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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 564/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
PESCINO PASQUALE, AT
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3077/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250002261217 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_1 e residente in [...]alla Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_2
(c.f. CF_Difensore_2) e Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1), propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820250002261217, notificata In data 08.04.2025, dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente per la riscossione prov. di Caserta intimando il pagamento entro 60 giorni della somma complessiva pari ad € 14.201,97, per “Mancato pagamento dell'avviso di liquidazione per decadenza agevolazione prima casa – avviso notificato tramite affissione all'albo pretorio del Comune in data 26.06.2024”.
La ricorrente eccepisce i seguenti motivi:
NULLITÀ dell'ATTO IMPUGNATO PER OMESSA NOTIFICAZIONE e INESISTENZA DELL'ATTO
PRESUPPOSTO - ASSENZA di TITOLO PER L'ISCRIZIONE A RUOLO
Sostiene che nonostante l'indicazione di una pregressa notificazione, l'atto presupposto non èsia mai stato notificato, né il alcun modo portato a conoscenza della ricorrente che è rimasta privata del diritto di poter legittimamente impugnare l'atto impositivo.
Conclude con la richiesta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare la cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto con vittoria delle spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.
Deposita ulteriore memoria.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio, eccepisce la regolarità della notifica e conclude con al richiesta del il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente signora Ricorrente_1 risulta residente in [...]alla Indirizzo_1
, come attestato dal certificato di residenza storico che allega, luogo nel quale abita unitamente alla propria famiglia e ha la propria dimora abituale e dove ha ricevuto la notifica dell'atto impugnato.
Ebbene in caso di irreperibilità, il messo notificatore deve svolgere delle ulteriori ricerche e poi darne conto, non essendo sufficiente, per ritenere valida la notificazione, il semplice deposito dell'avviso nell'albo comunale, principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con l– Ordinanza n. 26548 del 02 ottobre
2025.
Nel caso di spescie la notifica della cartella risulta invalida in quanto il notificatore aveva ritenuto la
“irreperibilità assoluta della ricorrente sol perché non l'ha rivenuta presso la residenza senza svolgere alcun accertamento volto a verificare se fosse comunque reperibile presso altro indirizzo nello stesso Comune.
La Sezione tributaria, per prima cosa, ricorda che l'art. 60, primo co., lett. e) del Dpr n. 600 del 1973 (nella versione applicabile ratione temporis) dispone che: “e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, il messo notificatore “quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso” (14658/2024).
Tornando al caso concreto non risultano siano state effettuate ulteriori ricerche dal notificatore ragion per cui il motivo di ricorso risulta fondato. ne deriva che il messo, in data 20.06.2024, all'atto di notificazione dell'avviso di liquidazione, non ha affatto compiuto alcuna ricerca effettiva al fine di trovare la sig.ra Ricorrente_1, la quale a quella data aveva il suo domicilio proprio nel luogo ove venne richiesta la notifica, ovvero in Luogo_1, Indirizzo_1, così come peraltro risultante dal frontespizio del Mod.730/2025 esibito dallo stesso Ufficio.
La ricorrente non risulta aver variato il proprio domicilio fiscale, coincidente con la sua residenza anagrafica, correttamente dichiarata in via “Indirizzo_1 Luogo_1
Sussitono ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
PESCINO PASQUALE, AT
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3077/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250002261217 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_1 e residente in [...]alla Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_2
(c.f. CF_Difensore_2) e Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1), propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820250002261217, notificata In data 08.04.2025, dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente per la riscossione prov. di Caserta intimando il pagamento entro 60 giorni della somma complessiva pari ad € 14.201,97, per “Mancato pagamento dell'avviso di liquidazione per decadenza agevolazione prima casa – avviso notificato tramite affissione all'albo pretorio del Comune in data 26.06.2024”.
La ricorrente eccepisce i seguenti motivi:
NULLITÀ dell'ATTO IMPUGNATO PER OMESSA NOTIFICAZIONE e INESISTENZA DELL'ATTO
PRESUPPOSTO - ASSENZA di TITOLO PER L'ISCRIZIONE A RUOLO
Sostiene che nonostante l'indicazione di una pregressa notificazione, l'atto presupposto non èsia mai stato notificato, né il alcun modo portato a conoscenza della ricorrente che è rimasta privata del diritto di poter legittimamente impugnare l'atto impositivo.
Conclude con la richiesta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare la cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto con vittoria delle spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.
Deposita ulteriore memoria.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio, eccepisce la regolarità della notifica e conclude con al richiesta del il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente signora Ricorrente_1 risulta residente in [...]alla Indirizzo_1
, come attestato dal certificato di residenza storico che allega, luogo nel quale abita unitamente alla propria famiglia e ha la propria dimora abituale e dove ha ricevuto la notifica dell'atto impugnato.
Ebbene in caso di irreperibilità, il messo notificatore deve svolgere delle ulteriori ricerche e poi darne conto, non essendo sufficiente, per ritenere valida la notificazione, il semplice deposito dell'avviso nell'albo comunale, principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con l– Ordinanza n. 26548 del 02 ottobre
2025.
Nel caso di spescie la notifica della cartella risulta invalida in quanto il notificatore aveva ritenuto la
“irreperibilità assoluta della ricorrente sol perché non l'ha rivenuta presso la residenza senza svolgere alcun accertamento volto a verificare se fosse comunque reperibile presso altro indirizzo nello stesso Comune.
La Sezione tributaria, per prima cosa, ricorda che l'art. 60, primo co., lett. e) del Dpr n. 600 del 1973 (nella versione applicabile ratione temporis) dispone che: “e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, il messo notificatore “quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso” (14658/2024).
Tornando al caso concreto non risultano siano state effettuate ulteriori ricerche dal notificatore ragion per cui il motivo di ricorso risulta fondato. ne deriva che il messo, in data 20.06.2024, all'atto di notificazione dell'avviso di liquidazione, non ha affatto compiuto alcuna ricerca effettiva al fine di trovare la sig.ra Ricorrente_1, la quale a quella data aveva il suo domicilio proprio nel luogo ove venne richiesta la notifica, ovvero in Luogo_1, Indirizzo_1, così come peraltro risultante dal frontespizio del Mod.730/2025 esibito dallo stesso Ufficio.
La ricorrente non risulta aver variato il proprio domicilio fiscale, coincidente con la sua residenza anagrafica, correttamente dichiarata in via “Indirizzo_1 Luogo_1
Sussitono ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.