria, delle funzioni esecutive e del linguaggio tanto che il periziato avesse necessità di essere supportato da terze persone. Le funzioni motorie invece risultavano alterate per presenza di facies inespressiva, ipofonia, bradicinesia e rigidità muscolare con marcia a piccoli passi festinante” (pag. 4 relazione). L'ausiliario del giudice ha, quindi, diagnosticato un quadro compatibile con parkinsonismo associato a declino cognitivo, verosimilmente riconducibile a patologia celebrale degenerativo- vascolare ovvero a idrocefalo normoteso. Il perito ha poi precisato che “l'alterazione delle funzioni cognitive e motorie rilevata è supportata dagli esami strumentali eseguiti, di cui il primo effettuato il
28.7.2016, che evidenziavano una condizione generica di marcata sofferenza encefalica per la quale poi non si è proceduto ad una diagnosi differenziale tra idrocefalo normoteso e patologia degenerativa-vascolare. È verosimile pertanto che i sintomi fossero già presenti all'epoca dell'effettuazione della prima risonanza magnetica” (pagg.
4-5 perizia).
Il professionista, poi, ha preso posizione sulla relazione del dott. prodotta in atti dal Persona_5 convenuto ostegno delle proprie ragioni. Segnatamente il ctu ha osservato quanto segue: CP_1
“Per quanto riguarda la relazione del dott. stridente con il quadro clinico descritto Persona_5 dal dott. e con i rilievi neuroradiologici già presenti nel luglio 2016, si possono Persona_4 esprimere alcune considerazioni: 1) entrambe le ipotesi diagnostiche formulate (idrocefalo normoteso
e cerebropatia degenerativo-vascolare) sono compatibili con la presenza delle cosiddette fluttuazioni cognitive ovvero alternanza di diversi livelli di funzionamento attentivomnesico- esecutivo con relati stati confusionali nonchè livelli di capacità motoria più o meno efficienti in relazione talora anche all'eventuale uso di farmaci di cui non si ha notizia;
2) La diversità delle valutazioni cliniche a disposizione pertanto può essere motivata dai diversi livelli di funzionamento cognitivo, a causa appunto delle fluttuazioni, anche se i rilievi neuroradiologici presenti fin dal luglio 2016 sono di tale gravità da non giustificare la possibilità di arrivare pur con le fluttuazioni ad una cosiddetta
'normalità cognitiva'. 3) La scala WAIS è stata impropriamente utilizzata a supporto di uno stato di normalità cognitiva perché in realtà esamina il livello intellettivo ma non il deterioramento delle funzioni cognitive”. Lo stesso perito ha, infine, concluso che “è altamente probabile che all'epoca dei fatti sub iudice il sig. non fosse pienamente capace di intendere e volere” (pag. 5 relazione). Persona_1
8 Dunque, da tutti gli elementi sopra richiamati e complessivamente considerati, emerge con evidenza che fosse un soggetto particolarmente fragile, affetto da una Persona_1 patologia ingravescente che ne aveva progressivamente compromesso le capacità cognitive, sino a condurlo ad un marcato stato di deficienza psichica, destinato, infine, ad aggravarsi sino al suo decesso.
Ora, considerato l'atto di compravendita stipulato in data 10 giugno 2017 e tenuto conto che tutti gli accertamenti richiamati sono di pochissimi mesi precedenti o successivi a tale atto (la relazione del dott. è datata 11 dicembre 2017; la visita neurologica era programmata per il 14 luglio 2017; Per_4 in data 31 maggio 2017 era stato avviato, avanti l'intestato Tribunale, un procedimento di inabilitazione poi convertito in amministrazione di sostegno e culminato, in data 13 ottobre 2018, nel decreto di nomina dell'amministratore), deve ritenersi ampiamente dimostrato – proprio in ragione della vicinanza cronologica degli eventi - che il si trovasse già all'epoca della stipula in uno stato di Persona_1 accentuata fragilità cognitiva.
La documentazione sopra richiamata non può in alcun modo essere superata dal certificato richiamato dal convenuto (certificato del 14 settembre 2017, rilasciato a seguito di visita psichiatrica presso il CSM di Sant'Egidio alla Vibrata), per le motivazioni chiaramente espresse dal ctu e poc'anzi richiamate.
Quanto al concetto di induzione, la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che indurre vuol dire convincere, influire sulla volontà altrui, essendo necessario, ai fini dell'integrazione del reato, uno stimolo, posto in essere dall'agente nei confronti del soggetto passivo, che determini quest'ultimo al compimento dell'atto dannoso, non essendo sufficiente giovarsi semplicemente delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo.
E', poi, altrettanto pacifico che il convincimento circa la prova dell'induzione per la configurabilità dell'art. 643 c.p. ben può essere fondato su elementi indiretti e indiziari, cioè risultare da elementi precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e il pregiudizio da essi derivante (cfr. in tal senso Cassazione penale sez. II, 08/02/2023, n.14863).
La prova della condotta induttiva, dunque, non richiede necessariamente elementi diretti, ma può essere desunta da un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti.
Tra questi assumono particolare rilievo, ad esempio, la natura stessa dell'atto dispositivo compiuto,
l'incontestabile pregiudizio economico arrecato alla vittima, gli eventi strettamente connessi al compimento dell'atto (quali, ad esempio, la mancata restituzione delle somme o la sproporzione evidente tra valore e corrispettivo).
Muovendo da tali coordinate ermeneutiche, gli elementi dell'abuso e dell'induzione emergono nel caso di specie in maniera chiara e convergente.
In primo luogo, assume rilevanza l'aspetto economico della vicenda: l'esiguo prezzo pattuito (€
4.500,00) risulta del tutto incongruo rispetto ad un immobile il cui valore reale si aggira intorno ad €
60.000,00 (valutazione non contestata dal convenuto e, dunque, da ritenere pacifica).
Una sproporzione tanto marcata costituisce un indice univoco e significativo di una condotta abusiva e induttiva, poiché l'atto dispositivo non risulta spiegabile in termini di libera autodeterminazione negoziale di una persona in condizioni normali. La macroscopica sproporzione tra valore venale e prezzo convenuto, soprattutto se letta alla luce della già accertata fragilità cognitiva del
, conferma che il consenso alla vendita da lui prestato non può essersi formato Persona_1
9 validamente, risultando inevitabilmente viziato dall'incapacità di discernimento e dall'abuso e approfittamento scientemente posto in essere dall'acquirente.
Inoltre, il convenuto non ha neanche dimostrato di aver corrisposto al CP_1 [...]
il pur esiguo prezzo pattuito, prova che avrebbe potuto agevolmente fornirsi in via Per_1 documentale.
Da ultimo, non può omettersi di considerare come l'atto dispositivo in esame si collochi all'interno di un contesto più ampio, nel quale il ha posto in essere una pluralità di operazioni di Persona_1 dismissione del proprio patrimonio immobiliare.
Si tratta di atti connotati da modalità quantomeno sospette, in larga parte ricalcanti la stessa dinamica che caratterizza la vicenda oggi sottoposta al vaglio del Tribunale: giova in proposito riportare il capo di imputazione, riferito a , zia del contenuto nella richiesta Persona_6 CP_1 di rinvio a giudizio a firma del Pubblico Ministero dr.ssa Greta Aloisi, ove vengono attribuite alla le seguenti condotte: Per_6
“delitto p.e.p. dall'art 643 cp perché, per procurarsi un profitto, approfittando dell'assidua frequentazione di (cl.44) e abusando del suo stato di infermità/deficienza Persona_1 psichica (lo stesso è affetto dal morbo di Parkinson), lo induceva a compiere i seguenti atti di disposizione patrimoniale per lui pregiudizievoli:
1) Vendere a (nipote di ), con atto del 10.6.2017 Controparte_1 Persona_6
l'appartamento ubicato al piano terra del fabbricato sito alla via Monte Grappa n. 4 e catastalmente distinto al fg. 4, p.lla 9, sub 5, (sottostante all'appartamento occupato da
[...]
e dalla FI ), per il corrispettivo di soli € 4.500 (a fronte di un valore Pt_1 Pt_2 commerciale non inferiore a € 29.000);
2) Cedere a titolo gratuito a con atto del 5.10.2017, l'appartamento ubicato al Controparte_4 primo piano del fabbricato sito alla via Monte Grappa n. 4 (occupato da e dalla PE FI ) e dell'annesso fondaco sito al piano terra, catastalmente distinto al fg 4 p.lla 9, Pt_2 sub 6 del valore commerciale di €42.000,00;
3) A donare a (con l'onere per quest'ultima di prestare in suo favore ogni forma di Persona_6 assistenza morale e materiale per tutta la durata della sua vita) con atto del 19.8.2017 (per il tramite di procuratore special)e, l'appartamento ubicato al primo piano del fabbricato alla via XXIV maggio (al catasto via Monte Grappa) e dell'annesso fondaco sito al piano terra, catastalmente distinto al fg 4, p.lla 498, sub 1 e 2, del valore commerciale di € 35.000,00 l'appartamento e di € 20.000,00 il fondaco;
4) A vendere a con atto del 7.10.2017, un appartamento sito a Villa Rosa di Persona_6
Martinsicuro via Roma n. 594, catastalmente distinto al fg 35, p.lla 86 sub 12 per il corrispettivo di € 7.500,00 (da corrispondere a mezzo di vaglia postale il 12.10.2017, con
l'accordo che il mancato esperimento entro 90 giorni di azione giudiziale volta alla riscossione del prezzo avrebbe costituito quietanza tacita dell'avvenuto pagamento) a fronte di un valore commerciale non inferiore a € 48.000,00, bene poi venduto da a Persona_6 Parte_4
il 23.11.2017 per il corrispettivo di € 20.000,00).
[...]
In LB DR dal 10.6.2017 al 7.10.2017.”
10 La vendita oggetto del presente giudizio rappresenta, dunque, il primo tassello di una serie di atti di dismissione patrimoniale posti in essere dal . È significativo rilevare come tali atti Persona_1 dispositivi si siano susseguiti nell'arco di pochi mesi, da giugno a ottobre 2017, in un intervallo temporale estremamente ristretto, denotando una continuità e una progressione anomala nelle operazioni di dismissione patrimoniale.
Proprio la concentrazione temporale di tali condotte rafforza il valore indiziario dell'intera vicenda e conferma l'approfittamento dello stato di deficienza psichica in cui versava il venditore, ai fini dell'affermazione della sussistenza del reato di circonvenzione. Infine, l'insieme degli elementi emersi — lo squilibrio tra le parti, la condotta induttiva,
l'approfittamento dello stato di deficienza psichica e la marcata sproporzione economica dell'operazione — non solo integra l'“abuso” e l'“induzione” propri della fattispecie, ma consente altresì di cogliere il dolo specifico richiesto dall'art. 643 c.p., vale a dire l'intento dell'agente di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto attraverso lo sfruttamento delle condizioni di vulnerabilità della vittima.
In questo quadro, e tenuto conto anche della ravvicinata successione temporale degli ulteriori atti dispositivi posti in essere dal , senz'altro rivelatori dell'approfittamento della Persona_1 condizione di fragilità del soggetto, appare evidente che la condotta tenuta nei suoi confronti fosse connotata dalla piena consapevolezza dello stato di deficienza psichica e dall'intento di trarne vantaggio mediante la realizzazione dell'atto dispositivo pregiudizievole.
Tutti gli elementi della fattispecie criminosa sin qui ricostruiti permettono, dunque, di ritenere integrata anche la necessaria consapevolezza e rappresentazione, in capo al convenuto, di tutti gli elementi costitutivi del delitto in parola. Non può infatti dubitarsi che qualunque soggetto dotato di cognizioni medie e non specialistiche – e, a maggior ragione, colui che si è rapportato con il
[...]
per la realizzazione di un atto complesso quale la compravendita di un immobile – non Per_1 potesse non rendersi conto delle evidenti condizioni di fragilità cognitiva di quest'ultimo.
Ne deriva che il convenuto era pienamente in grado di percepire lo stato di Controparte_1 particolare vulnerabilità del e, ciò nonostante, ha consapevolmente posto in essere Persona_1 una condotta finalizzata ad abusarne, traendone un ingiusto vantaggio patrimoniale e cagionando, al contempo, un pregiudizio economico rilevante alla controparte.
Tale quadro consente, pertanto, di ritenere sussistenti tutti gli elementi necessari per configurare pienamente il reato di circonvenzione di incapace.
Per tutte queste ragioni, la domanda deve essere accolta e, conseguentemente ritenere accertata la nullità del contratto di compravendita concluso per atto pubblico, a rogito del notaio Persona_2
concluso in data 10 giugno 2017 (rep. 131067/42704, trascritto in data 10 luglio 2017) tra
[...]
e avente ad oggetto l'appartamento di civile Persona_1 Controparte_1 abitazione sito in LB DR (TE), via Monte Grappa n. 4 e censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 4, part. 9, sub. 5, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1418, comma 1, c.c..
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 c.p.c., pertanto il convenuto deve essere condannato
11 alla refusione delle spese di lite sostenute dalla attrice e da nella sua qualità Controparte_3 di erede di . Per_1
Tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa MA
RO, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta la n. 1786/2018 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda spiegata da in proprio e quale procuratrice Parte_1 generale di , e per l'effetto, Parte_2
2) DICHIARA la nullità, ai sensi dell'art. 1418 comma I c.c., del contratto di compravendita concluso per atto pubblico, a rogito del notaio , Persona_2 concluso in data 10 giugno 2017 (rep. 131067/42704, trascritto in data 10 luglio 2017) tra e avente ad oggetto l'appartamento di Persona_1 Controparte_1 civile abitazione sito in LB DR (TE), via Monte Grappa n. 4 e censito al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune al foglio 4, part. 9, sub. 5, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 643 c.p.;
3) ORDINA al Conservatore dei registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza a margine delle trascrizioni dell'atto di compravendita indicato in dispositivo, esonerandolo da ogni responsabilità a riguardo;
4) CONDANNA alla refusione delle spese legali sostenute Controparte_1 dalla attrice, che si liquidano in € 14.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge, da liquidarsi in favore dell'erario, stante l'ammissione di parte attrice al Patrocinio a
Spese dello Stato;
5) Condanna alla refusione delle spese legali sostenute da Controparte_1
, che si liquidano in € 7.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e Controparte_3
Cap come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Teramo, il giorno 5 dicembre 2025.
Il Giudice
MA RO
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA RO, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1786/2018 R.G. promossa da
(C.F. , in proprio e nella qualità di procuratrice Parte_1 C.F._1 generale di (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. CRISTINA CAPOROSSI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in San Benedetto del Tronto (AP), via Turati n. 2;
PARTI ATTRICI nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PIER FRANCESCO MANISCO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore VA (TE), via Nievo n. 46;
PARTE CONVENUTA nonché di
(C.F. ), in qualità di procuratore generale di Controparte_2 C.F._4
( ), erede di , Controparte_3 CodiceFiscale_5 Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Danilo Consorti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Corropoli (TE) alla via Ungaretti n°4;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in proprio nonché quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla FI, al tempo minorenne, , ha convenuto in Parte_2
1 giudizio e innanzi all'intestato Tribunale, al fine di Controparte_1 Persona_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare, previo accertamento della ricorrenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 643 Cod. Pen. nei confronti del venditore, dott. , ai sensi degli artt. Persona_1
1418 e 1421 Cod. Civ., la nullità dell'atto notarile di compravendita 10/6/17, a ministero Notaio
in LB DR Rep 131067/427004, trascritto a Teramo il 10/7/17 al nr. Persona_2
1649 Serie 1T, tra il sig. e il sig. avente ad oggetto Persona_1 Controparte_1
l'appartamento di civile abitazione in LB DR distinto nel catasto fabbricati del ripetuto
Comune al foglio 4, part. 9, sub. 5, con ordine alla Conservatoria dei registri Immobiliari – Agenzia del territorio, di apportare le annotazioni necessarie alla retrocessione del bene al venditore Dott.
; Persona_1
2) accertare e dichiarare, previo accertamento della ricorrenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 643 Cod. Pen. nei confronti del venditore originario, dott. , la nullità di Persona_1 eventuali altri successivi atti di disposizione aventi ad oggetto l'appartamento di civile abitazione in
LB DR distinto nel catasto fabbricati del ripetuto Comune al foglio 4, part. 9, sub. 5, Via
Monte Grappa, piano terra, con ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari – Agenzia del
Territorio, di apportare le annotazioni necessarie alla retrocessione del bene al venditore originario
Dott. ; Persona_1
4) condannare, in caso di infondata opposizione, le altre parti del giudizio alla refusione delle spese di lite”.
A sostegno della domanda ha esposto:
- di aver intrattenuto una relazione con , da cui era nata la FI Persona_1 Pt_2
- che era titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare;
Persona_1
-che, a seguito di un serio peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche, il Persona_1 era divenuto incapace di provvedere ai propri bisogni;
-di aver pertanto avviato, nell'interesse della FI e al fine di tutelare il suddetto patrimonio, depauperato da condotte illecite o comunque da atti di prodigalità, in data 31 maggio 2017, un procedimento di inabilitazione innanzi all'intestato Tribunale (r.g. 1977/2017), poi mutato in procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno (n. 2087/2017 v.g.), culminato con la nomina, da parte del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Teramo, di un professionista terzo al nucleo familiare;
-che, in un distinto procedimento penale, rubricato al n. 3476/2017 r.g.n.r., era stato accertato che il era affetto da una gravissima patologia neurologica/psichiatrica diagnosticata dal Persona_1 perito incaricato durante la fase delle indagini preliminari;
-che l'immobile oggetto della presente causa era indicato nel capo di imputazione del suddetto procedimento penale quale oggetto materiale del reato di cui all'art. 643 c.p.;
-che, infatti, in data 10 giugno 2017, aveva venduto a Persona_1 [...]
a rogito del Notaio , rep. 131067/42704, trascritto in data 10 CP_1 Persona_2 luglio 2017 - un appartamento sito in LB DR e censito al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio 4, part. 9, sub. 5, per una somma pari ad € 4.500,00, a fronte del reale valore dell'immobile pari ad € 60.000,00;
2 -che, pertanto, il contratto di compravendita del 10 giugno 2017 era da considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto concluso in violazione di una norma imperativa da individuarsi nel disposto dell'art. 643 c.p., recante la fattispecie di reato della circonvenzione di incapace.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29 novembre 2018, si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto della domanda, eccependo unicamente che Controparte_1
l'atto di compravendita era stato rogato da un notaio, il quale, dunque, aveva necessariamente accertato la piena capacità di intendere e di volere del;
capacità che, peraltro, era stata Persona_1 parimenti accertata da un certificato medico del 14.9.2017, emesso, dunque, in data successiva alla stipula della citata compravendita.
Il convenuto ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare tutte le domande avversarie, in quanto non ricorrono i presupposti per dichiarare nullo ex art. 1418 c.c. il contratto di compravendita oggetto del presente giudizio”.
Non si è costituito in giudizio . Persona_1
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio, affidata al ctu dott. . Per_3
All'udienza del 23 giugno 2021 il processo è stato interrotto, stante l'intervenuto decesso del convenuto;
riassunta la causa da parte attrice, in data 16 dicembre 2021 si è Persona_1 costuituito in giudizio , figlio di , a mezzo della Controparte_3 Persona_1 procuratrice speciale;
inoltre, in data 29 luglio 2022, si è costituita in giudizio Controparte_2 [...]
, medio tempore divenuta maggiorenne, per il tramite della procuratrice generale Parte_2 [...]
, giusta procura notarile prodotta in atti. Pt_1
La causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c., con ordinanza del 1° dicembre 2025, previo deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta, per le motivazioni di seguito illustrate.
In punto di diritto, si osserva che, in forza dell'art. 1418, comma I, c.c., “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”. Trattasi della cd. “nullità virtuale”, contrapposta alla nullità testuale espressamente comminata da una specifica disposizione normativa.
Ne consegue che, quando la norma imperativa violata non prevede espressamente la sanzione della nullità, la violazione dei relativi precetti comporta comunque, quale conseguenza ordinaria, la nullità del contratto, salvo che una diversa disposizione di legge escluda tale effetto.
Occorre quindi anzitutto verificare, allorché sia proposta domanda di nullità virtuale del contratto, se la norma che si assume violata e invocata come imperativa sia effettivamente tale.
Per una corretta interpretazione della fattispecie è, dunque, necessario interrogarsi preliminarmente sulla portata delle norme imperative e, in particolare, sul criterio di individuazione e di delimitazione delle stesse ai fini della comminatoria di nullità.
Come detto, la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è circostanza idonea, di per sé, a escludere la nullità dell'atto negoziale contrario a norme imperative, potendo appunto trovare
3 applicazione il primo comma dell'art. 1418 c.c., inteso quale principio generale volto a disciplinare proprio il caso in cui la violazione di prescrizioni inderogabili non sia accompagnata da una previsione normativa testuale di invalidità.
L'indagine deve pertanto orientarsi verso la verifica del carattere imperativo della norma violata.
In proposito, essendo la fattispecie in esame sussumibile ad un'ipotesi di reato (circonvenzione di incapace), deve essere rammentato come la dottrina abbia elaborato due categorie concettuali peculiari:
i cd. reati-contratto ed i c.d. reati in contratto.
I primi attengono alle condotte che rendono illecito l'atto stesso della stipulazione del contratto;
i secondi, diversamente, non hanno riguardo all'illiceità del contratto in sé, ma alla condotta fraudolenta posta in essere da uno dei contraenti nella fase di formazione o esecuzione del rapporto. In tali ipotesi non è necessaria la cooperazione dolosa di più soggetti, in quanto la controparte, pur stipulando il negozio, può costituire la vittima dell'altrui comportamento illecito.
Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17568 del 31 maggio 2022, in tema di nullità del contratto per violazione di norme penali, ha richiamato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il contratto stipulato per effetto diretto del reato (nel caso in questione trattavasi di estorsione) “è affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico per le esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale – in particolare l'inviolabilità del patrimonio e della libertà personale – che trascendono la mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguita dalla disciplina sull'annullabilità” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 17568 del 31 maggio 2022).
La sentenza si inserisce nel solco di numerosi precedenti che hanno applicato il medesimo principio in relazione ad altre fattispecie delittuose, ribadendo che la qualificazione civilistica del negozio derivante da una condotta penalmente rilevante dipende dal rapporto concreto tra reato e contratto (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 26097/2016).
Con specifico riferimento ai reati in contratto, la giurisprudenza di legittimità ha poi sviluppato due criteri per individuare il regime di invalidità del negozio concluso mediante la commissione di un reato: un criterio sostanziale, in base al quale occorre verificare la natura della norma penale violata, per accertare se essa tuteli interessi pubblici generali, tali da giustificare la nullità del contratto per contrasto con norme imperative ai sensi dell'art. 1418, comma 1 c.c., e un criterio formale che, al contrario, pone l'accento sul vizio concretamente immesso nel contratto dalla condotta illecita e sui rimedi civilistici conseguenti;
in tal caso, se la condotta penalmente rilevante incide unicamente sul consenso, il contratto è considerato annullabile, non nullo (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 26097/2016).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha sempre ritenuto preferibile il primo dei due criteri, in quanto maggiormente coerente con il disposto dell'art. 1418, comma I, c.c., dal momento che la nullità negoziale costituisce lo strumento predisposto dall'ordinamento per preservare o non frustrare, attraverso il contratto, interessi generali di rilevanza pubblica tutelati dalla norma penale.
Ne consegue che la violazione di una norma penale determina la nullità del contratto quando la norma abbia natura di norma penale di ordine pubblico, ossia quando il bene giuridico tutelato riveste carattere pubblicistico o comunque attenga a interessi generali della collettività (cfr. Cass. civ. sent n.
7785/2016).
4 Nel caso di specie, la fattispecie penalmente rilevante è quella di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p..
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante e consolidata nel ritenere che il contratto stipulato per effetto diretto della circonvenzione debba essere dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 1418
c.c., per contrasto con norma imperativa.
È stato, infatti, ripetutamente affermato che la circonvenzione di incapace integra una violazione di disposizioni di ordine pubblico, in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale.
Tali esigenze trascendono la mera salvaguardia patrimoniale delle parti e investono la protezione della libertà di autodeterminazione dei soggetti in condizione di menomazione psichica (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 2860 del 7 febbraio 2008). La norma incriminatrice di cui all'art. 643 c.p., il cui scopo va ravvisato non tanto nella tutela dell'incapace in sé e per sé considerata, quanto piuttosto nella salvaguardia dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di deficienza psichica, deve pertanto essere annoverata fra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio alla stessa (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 1427 del 27 ottobre 2004).
Tale approdo interpretativo risulta pienamente condiviso anche dalla giurisprudenza di merito, che ha in più occasioni riconosciuto la nullità del contratto concluso in esito a condotte integranti la circonvenzione di incapace (cfr., in tal senso, ex multis, Tribunale Teramo, sent. n. 443 del 3.4.2025;
Tribunale di Brindisi, sez. I, sent. n. 1419 del 3.11.2021).
Qualificata, pertanto, come imperativa la norma disciplinante il reato di circonvenzione di incapace, deve da ultimo osservarsi che, ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il giudice civile è non solo legittimato, ma anche tenuto ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato e dei suoi elementi costitutivi, ogniqualvolta tale accertamento si ponga come presupposto necessario per valutare la validità del negozio (cfr. Cass. civ., sez. III, sent.
n. 13972 del 30 giugno 2005).
Alla luce di tali premesse, deve quindi appurarsi se ricorrano, nel caso di specie, di tutti gli elementi tipici della fattispecie incriminatrice oggetto di vaglio.
L'art. 643 c.p. testualmente dispone che “Chiunque per procurare a sé od altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce
a compiere un atto che importi, per lei o per altri, un qualsiasi effetto giuridico dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065”. Ai fini dell'integrazione del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere i seguenti elementi costitutivi:
1.una condizione di minorata capacità di autodeterminazione della vittima con riguardo alla gestione dei propri interessi;
sul punto la Suprema Corte ha precisato che “in tema di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), il fatto che la legge individui tre categorie di soggetti passivi (il minore, l'infermo psichico e il deficiente psichico), distinguendo quindi tra infermo psichico e deficiente psichico e non considerando necessario che il soggetto passivo si trovi nella condizione per essere interdetto o inabilitato, induce a ritenere che per l' 'infermità psichica' deve intendersi ogni
5 alterazione psichica derivante sia da un vero e proprio processo morboso (quindi catalogabile tra le malattie psichiatriche) sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive, mentre la 'deficienza psichica' è identificabile in un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'infermità, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico (vi rientrano, per esempio, l'emarginazione ambientale, la fragilità e la debolezza di carattere). In ogni caso, minimo comune denominatore rinvenibile in entrambe le situazioni consiste nel fatto che, in tanto il reato può essere configurato, in quanto si dimostri
l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima e agente, nel senso che debba trattarsi di un rapporto in cui l'agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trova, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica.
Tale situazione di minorata capacità deve essere oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti” (cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. n. 24930 del
30 marzo 2017).
È stato, inoltre, precisato che “non è tuttavia necessario che tutti ne siano consapevoli ictu oculi, essendo richiesta la relativa consapevolezza solo in capo all'autore del reato, consapevolezza desumibile anche dalla particolare arrendevolezza del soggetto circonvenuto” (cfr. Cass. pen. sez. II, sent. n. 4592 del 15 dicembre 2021);
2. l'induzione della vittima a compire un atto produttivo di effetti giuridici dannosi per sé o per terzi, e consistente in un'attività di persuasione, pressione morale o suggestione tale da collocare l'atto dispositivo in un rapporto di causa-effetto con la condotta dell'agente. Essa può realizzarsi anche mediante comportamenti che comportano una forma di coartazione psicologica della vittima. In tal senso si è affermato che essa può essere integrata anche “attraverso comportamenti che implicano il ricorso a forme di violenza morale, estrinsecantesi in atti di intimidazione del soggetto passivo idonei
a ridurne od eliminare la capacità di autodeterminarsi, che, pur senza trascendere nella violenza fisica
o nella minaccia che caratterizzano il diverso delitto di estorsione, rendono tuttavia la suggestione e la conseguente induzione meno facilmente resistibile da parte della vittima” (cfr., Cass. pen. sez. II, sent.
n. 18997 del 27 aprile 2021);
3.l'abuso dello stato di incapacità del soggetto passivo, per il quale è necessario che l'agente, consapevole della vulnerabilità della vittima, sfrutti tale condizione per procurare a sé o ad altri un profitto (Cass. sent. n. 39144/2013; sent. n. 1419/2014). Tale abuso si manifesta, come affermato dalla
Suprema Corte, “in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso” (cfr. Cass. pen., sent. n. 31320/2008);
4.la coscienza e la volontà di abusare della minorata capacità della vittima, occorre cioè il “dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto di carattere non necessariamente patrimoniale ed è sufficiente che si ingeneri un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo, atteso che trattasi di reato di pericolo” (cfr. Cass. sent. n. 48537/2004);
5.il profitto per l'agente o per un terzo correlativamente all'effetto giuridico dannoso prodotto per la vittima o per altri.
6 Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve quindi procedersi all'esame delle risultanze di causa al fine di accertare in che modo gli elementi della fattispecie hanno trovato riscontro nel caso concreto.
Nessun dubbio può sussistere in ordine allo stato di infermità o di deficienza psichica in capo al
[...]
. Per_1
In atti, è infatti presente la relazione di consulenza tecnica sulla sua persona, acquisita nel procedimento penale n. 3476/2017 r.g.n.r. (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte attrice), dalla quale – dopo che il era stato esaminato e gli erano state rivolte domande sui familiari e sugli atti di Persona_1 donazione dal medesimo posti in essere ed alle quali aveva risposto prima di non ricordare e poi in modo contraddittorio – è emerso che “la memoria mostra gravi lacune nella componente della rievocazione” (cfr. pag. 5 relazione) e che “esiste una condizione di infermità con buona probabilità attribuibile a malattia di Parkinson”; inoltre, dalla relazione risulta che “è riscontrabile la presenza di un disturbo neurocognitivo” (pag. 5) che aveva condotto il consulente a ritenere che il
[...]
manifestasse “una compromissione della funzione attentiva e della memoria”. Per_1
Le conclusioni del c.t. redatte in quel contesto appaiono particolarmente significative: Per_1
mostrava “capacità cognitive ridotte, l'attenzione è deficitaria, la memoria presenta
[...] alterazione negli aspetti della rievocazione degli engrammi, il linguaggio è rallentato per l'aspetto formale ed appaiono impoveriti i nessi lessicali, l'umore è lievemente disforico, esiste un livello di funzionamento ridotto. Il sig. presenta un disturbo neurocognitivo maggiore in grado Persona_1 di indurre uno stato di deficienza psichica, intesa quest'ultima come una menomazione della facoltà di discernimento, menomazione del potere di critica, indebolimento della funzione volitiva, che lede la capacità dello stesso di rendersi conto di determinarsi volontariamente” (pag. 8 relazione).
Tale condizione è stata successivamente riscontrata dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno a favore del , datato 13 ottobre 2018 (cfr. doc. n. 2 Persona_1 fascicolo parte attrice).
In esso si legge testualmente che “all'udienza del 23 gennaio 2018 questo Giudice Tutelare rilevava che effettivamente il , benché fosse in grado di fornire informazioni di Persona_1 carattere generale sulla propria vita e il proprio passato, mostrava comunque evidenti carenze cognitive e gravi menomazioni alle funzioni della memoria. In particolare il risultava Persona_1 in grado di fornire indicazioni circa la propria carriera professionale e circa le condizioni attuali di vita, indicando le persone con le quali viveva. Tuttavia non era in grado di fornire informazioni rilevanti in riferimento a fatti che normalmente dovrebbero essere particolarmente presenti nella memoria;
nella specie non ricordava quali macchine possedeva, ricordava di aver ceduto diverse case ma non era in grado di fornire dettagli sulle singole cessioni. Inoltre il mostrava un Persona_1 effettivo disagio della facoltà della memoria, specialmente quando ripeteva più volte le stesse informazioni, soffermandosi specialmente sul contenuto del proprio curriculum” (pagg. 3 e 4 decreto del Tribunale di Teramo).
A questo quadro, già di per sé significativo, si aggiunge la prescrizione della visita neurologica del 14 luglio 2017, cui ha fatto seguito la prescrizione di Sinemet, cui si è aggiunto, con prescrizione del 12 settembre 2017, l'impiego di (farmaci notoriamente indicati nel Parte_3
7 trattamento della malattia di Parkinson e della sindrome Parkinsoniana) (cfr. all. 6 all'atto di citazione).
Ulteriore e decisiva conferma proviene dalla relazione peritale depositata nel presente giudizio, redatta dal c.t.u. dott. , incaricato di accertare le capacità cognitive di al Per_3 Persona_1 momento della conclusione del contratto oggetto di causa.
Le conclusioni dell'indagine peritale – condotta con argomentazioni chiare, coerenti e immuni da vizi logico-metodologici – meritano piena adesione e possono essere poste a fondamento della decisione.
Dalla c.t.u. è emerso che “dall'esame clinico effettuato dal dott. è evidente che Persona_4 il sig. presentasse all'epoca della valutazione psichica e neurologica, un disturbo Persona_1 cognitivo associato a parkinsonismo. In particolare, per quanto riguarda i disturbi cognitivi, si sono evidenziati deficit a carico delle funzioni attentive e della memoria, delle funzioni esecutive e del linguaggio tanto che il periziato avesse necessità di essere supportato da terze persone. Le funzioni motorie invece risultavano alterate per presenza di facies inespressiva, ipofonia, bradicinesia e rigidità muscolare con marcia a piccoli passi festinante” (pag. 4 relazione). L'ausiliario del giudice ha, quindi, diagnosticato un quadro compatibile con parkinsonismo associato a declino cognitivo, verosimilmente riconducibile a patologia celebrale degenerativo- vascolare ovvero a idrocefalo normoteso. Il perito ha poi precisato che “l'alterazione delle funzioni cognitive e motorie rilevata è supportata dagli esami strumentali eseguiti, di cui il primo effettuato il
28.7.2016, che evidenziavano una condizione generica di marcata sofferenza encefalica per la quale poi non si è proceduto ad una diagnosi differenziale tra idrocefalo normoteso e patologia degenerativa-vascolare. È verosimile pertanto che i sintomi fossero già presenti all'epoca dell'effettuazione della prima risonanza magnetica” (pagg.
4-5 perizia).
Il professionista, poi, ha preso posizione sulla relazione del dott. prodotta in atti dal Persona_5 convenuto ostegno delle proprie ragioni. Segnatamente il ctu ha osservato quanto segue: CP_1
“Per quanto riguarda la relazione del dott. stridente con il quadro clinico descritto Persona_5 dal dott. e con i rilievi neuroradiologici già presenti nel luglio 2016, si possono Persona_4 esprimere alcune considerazioni: 1) entrambe le ipotesi diagnostiche formulate (idrocefalo normoteso
e cerebropatia degenerativo-vascolare) sono compatibili con la presenza delle cosiddette fluttuazioni cognitive ovvero alternanza di diversi livelli di funzionamento attentivomnesico- esecutivo con relati stati confusionali nonchè livelli di capacità motoria più o meno efficienti in relazione talora anche all'eventuale uso di farmaci di cui non si ha notizia;
2) La diversità delle valutazioni cliniche a disposizione pertanto può essere motivata dai diversi livelli di funzionamento cognitivo, a causa appunto delle fluttuazioni, anche se i rilievi neuroradiologici presenti fin dal luglio 2016 sono di tale gravità da non giustificare la possibilità di arrivare pur con le fluttuazioni ad una cosiddetta
'normalità cognitiva'. 3) La scala WAIS è stata impropriamente utilizzata a supporto di uno stato di normalità cognitiva perché in realtà esamina il livello intellettivo ma non il deterioramento delle funzioni cognitive”. Lo stesso perito ha, infine, concluso che “è altamente probabile che all'epoca dei fatti sub iudice il sig. non fosse pienamente capace di intendere e volere” (pag. 5 relazione). Persona_1
8 Dunque, da tutti gli elementi sopra richiamati e complessivamente considerati, emerge con evidenza che fosse un soggetto particolarmente fragile, affetto da una Persona_1 patologia ingravescente che ne aveva progressivamente compromesso le capacità cognitive, sino a condurlo ad un marcato stato di deficienza psichica, destinato, infine, ad aggravarsi sino al suo decesso.
Ora, considerato l'atto di compravendita stipulato in data 10 giugno 2017 e tenuto conto che tutti gli accertamenti richiamati sono di pochissimi mesi precedenti o successivi a tale atto (la relazione del dott. è datata 11 dicembre 2017; la visita neurologica era programmata per il 14 luglio 2017; Per_4 in data 31 maggio 2017 era stato avviato, avanti l'intestato Tribunale, un procedimento di inabilitazione poi convertito in amministrazione di sostegno e culminato, in data 13 ottobre 2018, nel decreto di nomina dell'amministratore), deve ritenersi ampiamente dimostrato – proprio in ragione della vicinanza cronologica degli eventi - che il si trovasse già all'epoca della stipula in uno stato di Persona_1 accentuata fragilità cognitiva.
La documentazione sopra richiamata non può in alcun modo essere superata dal certificato richiamato dal convenuto (certificato del 14 settembre 2017, rilasciato a seguito di visita psichiatrica presso il CSM di Sant'Egidio alla Vibrata), per le motivazioni chiaramente espresse dal ctu e poc'anzi richiamate.
Quanto al concetto di induzione, la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che indurre vuol dire convincere, influire sulla volontà altrui, essendo necessario, ai fini dell'integrazione del reato, uno stimolo, posto in essere dall'agente nei confronti del soggetto passivo, che determini quest'ultimo al compimento dell'atto dannoso, non essendo sufficiente giovarsi semplicemente delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo.
E', poi, altrettanto pacifico che il convincimento circa la prova dell'induzione per la configurabilità dell'art. 643 c.p. ben può essere fondato su elementi indiretti e indiziari, cioè risultare da elementi precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e il pregiudizio da essi derivante (cfr. in tal senso Cassazione penale sez. II, 08/02/2023, n.14863).
La prova della condotta induttiva, dunque, non richiede necessariamente elementi diretti, ma può essere desunta da un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti.
Tra questi assumono particolare rilievo, ad esempio, la natura stessa dell'atto dispositivo compiuto,
l'incontestabile pregiudizio economico arrecato alla vittima, gli eventi strettamente connessi al compimento dell'atto (quali, ad esempio, la mancata restituzione delle somme o la sproporzione evidente tra valore e corrispettivo).
Muovendo da tali coordinate ermeneutiche, gli elementi dell'abuso e dell'induzione emergono nel caso di specie in maniera chiara e convergente.
In primo luogo, assume rilevanza l'aspetto economico della vicenda: l'esiguo prezzo pattuito (€
4.500,00) risulta del tutto incongruo rispetto ad un immobile il cui valore reale si aggira intorno ad €
60.000,00 (valutazione non contestata dal convenuto e, dunque, da ritenere pacifica).
Una sproporzione tanto marcata costituisce un indice univoco e significativo di una condotta abusiva e induttiva, poiché l'atto dispositivo non risulta spiegabile in termini di libera autodeterminazione negoziale di una persona in condizioni normali. La macroscopica sproporzione tra valore venale e prezzo convenuto, soprattutto se letta alla luce della già accertata fragilità cognitiva del
, conferma che il consenso alla vendita da lui prestato non può essersi formato Persona_1
9 validamente, risultando inevitabilmente viziato dall'incapacità di discernimento e dall'abuso e approfittamento scientemente posto in essere dall'acquirente.
Inoltre, il convenuto non ha neanche dimostrato di aver corrisposto al CP_1 [...]
il pur esiguo prezzo pattuito, prova che avrebbe potuto agevolmente fornirsi in via Per_1 documentale.
Da ultimo, non può omettersi di considerare come l'atto dispositivo in esame si collochi all'interno di un contesto più ampio, nel quale il ha posto in essere una pluralità di operazioni di Persona_1 dismissione del proprio patrimonio immobiliare.
Si tratta di atti connotati da modalità quantomeno sospette, in larga parte ricalcanti la stessa dinamica che caratterizza la vicenda oggi sottoposta al vaglio del Tribunale: giova in proposito riportare il capo di imputazione, riferito a , zia del contenuto nella richiesta Persona_6 CP_1 di rinvio a giudizio a firma del Pubblico Ministero dr.ssa Greta Aloisi, ove vengono attribuite alla le seguenti condotte: Per_6
“delitto p.e.p. dall'art 643 cp perché, per procurarsi un profitto, approfittando dell'assidua frequentazione di (cl.44) e abusando del suo stato di infermità/deficienza Persona_1 psichica (lo stesso è affetto dal morbo di Parkinson), lo induceva a compiere i seguenti atti di disposizione patrimoniale per lui pregiudizievoli:
1) Vendere a (nipote di ), con atto del 10.6.2017 Controparte_1 Persona_6
l'appartamento ubicato al piano terra del fabbricato sito alla via Monte Grappa n. 4 e catastalmente distinto al fg. 4, p.lla 9, sub 5, (sottostante all'appartamento occupato da
[...]
e dalla FI ), per il corrispettivo di soli € 4.500 (a fronte di un valore Pt_1 Pt_2 commerciale non inferiore a € 29.000);
2) Cedere a titolo gratuito a con atto del 5.10.2017, l'appartamento ubicato al Controparte_4 primo piano del fabbricato sito alla via Monte Grappa n. 4 (occupato da e dalla PE FI ) e dell'annesso fondaco sito al piano terra, catastalmente distinto al fg 4 p.lla 9, Pt_2 sub 6 del valore commerciale di €42.000,00;
3) A donare a (con l'onere per quest'ultima di prestare in suo favore ogni forma di Persona_6 assistenza morale e materiale per tutta la durata della sua vita) con atto del 19.8.2017 (per il tramite di procuratore special)e, l'appartamento ubicato al primo piano del fabbricato alla via XXIV maggio (al catasto via Monte Grappa) e dell'annesso fondaco sito al piano terra, catastalmente distinto al fg 4, p.lla 498, sub 1 e 2, del valore commerciale di € 35.000,00 l'appartamento e di € 20.000,00 il fondaco;
4) A vendere a con atto del 7.10.2017, un appartamento sito a Villa Rosa di Persona_6
Martinsicuro via Roma n. 594, catastalmente distinto al fg 35, p.lla 86 sub 12 per il corrispettivo di € 7.500,00 (da corrispondere a mezzo di vaglia postale il 12.10.2017, con
l'accordo che il mancato esperimento entro 90 giorni di azione giudiziale volta alla riscossione del prezzo avrebbe costituito quietanza tacita dell'avvenuto pagamento) a fronte di un valore commerciale non inferiore a € 48.000,00, bene poi venduto da a Persona_6 Parte_4
il 23.11.2017 per il corrispettivo di € 20.000,00).
[...]
In LB DR dal 10.6.2017 al 7.10.2017.”
10 La vendita oggetto del presente giudizio rappresenta, dunque, il primo tassello di una serie di atti di dismissione patrimoniale posti in essere dal . È significativo rilevare come tali atti Persona_1 dispositivi si siano susseguiti nell'arco di pochi mesi, da giugno a ottobre 2017, in un intervallo temporale estremamente ristretto, denotando una continuità e una progressione anomala nelle operazioni di dismissione patrimoniale.
Proprio la concentrazione temporale di tali condotte rafforza il valore indiziario dell'intera vicenda e conferma l'approfittamento dello stato di deficienza psichica in cui versava il venditore, ai fini dell'affermazione della sussistenza del reato di circonvenzione. Infine, l'insieme degli elementi emersi — lo squilibrio tra le parti, la condotta induttiva,
l'approfittamento dello stato di deficienza psichica e la marcata sproporzione economica dell'operazione — non solo integra l'“abuso” e l'“induzione” propri della fattispecie, ma consente altresì di cogliere il dolo specifico richiesto dall'art. 643 c.p., vale a dire l'intento dell'agente di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto attraverso lo sfruttamento delle condizioni di vulnerabilità della vittima.
In questo quadro, e tenuto conto anche della ravvicinata successione temporale degli ulteriori atti dispositivi posti in essere dal , senz'altro rivelatori dell'approfittamento della Persona_1 condizione di fragilità del soggetto, appare evidente che la condotta tenuta nei suoi confronti fosse connotata dalla piena consapevolezza dello stato di deficienza psichica e dall'intento di trarne vantaggio mediante la realizzazione dell'atto dispositivo pregiudizievole.
Tutti gli elementi della fattispecie criminosa sin qui ricostruiti permettono, dunque, di ritenere integrata anche la necessaria consapevolezza e rappresentazione, in capo al convenuto, di tutti gli elementi costitutivi del delitto in parola. Non può infatti dubitarsi che qualunque soggetto dotato di cognizioni medie e non specialistiche – e, a maggior ragione, colui che si è rapportato con il
[...]
per la realizzazione di un atto complesso quale la compravendita di un immobile – non Per_1 potesse non rendersi conto delle evidenti condizioni di fragilità cognitiva di quest'ultimo.
Ne deriva che il convenuto era pienamente in grado di percepire lo stato di Controparte_1 particolare vulnerabilità del e, ciò nonostante, ha consapevolmente posto in essere Persona_1 una condotta finalizzata ad abusarne, traendone un ingiusto vantaggio patrimoniale e cagionando, al contempo, un pregiudizio economico rilevante alla controparte.
Tale quadro consente, pertanto, di ritenere sussistenti tutti gli elementi necessari per configurare pienamente il reato di circonvenzione di incapace.
Per tutte queste ragioni, la domanda deve essere accolta e, conseguentemente ritenere accertata la nullità del contratto di compravendita concluso per atto pubblico, a rogito del notaio Persona_2
concluso in data 10 giugno 2017 (rep. 131067/42704, trascritto in data 10 luglio 2017) tra
[...]
e avente ad oggetto l'appartamento di civile Persona_1 Controparte_1 abitazione sito in LB DR (TE), via Monte Grappa n. 4 e censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 4, part. 9, sub. 5, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1418, comma 1, c.c..
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 c.p.c., pertanto il convenuto deve essere condannato
11 alla refusione delle spese di lite sostenute dalla attrice e da nella sua qualità Controparte_3 di erede di . Per_1
Tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa MA
RO, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta la n. 1786/2018 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda spiegata da in proprio e quale procuratrice Parte_1 generale di , e per l'effetto, Parte_2
2) DICHIARA la nullità, ai sensi dell'art. 1418 comma I c.c., del contratto di compravendita concluso per atto pubblico, a rogito del notaio , Persona_2 concluso in data 10 giugno 2017 (rep. 131067/42704, trascritto in data 10 luglio 2017) tra e avente ad oggetto l'appartamento di Persona_1 Controparte_1 civile abitazione sito in LB DR (TE), via Monte Grappa n. 4 e censito al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune al foglio 4, part. 9, sub. 5, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 643 c.p.;
3) ORDINA al Conservatore dei registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza a margine delle trascrizioni dell'atto di compravendita indicato in dispositivo, esonerandolo da ogni responsabilità a riguardo;
4) CONDANNA alla refusione delle spese legali sostenute Controparte_1 dalla attrice, che si liquidano in € 14.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge, da liquidarsi in favore dell'erario, stante l'ammissione di parte attrice al Patrocinio a
Spese dello Stato;
5) Condanna alla refusione delle spese legali sostenute da Controparte_1
, che si liquidano in € 7.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e Controparte_3
Cap come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Teramo, il giorno 5 dicembre 2025.
Il Giudice
MA RO
12