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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8332 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. FR DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 48602/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via E.Q. Visconti
n. 103, presso lo studio dell'avv. Cristiana Fargnoli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
in qualità di erede universale della signora , CP_1 Persona_1 elettivamente domiciliato a Roma, in viale Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio legale dell'avvocato Renato Di Felice, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: finanziamento- cessione crediti-opposizione decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione all'udienza in data 18 dicembre 2024, con la concessione dei termini di legge, ex art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.9523/2020 del 7 luglio 2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio n. R.G. 27074/2020 con il quale era ingiunto alla il pagamento, in favore di del pagamento dell'importo Parte_1 Persona_1 di euro 178.536,89 oltre interessi e spese del monitorio.
Detto importo era richiesto a titolo di restituzione del prestito effettuato da e Persona_1 dalla sorella ciascuna per il 50%, alla società opposta per il pagamento di oneri Controparte_2 concessori, connesso alla stipula tra dette parti di contratto di permuta immobiliare (cessione terreno in permuta a due erigendi immobili); agiva oltre che in proprio, anche in qualità di Persona_1 erede della defunta sorella.
La parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto eccependo la carenza di legittimazione attiva della parte opposta in quanto non più titolare del credito oggetto di cessione, nonché eccependo la prescrizione. si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare l'atto di opposizione e Persona_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto.
A seguito del decesso della parte opposta si costituiva in giudizio, quale erede, che CP_1 precisava la domanda chiedendo, in subordine, la condanna della società opponente al pagamento della somma ingiunta o della diversa somma accertata.
Durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte;
con ordinanza del 12.1.2022 era rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, va rilevato che la parte opponente eccepiva come il credito fosse stato ceduto a terzi dalle sorelle e che, quindi, la parte opposta non fosse legittimata a richiederne il pagamento non essendo più titolare del credito.
Sul punto, va, considerato al riguardo che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema
Corte: “il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (cfr. Cass., Sez.II, ordin. n.11436/2021).
Va osservato, quindi, che parte opponente, cioè il debitore ceduto, ha allegato in originale contratto di cessione del credito con data certa (timbro postale) da cui risulta che in data 2.1.2011
e “per motivi che non mette conto qui riferire” avevano ceduto il credito in Per_1 Controparte_2 oggetto a Controparte_3
Non inficia la valenza di detta cessione la circostanza che, come allegato dalla parte opposta, al momento di detta cessione le sorelle non erano ancora tornate titolari del credito ceduto, in Per_1 quanto oggetto di precedente cessione (maggio 2010) ad e ad i quali Persona_2 CP_1 ultimi, solo in data 14.11.2011, rinunciavano alla cessione con retrocessione del credito alle sorelle
Per_1
Infatti, la circostanza che al momento della cessione a le sorelle Controparte_3 Per_1 non fossero più titolari del credito, non rende inefficace la cessione in oggetto, ma comporta esclusivamente la natura consensuale di detta cessione.
A ciò consegue che il contratto di cessione si è perfezionato per effetto del solo consenso dei contraenti, con efficacia meramente obbligatoria e conseguente trasferimento del credito al momento in cui le cedenti sono divenute nuovamente titolari del credito ceduto (secondo i principi di cui all'art.1478 c.c./vendita di cose altrui).
Si precisa, al riguardo, ulteriormente come vada considerato che “in materia di cessione dei crediti ex art. 1266 c.c., il cedente deve garantire il "nomen verum", ovvero che il credito è sorto e non si è ancora - per qualsiasi motivo - estinto al tempo della cessione, rimanendo fuori dalla garanzia solo la solvenza del debitore. La norma suddetta, infatti, configura la garanzia del cedente come un'obbligazione accessoria che è effetto naturale dell'efficacia traslativa immediata del contratto di cessione, sicché tale obbligazione ha la funzione di assicurare, comunque, il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente, come l'assenza di legittimazione del cedente o la nullità del credito. L'obbligazione in esame presenta siffatta natura pure nell'ipotesi di cessione di credito pecuniario, consistendo nel dovere di corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l'ammontare rispetto al quale egli non ha acquisito il credito mediante il contratto di cessione” (cfr. Cass., Sez. III, ordin.13853/2020), con la conseguenza che appare come l'eventuale assenza di legittimazione del cedente ovvero l'eventuale inesistenza totale o parziale del credito non costituiscano causa di invalidità del contratto di cessione (cfr. anche sez. III ordin.17985/2022 in ordine alla validità della cessione di un credito inesistente con conseguente obbligo del cessionario al pagamento del prezzo, non potendosi ritenere la cessione nulla per inesistenza dell'oggetto e ritenendosi il pagamento del prezzo assistito dalla garanzia di cui all'art. 1266 c.c., da ritenersi un effetto naturale della cessione per l'ipotesi che l'effetto traslativo non si verifichi);
Si rileva, poi, che la sola presenza nel bilancio della società opponente della generica posizione debitoria senza altra specifica indicazione non inficia il quadro probatorio sopra esposto.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, vista la prova della suddetta cessione del credito oggetto di ingiunzione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva della parte opposta.
A seguito della soccombenza, la parte opposta va condannata alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite che sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. n.55/2014 (e successive integrazioni), in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n.9523/2020 del 7 luglio 2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio n. R.G. 27074/2020; condanna alla rifusione, in favore della delle spese di lite CP_1 Parte_1 che si liquidano complessivamente in euro 8.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 04/06/2025 Il Giudice
FR DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. FR DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 48602/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via E.Q. Visconti
n. 103, presso lo studio dell'avv. Cristiana Fargnoli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
in qualità di erede universale della signora , CP_1 Persona_1 elettivamente domiciliato a Roma, in viale Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio legale dell'avvocato Renato Di Felice, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: finanziamento- cessione crediti-opposizione decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione all'udienza in data 18 dicembre 2024, con la concessione dei termini di legge, ex art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.9523/2020 del 7 luglio 2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio n. R.G. 27074/2020 con il quale era ingiunto alla il pagamento, in favore di del pagamento dell'importo Parte_1 Persona_1 di euro 178.536,89 oltre interessi e spese del monitorio.
Detto importo era richiesto a titolo di restituzione del prestito effettuato da e Persona_1 dalla sorella ciascuna per il 50%, alla società opposta per il pagamento di oneri Controparte_2 concessori, connesso alla stipula tra dette parti di contratto di permuta immobiliare (cessione terreno in permuta a due erigendi immobili); agiva oltre che in proprio, anche in qualità di Persona_1 erede della defunta sorella.
La parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto eccependo la carenza di legittimazione attiva della parte opposta in quanto non più titolare del credito oggetto di cessione, nonché eccependo la prescrizione. si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare l'atto di opposizione e Persona_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto.
A seguito del decesso della parte opposta si costituiva in giudizio, quale erede, che CP_1 precisava la domanda chiedendo, in subordine, la condanna della società opponente al pagamento della somma ingiunta o della diversa somma accertata.
Durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte;
con ordinanza del 12.1.2022 era rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, va rilevato che la parte opponente eccepiva come il credito fosse stato ceduto a terzi dalle sorelle e che, quindi, la parte opposta non fosse legittimata a richiederne il pagamento non essendo più titolare del credito.
Sul punto, va, considerato al riguardo che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema
Corte: “il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (cfr. Cass., Sez.II, ordin. n.11436/2021).
Va osservato, quindi, che parte opponente, cioè il debitore ceduto, ha allegato in originale contratto di cessione del credito con data certa (timbro postale) da cui risulta che in data 2.1.2011
e “per motivi che non mette conto qui riferire” avevano ceduto il credito in Per_1 Controparte_2 oggetto a Controparte_3
Non inficia la valenza di detta cessione la circostanza che, come allegato dalla parte opposta, al momento di detta cessione le sorelle non erano ancora tornate titolari del credito ceduto, in Per_1 quanto oggetto di precedente cessione (maggio 2010) ad e ad i quali Persona_2 CP_1 ultimi, solo in data 14.11.2011, rinunciavano alla cessione con retrocessione del credito alle sorelle
Per_1
Infatti, la circostanza che al momento della cessione a le sorelle Controparte_3 Per_1 non fossero più titolari del credito, non rende inefficace la cessione in oggetto, ma comporta esclusivamente la natura consensuale di detta cessione.
A ciò consegue che il contratto di cessione si è perfezionato per effetto del solo consenso dei contraenti, con efficacia meramente obbligatoria e conseguente trasferimento del credito al momento in cui le cedenti sono divenute nuovamente titolari del credito ceduto (secondo i principi di cui all'art.1478 c.c./vendita di cose altrui).
Si precisa, al riguardo, ulteriormente come vada considerato che “in materia di cessione dei crediti ex art. 1266 c.c., il cedente deve garantire il "nomen verum", ovvero che il credito è sorto e non si è ancora - per qualsiasi motivo - estinto al tempo della cessione, rimanendo fuori dalla garanzia solo la solvenza del debitore. La norma suddetta, infatti, configura la garanzia del cedente come un'obbligazione accessoria che è effetto naturale dell'efficacia traslativa immediata del contratto di cessione, sicché tale obbligazione ha la funzione di assicurare, comunque, il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente, come l'assenza di legittimazione del cedente o la nullità del credito. L'obbligazione in esame presenta siffatta natura pure nell'ipotesi di cessione di credito pecuniario, consistendo nel dovere di corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l'ammontare rispetto al quale egli non ha acquisito il credito mediante il contratto di cessione” (cfr. Cass., Sez. III, ordin.13853/2020), con la conseguenza che appare come l'eventuale assenza di legittimazione del cedente ovvero l'eventuale inesistenza totale o parziale del credito non costituiscano causa di invalidità del contratto di cessione (cfr. anche sez. III ordin.17985/2022 in ordine alla validità della cessione di un credito inesistente con conseguente obbligo del cessionario al pagamento del prezzo, non potendosi ritenere la cessione nulla per inesistenza dell'oggetto e ritenendosi il pagamento del prezzo assistito dalla garanzia di cui all'art. 1266 c.c., da ritenersi un effetto naturale della cessione per l'ipotesi che l'effetto traslativo non si verifichi);
Si rileva, poi, che la sola presenza nel bilancio della società opponente della generica posizione debitoria senza altra specifica indicazione non inficia il quadro probatorio sopra esposto.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, vista la prova della suddetta cessione del credito oggetto di ingiunzione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva della parte opposta.
A seguito della soccombenza, la parte opposta va condannata alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite che sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. n.55/2014 (e successive integrazioni), in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n.9523/2020 del 7 luglio 2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio n. R.G. 27074/2020; condanna alla rifusione, in favore della delle spese di lite CP_1 Parte_1 che si liquidano complessivamente in euro 8.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 04/06/2025 Il Giudice
FR DI