Art. 65.
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 35.600.000.000.
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 35.600.000.000.