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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 183 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 2690/2021 (RG 4123/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di infortunio sul lavoro, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. S. POLLICORO
- Appellante -
contro
Controparte_1 ,in persona del
Direttore pro tempore,
rappr. e difeso dall'avv D. ROTUNNO
-Appellata-
OGGETTO: "infortunio"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 16/5/2022 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, dopo avere accolto la domanda di riconoscimento di un indennizzo per l'infortunio denunciato, ha liquidato in favore dell'istante una somma per compensi professionali del difensore inferiore ai parametri legali di cui al DM 55/2014, ossia € 1200,00. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese, chiedendo la liquidazione delle spese in conformità ai parametri di legge con la liquidazione in favore del difensore anticipante di € 2738,00.
L'appellato costituendosi ha chiesto il rigetto dell'appello sostenendo che il giudice avrebbe ridotto il compenso in relazione alla serialità della questione trattata.
L'appello è fondato per quanto di ragione. La causa in primo grado verteva sul'accertamento dell'esistenza di una malattia professionale e si è risolta con l'espletamento di una ctu medica.
Ebbene, applicando le tariffe di cui al DM 55/2014 nei valori minimi in considerazione della serialità della controversia, si perviene a valori in ogni caso più alti di quelli tenuti presente dal giudice, sia che si guardi al parametro considerato dall'appellante(cause di lavoro del valore compreso tra €5201,00 e 26.000€), che al parametro delle cause previdenziali di valore corrispondente, tenuto conto che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo è stata pari a €
14.163,05. Deve pertanto accordarsi la somma di € 2697,00 applicando i valori minimi delle cause previdenziali di valore compreso tra € 5201,00 e 26.000,00.
La resistenza dell'CP_2 in appello in ordine alla domanda proposta, giustifica la condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese anche di questo grado, liquidate in base alla tariffa relativa allo scaglione in cui è compresa la somma domandata, intesa come differenza tra ciò che ha avuto in primo grado e ciò che ha domandato in secondo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, limitatamente al capo sulle spese, condanna l'CP_2 alla rifusione delle spese di primo grado, che liquida in € 2697,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell' avvocato anticipante. Condanna l'CP_2 alla rifusione delle spese di questo grado, che liquida in € 962,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, con distrazione.
Taranto, 26/11/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 183 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 2690/2021 (RG 4123/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di infortunio sul lavoro, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. S. POLLICORO
- Appellante -
contro
Controparte_1 ,in persona del
Direttore pro tempore,
rappr. e difeso dall'avv D. ROTUNNO
-Appellata-
OGGETTO: "infortunio"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 16/5/2022 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, dopo avere accolto la domanda di riconoscimento di un indennizzo per l'infortunio denunciato, ha liquidato in favore dell'istante una somma per compensi professionali del difensore inferiore ai parametri legali di cui al DM 55/2014, ossia € 1200,00. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese, chiedendo la liquidazione delle spese in conformità ai parametri di legge con la liquidazione in favore del difensore anticipante di € 2738,00.
L'appellato costituendosi ha chiesto il rigetto dell'appello sostenendo che il giudice avrebbe ridotto il compenso in relazione alla serialità della questione trattata.
L'appello è fondato per quanto di ragione. La causa in primo grado verteva sul'accertamento dell'esistenza di una malattia professionale e si è risolta con l'espletamento di una ctu medica.
Ebbene, applicando le tariffe di cui al DM 55/2014 nei valori minimi in considerazione della serialità della controversia, si perviene a valori in ogni caso più alti di quelli tenuti presente dal giudice, sia che si guardi al parametro considerato dall'appellante(cause di lavoro del valore compreso tra €5201,00 e 26.000€), che al parametro delle cause previdenziali di valore corrispondente, tenuto conto che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo è stata pari a €
14.163,05. Deve pertanto accordarsi la somma di € 2697,00 applicando i valori minimi delle cause previdenziali di valore compreso tra € 5201,00 e 26.000,00.
La resistenza dell'CP_2 in appello in ordine alla domanda proposta, giustifica la condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese anche di questo grado, liquidate in base alla tariffa relativa allo scaglione in cui è compresa la somma domandata, intesa come differenza tra ciò che ha avuto in primo grado e ciò che ha domandato in secondo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, limitatamente al capo sulle spese, condanna l'CP_2 alla rifusione delle spese di primo grado, che liquida in € 2697,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell' avvocato anticipante. Condanna l'CP_2 alla rifusione delle spese di questo grado, che liquida in € 962,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, con distrazione.
Taranto, 26/11/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro